Ordinanza collegiale 14 ottobre 2024
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01495/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01294/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1294 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Tempesta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Margherita di Savoia (BT), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Dicuonzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza prot. n. 7746, del 11.5.2018, avente ad oggetto la rimozione dell’occupazione abusiva di una strada pubblica di accesso al demanio con ostruzione all'accesso pubblico;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Margherita di Savoia (BT);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. OR VA e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Tempesta, per la parte ricorrente; nessuno comparso per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Impugnano i ricorrenti, anche nelle persone successivamente subentrate, a seguito di riassunzione, il provvedimento del Comune intimato di rimozione di due cancelli posizionati su viabilità comunale, che si frappongono tra il suolo pubblico e l’area privata destinata a parcheggio dello stabilimento balneare in concessione.
In fatto, deducono che i cancelli realizzati in corrispondenza della p.lla -OMISSIS- del foglio -OMISSIS-non fossero costruiti su suolo pubblico.
In diritto, censurano la violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, l’omessa istruttoria, l’inesistenza del presupposto legittimante e lo sviamento di potere.
2.- Si costituiva il Comune contestando; venivano depositati i documenti del procedimento ed era ribadita la piena legittimità del provvedimento gravato.
3.- Depositati ulteriori documenti, alla fissata udienza pubblica, la causa passava in decisione.
4.- Il ricorso è infondato.
Contestano i ricorrenti che: i) i cancelli impediscano l’accesso alla strada pubblica e, anzi, che questi non insistano affatto su strada pubblica (e, più precisamente, su viabilità comunale); ii) che i cancelli, posti sul confine del suolo prospiciente la strada provinciale sarebbero stati realizzati privi di titolo.
Al contrario, l’ordinanza di rimozione oggetto di impugnazione indica che i cancelli in questione “ risultavano abusivamente installati ” e che “ impediscono l’accesso collettivo a strada pubblica ”, pertanto essi “ comprimono la possibilità di fruizione pubblica del demanio marittimo ”; né, a seguito di diffida e sopralluogo, “ gli stessi […] erano stati rimossi ”.
Evidenzia il Comune, nelle difese, come la circostanza di fatto dei cancelli edificati su suolo pubblico sia stata verificata, previa accurata istruttoria, e, in particolare, con provvedimento del 20 aprile 2017, il dirigente dell’Ufficio tecnico comunale, dando seguito alla richiesta avanzata dalla Polizia locale, dopo un ponderato esame dei dati rinvenienti dai pubblici registri, rilevava che l’area interessata dalla realizzazione dei manufatti, di cui si controverte, fosse di proprietà comunale, in quanto sorgente su suolo tipizzato dal PRG vigente in partita speciale 5 “ strade pubbliche ”.
Nel procedimento, le parti private, inoltre, venivano sollecitate ad offrire la prova della titolarità dei diritti domenicali vantati sulle opinate aree, nonché, in ogni caso, perlomeno a voler produrre i vantati titoli edilizi per la realizzazione dei manufatti. Ma nulla è stato mai prodotto o dimostrato, neanche pendente l’odierno processo.
Inoltre, v’è da rilevare che la fattispecie di cui si discute involge una questione, ossia l’accertamento della appartenenza o meno al demanio comunale dell’area interessata dalla realizzazione dei cancelli, di cui si è ordinata la rimozione, che è stata invero già scrutinata dal T.a.r. per la Puglia ed è stata decisa con la sentenza del 3 ottobre 2019, n. 1261, pronunciata sulla legittimità di analoga ordinanza, con la quale il Comune aveva già disposto la rimozione dei cancelli opinati, realizzati a delimitazione delle proprietà (oltreché degli odierni ricorrenti) anche dei confinanti. In quel giudizio, tra l’altro, si è pure rilevato come il certificato di destinazione urbanistica n. 8 del 2019 (depositato) considerasse la strada su cui è stato realizzato il manufatto abusivo inclusa in zona speciale 5 “ strade pubbliche ”.
Di conseguenza, l’impianto argomentativo, posto a fondamento dell’odierno ricorso, che è incentrato sull’assunto per cui l’area sulla quale sono stati realizzati i cancelli sarebbe di proprietà privata, non trova riscontro positivo, dovendosi al contrario ritenere incontrovertibile l’appartenenza dell’area in discussione al demanio comunale.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.
6.- Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in €. 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE LA, Presidente
OR VA, Primo Referendario, Estensore
OR Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR VA | CE LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.