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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TOMA CIRO, Giudice monocratico in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7211/2024 depositato il 23/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240030451866000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29.10.2024 il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno chiedendo l'annullamento della
100 2024 00304518 66 000 avente per oggetto l'IRPEF per l'anno di imposta 2020, notificata il
01/08/2024, per recupero imposte, sanzioni e interessi a seguito di controllo formale ex art. 36/ter del d.p.
r. 600/73, della documentazione relativa alle detrazioni fruite nella dichiarazione dei redditi mod.
730/2021.
Esponeva che la cartella trae origine dal recupero degli oneri detraibili dichiarati al quadro RP49, e le spese per interventi di riqualificazione energetica in quanto, queste ultime, indicate in modo non congruente con l'importo totale presente nella precedente dichiarazione oggetto di controllo.
Esponeva ancora le modalità con cui era stato corretto l'errore in dichiarazione e le ragioni della spettanza della richiesta detrazione.
Faceva presente che già per i periodi di imposta 2015 e 2016, per le medesime motivazioni con comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Legale, sono stati accolti integralmente il reclamo notificato il 17/10/2019 e il reclamo n. M027236 notificato e ricevuto il 26/04/2022 per CARTELLA DI
PAGAMENTO N. 100 2020 00182706 59 (2016), confermando la spettanza degli oneri detraibili e deducibili indicati in dichiarazione e disponendo lo sgravio delle cartelle.
Allegava quindi la relativa documentazione.
In data 16.12.2024 si costituiva l'Agenzia delle entrate, segnalando che dal riscontro in banca dati con quanto dichiarato dalla parte nel ricorso era stato possibile riscontrare la regolare esposizione degli oneri nel quadro RP e si era proceduto, pertanto, allo sgravio totale della cartella di pagamento impugnata.
Chiedeva quindi la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
All'odierna udienza il ricorso veniva discusso e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice che deve essere accolta la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla parte resistente, stante il provvedimento di sgravio prodotto dall'ufficio.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 19533/11 e nello stesso senso, per l'ipotesi di sostituzione dell'atto impugnato cfr. Cass. n. 17119/07) “le ipotesi comunemente definite di cessazione della materia del contendere si differenziano da quelle - comportanti l'estinzione del processo civile - di rinuncia agli atti (art. 306 c.p.c.), giacché le prime presuppongono che cessi totalmente la posizione di contrasto tra le parti per il sopravvenire, nel corso del giudizio, di circostanze sostanziali idonee a privare la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia… Una di queste ipotesi è certamente rappresentata dal fatto che, nel processo tributario, sopravvenga l'annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale (e v. infatti, da ultimo, Cass. n. 10379/2011; n. 19947/2010)”. Argomenta al riguardo la Corte che oggetto del processo tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio che lo caratterizza, non è l'accertamento della pretesa tributaria da condursi attraverso una diretta ricognizione della disciplina applicabile e dei fatti rilevanti sulla base di essa, bensì l'accertamento della legittimità della pretesa in quanto avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in tale atto indicati, con la conseguenza che, nel caso di eliminazione dell'atto, il processo concernente l'impugnazione non può proseguire per sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia per l'accertamento della legittimità sull'impugnazione di un atto ormai non più esistente.
Va inoltre dichiarata la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, considerato che l'errore in cui è inizialmente incorso l'ufficio è stato causato da un comportamento errato del contribuente.
P.Q.M.
Il sottoscritto giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno – sezione settima, dichiara la estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Spese compensate.
Così deciso in Salerno il 24.02.2025
Il giudice unico f.to CI OM
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TOMA CIRO, Giudice monocratico in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7211/2024 depositato il 23/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240030451866000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29.10.2024 il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno chiedendo l'annullamento della
100 2024 00304518 66 000 avente per oggetto l'IRPEF per l'anno di imposta 2020, notificata il
01/08/2024, per recupero imposte, sanzioni e interessi a seguito di controllo formale ex art. 36/ter del d.p.
r. 600/73, della documentazione relativa alle detrazioni fruite nella dichiarazione dei redditi mod.
730/2021.
Esponeva che la cartella trae origine dal recupero degli oneri detraibili dichiarati al quadro RP49, e le spese per interventi di riqualificazione energetica in quanto, queste ultime, indicate in modo non congruente con l'importo totale presente nella precedente dichiarazione oggetto di controllo.
Esponeva ancora le modalità con cui era stato corretto l'errore in dichiarazione e le ragioni della spettanza della richiesta detrazione.
Faceva presente che già per i periodi di imposta 2015 e 2016, per le medesime motivazioni con comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Legale, sono stati accolti integralmente il reclamo notificato il 17/10/2019 e il reclamo n. M027236 notificato e ricevuto il 26/04/2022 per CARTELLA DI
PAGAMENTO N. 100 2020 00182706 59 (2016), confermando la spettanza degli oneri detraibili e deducibili indicati in dichiarazione e disponendo lo sgravio delle cartelle.
Allegava quindi la relativa documentazione.
In data 16.12.2024 si costituiva l'Agenzia delle entrate, segnalando che dal riscontro in banca dati con quanto dichiarato dalla parte nel ricorso era stato possibile riscontrare la regolare esposizione degli oneri nel quadro RP e si era proceduto, pertanto, allo sgravio totale della cartella di pagamento impugnata.
Chiedeva quindi la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
All'odierna udienza il ricorso veniva discusso e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice che deve essere accolta la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla parte resistente, stante il provvedimento di sgravio prodotto dall'ufficio.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 19533/11 e nello stesso senso, per l'ipotesi di sostituzione dell'atto impugnato cfr. Cass. n. 17119/07) “le ipotesi comunemente definite di cessazione della materia del contendere si differenziano da quelle - comportanti l'estinzione del processo civile - di rinuncia agli atti (art. 306 c.p.c.), giacché le prime presuppongono che cessi totalmente la posizione di contrasto tra le parti per il sopravvenire, nel corso del giudizio, di circostanze sostanziali idonee a privare la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia… Una di queste ipotesi è certamente rappresentata dal fatto che, nel processo tributario, sopravvenga l'annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale (e v. infatti, da ultimo, Cass. n. 10379/2011; n. 19947/2010)”. Argomenta al riguardo la Corte che oggetto del processo tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio che lo caratterizza, non è l'accertamento della pretesa tributaria da condursi attraverso una diretta ricognizione della disciplina applicabile e dei fatti rilevanti sulla base di essa, bensì l'accertamento della legittimità della pretesa in quanto avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in tale atto indicati, con la conseguenza che, nel caso di eliminazione dell'atto, il processo concernente l'impugnazione non può proseguire per sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia per l'accertamento della legittimità sull'impugnazione di un atto ormai non più esistente.
Va inoltre dichiarata la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, considerato che l'errore in cui è inizialmente incorso l'ufficio è stato causato da un comportamento errato del contribuente.
P.Q.M.
Il sottoscritto giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno – sezione settima, dichiara la estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Spese compensate.
Così deciso in Salerno il 24.02.2025
Il giudice unico f.to CI OM