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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/11/2024, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, Dr. Mario Cigna, in nome del popolo italiano, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella procedura iscritta al n. 2556/2024 R.G. promossa
DAL
Sig (cognome (nome), nato il [...] in ROMANIA, rappresentato e difeso Pt_1 Parte_2 dall'avv. CITO MARTINO DANILO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
– , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE –
Con ricorso depositato in data 15.04.2024, il Sig (cognome (nome), nato il Pt_1 Parte_2
18/09/1991 in ROMANIA, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accogliere il ricorso per l'effetto annullare il provvedimento Prot. n. 25/2024 all. emesso in data 8.04.2024 dalla
Prefettura della Provincia di che decreta l'allontanamento del ricorrente per motivi imperativi di pubblica CP_1 sicurezza, notificato al ricorrente in data 9.04.2024.
Il si costituiva con memoria dell'8.07.2024 per resistere alla domanda, chiedendone il Controparte_2
rigetto.
È stata acquisita in atti informativa aggiornata dalla Questura di da cui si evince che il ricorrente è gravato CP_1
da precedenti penali e di polizia per i reati di: “art. 582 c.p., 583 c.p. e 610 c.p. (Lesioni personali, lesione personale grave e violenza privata nel 2012, condannato;
art. 640 ter c. p.. Frode informatica, nel 2014 condannato;
art. 73 comma uno d.p.r. 309/90, spaccio di sostanze stupefacenti nel 2016 condannato - sentenza numero 9534/ 16 RGNR e numero
8184/16 R.G. gip del Tribunale di Brindisi Sezione Gip del 06/06/2017; Art. 635 Codice penale, articolo 5 legge 152/75 danneggiamento e uso di mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. 2021 reati commessi durante la detenzione nella casa Circondariale di Palermo”.
Inoltre, nella predetta informativa si legge: “in suo pregiudizio risultano frequentazioni negative con altri soggetti gravati da precedenti di polizia quali: violazioni norme sul collocamento, omissione di soccorso, stupefacenti, furto aggravato, rissa aggravata, lesioni personali aggravate, detenzione abusiva di armi, stupefacenti, violenza privata, estorsione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, omicidio doloso, tentato”. Dati che trovano conferma dai certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti acquisito in atti.
All'udienza del 14.10.2024, previa trattazione scritta della causa e a seguito e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo veniva rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Presidente titolare per la decisione
OSSERVA
Premesso che l'istituto dell'allontanamento motivato da ragioni di ordine o sicurezza pubblica, è disciplinato a livello comunitario dagli artt. 27 - 33 della Direttiva 2004/38 riguardante l'ipotesi in cui il cittadino dell'Unione
o il suo familiare è allontanato per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, l'esercizio del potere di allontanamento da parte dello Stato non è libero, perché è regolamentato, quanto a presupposti, garanzie procedurali, modalità di esecuzione e tutele giurisdizionali, dalla stessa direttiva 38/2004 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
La Corte ha avuto modo di enucleare una serie di principi che sono stati poi riprodotti ed enunciati nell'art. 27 della direttiva 38/2004. Partendo dal presupposto che il principio della libera circolazione delle persone costituisce uno dei cardini dell'Unione Europea, le disposizioni che derogano a tale principio devono essere interpretate in senso restrittivo (Cause 139/85 EM (punto 13) e C-33/07 Jpa, (punto 23).
La Corte ha fissato nel tempo tre principi che le autorità devono sempre rispettare:
- il principio di personalità, in base al quale i provvedimenti di allontanamento devono essere adottati solo caso per caso e soltanto in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale sono applicati
(sentenza del 4 dicembre 1974. , C-41/74 e sentenza del 19 gennaio 1999. Ca/fa, C-348/96) e non Per_1
per ragioni di prevenzione generale (sentenza 26 febbraio 1975 C-67/74); Per_2
- il principio di attualità e gravità del pericolo (sentenza 29 aprile 2004. Orfanopoulos e C-482/01 e C- Per_3
493/01), di cui costituisce espressione il principio in base al quale la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di un provvedimento di allontanamento (sentenza 27 ottobre 1977
, C-30/77). La direttiva non consente l'allontanamento automatico (Causa C-408/03 Per_4
Commissione/Bel-aio (punti 68 22);
- il principio di proporzionalità, in base al quale deve sempre essere fatto un bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla permanenza della persona nello Stato membro ospitante e il livello di integrazione della medesima persona nello Stato (legami familiari, vincoli sociali) (sentenza 29 aprile 2004.
C-482/01 e C-493/01). Controparte_3
Alla luce di tanto, quindi, sebbene una condanna penale non comporta automaticamente l'adozione di provvedimenti restrittivi, devono tenersi in considerazione il comportamento personale del reo e la minaccia che costui rappresenta per l'ordine pubblico (cfr. Corte di giustizia UE Cause C¬348/96 Ca/fa (punti 17-27) e
67/74 RE (punti 5-7). La minaccia meramente presunta non è reale ed inoltre deve essere attuale. Il comportamento tenuto in passato dalla persona può essere preso in considerazione se vi è probabilità di recidiva
(Cfr. Corte di giustizia UE. Causa 30/77 Bouchereau (punti 25-30).
Ebbene, una volta accertato che il comportamento personale dell'interessato rappresenta una minaccia sufficientemente grave da giustificare un provvedimento restrittivo, le autorità devono comunque effettuare una valutazione della proporzionalità per decidere se all'interessato possa essere negato l'ingresso o se l'interessato possa essere allontanato per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Nel nostro sistema si prevedono due tipi di misure di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato adottabili nelle seguenti ipotesi tipizzate dal legislatore (art. 20 d. lgs. n. 30/2007):
a) l'allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e b) l'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Si prevede poi un provvedimento di allontanamento per altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza: esso è adottato dal Prefetto del luogo di residenza o di dimora del destinatario e riguarda le situazioni di persone che non rientrano nelle fattispecie sopra descritte ma che comportano comunque un rischio grave e attuale per le istituzioni dello Stato o la società civile.
L'Amministrazione può servirsi di questo tipo di provvedimento nei confronti di una persona la cui presenza sul territorio italiano sia ritenuta un grave pericolo per la società civile o per le istituzioni dello Stato, anche se la sua situazione non rientra tra quelle che legittimano l'adozione di provvedimenti di allontanamento per motivi ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o di un provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di sicurezza pubblica.
Nasce, pertanto, il motivo al pari di un obbligo, di indicare chiaramente gli interessi tutelati dall'autorità che emette tali tipi di provvedimenti (cfr Comunicazione della Commissione COM (2009) 313).
Ciò premesso in punto di fatto e di diritto, ritiene questo Tribunale che il ricorso introduttivo non possa trovare accoglimento.
Infatti, andando a valutare la situazione personale del ricorrente ed in applicazione del principio della proporzionalità sopra più volte menzionato si può affermare che da tutta la documentazione depositata dalle parti ed acquisita in atti si evince che il ricorrente ha numerosi e alquanto gravi precedenti penali passati in giudicato.
Ad avviso di questo Tribunale le predette criticità non possono certamente prescindere da una comparazione con altri fattori in ossequio al principio sancito dall'art. 20, comma 5, d.lgs. n. 30/2007. Occorre tenere conto, infatti, della durata del soggiorno in Italia che nel caso di specie si prolunga da molti anni, in epoca antecedente al 2012; dell'integrazione sociale e culturale nel territorio italiano: nel caso che ci occupa, infatti, il ricorrente non ha un'attività lavorativa stabile ma ha prodotto solo attività lavorativa svolta durante il periodo di detenzione nonché una promessa di assunzione depositata in udienza in formato cartaceo come copia di cortesia ma mai depositata nel fascicolo telematico. Non risulta, comunque, documentata alcuna integrazione sul territorio dello
Stato italiano, né ha fornito la prova di svolgere, o aver mai svolto, alcuna attività lavorativa regolare dalla quale possa trarre il proprio sostentamento attesa la sua presenza nel paese di accoglienza da oltre dodici anni.
D'altronde, dalla documentazione versata in atti, non emerge neppure che egli abbia seguito un percorso di studi o un corso di alfabetizzazione. Ciò posto, considerando l'età del ricorrente ed il fatto che si trovi stabilmente in
Italia da prima del 2012, non emerge che egli, dal suo arrivo, abbia profuso alcuno sforzo di integrazione lavorativa (studiando o ricercando un'occupazione, anche per il tramite dell'iscrizione ad un locale centro per l'impiego).
Inoltre, premesso che “In materia di ordine di allontanamento essendo esso una misura di polizia diretta a prevenire reati
e non a reprimerli, presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale, pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati, deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali dell'interessato, ossia a episodi di vita atti a rivelare in modo oggettivo un'apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti, fermo restando che tali comportamenti non si concretino necessariamente in circostanze univoche ed episodi definiti, ma possano desumersi da una valutazione indiziaria fondata su elementi di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi”.
(TAR Campania Napoli sez V, 12/02/2019 n. 775).
Orbene, andando ad assolvere l'onere cui è tenuto il Giudice di compiere una valutazione degli interessi sottesi,
è bene evidenziare quanto emerso dagli atti di causa.
Nel rapporto informativo redatto dalla Questura competente, prodotto dal costituitosi in giudizio, si CP_2 legge: “nell'emettere il decreto di allontanamento si è tenuto conto dell'attualità della pericolosità dello straniero, il quale non solo è stato autore di numerosi e gravi reati commessi prima della sua detenzione in carcere, ma anche all'interno dell'istituto di pena di Palermo insieme ad altri detenuti, partecipava ad una violenta protesta all'interno dei reparti detentivi mari e pianeti consistenti: nel lancio di oggetti nei corridoi delle sezioni;
lancio di bombolette di gas, lancio di stracci incendiari, suppellettili quali sgabelli divelti, danneggiando le serrature dei blindi di diverse stanze detentive…….La situazione personale
e familiare dell'interessato è stata valutata attentamente ed è stata adottato il provvedimento più appropriato al fine di contemperare il diritto alla sicurezza pubblica con il diritto alla genitorialità del ricorrente, sulla scorta della pericolosità del soggetto, si è reso necessario allontanamento dal territorio nazionale al fine di evitare il compimento di ulteriori attività illecita”.
Per di più, nel caso di specie il ricorrente invoca a sua difesa la mancata valutazione della funzione rieducativa che ha svolto la pena espiata, quale conseguenza di quei reati risalenti nel tempo e dell'effetto di deterrenza esplicato dalla medesima pena. Tale affermazione risulta priva di rilevanza probatoria atteso non solo la condotta tenuta durante la detenzione nell'istituto di pena di Palermo dal ricorrente (cfr informativa in atti) ma anche alla luce della comparazione effettuata relativamente all'integrazione globale dell'istante sia da un punto di vista lavorativo, familiare nonché penale.
Infatti, analizzando la situazione familiare dell'istante è emerso, in riferimento alla prole, che il figlio minore vive con la sua ex compagna, ma non vi è prova di fattori o indici da cui inferire che il ricorrente abbia mantenuto e/o mantenga tutt'ora relazioni significative con il figlio/a. A tal proposito il ricorrente non ha allegato e dedotto alcunché né tanto meno vi è prova che provveda o concorra al mantenimento economico del minore.
Del resto, deve rilevarsi l'insufficienza della sola qualità di padre, nel caso di specie non affidatario del minore, per giustificare la concessione del permesso richiesto (v. Cass. sent .n. 22832/20, n. 6857/20, n. 26831/19). Ne deve escludersi, pertanto, che i citati legami familiari possano giustificare il riconoscimento dell'invocata misura, avuto riguardo non solo alla tutela dell'unità familiare ma anche, e soprattutto, all'interesse preminente del minore e del suo sviluppo psicofisico, cui - come noto - la legge conferisce protezione in via primaria.
La situazione complessivamente valutata fa propendere per un comportamento sintomatico di una mancanza di volontà di integrazione sul T.N. anche alla luce dell'assenza totale di un percorso integrativo finalizzato alla ricerca di una occupazione che possa garantire al ricorrente un'esistenza onesta e dignitosa (quale per esempio l'iscrizione dello stesso nelle liste del collocamento al lavoro presso il centro per l'impiego competente nonostante la sua presenza sul T.N. da oltre dodici anni) e a fronte della mancanza totale di prova di un sostanziale esercizio della responsabilità genitoriale attesa la totale assenza di prova di alcun significativo rapporto effettivo tra il ricorrente ed il minore (neppure allegato) e con la ex compagna, anche in considerazione della totale assenza di indici di stabilità lavorativa e relazionale.
Il Tribunale, pertanto, a seguito di una valutazione attenta delle risultanze acquisite agli atti, ritiene che il provvedimento impugnato è stato emesso, in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito dalla legge
e sopra più volte menzionato, con imparziale rigore e sia immune da vizi, carenze ed illegittimità tali da non potere essere rimosso.
Per tali motivi la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento, compensando tuttavia tra le parti le spese di lite, attesa la peculiarità della fattispecie e la complessità della disciplina.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Sig. (cognome) (nome), nato il [...] in ROMANIA, così Pt_1 Parte_2 provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Lecce, 28-10-20214
Il Presidente
Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del
CSM dell'1.06.2017.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, Dr. Mario Cigna, in nome del popolo italiano, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella procedura iscritta al n. 2556/2024 R.G. promossa
DAL
Sig (cognome (nome), nato il [...] in ROMANIA, rappresentato e difeso Pt_1 Parte_2 dall'avv. CITO MARTINO DANILO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
– , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE –
Con ricorso depositato in data 15.04.2024, il Sig (cognome (nome), nato il Pt_1 Parte_2
18/09/1991 in ROMANIA, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accogliere il ricorso per l'effetto annullare il provvedimento Prot. n. 25/2024 all. emesso in data 8.04.2024 dalla
Prefettura della Provincia di che decreta l'allontanamento del ricorrente per motivi imperativi di pubblica CP_1 sicurezza, notificato al ricorrente in data 9.04.2024.
Il si costituiva con memoria dell'8.07.2024 per resistere alla domanda, chiedendone il Controparte_2
rigetto.
È stata acquisita in atti informativa aggiornata dalla Questura di da cui si evince che il ricorrente è gravato CP_1
da precedenti penali e di polizia per i reati di: “art. 582 c.p., 583 c.p. e 610 c.p. (Lesioni personali, lesione personale grave e violenza privata nel 2012, condannato;
art. 640 ter c. p.. Frode informatica, nel 2014 condannato;
art. 73 comma uno d.p.r. 309/90, spaccio di sostanze stupefacenti nel 2016 condannato - sentenza numero 9534/ 16 RGNR e numero
8184/16 R.G. gip del Tribunale di Brindisi Sezione Gip del 06/06/2017; Art. 635 Codice penale, articolo 5 legge 152/75 danneggiamento e uso di mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. 2021 reati commessi durante la detenzione nella casa Circondariale di Palermo”.
Inoltre, nella predetta informativa si legge: “in suo pregiudizio risultano frequentazioni negative con altri soggetti gravati da precedenti di polizia quali: violazioni norme sul collocamento, omissione di soccorso, stupefacenti, furto aggravato, rissa aggravata, lesioni personali aggravate, detenzione abusiva di armi, stupefacenti, violenza privata, estorsione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, omicidio doloso, tentato”. Dati che trovano conferma dai certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti acquisito in atti.
All'udienza del 14.10.2024, previa trattazione scritta della causa e a seguito e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo veniva rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Presidente titolare per la decisione
OSSERVA
Premesso che l'istituto dell'allontanamento motivato da ragioni di ordine o sicurezza pubblica, è disciplinato a livello comunitario dagli artt. 27 - 33 della Direttiva 2004/38 riguardante l'ipotesi in cui il cittadino dell'Unione
o il suo familiare è allontanato per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, l'esercizio del potere di allontanamento da parte dello Stato non è libero, perché è regolamentato, quanto a presupposti, garanzie procedurali, modalità di esecuzione e tutele giurisdizionali, dalla stessa direttiva 38/2004 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
La Corte ha avuto modo di enucleare una serie di principi che sono stati poi riprodotti ed enunciati nell'art. 27 della direttiva 38/2004. Partendo dal presupposto che il principio della libera circolazione delle persone costituisce uno dei cardini dell'Unione Europea, le disposizioni che derogano a tale principio devono essere interpretate in senso restrittivo (Cause 139/85 EM (punto 13) e C-33/07 Jpa, (punto 23).
La Corte ha fissato nel tempo tre principi che le autorità devono sempre rispettare:
- il principio di personalità, in base al quale i provvedimenti di allontanamento devono essere adottati solo caso per caso e soltanto in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale sono applicati
(sentenza del 4 dicembre 1974. , C-41/74 e sentenza del 19 gennaio 1999. Ca/fa, C-348/96) e non Per_1
per ragioni di prevenzione generale (sentenza 26 febbraio 1975 C-67/74); Per_2
- il principio di attualità e gravità del pericolo (sentenza 29 aprile 2004. Orfanopoulos e C-482/01 e C- Per_3
493/01), di cui costituisce espressione il principio in base al quale la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di un provvedimento di allontanamento (sentenza 27 ottobre 1977
, C-30/77). La direttiva non consente l'allontanamento automatico (Causa C-408/03 Per_4
Commissione/Bel-aio (punti 68 22);
- il principio di proporzionalità, in base al quale deve sempre essere fatto un bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla permanenza della persona nello Stato membro ospitante e il livello di integrazione della medesima persona nello Stato (legami familiari, vincoli sociali) (sentenza 29 aprile 2004.
C-482/01 e C-493/01). Controparte_3
Alla luce di tanto, quindi, sebbene una condanna penale non comporta automaticamente l'adozione di provvedimenti restrittivi, devono tenersi in considerazione il comportamento personale del reo e la minaccia che costui rappresenta per l'ordine pubblico (cfr. Corte di giustizia UE Cause C¬348/96 Ca/fa (punti 17-27) e
67/74 RE (punti 5-7). La minaccia meramente presunta non è reale ed inoltre deve essere attuale. Il comportamento tenuto in passato dalla persona può essere preso in considerazione se vi è probabilità di recidiva
(Cfr. Corte di giustizia UE. Causa 30/77 Bouchereau (punti 25-30).
Ebbene, una volta accertato che il comportamento personale dell'interessato rappresenta una minaccia sufficientemente grave da giustificare un provvedimento restrittivo, le autorità devono comunque effettuare una valutazione della proporzionalità per decidere se all'interessato possa essere negato l'ingresso o se l'interessato possa essere allontanato per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Nel nostro sistema si prevedono due tipi di misure di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato adottabili nelle seguenti ipotesi tipizzate dal legislatore (art. 20 d. lgs. n. 30/2007):
a) l'allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e b) l'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Si prevede poi un provvedimento di allontanamento per altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza: esso è adottato dal Prefetto del luogo di residenza o di dimora del destinatario e riguarda le situazioni di persone che non rientrano nelle fattispecie sopra descritte ma che comportano comunque un rischio grave e attuale per le istituzioni dello Stato o la società civile.
L'Amministrazione può servirsi di questo tipo di provvedimento nei confronti di una persona la cui presenza sul territorio italiano sia ritenuta un grave pericolo per la società civile o per le istituzioni dello Stato, anche se la sua situazione non rientra tra quelle che legittimano l'adozione di provvedimenti di allontanamento per motivi ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o di un provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di sicurezza pubblica.
Nasce, pertanto, il motivo al pari di un obbligo, di indicare chiaramente gli interessi tutelati dall'autorità che emette tali tipi di provvedimenti (cfr Comunicazione della Commissione COM (2009) 313).
Ciò premesso in punto di fatto e di diritto, ritiene questo Tribunale che il ricorso introduttivo non possa trovare accoglimento.
Infatti, andando a valutare la situazione personale del ricorrente ed in applicazione del principio della proporzionalità sopra più volte menzionato si può affermare che da tutta la documentazione depositata dalle parti ed acquisita in atti si evince che il ricorrente ha numerosi e alquanto gravi precedenti penali passati in giudicato.
Ad avviso di questo Tribunale le predette criticità non possono certamente prescindere da una comparazione con altri fattori in ossequio al principio sancito dall'art. 20, comma 5, d.lgs. n. 30/2007. Occorre tenere conto, infatti, della durata del soggiorno in Italia che nel caso di specie si prolunga da molti anni, in epoca antecedente al 2012; dell'integrazione sociale e culturale nel territorio italiano: nel caso che ci occupa, infatti, il ricorrente non ha un'attività lavorativa stabile ma ha prodotto solo attività lavorativa svolta durante il periodo di detenzione nonché una promessa di assunzione depositata in udienza in formato cartaceo come copia di cortesia ma mai depositata nel fascicolo telematico. Non risulta, comunque, documentata alcuna integrazione sul territorio dello
Stato italiano, né ha fornito la prova di svolgere, o aver mai svolto, alcuna attività lavorativa regolare dalla quale possa trarre il proprio sostentamento attesa la sua presenza nel paese di accoglienza da oltre dodici anni.
D'altronde, dalla documentazione versata in atti, non emerge neppure che egli abbia seguito un percorso di studi o un corso di alfabetizzazione. Ciò posto, considerando l'età del ricorrente ed il fatto che si trovi stabilmente in
Italia da prima del 2012, non emerge che egli, dal suo arrivo, abbia profuso alcuno sforzo di integrazione lavorativa (studiando o ricercando un'occupazione, anche per il tramite dell'iscrizione ad un locale centro per l'impiego).
Inoltre, premesso che “In materia di ordine di allontanamento essendo esso una misura di polizia diretta a prevenire reati
e non a reprimerli, presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale, pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati, deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali dell'interessato, ossia a episodi di vita atti a rivelare in modo oggettivo un'apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti, fermo restando che tali comportamenti non si concretino necessariamente in circostanze univoche ed episodi definiti, ma possano desumersi da una valutazione indiziaria fondata su elementi di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi”.
(TAR Campania Napoli sez V, 12/02/2019 n. 775).
Orbene, andando ad assolvere l'onere cui è tenuto il Giudice di compiere una valutazione degli interessi sottesi,
è bene evidenziare quanto emerso dagli atti di causa.
Nel rapporto informativo redatto dalla Questura competente, prodotto dal costituitosi in giudizio, si CP_2 legge: “nell'emettere il decreto di allontanamento si è tenuto conto dell'attualità della pericolosità dello straniero, il quale non solo è stato autore di numerosi e gravi reati commessi prima della sua detenzione in carcere, ma anche all'interno dell'istituto di pena di Palermo insieme ad altri detenuti, partecipava ad una violenta protesta all'interno dei reparti detentivi mari e pianeti consistenti: nel lancio di oggetti nei corridoi delle sezioni;
lancio di bombolette di gas, lancio di stracci incendiari, suppellettili quali sgabelli divelti, danneggiando le serrature dei blindi di diverse stanze detentive…….La situazione personale
e familiare dell'interessato è stata valutata attentamente ed è stata adottato il provvedimento più appropriato al fine di contemperare il diritto alla sicurezza pubblica con il diritto alla genitorialità del ricorrente, sulla scorta della pericolosità del soggetto, si è reso necessario allontanamento dal territorio nazionale al fine di evitare il compimento di ulteriori attività illecita”.
Per di più, nel caso di specie il ricorrente invoca a sua difesa la mancata valutazione della funzione rieducativa che ha svolto la pena espiata, quale conseguenza di quei reati risalenti nel tempo e dell'effetto di deterrenza esplicato dalla medesima pena. Tale affermazione risulta priva di rilevanza probatoria atteso non solo la condotta tenuta durante la detenzione nell'istituto di pena di Palermo dal ricorrente (cfr informativa in atti) ma anche alla luce della comparazione effettuata relativamente all'integrazione globale dell'istante sia da un punto di vista lavorativo, familiare nonché penale.
Infatti, analizzando la situazione familiare dell'istante è emerso, in riferimento alla prole, che il figlio minore vive con la sua ex compagna, ma non vi è prova di fattori o indici da cui inferire che il ricorrente abbia mantenuto e/o mantenga tutt'ora relazioni significative con il figlio/a. A tal proposito il ricorrente non ha allegato e dedotto alcunché né tanto meno vi è prova che provveda o concorra al mantenimento economico del minore.
Del resto, deve rilevarsi l'insufficienza della sola qualità di padre, nel caso di specie non affidatario del minore, per giustificare la concessione del permesso richiesto (v. Cass. sent .n. 22832/20, n. 6857/20, n. 26831/19). Ne deve escludersi, pertanto, che i citati legami familiari possano giustificare il riconoscimento dell'invocata misura, avuto riguardo non solo alla tutela dell'unità familiare ma anche, e soprattutto, all'interesse preminente del minore e del suo sviluppo psicofisico, cui - come noto - la legge conferisce protezione in via primaria.
La situazione complessivamente valutata fa propendere per un comportamento sintomatico di una mancanza di volontà di integrazione sul T.N. anche alla luce dell'assenza totale di un percorso integrativo finalizzato alla ricerca di una occupazione che possa garantire al ricorrente un'esistenza onesta e dignitosa (quale per esempio l'iscrizione dello stesso nelle liste del collocamento al lavoro presso il centro per l'impiego competente nonostante la sua presenza sul T.N. da oltre dodici anni) e a fronte della mancanza totale di prova di un sostanziale esercizio della responsabilità genitoriale attesa la totale assenza di prova di alcun significativo rapporto effettivo tra il ricorrente ed il minore (neppure allegato) e con la ex compagna, anche in considerazione della totale assenza di indici di stabilità lavorativa e relazionale.
Il Tribunale, pertanto, a seguito di una valutazione attenta delle risultanze acquisite agli atti, ritiene che il provvedimento impugnato è stato emesso, in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito dalla legge
e sopra più volte menzionato, con imparziale rigore e sia immune da vizi, carenze ed illegittimità tali da non potere essere rimosso.
Per tali motivi la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento, compensando tuttavia tra le parti le spese di lite, attesa la peculiarità della fattispecie e la complessità della disciplina.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Sig. (cognome) (nome), nato il [...] in ROMANIA, così Pt_1 Parte_2 provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Lecce, 28-10-20214
Il Presidente
Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del
CSM dell'1.06.2017.