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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/07/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3098/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. HE IL ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 05/05/2025, assunto in decisione in data 24/07/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato CERULLO VALENTINA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 24.07.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art.151 1° comma c.c.;
- ordinare al comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati in Per_1 Per_2 maniera prevalente presso l'abitazione materna, in Agrate Brianza, Via Dei Capitani, 9, intestata in via esclusiva alla Signora Pt_2
3) Il padre potrà tenere con sè i figli, con le seguenti modalità:
• a weekend alternati, dal venerdì, all'uscita di scuola, per ivi riaccompagnarli il lunedì mattina;
• nella settimana che si conclude con il weekend materno, due pomeriggi infrasettimanali, con pernotto mentre nella settimana in cui cade il fine settimana paterno, un pomeriggio infrasettimanale con pernotto;
• nel periodo estivo, tre settimane anche non consecutive, da individuarsi e concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno oltre ad un'eventuale ulteriore settimana, durante l'anno, sempre da concordare previamente tra i genitori;
• durante le vacanze scolastiche natalizie, il giorno della Vigilia ovvero, ad anni alterni con la madre, il giorno di Natale nonchè dal 26 al 31 dicembre ovvero, sempre ad anni alterni con la madre, dall'1 al 6 gennaio;
• durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
• ponti ed ulteriori festività da suddividere, per quanto possibile, equamente e rispettando l'alternanza dei fine settimana, con eventuali recuperi l'anno successivo.
Il tutto, sempre con flessibilità e salvo diverso e migliore accordo tra le parti, tenendo comunque conto delle esigenze e delle richieste dei figli, correlate alla loro età anagrafica.
4) A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il Signor corrisponderà alla signora Pt_1 Pt_2 la somma di euro 1.000,00 mensili, entro il giorno cinque di ogni mese, in via anticipata, oltre rivalutazione annuale Istat, con prima rivalutazione aprile 2026 (base aprile 2025).
5) Il Signor terrà, inoltre, a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli, Pt_1 comprese quelle per l'abbigliamento, secondo le Linee Guida spese extra assegno approvate dal Tribunale di Monza del 7 maggio 2018 e che si allega (doc. 8), tenuto conto che il padre continuerà a pagare integralmente le spese scolastiche dei ragazzi nelle scuole private attualmente frequentate mentre per quelle future, così come per eventuali viaggi o vacanze individuali dei ragazzi, le parti assumeranno accordi di volta in volta.
6) L'assegno unico verrà trattenuto, in via esclusiva, dalla Signora Pt_2
7) I genitori rilasciano reciproco assenso al rilascio e o rinnovo dei propri documenti validi per l'espatrio e di quello della minore;
8) Spese di lite compensate. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 22/07/2006 a Parte_1 Parte_2
Brugherio (MB);
- Dall'unione sono nati i figli minori (26.03.2008) e (27.01.2010); Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 24.07.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 05/05/2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Brugherio (MB) in data 22.07.2006) (Atto n. 30, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa HE IL CO
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. HE IL ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 05/05/2025, assunto in decisione in data 24/07/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato CERULLO VALENTINA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 24.07.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art.151 1° comma c.c.;
- ordinare al comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati in Per_1 Per_2 maniera prevalente presso l'abitazione materna, in Agrate Brianza, Via Dei Capitani, 9, intestata in via esclusiva alla Signora Pt_2
3) Il padre potrà tenere con sè i figli, con le seguenti modalità:
• a weekend alternati, dal venerdì, all'uscita di scuola, per ivi riaccompagnarli il lunedì mattina;
• nella settimana che si conclude con il weekend materno, due pomeriggi infrasettimanali, con pernotto mentre nella settimana in cui cade il fine settimana paterno, un pomeriggio infrasettimanale con pernotto;
• nel periodo estivo, tre settimane anche non consecutive, da individuarsi e concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno oltre ad un'eventuale ulteriore settimana, durante l'anno, sempre da concordare previamente tra i genitori;
• durante le vacanze scolastiche natalizie, il giorno della Vigilia ovvero, ad anni alterni con la madre, il giorno di Natale nonchè dal 26 al 31 dicembre ovvero, sempre ad anni alterni con la madre, dall'1 al 6 gennaio;
• durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
• ponti ed ulteriori festività da suddividere, per quanto possibile, equamente e rispettando l'alternanza dei fine settimana, con eventuali recuperi l'anno successivo.
Il tutto, sempre con flessibilità e salvo diverso e migliore accordo tra le parti, tenendo comunque conto delle esigenze e delle richieste dei figli, correlate alla loro età anagrafica.
4) A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il Signor corrisponderà alla signora Pt_1 Pt_2 la somma di euro 1.000,00 mensili, entro il giorno cinque di ogni mese, in via anticipata, oltre rivalutazione annuale Istat, con prima rivalutazione aprile 2026 (base aprile 2025).
5) Il Signor terrà, inoltre, a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli, Pt_1 comprese quelle per l'abbigliamento, secondo le Linee Guida spese extra assegno approvate dal Tribunale di Monza del 7 maggio 2018 e che si allega (doc. 8), tenuto conto che il padre continuerà a pagare integralmente le spese scolastiche dei ragazzi nelle scuole private attualmente frequentate mentre per quelle future, così come per eventuali viaggi o vacanze individuali dei ragazzi, le parti assumeranno accordi di volta in volta.
6) L'assegno unico verrà trattenuto, in via esclusiva, dalla Signora Pt_2
7) I genitori rilasciano reciproco assenso al rilascio e o rinnovo dei propri documenti validi per l'espatrio e di quello della minore;
8) Spese di lite compensate. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 22/07/2006 a Parte_1 Parte_2
Brugherio (MB);
- Dall'unione sono nati i figli minori (26.03.2008) e (27.01.2010); Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 24.07.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 05/05/2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Brugherio (MB) in data 22.07.2006) (Atto n. 30, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa HE IL CO