Art. 11. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
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29 marzo 2024
29 marzo 2024
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- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 29/09/2025, n. 1033Provvedimento: […] L'articolo 11 della richiamata legge n. 24 del 2024, prevede la pertinente copertura finanziaria del provvedimento in esame autorizzando la spesa di 20 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024. […] La disposizione in esame appare di dubbia compatibilità con il principio dell'annualità del bilancio, anche alla luce della clausola di copertura finanziaria del provvedimento di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 24 del 2024 cit., che destina a copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del premio 20 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024. […]Leggi di più...