Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/12/2025, n. 562
TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Inesigibilità somma ingiunta per mancata richiesta di monetizzazione

    La Corte ha ritenuto che la mancata presentazione della richiesta da parte del dipendente non comporti alcuna decadenza dal diritto sancito dall'art. 29, comma 6, del CCNL 2016/2018, non essendo espressamente prevista alcuna conseguenza sanzionatoria in caso di mancata e/o tardiva richiesta. Inoltre, l'amministrazione è rimasta inadempiente non avendo né allegato né dimostrato di aver concesso al dipendente, in alternativa alla monetizzazione, i riposi compensativi.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale del credito

    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2984, n. 4 c.c. riferita ai crediti maturati in epoca antecedente al quinquennio anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo, stante l'assenza di ulteriori documentati atti interruttivi.

  • Rigettato
    Divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi

    Non specificato esplicitamente nella motivazione della sentenza, ma implicito nel rigetto della domanda originaria e nella condanna al pagamento di una minor somma con interessi legali.

  • Accolto
    Fondatezza della pretesa di pagamento

    Il Tribunale ha ritenuto che la mancata presentazione della richiesta da parte del dipendente non comporti alcuna decadenza dal diritto sancito dall'art. 29, comma 6, del CCNL 2016/2018, non essendo espressamente prevista alcuna conseguenza sanzionatoria in caso di mancata e/o tardiva richiesta. Inoltre, l'amministrazione è rimasta inadempiente non avendo né allegato né dimostrato di aver concesso al dipendente, in alternativa alla monetizzazione, i riposi compensativi.

  • Accolto
    Corretta applicazione dei parametri retributivi e maggiorazioni

    Il Tribunale ha ritenuto che, nel quantificare la somma ingiunta, la parte opposta abbia fatto corretta applicazione dei parametri retributivi e delle maggiorazioni indicate nell'art. 31, commi 7 e 8 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018.

  • Accolto
    Condanna al pagamento della minor somma non contestata

    Il decreto ingiuntivo impugnato è stato revocato, con condanna dell'amministrazione al pagamento della minor somma, non contestata, di € 1.415,12 a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale effettuato negli anni 2019/2021, oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/12/2025, n. 562
    Giurisdizione : Trib. Lamezia Terme
    Numero : 562
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo