Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4006/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4006 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Parte_1 C.F._1
Michelangelo,71 presso lo studio dell'avv Alfredo Affaitati che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Napoli al Viale Michelangelo,71 presso lo studio dell'avv Alfredo Affaitati che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 gennaio 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21-10-2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Albanella l' 1/6/2005, dal quale non sono nati figli, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 16 gennaio 2025, all'esito del deposito della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli Nord nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 4572/2023 del Tribunale di
Napoli Nord, passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
I coniugi si danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di aver ripartito tra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e quindi anche quale assegno divorzile.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto ad Albanella l' 1/6/2005 (atto n. 2, parte I,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) tra (nato il [...] a [...]) e Parte_1
(nata ad [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte Parte_2
motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
2 V.G. n. 4006/2024
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ALBANELLA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
a) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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