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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 332/2020 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.4.2025 e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
) e (c.f. ), tutti C.F._5 Parte_6 C.F._6
rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata a margine del ricorso, dagli avv.ti
GAETANO CIANCIO (c.f. ) e GIOVANNI PAGANO (c.f. C.F._7
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in C.F._8
Roccapiemonte (Sa) alla via C. Pagano n. 20;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
1 in persona del Commissario Straordinario pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 5.2.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 2.2.2021, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio la e il Controparte_1
onde sentirli condannare, in solido tra loro, Controparte_3
al risarcimento dei danni patrimoniali subiti - quantificati, a mezzo di separate CTP, in € 36.738,56 per i coniugi e (in regime di comunione legale dei beni), € Parte_1 Parte_2
21.459,26 per i coniugi e (in regime di comunione legale Parte_3 Parte_4 dei beni) ed € 33.928,05 per i coniugi e (in regime di Parte_5 Parte_6
comunione legale dei beni) - arrecati, a causa dell'esondazione del torrente Solofrana conseguente alla rottura della sponda sinistra nel tratto prospiciente alla località Lenza San Giovanni
(Roccapiemonte) / via Schiavone (Castel San Giorgio), verificatasi il 6 ottobre 2007, ai fondi da loro coltivati e di cui erano proprietari. A fondamento delle rispettive domande deducevano che, a seguito dell'evento alluvionale anzidetto, le acque melmose erano confluite prima nel canale di bonifica parallelo al torrente e poi avevano inondato i loro cespiti:
- immobile sito in Roccapiemonte/Castel San Giorgio alla via Savasta-Schiavone località Lenza San
Giovanni, riportato in Catasto al foglio 3, mapp. 12/c, in comproprietà di e Parte_1 [...]
; Parte_2
- immobile sito in Roccapiemonte/Castel San Giorgio alla via Savasta-Schiavone località Lenza San
Giovanni, riportato in Catasto al foglio 3, mapp. 12, in comproprietà di e Parte_3
; Parte_4
- immobile sito in Roccapiemonte/Castel San Giorgio alla via Savasta-Schiavone località Lenza San
Giovanni, riportato in Catasto al foglio 3, mapp. 12/b, in comproprietà di e Parte_5 [...]
. Parte_6
Aggiungevano, altresì, in maniera indistinta per tutti i ricorrenti, che “in seguito all'inondazione i predetti fondi, i beni mobili, tutti gli accessori in essi ubicati (macchinari, beni mobili), le piantagioni di cachi e di altre piante da frutta e le colture in essere, rimasero sommersi nell'acqua e nel fango altamente inquinanti e riportarono gravi ed irreversibili danni” (così il ricorso a pag. 2 sub B) e che tali danni erano meglio identificati e quantificati nelle quattro CTP a firma dell'arch. , allegate al ricorso, a cui facevano espresso richiamo. Persona_1
Costituendosi in giudizio, il eccepiva, in Controparte_2
via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in favore della Controparte_1
2 sostenendo che il torrente de quo è un corso d'acqua naturale e non un canale di bonifica, e la prescrizione;
e, nel merito, l'infondatezza delle domande sia nell'an che nel quantum richiesto.
Si costituiva in giudizio, seppur tardivamente, anche la eccependo a sua Controparte_1
volta, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del e CP_2
l'eccezionalità dell'evento; e, nel merito, la genericità e infondatezza della domanda, oltre la mancanza di prova in ordine al nesso di causalità e al quantum richiesto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza del 12.9.2024 il giudizio veniva interrotto per la messa in quiescenza dell'avvocato costituito per la e, all'esito della riassunzione tempestiva, nessuno si CP_1
costituiva né per la né per il , nonostante la regolarità delle notifiche. CP_1 CP_2
All'udienza collegiale del 2.4.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti, atteso che, sulla base della documentazione agli atti, risulta che:
- e sono comproprietari dei fondi per cui è causa in virtù di atto Parte_1 Parte_2
di compravendita per Notar del 3.2.1995 rep. n. 35316, racc. n. 7545; Persona_2
- e sono comproprietari dei fondi in virtù di atto di Parte_3 Parte_4
compravendita del 23.9.1988 per Notar rep. n. 18250, racc. n. 3828; Persona_2
- e risultano anch'essi comproprietari in virtù di atto di Parte_5 Controparte_4
compravendita del 3.2.1995 per Notar rep. n. 35316, racc. n. 7545. Persona_2
La legittimazione passiva degli enti resistenti, e , verrà, invece, delibata CP_1 CP_2 infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità CP_1
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Sempre in via preliminare va, poi, disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal CP_2 nella comparsa di costituzione depositata prima dell'interruzione del giudizio, atteso che i ricorrenti hanno prodotto validi atti interruttivi della stessa (cfr. missive recapitate sia alla che al CP_1
3 in data 17.4.2011 e 3.2.2016). CP_2
Nel merito, le domande proposte dai ricorrenti sono parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012) in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che il 6.10.2007, in seguito alle precipitazioni atmosferiche verificatesi e al cedimento della sua sponda sinistra, il torrente Solofrana straripava in località Lenza San Giovanni (Roccapiemonte) / via Schiavone (Castel San Giorgio), allagando interamente i terreni di proprietà dei ricorrenti.
Tali circostanze non sono state contestate dagli Enti resistenti e, inoltre, risultano in modo inequivoco sia dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, sia dai documenti depositati con il ricorso introduttivo (cfr. Ordinanza Sindacale n. 38, emessa dal Comune di Castel San Giorgio in data
20.2.2008, di divieto di utilizzo per l'alimentazione umana delle colture “a basso fusto” invase dalle acque, nonché verbale di constatazione dei danni a seguito di ispezione, inviato dal in data CP_5
27.11.2007).
Da tali atti e dalle dichiarazioni dei testi escussi, risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, confermato le circostanze di cui al
4 capitolo C) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti il torrente Solofrana si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di abbondante vegetazione, erbacce e detriti affioranti oltre il livello dell'acqua e che ne ostacolavano il libero deflusso.
Va, altresì, dato atto che l'evento non può essere considerato di carattere eccezionale (così come eccepito dalla ), in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti CP_1
esondazioni che hanno interessato il torrente per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione. Inoltre, il carattere non eccezionale dell'evento per cui è causa è stato riconosciuto anche dal CTU, ing. nel corso di un precedente giudizio svoltosi Persona_3
dinanzi a questo stesso Tribunale (cfr. pag. 17 CTU allegata alla produzione dei ricorrenti).
Né a diversa conclusione può condurre il Decreto del Ministro delle politiche agricole ed alimentari del 29.2.2008 (allegato alla produzione della depositata prima dell'interruzione CP_1
del giudizio), atteso che la Suprema Corte, in più occasioni, ha avuto modo di precisare che le delibere dichiarative dello stato di calamità e/o di emergenza sono irrilevanti ai fini che interessano, chiarendo che le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., solo allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico. In siffatta ottica,
l'adozione, da parte dell'autorità amministrativa, di delibere dichiarative dello stato di calamità non costituisce di per sé prova dell'eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorici che abbiano causato danni alla popolazione, in quanto il concetto di “calamità naturale” espresso nelle leggi sulla protezione civile si riferisce al danno o al pericolo di danno e alla straordinarietà degli interventi tecnici destinati a farvi fronte, non alle caratteristiche intrinseche degli eventi naturali che di quel danno sono stati la causa o la concausa (Cass. S.U. ord. n. 616/2019).
Quanto ai danni subiti da ciascun ricorrente, il consulente tecnico di parte, arch. Per_1
, ha stimato i danni, individuandoli per ciascuna parte nei costi per la bonifica del sito
[...]
(scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno vegetale, trasporto a discarica con motocarro, scarriolatura, oneri di discarica, vangatura manuale, erpicatura manuale e livellamento, rinterro con terreno vegetale, rullatura manuale), oneri per mancati redditi e coltivazioni danneggiate (alberi da frutta e ortaggi vari), quantificandoli per ciascun proprietario sulla base dei prezziari regionali e delle caratteristiche agronomiche dei fondi individuate dalla così come riportati nelle CP_1 singole perizie agli atti (per e € 36.738,56; per Parte_1 Parte_2 Pt_3
5 e € 21.459,26; per e € Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
33.928,05).
Rileva il collegio che i danni, così come dedotti e quantificati nel ricorso e nelle consulenze tecniche di parte, integralmente richiamate, non possono essere riconosciuti nella misura richiesta.
Va, innanzitutto, rilevato che l'allegazione dei danni subiti contenuta nel ricorso introduttivo
(effettuata peraltro - come già evidenziato - in maniera indistinta per tutti i ricorrenti) è tale da non consentire l'individuazione completa e dettagliata dei danni effettivamente subiti da ciascuna parte ricorrente. Né la suddetta carenza può ritenersi colmata dalla precisazione dei danni riferita sempre in maniera indistinta a tutti i ricorrenti contenuta nella comparsa conclusionale: infatti, i danni non sono stati dedotti separatamente per ciascuno dei ricorrenti, ma sono stati, anche nella comparsa conclusionale, indicati in modo del tutto generico, inidoneo, quindi, ad individuare non solo i danni effettivamente subiti al terreno, ma anche quelli alle coltivazioni ivi presenti.
Le generiche allegazioni riguardanti il danneggiamento dei terreni e delle coltivazioni ivi presenti (riferite senza alcuna specificazione della consistenza dei danni concretamente subiti da ciascun fondo agricolo, né della tipologia e quantità delle coltivazioni presenti) si sono, poi, inevitabilmente riverberate sulle dichiarazioni dei testimoni escussi: la teste (sorella Testimone_1
del ricorrente e nipote dei ricorrenti e ) si è Parte_1 Parte_3 Parte_5
limitata a riferire in modo generico, e presumibilmente solo con riferimento al fondo del fratello, che “l'acqua sui fondi inizialmente era alta circa un metro dal livello della strada, poi sul fondo è rimasto uno strato di fango e melma da sembrare una palude, con rifiuti di plastica e di ogni genere sul fondo, tronchi, pietre ed altro”, aggiungendo “ricordo che le colture in essere carciofini, alberi da cachi e altre piante da frutta, albicocche, limoni, prugne e HI e tutte le ortive, broccoli, cavolfiori e altro di stagione andò completamente distrutto poiché erano completamente coperte dalla melma e dal fondo”, senza fare distinzioni tra le colture effettivamente presenti sui singoli fondi di ciascun ricorrente, senza specificare la quantità di ciascuna delle suddette colture in ciascuno di essi e, ancora, con riferimento alle riferite colture di carciofi senza indicare la data dell'avvenuta piantagione (considerata la natura pluriennale della suddetta coltivazione).
Lo stesso CTP, arch. , in sede testimoniale, riportandosi integralmente alla Persona_1
propria perizia, ha dichiarato: “ricordo che ho riscontrato sui fondi dei signori e Pt_3 Pt_1
che vi era uno strato di circa 20 cm di fango misto a melma che aveva completamente sommerso tutte le colture in essere, le ortive e tutte le piante da frutta”.
A fronte di tali generiche dichiarazioni, una prova più puntuale della tipologia e dell'entità dei danni subiti da ciascuna delle parti ricorrenti non può essere desunta neppure dalle consulenze tecniche redatte con riferimento a ciascuna parte: in linea generale, infatti, se anche avente la forma
6 della perizia giurata, la consulenza tecnica di parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa, quindi, si può riconoscere solo valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò, fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Né la prova della consistenza dei danni subiti da ciascun ricorrente può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alle singole perizie di parte, atteso che non solo le foto allegate risultano identiche in ogni consulenza (e, quindi, verosimilmente ritraenti lo stato di uno solo dei fondi), ma anche che esse raffigurano in maniera evidente l'allagamento dei terreni (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente degli stessi e il danneggiamento delle coltivazioni così come descritto nel ricorso e nelle perizie di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
In particolare, per quanto concerne tutte le tipologie di danni dedotte, la valutazione del CTP per tutti i ricorrenti risulta effettuata in modo chiaramente induttivo e generico (con una semplice elencazione delle attività ritenute necessarie per la bonifica del sito e della presumibile produttività del terreno sulla base della sua estensione, priva di riferimenti documentali ai lavori di ripristino e bonifica effettivamente svolti e alle colture effettivamente presenti su ciascun fondo).
Sempre quale considerazione generale, il Collegio non può esimersi dal rilevare, con
7 riferimento ai danni richiesti da ciascuna parte ricorrente agli alberi da frutta, che nell'Ordinanza sindacale allegata all'atto introduttivo sono state dichiarate inservibili solo le coltivazioni di “basso fusto” e non anche le altre;
ciò implica che il lamentato danno agli alberi da frutta, non rientrando in tale categoria, necessitava di una specifica allegazione della tipologia e dell'entità del danneggiamento subito dalla singola pianta: ad esempio, risulta difficile immaginare il danneggiamento delle piante di HI (genericamente ed indistintamente riferito dalla teste Tes_1
a causa dell'allagamento del fondo verificatasi nel mese di ottobre, ossia in un periodo in cui
[...]
tutti i frutti erano stati verosimilmente già raccolti.
La mancata allegazione nell'atto introduttivo degli specifici danni concretamente subiti da ciascuna tipologia di pianta, unita alle generiche dichiarazioni testimoniali sul punto non consente di riconoscere in favore dei ricorrenti nessun risarcimento del danno per tale voce.
Né il danno agli alberi da frutto risulta meglio specificato nelle singole perizie allegate dai ricorrenti e integralmente richiamate, in cui il CTP si è limitato ad elencare genericamente il danneggiamento di tali alberi, quantificandone l'entità, senza neppure indicare la tipologia di alberi effettivamente presente su ciascuno dei fondi e le ragioni agronomiche per cui l'allagamento del fondo ne abbia provocato il danneggiamento, rispetto al quale, peraltro, il perito non ha precisato neppure se esso sia riferito alla pianta o ai frutti ivi insistenti al momento dell'evento per cui è causa.
Parimenti, non è possibile riconoscere ai ricorrenti il danno per i mancati redditi, richiesto nelle singole CTP, in quanto nessun riferimento a tale danno risulta effettuato in sede testimoniale e la consulenza di parte lo indica quale voce di danno subito, senza specificarne la fonte e senza citare o depositare i documenti comprovanti la sua effettiva verificazione ed entità.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lunghissimo lasso temporale, pari a quasi tredici anni, intercorrente tra la data della domanda (5.2.2020) e quella di verificazione dell'evento (6.10.20007).
Fatte tali premesse generali, valevoli per tutti i ricorrenti, tuttavia, il collegio non può non considerare che, comunque, entrambi i testi escussi hanno riferito che tutti i fondi di proprietà delle parti ricorrenti sono stati interamente invasi dall'acqua e che le colture ivi presenti sono state danneggiate.
Alla luce di tali circostanze e delle importanti carenze probatorie evidenziate sopra, il collegio ritiene certamente raggiunta la prova della verificazione di un danno sia al terreno che alle colture per ciascuno dei ricorrenti, seppure non nella misura indicata dalle parti.
Quanto al danno alle colture lamentato da tutti i ricorrenti, va ribadito che il riferimento alle coltivazioni presenti è stato formulato dai testi in modo talmente generico da non consentire una
8 compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità; inoltre, si è visto che nelle dichiarazioni dei testi manca qualsiasi riferimento allo stato pregresso dei fondi.
Né una prova più puntuale dei danni subiti dai ricorrenti può ricavarsi, come si è avuto già modo di evidenziare, dalla consulenza tecnica di parte redatta con riferimento a ciascuno di essi, le cui valutazioni sono basate esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione dei fondi, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto di semi o piante o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli altri beni presenti su ciascuno dei fondi.
Tali dichiarazioni, così come la perizia redatta, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento della inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti e ciò soprattutto in relazione alla natura imprenditoriale dell'attività esercitata dai ricorrenti desumibile dall'elevata estensione dei fondi.
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento integrale dei fondi e che, in base a quanto riferito dai testi, deve ritenersi provato che le coltivazioni ivi presenti (di cui non è provata l'effettiva consistenza ed estensione) abbiano comunque riportato dei danni, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti dalle siffatte colture.
Tale liquidazione, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate, è ritenuta congrua nella misura del 40% di quanto richiesto nella consulenza di parte per ciascun ricorrente, pari ad €
l.200,00 (il 40% di € 3.000,00) per i ricorrenti e ad € 600,00 Parte_1 Parte_2
(il 40% di € 1.500,00) per i coniugi e ed € 1.200,00 (il 40% Parte_3 Parte_4 di € 3.000,00) per i coniugi e . Parte_5 Parte_6
La liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, nonché dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che i ricorrenti avrebbero sopportato in mancanza del danno.
9 Quanto ai danni per la bonifica del sito al fine di ripristinare la fertilità del suolo, la teste ha evidenziato che “dopo molto tempo riuscirono a ripulire e risanare i fondi Testimone_1
disisfruttandoli e differenziando nel tempo i rifiuti che erano su tutti e tre i fondi depositandoli nei contenitori comunali della differenziata”; la teste, tuttavia, non ha specificato quali e che tipo di attività ciascun ricorrente abbia concretamente posto in essere.
Il siffatto deficit probatorio non è colmato neppure dalla valutazione del perito, in quanto le valutazioni contenute nelle perizie è basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non è supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per l'acquisto di concimi o fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte in tutte e tre le relazioni da lui redatte si è limitato a dichiarare che “l'esondazione del torrente
Solofrana ha arrecato un gravissimo danno al fondo in esame per le seguenti cause: - immissione di materiale limoso inerte ad alto carico inquinante…che ha:
1. Causato un grave inquinamento chimico del fondo;
2. Causato la riduzione della permeabilità del terreno agricolo, occludendo tutte le microporosità del terreno, ed alterandone la struttura fisico-meccanica, rendendo così inidoneo all'attività agricola;
- distruzione delle piante in essere sul fondo…”, precisando che “i costi per la bonifica del sito:
1. Allontanamento del materiale limoso e solido immesso dal corso
d'acqua;
2. Lavori di adeguamento del suolo per le nuove produzioni agricole”, senza specificare nel concreto le attività effettivamente compiute da ciascuna delle parti ricorrenti rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Nessuno dei testi ha, poi, indicato lo svolgimento di specifiche attività di ripristino del terreno, limitandosi a riferire genericamente e indistintamente per tutti i ricorrenti che furono compiute attività di pulizia e trasporto a discarica dei rifiuti (cfr. dichiarazioni del teste . Testimone_1
Va, tuttavia, osservato che non risultano prodotti documenti atti a dimostrare il riferito trasporto e smaltimento a discarica dei rifiuti, il che non consente di riconoscere ai ricorrenti i costi per tali voci di danno indicati nella perizia di parte.
Le suddette circostanze e le espresse dichiarazioni della teste inducono a Testimone_1
ritenere che i lavori di pulizia dei fondi siano stati eseguiti in economia, così come, peraltro, dedotto dagli stessi ricorrenti nel ricorso introduttivo, laddove si legge, a pag. 4 sub I), che “a causa delle modeste condizioni economiche, per diversi mesi, in economia e con propri mezzi hanno provveduto alla rimozione del fango, all'accantonamento e rigenerazione/disinfettazione del terreno ed altresì hanno rimosso la grande quantità di detriti depositati sui propri fondi differenziandoli e depositandoli presso gli appositi centri di raccolta comunali”; né risultano agli atti fatture relative all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti.
10 Sulla base delle argomentazioni svolte e delle carenze documentali evidenziate, ritiene, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che possono essere riconosciuti ai ricorrenti solo i danni relativi al ripristino della coltivabilità del terreno, ossia i danni legati ad attività di pulizia dei fondi eseguite in economia;
la liquidazione di tali danni va, quindi, effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base delle anzidette carenze probatorie, del
25% del valore indicato per la pulizia (così come quantificate nelle consulenze di parte, con esclusione dei costi di discarica) pari ad € 4.153,27 (il 25% di € 16.613,10) per i coniugi e Pt_1
€ 2.398,78 (il 25% di € 9.595,14) per i coniugi e ed € Parte_2 Parte_3 Parte_4
4.247,56 (il 25% di € 16.990,27) per i coniugi e . Parte_5 Pt_6
Delle citate somme deve rispondere, in primo luogo, la attesi i principi costantemente CP_1
espressi da questo Tribunale (cfr. ex multis sentenza n. 1522/2020; sentenza n. 4823/2015), dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell'Ente convenuto e che di seguito sinteticamente si riportano.
Il torrente Solofrana è, infatti, un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione: in virtù dell'art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 8/1972 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (di cui il torrente in parola); in virtù dell'art. 90 lett. e) del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n. 183/1989, poi, sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.
Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale ai sensi dell'articolo
822 c.c., pur in assenza di trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione (cfr. TRAP Napoli sent.
n. 484/2018). Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86
d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle
Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche). Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Deve, poi, affermarsi la concorrente responsabilità del , anch'essa già riconosciuta in CP_2
11 altre controversie decise da questo Tribunale (cfr. ex multis sentenza n. 1522/2020 e sentenza n.
5172/2017), sulla base della circostanza che il torrente Solofrana non è un'opera idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica, a mente del R.D. n. 215/1993. Esso rientra, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una 'piattaforma di opere pubbliche' con funzione scolante irrigua (sent. SA n. 173/2018), per cui alla compete la esecuzione CP_1
degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett. b) R.D. n. 215/1933 e 1 lett. h) D.P.R. 11/1972), mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. art. CP_2
3 comma 4 L.R. n. 23/1985 e art. 2 co. 3 lett. b) dello Statuto del approvato CP_1 CP_2
con delibera della del 26.11.1986 n. 239/2). Pertanto, anche alla stregua della Controparte_1
giurisprudenza del SA (cfr. sentenza cit. n. 173/2018, resa in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che nella specie si contendono la irresponsabilità), va ritenuto che la legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso controllo CP_1 sull'operato del e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria delle opere CP_2
di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque. Né il quadro normativo è mutato allorché la legge regionale n. 23 dell'11 aprile 1985 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del
25 febbraio 2003.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è negli stessi termini: la CP_1
è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n. 25928/2011, che ha confermato la sentenza del SA che aveva dichiarato la responsabilità della , in solido con gli enti CP_6
consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1
sono stati recentemente affermati anche dal SA: la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1
12 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (SA sent. n. 110/2019).
La e il vanno, in definitiva, Controparte_1 Controparte_2
condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, degli importi sopra indicati ed in particolare:
- in favore dei ricorrenti e , nella misura di metà ciascuno essendo Parte_1 Parte_3 comproprietari in egual misura, della somma complessiva di € 5.353,27;
- in favore dei ricorrenti e nella misura di metà ciascuno Parte_3 Parte_4 essendo comproprietari in egual misura, della somma complessiva di € 2.998,78;
- in favore dei ricorrenti e , nella misura di metà ciascuno essendo Parte_5 Parte_6 comproprietari in egual misura, della somma complessiva di € 5.447,56.
Sull'importo riconosciuto a ciascuna parte ricorrente va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (6.10.2007) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Visto il limitato accoglimento della domanda, le spese di lite vanno compensate per 2/3; il restante 1/3 (oltre 1/3 delle spese documentate) segue la soccombenza e va liquidata nell'importo di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in favore dei ricorrenti, con gli aumenti di cui al citato DM per la difesa di più parti con posizione sovrapponibile in un unico atto e con distrazione, nella misura della metà ciascuno, in favore degli avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta rispettivamente dai coniugi Parte_1
e e e e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
13 , nei confronti della e del Parte_6 Controparte_1 Controparte_2
, disattesa ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza, in parziale
[...]
accoglimento delle domande così provvede:
1) condanna la e il , in Controparte_1 Controparte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento:
- in favore dei ricorrenti e , nella misura di metà ciascuno, Parte_1 Parte_3 della somma complessiva di € 5.353,27;
- in favore dei ricorrenti e nella misura di metà Parte_3 Parte_4 ciascuno, della somma complessiva di € 2.998,78;
- in favore dei ricorrenti e , nella misura di metà ciascuno, Parte_5 Parte_6 della somma complessiva di € 5.447,56, ognuno oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) ed interessi al tasso legale sulla somma originaria rivalutata anno per anno e interessi legali a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite e condanna la e il Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_2
tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti del restante 1/3 delle spese di lite, liquidato in € 262,00 per spese ed € 1.016,66 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, da distrarsi, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano, per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 332/2020 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.4.2025 e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
) e (c.f. ), tutti C.F._5 Parte_6 C.F._6
rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata a margine del ricorso, dagli avv.ti
GAETANO CIANCIO (c.f. ) e GIOVANNI PAGANO (c.f. C.F._7
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in C.F._8
Roccapiemonte (Sa) alla via C. Pagano n. 20;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
1 in persona del Commissario Straordinario pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 5.2.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 2.2.2021, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio la e il Controparte_1
onde sentirli condannare, in solido tra loro, Controparte_3
al risarcimento dei danni patrimoniali subiti - quantificati, a mezzo di separate CTP, in € 36.738,56 per i coniugi e (in regime di comunione legale dei beni), € Parte_1 Parte_2
21.459,26 per i coniugi e (in regime di comunione legale Parte_3 Parte_4 dei beni) ed € 33.928,05 per i coniugi e (in regime di Parte_5 Parte_6
comunione legale dei beni) - arrecati, a causa dell'esondazione del torrente Solofrana conseguente alla rottura della sponda sinistra nel tratto prospiciente alla località Lenza San Giovanni
(Roccapiemonte) / via Schiavone (Castel San Giorgio), verificatasi il 6 ottobre 2007, ai fondi da loro coltivati e di cui erano proprietari. A fondamento delle rispettive domande deducevano che, a seguito dell'evento alluvionale anzidetto, le acque melmose erano confluite prima nel canale di bonifica parallelo al torrente e poi avevano inondato i loro cespiti:
- immobile sito in Roccapiemonte/Castel San Giorgio alla via Savasta-Schiavone località Lenza San
Giovanni, riportato in Catasto al foglio 3, mapp. 12/c, in comproprietà di e Parte_1 [...]
; Parte_2
- immobile sito in Roccapiemonte/Castel San Giorgio alla via Savasta-Schiavone località Lenza San
Giovanni, riportato in Catasto al foglio 3, mapp. 12, in comproprietà di e Parte_3
; Parte_4
- immobile sito in Roccapiemonte/Castel San Giorgio alla via Savasta-Schiavone località Lenza San
Giovanni, riportato in Catasto al foglio 3, mapp. 12/b, in comproprietà di e Parte_5 [...]
. Parte_6
Aggiungevano, altresì, in maniera indistinta per tutti i ricorrenti, che “in seguito all'inondazione i predetti fondi, i beni mobili, tutti gli accessori in essi ubicati (macchinari, beni mobili), le piantagioni di cachi e di altre piante da frutta e le colture in essere, rimasero sommersi nell'acqua e nel fango altamente inquinanti e riportarono gravi ed irreversibili danni” (così il ricorso a pag. 2 sub B) e che tali danni erano meglio identificati e quantificati nelle quattro CTP a firma dell'arch. , allegate al ricorso, a cui facevano espresso richiamo. Persona_1
Costituendosi in giudizio, il eccepiva, in Controparte_2
via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in favore della Controparte_1
2 sostenendo che il torrente de quo è un corso d'acqua naturale e non un canale di bonifica, e la prescrizione;
e, nel merito, l'infondatezza delle domande sia nell'an che nel quantum richiesto.
Si costituiva in giudizio, seppur tardivamente, anche la eccependo a sua Controparte_1
volta, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del e CP_2
l'eccezionalità dell'evento; e, nel merito, la genericità e infondatezza della domanda, oltre la mancanza di prova in ordine al nesso di causalità e al quantum richiesto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza del 12.9.2024 il giudizio veniva interrotto per la messa in quiescenza dell'avvocato costituito per la e, all'esito della riassunzione tempestiva, nessuno si CP_1
costituiva né per la né per il , nonostante la regolarità delle notifiche. CP_1 CP_2
All'udienza collegiale del 2.4.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti, atteso che, sulla base della documentazione agli atti, risulta che:
- e sono comproprietari dei fondi per cui è causa in virtù di atto Parte_1 Parte_2
di compravendita per Notar del 3.2.1995 rep. n. 35316, racc. n. 7545; Persona_2
- e sono comproprietari dei fondi in virtù di atto di Parte_3 Parte_4
compravendita del 23.9.1988 per Notar rep. n. 18250, racc. n. 3828; Persona_2
- e risultano anch'essi comproprietari in virtù di atto di Parte_5 Controparte_4
compravendita del 3.2.1995 per Notar rep. n. 35316, racc. n. 7545. Persona_2
La legittimazione passiva degli enti resistenti, e , verrà, invece, delibata CP_1 CP_2 infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità CP_1
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Sempre in via preliminare va, poi, disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal CP_2 nella comparsa di costituzione depositata prima dell'interruzione del giudizio, atteso che i ricorrenti hanno prodotto validi atti interruttivi della stessa (cfr. missive recapitate sia alla che al CP_1
3 in data 17.4.2011 e 3.2.2016). CP_2
Nel merito, le domande proposte dai ricorrenti sono parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012) in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che il 6.10.2007, in seguito alle precipitazioni atmosferiche verificatesi e al cedimento della sua sponda sinistra, il torrente Solofrana straripava in località Lenza San Giovanni (Roccapiemonte) / via Schiavone (Castel San Giorgio), allagando interamente i terreni di proprietà dei ricorrenti.
Tali circostanze non sono state contestate dagli Enti resistenti e, inoltre, risultano in modo inequivoco sia dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, sia dai documenti depositati con il ricorso introduttivo (cfr. Ordinanza Sindacale n. 38, emessa dal Comune di Castel San Giorgio in data
20.2.2008, di divieto di utilizzo per l'alimentazione umana delle colture “a basso fusto” invase dalle acque, nonché verbale di constatazione dei danni a seguito di ispezione, inviato dal in data CP_5
27.11.2007).
Da tali atti e dalle dichiarazioni dei testi escussi, risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, confermato le circostanze di cui al
4 capitolo C) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti il torrente Solofrana si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di abbondante vegetazione, erbacce e detriti affioranti oltre il livello dell'acqua e che ne ostacolavano il libero deflusso.
Va, altresì, dato atto che l'evento non può essere considerato di carattere eccezionale (così come eccepito dalla ), in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti CP_1
esondazioni che hanno interessato il torrente per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione. Inoltre, il carattere non eccezionale dell'evento per cui è causa è stato riconosciuto anche dal CTU, ing. nel corso di un precedente giudizio svoltosi Persona_3
dinanzi a questo stesso Tribunale (cfr. pag. 17 CTU allegata alla produzione dei ricorrenti).
Né a diversa conclusione può condurre il Decreto del Ministro delle politiche agricole ed alimentari del 29.2.2008 (allegato alla produzione della depositata prima dell'interruzione CP_1
del giudizio), atteso che la Suprema Corte, in più occasioni, ha avuto modo di precisare che le delibere dichiarative dello stato di calamità e/o di emergenza sono irrilevanti ai fini che interessano, chiarendo che le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., solo allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico. In siffatta ottica,
l'adozione, da parte dell'autorità amministrativa, di delibere dichiarative dello stato di calamità non costituisce di per sé prova dell'eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorici che abbiano causato danni alla popolazione, in quanto il concetto di “calamità naturale” espresso nelle leggi sulla protezione civile si riferisce al danno o al pericolo di danno e alla straordinarietà degli interventi tecnici destinati a farvi fronte, non alle caratteristiche intrinseche degli eventi naturali che di quel danno sono stati la causa o la concausa (Cass. S.U. ord. n. 616/2019).
Quanto ai danni subiti da ciascun ricorrente, il consulente tecnico di parte, arch. Per_1
, ha stimato i danni, individuandoli per ciascuna parte nei costi per la bonifica del sito
[...]
(scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno vegetale, trasporto a discarica con motocarro, scarriolatura, oneri di discarica, vangatura manuale, erpicatura manuale e livellamento, rinterro con terreno vegetale, rullatura manuale), oneri per mancati redditi e coltivazioni danneggiate (alberi da frutta e ortaggi vari), quantificandoli per ciascun proprietario sulla base dei prezziari regionali e delle caratteristiche agronomiche dei fondi individuate dalla così come riportati nelle CP_1 singole perizie agli atti (per e € 36.738,56; per Parte_1 Parte_2 Pt_3
5 e € 21.459,26; per e € Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
33.928,05).
Rileva il collegio che i danni, così come dedotti e quantificati nel ricorso e nelle consulenze tecniche di parte, integralmente richiamate, non possono essere riconosciuti nella misura richiesta.
Va, innanzitutto, rilevato che l'allegazione dei danni subiti contenuta nel ricorso introduttivo
(effettuata peraltro - come già evidenziato - in maniera indistinta per tutti i ricorrenti) è tale da non consentire l'individuazione completa e dettagliata dei danni effettivamente subiti da ciascuna parte ricorrente. Né la suddetta carenza può ritenersi colmata dalla precisazione dei danni riferita sempre in maniera indistinta a tutti i ricorrenti contenuta nella comparsa conclusionale: infatti, i danni non sono stati dedotti separatamente per ciascuno dei ricorrenti, ma sono stati, anche nella comparsa conclusionale, indicati in modo del tutto generico, inidoneo, quindi, ad individuare non solo i danni effettivamente subiti al terreno, ma anche quelli alle coltivazioni ivi presenti.
Le generiche allegazioni riguardanti il danneggiamento dei terreni e delle coltivazioni ivi presenti (riferite senza alcuna specificazione della consistenza dei danni concretamente subiti da ciascun fondo agricolo, né della tipologia e quantità delle coltivazioni presenti) si sono, poi, inevitabilmente riverberate sulle dichiarazioni dei testimoni escussi: la teste (sorella Testimone_1
del ricorrente e nipote dei ricorrenti e ) si è Parte_1 Parte_3 Parte_5
limitata a riferire in modo generico, e presumibilmente solo con riferimento al fondo del fratello, che “l'acqua sui fondi inizialmente era alta circa un metro dal livello della strada, poi sul fondo è rimasto uno strato di fango e melma da sembrare una palude, con rifiuti di plastica e di ogni genere sul fondo, tronchi, pietre ed altro”, aggiungendo “ricordo che le colture in essere carciofini, alberi da cachi e altre piante da frutta, albicocche, limoni, prugne e HI e tutte le ortive, broccoli, cavolfiori e altro di stagione andò completamente distrutto poiché erano completamente coperte dalla melma e dal fondo”, senza fare distinzioni tra le colture effettivamente presenti sui singoli fondi di ciascun ricorrente, senza specificare la quantità di ciascuna delle suddette colture in ciascuno di essi e, ancora, con riferimento alle riferite colture di carciofi senza indicare la data dell'avvenuta piantagione (considerata la natura pluriennale della suddetta coltivazione).
Lo stesso CTP, arch. , in sede testimoniale, riportandosi integralmente alla Persona_1
propria perizia, ha dichiarato: “ricordo che ho riscontrato sui fondi dei signori e Pt_3 Pt_1
che vi era uno strato di circa 20 cm di fango misto a melma che aveva completamente sommerso tutte le colture in essere, le ortive e tutte le piante da frutta”.
A fronte di tali generiche dichiarazioni, una prova più puntuale della tipologia e dell'entità dei danni subiti da ciascuna delle parti ricorrenti non può essere desunta neppure dalle consulenze tecniche redatte con riferimento a ciascuna parte: in linea generale, infatti, se anche avente la forma
6 della perizia giurata, la consulenza tecnica di parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa, quindi, si può riconoscere solo valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò, fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Né la prova della consistenza dei danni subiti da ciascun ricorrente può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alle singole perizie di parte, atteso che non solo le foto allegate risultano identiche in ogni consulenza (e, quindi, verosimilmente ritraenti lo stato di uno solo dei fondi), ma anche che esse raffigurano in maniera evidente l'allagamento dei terreni (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente degli stessi e il danneggiamento delle coltivazioni così come descritto nel ricorso e nelle perizie di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
In particolare, per quanto concerne tutte le tipologie di danni dedotte, la valutazione del CTP per tutti i ricorrenti risulta effettuata in modo chiaramente induttivo e generico (con una semplice elencazione delle attività ritenute necessarie per la bonifica del sito e della presumibile produttività del terreno sulla base della sua estensione, priva di riferimenti documentali ai lavori di ripristino e bonifica effettivamente svolti e alle colture effettivamente presenti su ciascun fondo).
Sempre quale considerazione generale, il Collegio non può esimersi dal rilevare, con
7 riferimento ai danni richiesti da ciascuna parte ricorrente agli alberi da frutta, che nell'Ordinanza sindacale allegata all'atto introduttivo sono state dichiarate inservibili solo le coltivazioni di “basso fusto” e non anche le altre;
ciò implica che il lamentato danno agli alberi da frutta, non rientrando in tale categoria, necessitava di una specifica allegazione della tipologia e dell'entità del danneggiamento subito dalla singola pianta: ad esempio, risulta difficile immaginare il danneggiamento delle piante di HI (genericamente ed indistintamente riferito dalla teste Tes_1
a causa dell'allagamento del fondo verificatasi nel mese di ottobre, ossia in un periodo in cui
[...]
tutti i frutti erano stati verosimilmente già raccolti.
La mancata allegazione nell'atto introduttivo degli specifici danni concretamente subiti da ciascuna tipologia di pianta, unita alle generiche dichiarazioni testimoniali sul punto non consente di riconoscere in favore dei ricorrenti nessun risarcimento del danno per tale voce.
Né il danno agli alberi da frutto risulta meglio specificato nelle singole perizie allegate dai ricorrenti e integralmente richiamate, in cui il CTP si è limitato ad elencare genericamente il danneggiamento di tali alberi, quantificandone l'entità, senza neppure indicare la tipologia di alberi effettivamente presente su ciascuno dei fondi e le ragioni agronomiche per cui l'allagamento del fondo ne abbia provocato il danneggiamento, rispetto al quale, peraltro, il perito non ha precisato neppure se esso sia riferito alla pianta o ai frutti ivi insistenti al momento dell'evento per cui è causa.
Parimenti, non è possibile riconoscere ai ricorrenti il danno per i mancati redditi, richiesto nelle singole CTP, in quanto nessun riferimento a tale danno risulta effettuato in sede testimoniale e la consulenza di parte lo indica quale voce di danno subito, senza specificarne la fonte e senza citare o depositare i documenti comprovanti la sua effettiva verificazione ed entità.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lunghissimo lasso temporale, pari a quasi tredici anni, intercorrente tra la data della domanda (5.2.2020) e quella di verificazione dell'evento (6.10.20007).
Fatte tali premesse generali, valevoli per tutti i ricorrenti, tuttavia, il collegio non può non considerare che, comunque, entrambi i testi escussi hanno riferito che tutti i fondi di proprietà delle parti ricorrenti sono stati interamente invasi dall'acqua e che le colture ivi presenti sono state danneggiate.
Alla luce di tali circostanze e delle importanti carenze probatorie evidenziate sopra, il collegio ritiene certamente raggiunta la prova della verificazione di un danno sia al terreno che alle colture per ciascuno dei ricorrenti, seppure non nella misura indicata dalle parti.
Quanto al danno alle colture lamentato da tutti i ricorrenti, va ribadito che il riferimento alle coltivazioni presenti è stato formulato dai testi in modo talmente generico da non consentire una
8 compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità; inoltre, si è visto che nelle dichiarazioni dei testi manca qualsiasi riferimento allo stato pregresso dei fondi.
Né una prova più puntuale dei danni subiti dai ricorrenti può ricavarsi, come si è avuto già modo di evidenziare, dalla consulenza tecnica di parte redatta con riferimento a ciascuno di essi, le cui valutazioni sono basate esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione dei fondi, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto di semi o piante o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli altri beni presenti su ciascuno dei fondi.
Tali dichiarazioni, così come la perizia redatta, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento della inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti e ciò soprattutto in relazione alla natura imprenditoriale dell'attività esercitata dai ricorrenti desumibile dall'elevata estensione dei fondi.
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento integrale dei fondi e che, in base a quanto riferito dai testi, deve ritenersi provato che le coltivazioni ivi presenti (di cui non è provata l'effettiva consistenza ed estensione) abbiano comunque riportato dei danni, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti dalle siffatte colture.
Tale liquidazione, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate, è ritenuta congrua nella misura del 40% di quanto richiesto nella consulenza di parte per ciascun ricorrente, pari ad €
l.200,00 (il 40% di € 3.000,00) per i ricorrenti e ad € 600,00 Parte_1 Parte_2
(il 40% di € 1.500,00) per i coniugi e ed € 1.200,00 (il 40% Parte_3 Parte_4 di € 3.000,00) per i coniugi e . Parte_5 Parte_6
La liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, nonché dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che i ricorrenti avrebbero sopportato in mancanza del danno.
9 Quanto ai danni per la bonifica del sito al fine di ripristinare la fertilità del suolo, la teste ha evidenziato che “dopo molto tempo riuscirono a ripulire e risanare i fondi Testimone_1
disisfruttandoli e differenziando nel tempo i rifiuti che erano su tutti e tre i fondi depositandoli nei contenitori comunali della differenziata”; la teste, tuttavia, non ha specificato quali e che tipo di attività ciascun ricorrente abbia concretamente posto in essere.
Il siffatto deficit probatorio non è colmato neppure dalla valutazione del perito, in quanto le valutazioni contenute nelle perizie è basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non è supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per l'acquisto di concimi o fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte in tutte e tre le relazioni da lui redatte si è limitato a dichiarare che “l'esondazione del torrente
Solofrana ha arrecato un gravissimo danno al fondo in esame per le seguenti cause: - immissione di materiale limoso inerte ad alto carico inquinante…che ha:
1. Causato un grave inquinamento chimico del fondo;
2. Causato la riduzione della permeabilità del terreno agricolo, occludendo tutte le microporosità del terreno, ed alterandone la struttura fisico-meccanica, rendendo così inidoneo all'attività agricola;
- distruzione delle piante in essere sul fondo…”, precisando che “i costi per la bonifica del sito:
1. Allontanamento del materiale limoso e solido immesso dal corso
d'acqua;
2. Lavori di adeguamento del suolo per le nuove produzioni agricole”, senza specificare nel concreto le attività effettivamente compiute da ciascuna delle parti ricorrenti rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Nessuno dei testi ha, poi, indicato lo svolgimento di specifiche attività di ripristino del terreno, limitandosi a riferire genericamente e indistintamente per tutti i ricorrenti che furono compiute attività di pulizia e trasporto a discarica dei rifiuti (cfr. dichiarazioni del teste . Testimone_1
Va, tuttavia, osservato che non risultano prodotti documenti atti a dimostrare il riferito trasporto e smaltimento a discarica dei rifiuti, il che non consente di riconoscere ai ricorrenti i costi per tali voci di danno indicati nella perizia di parte.
Le suddette circostanze e le espresse dichiarazioni della teste inducono a Testimone_1
ritenere che i lavori di pulizia dei fondi siano stati eseguiti in economia, così come, peraltro, dedotto dagli stessi ricorrenti nel ricorso introduttivo, laddove si legge, a pag. 4 sub I), che “a causa delle modeste condizioni economiche, per diversi mesi, in economia e con propri mezzi hanno provveduto alla rimozione del fango, all'accantonamento e rigenerazione/disinfettazione del terreno ed altresì hanno rimosso la grande quantità di detriti depositati sui propri fondi differenziandoli e depositandoli presso gli appositi centri di raccolta comunali”; né risultano agli atti fatture relative all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti.
10 Sulla base delle argomentazioni svolte e delle carenze documentali evidenziate, ritiene, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che possono essere riconosciuti ai ricorrenti solo i danni relativi al ripristino della coltivabilità del terreno, ossia i danni legati ad attività di pulizia dei fondi eseguite in economia;
la liquidazione di tali danni va, quindi, effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base delle anzidette carenze probatorie, del
25% del valore indicato per la pulizia (così come quantificate nelle consulenze di parte, con esclusione dei costi di discarica) pari ad € 4.153,27 (il 25% di € 16.613,10) per i coniugi e Pt_1
€ 2.398,78 (il 25% di € 9.595,14) per i coniugi e ed € Parte_2 Parte_3 Parte_4
4.247,56 (il 25% di € 16.990,27) per i coniugi e . Parte_5 Pt_6
Delle citate somme deve rispondere, in primo luogo, la attesi i principi costantemente CP_1
espressi da questo Tribunale (cfr. ex multis sentenza n. 1522/2020; sentenza n. 4823/2015), dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell'Ente convenuto e che di seguito sinteticamente si riportano.
Il torrente Solofrana è, infatti, un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione: in virtù dell'art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 8/1972 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (di cui il torrente in parola); in virtù dell'art. 90 lett. e) del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n. 183/1989, poi, sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.
Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale ai sensi dell'articolo
822 c.c., pur in assenza di trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione (cfr. TRAP Napoli sent.
n. 484/2018). Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86
d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle
Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche). Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Deve, poi, affermarsi la concorrente responsabilità del , anch'essa già riconosciuta in CP_2
11 altre controversie decise da questo Tribunale (cfr. ex multis sentenza n. 1522/2020 e sentenza n.
5172/2017), sulla base della circostanza che il torrente Solofrana non è un'opera idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica, a mente del R.D. n. 215/1993. Esso rientra, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una 'piattaforma di opere pubbliche' con funzione scolante irrigua (sent. SA n. 173/2018), per cui alla compete la esecuzione CP_1
degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett. b) R.D. n. 215/1933 e 1 lett. h) D.P.R. 11/1972), mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. art. CP_2
3 comma 4 L.R. n. 23/1985 e art. 2 co. 3 lett. b) dello Statuto del approvato CP_1 CP_2
con delibera della del 26.11.1986 n. 239/2). Pertanto, anche alla stregua della Controparte_1
giurisprudenza del SA (cfr. sentenza cit. n. 173/2018, resa in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che nella specie si contendono la irresponsabilità), va ritenuto che la legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso controllo CP_1 sull'operato del e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria delle opere CP_2
di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque. Né il quadro normativo è mutato allorché la legge regionale n. 23 dell'11 aprile 1985 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del
25 febbraio 2003.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è negli stessi termini: la CP_1
è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n. 25928/2011, che ha confermato la sentenza del SA che aveva dichiarato la responsabilità della , in solido con gli enti CP_6
consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1
sono stati recentemente affermati anche dal SA: la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1
12 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (SA sent. n. 110/2019).
La e il vanno, in definitiva, Controparte_1 Controparte_2
condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, degli importi sopra indicati ed in particolare:
- in favore dei ricorrenti e , nella misura di metà ciascuno essendo Parte_1 Parte_3 comproprietari in egual misura, della somma complessiva di € 5.353,27;
- in favore dei ricorrenti e nella misura di metà ciascuno Parte_3 Parte_4 essendo comproprietari in egual misura, della somma complessiva di € 2.998,78;
- in favore dei ricorrenti e , nella misura di metà ciascuno essendo Parte_5 Parte_6 comproprietari in egual misura, della somma complessiva di € 5.447,56.
Sull'importo riconosciuto a ciascuna parte ricorrente va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (6.10.2007) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Visto il limitato accoglimento della domanda, le spese di lite vanno compensate per 2/3; il restante 1/3 (oltre 1/3 delle spese documentate) segue la soccombenza e va liquidata nell'importo di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in favore dei ricorrenti, con gli aumenti di cui al citato DM per la difesa di più parti con posizione sovrapponibile in un unico atto e con distrazione, nella misura della metà ciascuno, in favore degli avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta rispettivamente dai coniugi Parte_1
e e e e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
13 , nei confronti della e del Parte_6 Controparte_1 Controparte_2
, disattesa ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza, in parziale
[...]
accoglimento delle domande così provvede:
1) condanna la e il , in Controparte_1 Controparte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento:
- in favore dei ricorrenti e , nella misura di metà ciascuno, Parte_1 Parte_3 della somma complessiva di € 5.353,27;
- in favore dei ricorrenti e nella misura di metà Parte_3 Parte_4 ciascuno, della somma complessiva di € 2.998,78;
- in favore dei ricorrenti e , nella misura di metà ciascuno, Parte_5 Parte_6 della somma complessiva di € 5.447,56, ognuno oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) ed interessi al tasso legale sulla somma originaria rivalutata anno per anno e interessi legali a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite e condanna la e il Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_2
tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti del restante 1/3 delle spese di lite, liquidato in € 262,00 per spese ed € 1.016,66 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, da distrarsi, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano, per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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