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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/09/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 23 settembre 2025, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. Stefania Cazzato Parte_1
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Oreste Manzi
- Convenuto -
OGGETTO: “TFR C/FONDO GARANZIA”
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso depositato in data 02/09/2024, ha evocato in giudizio l' , CP_1 chiedendo la condanna dell'ente di previdenza al pagamento del t.f.r. a carico del fondo di garanzia per euro 13.109,98, credito afferente il cessato rapporto di lavoro subordinato con la ditta individuale di CO PE di cui alla domanda amministrativa del 12/09/2023, respinta dall'ente di previdenza per insussistenza del requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali.
In questa sede ha quindi convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale in funzione di CP_ giudice del lavoro l' quale gestore del Fondo di Garanzia, chiedendo la corresponsione della somma indicata a titolo di TFR, oltre accessori di legge e spese di lite.
L si è costituito chiedendo il rigetto della domanda attesa la titolarità in capo al CP_1 debitore di 2 beni immobili.
1
La causa, istruita documentalmente, viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla
L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
******************
Il ricorso è fondato.
La legge n. 297/82, all'art. 2, ha previsto il pagamento del t.f.r. da parte dell' quando CP_1
l'impresa sia assoggettata a fallimento, ovvero quando (comma 5) il datore di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, venga sottoposto senza esito ad esecuzione forzata. Il fatto costitutivo di tale diritto, dunque, consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 cit., che sono rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso
(art. 2, comma 5). Con riguardo a tale ultima fattispecie, la Suprema Corte ha precisato che l'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267", di cui all'art. 2, comma 5, cit., va interpretata nel senso che l'azione nei confronti del Fondo di garanzia deve trovare ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi perché appartenente ad una categoria di imprenditori non sottoponibili neanche in abstracto ad una procedura concorsuale, vuoi perché, in concreto, il fallimento non è o non è più esperibile per ragioni oggettive, tra le quali rilevano adesso quelle di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 169/2007, art. 1, comma 1 (cfr. da ultimo Cass. n. 8259/2020).
Grava sul lavoratore l'onere di dimostrare un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili "de jure" alla persona del debitore.
2
Nella fattispecie in esame, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adeguatamente documentato di aver sufficientemente conformato la propria condotta al canone di diligenza richiesto.
Sul punto si aderisce all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità la quale ha avuto modo di pronunciarsi sulla portata dell'obbligo di diligenza sul piano oggettivo della ricerca di eventuali beni immobili del debitore una volta conclusa una procedura esecutiva mobiliare con un verbale di pignoramento negativo, così affermando:
“Va premesso che questa Corte ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza di datore di lavoro non soggetto – come nella specie – alle disposizioni della legge fallimentare, grava sul lavoratore, che invochi l'intervento del Fondo di garanzia ex art. 2, I. n. 297/1982, l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti, e ha precisato che, a tal fine, non basta l'esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l'inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo in ordine alla eventuale titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari, seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, degli artt. 543 ss. e 555 ss. c.p.c. (Cass. n. 4666 del 2002 e 10953 del
2003).
… resta da ribadire che le ricerche imposte al lavoratore costituiscono in quest'ottica mera espressione dell'ordinaria diligenza che l'ordinamento richiede a qualunque titolare di una situazione giuridica di vantaggio, quale ne sia il contenuto, per poterla utilizzare conformemente alla sua funzione e trarne la corrispondente utilità (Cass. nn.
4783 del 2003 e 12105 del 2008, entrambe citt.), dovendo semplicemente escludersi che, una volta effettuate tali ricerche, il lavoratore debba necessariamente esperire procedure esecutive che appaiano prima facie infruttuose o aleatorie, essendo i loro costi certi, secondo un criterio di ragionevole probabilità, superiori ai benefici futuri (v. in tal senso Cass. n. 14447 del 2004).
Secondo la pronuncia da ultimo citata: “Il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso è tenuto a CP_1 verificare la mancanza o l'insufficienza della garanzia del patrimonio del datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora, eseguita
3
infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (Sulla base di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione a lavoratore che aveva esercitato infruttuosamente
l'esecuzione mobiliare, aveva affermato la necessità dell'esperimento dell'esecuzione immobiliare, ancorché essa si prospettasse infruttuosa)”
Facendo applicazione dei principi esposti al caso di specie, deve ribadirsi che il lavoratore ha sufficientemente provato di aver esperito un serio tentativo di esecuzione forzata attraverso il pignoramento mobiliare con esito negativo;
oltre a ciò risultano effettuate idonee ricerche sul datore di lavoro in ordine alla titolarità, in capo allo stesso, di beni immobili. Tuttavia, se è vero che dalle ricerche è emersa la proprietà dei beni immobili riportati nella visura catastale allegata, è anche vero che tale esito positivo non imponeva al ricorrente di esperire necessariamente anche l'esecuzione immobiliare il cui costo certo, secondo il criterio di probabilità citato, si palesava superiore al beneficio futuro.
Invero, come emerge dalla documentazione allegata dall' trattasi di beni immobili CP_1 con plurime intestazioni, la cui titolarità (1/9 in capo al CO) è in quota (quattro soggetti), e anche di scarsa consistenza (C/6: Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse;
A/3: Abitazioni di tipo economico). Tali elementi costituiscono antecedente logico per ritenere superflua la procedura esecutiva immobiliare, in quanto può esprimersi un giudizio di probabile non realizzo in una ipotetica azione esecutiva, tenuto conto degli alti costi per l'esecuzione forzata (contributo unificato, perizia immobiliare, certificazione ipocatastale, pubblicità legale degli esperimenti di vendita, onorari di avvocato), il che avrebbe comportato un costo sicuramente molto vicino al credito azionato, tanto piu' se si considera che trattandosi di piccole quote di proprietà, e quindi di beni notoriamente difficilmente liquidabili, occorre procedere a plurimi esperimenti di vendita, con conseguente riduzione del prezzo ex art 591 cpc (normalmente del 25%) ad ogni esperimento infruttuoso, tale da rendere poco conveniente la procedura.
Alla luce di tale assunto, l'omesso esperimento della procedura esecutiva immobiliare, in tale situazione di fatto, non costituisce elemento ostativo per l'accesso al fondo di garanzia, tenuto conto dei principi di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità e già richiamati.
4
CP_ La domanda va, pertanto, accolta con conseguente condanna dell' quale gestore del
Fondo di Garanzia, al pagamento in favore del ricorrente della somma domandata in ricorso, oltre rivalutazione ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, della L.
30.12.91 n. 412 dal 31.12.1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
CP_ accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' quale Fondo di Garanzia al pagamento, in favore del ricorrente della somma di euro 13.109,98 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, della L. 30.12.91 n. 412 dal
31.12.1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in via amministrativa;
condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Cazzato, dichiaratasi anticipataria.
Taranto, 23 settembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 23 settembre 2025, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. Stefania Cazzato Parte_1
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Oreste Manzi
- Convenuto -
OGGETTO: “TFR C/FONDO GARANZIA”
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso depositato in data 02/09/2024, ha evocato in giudizio l' , CP_1 chiedendo la condanna dell'ente di previdenza al pagamento del t.f.r. a carico del fondo di garanzia per euro 13.109,98, credito afferente il cessato rapporto di lavoro subordinato con la ditta individuale di CO PE di cui alla domanda amministrativa del 12/09/2023, respinta dall'ente di previdenza per insussistenza del requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali.
In questa sede ha quindi convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale in funzione di CP_ giudice del lavoro l' quale gestore del Fondo di Garanzia, chiedendo la corresponsione della somma indicata a titolo di TFR, oltre accessori di legge e spese di lite.
L si è costituito chiedendo il rigetto della domanda attesa la titolarità in capo al CP_1 debitore di 2 beni immobili.
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La causa, istruita documentalmente, viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla
L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso è fondato.
La legge n. 297/82, all'art. 2, ha previsto il pagamento del t.f.r. da parte dell' quando CP_1
l'impresa sia assoggettata a fallimento, ovvero quando (comma 5) il datore di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, venga sottoposto senza esito ad esecuzione forzata. Il fatto costitutivo di tale diritto, dunque, consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 cit., che sono rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso
(art. 2, comma 5). Con riguardo a tale ultima fattispecie, la Suprema Corte ha precisato che l'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267", di cui all'art. 2, comma 5, cit., va interpretata nel senso che l'azione nei confronti del Fondo di garanzia deve trovare ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi perché appartenente ad una categoria di imprenditori non sottoponibili neanche in abstracto ad una procedura concorsuale, vuoi perché, in concreto, il fallimento non è o non è più esperibile per ragioni oggettive, tra le quali rilevano adesso quelle di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 169/2007, art. 1, comma 1 (cfr. da ultimo Cass. n. 8259/2020).
Grava sul lavoratore l'onere di dimostrare un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili "de jure" alla persona del debitore.
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Nella fattispecie in esame, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adeguatamente documentato di aver sufficientemente conformato la propria condotta al canone di diligenza richiesto.
Sul punto si aderisce all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità la quale ha avuto modo di pronunciarsi sulla portata dell'obbligo di diligenza sul piano oggettivo della ricerca di eventuali beni immobili del debitore una volta conclusa una procedura esecutiva mobiliare con un verbale di pignoramento negativo, così affermando:
“Va premesso che questa Corte ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza di datore di lavoro non soggetto – come nella specie – alle disposizioni della legge fallimentare, grava sul lavoratore, che invochi l'intervento del Fondo di garanzia ex art. 2, I. n. 297/1982, l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti, e ha precisato che, a tal fine, non basta l'esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l'inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo in ordine alla eventuale titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari, seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, degli artt. 543 ss. e 555 ss. c.p.c. (Cass. n. 4666 del 2002 e 10953 del
2003).
… resta da ribadire che le ricerche imposte al lavoratore costituiscono in quest'ottica mera espressione dell'ordinaria diligenza che l'ordinamento richiede a qualunque titolare di una situazione giuridica di vantaggio, quale ne sia il contenuto, per poterla utilizzare conformemente alla sua funzione e trarne la corrispondente utilità (Cass. nn.
4783 del 2003 e 12105 del 2008, entrambe citt.), dovendo semplicemente escludersi che, una volta effettuate tali ricerche, il lavoratore debba necessariamente esperire procedure esecutive che appaiano prima facie infruttuose o aleatorie, essendo i loro costi certi, secondo un criterio di ragionevole probabilità, superiori ai benefici futuri (v. in tal senso Cass. n. 14447 del 2004).
Secondo la pronuncia da ultimo citata: “Il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso è tenuto a CP_1 verificare la mancanza o l'insufficienza della garanzia del patrimonio del datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora, eseguita
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infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (Sulla base di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione a lavoratore che aveva esercitato infruttuosamente
l'esecuzione mobiliare, aveva affermato la necessità dell'esperimento dell'esecuzione immobiliare, ancorché essa si prospettasse infruttuosa)”
Facendo applicazione dei principi esposti al caso di specie, deve ribadirsi che il lavoratore ha sufficientemente provato di aver esperito un serio tentativo di esecuzione forzata attraverso il pignoramento mobiliare con esito negativo;
oltre a ciò risultano effettuate idonee ricerche sul datore di lavoro in ordine alla titolarità, in capo allo stesso, di beni immobili. Tuttavia, se è vero che dalle ricerche è emersa la proprietà dei beni immobili riportati nella visura catastale allegata, è anche vero che tale esito positivo non imponeva al ricorrente di esperire necessariamente anche l'esecuzione immobiliare il cui costo certo, secondo il criterio di probabilità citato, si palesava superiore al beneficio futuro.
Invero, come emerge dalla documentazione allegata dall' trattasi di beni immobili CP_1 con plurime intestazioni, la cui titolarità (1/9 in capo al CO) è in quota (quattro soggetti), e anche di scarsa consistenza (C/6: Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse;
A/3: Abitazioni di tipo economico). Tali elementi costituiscono antecedente logico per ritenere superflua la procedura esecutiva immobiliare, in quanto può esprimersi un giudizio di probabile non realizzo in una ipotetica azione esecutiva, tenuto conto degli alti costi per l'esecuzione forzata (contributo unificato, perizia immobiliare, certificazione ipocatastale, pubblicità legale degli esperimenti di vendita, onorari di avvocato), il che avrebbe comportato un costo sicuramente molto vicino al credito azionato, tanto piu' se si considera che trattandosi di piccole quote di proprietà, e quindi di beni notoriamente difficilmente liquidabili, occorre procedere a plurimi esperimenti di vendita, con conseguente riduzione del prezzo ex art 591 cpc (normalmente del 25%) ad ogni esperimento infruttuoso, tale da rendere poco conveniente la procedura.
Alla luce di tale assunto, l'omesso esperimento della procedura esecutiva immobiliare, in tale situazione di fatto, non costituisce elemento ostativo per l'accesso al fondo di garanzia, tenuto conto dei principi di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità e già richiamati.
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CP_ La domanda va, pertanto, accolta con conseguente condanna dell' quale gestore del
Fondo di Garanzia, al pagamento in favore del ricorrente della somma domandata in ricorso, oltre rivalutazione ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, della L.
30.12.91 n. 412 dal 31.12.1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
CP_ accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' quale Fondo di Garanzia al pagamento, in favore del ricorrente della somma di euro 13.109,98 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, della L. 30.12.91 n. 412 dal
31.12.1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in via amministrativa;
condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Cazzato, dichiaratasi anticipataria.
Taranto, 23 settembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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