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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 680/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 5 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 210/2024 (est. Sommariva), promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Lopez, presso il cui studio in Milano, via Matteo Bandello n. 5, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
(già Controparte_1 Controparte_2
)
[...] rappresentata e difesa dalle avv.te Marta Viganò, Elena Claudia Brambilla e Tiziana Cibra, con le quali è elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente, in CP_1 via Pergolesi n. 33,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza per i motivi sopra esposti e conseguentemente:
- “IN VIA DEFINITIVA E NEL MERITO: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del provvedimento n. 396 del 21 aprile 2022 di recesso dal rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova e, per l'effetto, condannare l' Controparte_2
alla reintegrazione del sig. nel posto di lavoro, nonché
[...] Pt_1 al pagamento in suo favore di un'indennità̀ risarcitoria per il periodo corrente dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione da calcolarsi secondo il criterio dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- IN VIA SUBORDINATA: ove non ritenuta possibile la reintegrazione, condannare l' convenuta a corrispondere in favore del Lavoratore l'indennità̀ sostitutiva CP_2 della reintegrazione pari a 15mensilità dell'ultima busta paga o nella diversa misura che il Giudice vorrà applicare alla fattispecie o ritenere di giustizia, da calcolarsi secondo il criterio dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Con ogni conseguenza di legge e di contratto.”. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre a spese generali di legge e rimborso del contributo unificato”.
Appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis , richiamate tutte le difese e le eccezioni e le richieste, anche istruttorie, già svolte nel corso del primo grado di giudizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., così giudicare:
- in via preliminare e/o pregiudiziale di rito dichiarare l'inammissibilità del gravame ai sensi degli articoli 348 bis c.p .c. e 342 c.p.c. pe r i motivi esposti in narrativa , con pieno favore delle spese di lite
- nel merito, in via principale, respingere l'impugnazione avversaria in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnata. In ogni caso non si accetta il contraddittorio su domande nuove formulate in questa sede e comunque in corso di causa dall'appellante, né su nuove produzioni documentali. In via istruttoria: ci si riporta integralmente al contenuto di quanto dedotto nelle conclusioni rassegnate avanti al Tribunale di Monza, con riguardo alla richiesta di ammissione dei capitoli di prova formulati nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 3 aprile 2024, il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 1017/2022 R.G. promossa da contro l' Parte_1 Controparte_3
(ora ), ha così
[...] Controparte_1 deciso: “
1. dichiara illegittimo il provvedimento n. 396 del 21 aprile 2022 di recesso dal
pag. 2/11 rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova adottato dalla resistente nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore dello stesso di una somma pari a due mesi di retribuzione a titolo di risarcimento del danno;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese processuali […]”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio ha esposto: Parte_1
- di aver presentato, in data 26 ottobre 2021, domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di coadiutore amministrativo senior – cat. B liv BS, bandito dall'Ospedale Niguarda di Milano, dichiarando di appartenere alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 ed allegando la documentazione medica comprovante il proprio stato d'invalidità;
- di avere superato le prove selettive scritte ed orali e di essersi collocato nella “graduatoria dei candidati idonei approvata con deliberazione n. 1395 del 23.12.2021” in posizione n. 127 con il punteggio di 44,725 e al 5° posto nella “graduatoria dei candidati riservatari dei posti per i soggetti di cui la Legge 12.03.1999, n. 68 e per le categorie di soggetti ad essi equiparati”;
- di essere stato, quindi, assunto dall' di a seguito di richiesta CP_3 CP_1 di disponibilità, a decorrere dall'1 marzo 2022 con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nel quale, all'art. 2, era stato previsto un periodo di prova di due mesi di servizio effettivo ex art. 25 del CCNL del personale di comparto, con facoltà di recesso ad nutum senza preavviso esercitabile da ciascuna delle parti decorsa la metà del periodo di prova e soggetta, quanto all ad obbligo di motivazione;
CP_3
- di essere stato assegnato all'Ufficio Agende del CUP dalla dirigente responsabile, dr.ssa Parte_2
- di essere stato posizionato principalmente nei primi dieci giorni accanto a la quale, tuttavia, gli aveva fatto presente che, a Parte_3 causa dell'assenza del collega e dell'elevata mole di Persona_1 lavoro, nessuno poteva occuparsi del suo affiancamento;
- che, una volta rientrato in servizio, anche gli aveva Persona_1 comunicato di non potersi occupare della sua formazione in ragione del carico di lavoro;
- che, nel corso del periodo di prova, non era mai stato individuato un soggetto responsabile del suo inserimento lavorativo;
- che, all'inizio della terza settimana di lavoro, gli era stato lasciato sulla scrivania un modulo ISO senza che nessuno gli avesse fornito indicazioni sulle modalità di compilazione e che, nonostante ciò, egli aveva portato comunque a termine il lavoro;
- che, nella descritta situazione di mancata integrazione lavorativa, di fronte alla risposta “non ho tempo” fornita dalla collega Pt_3
pag. 3/11 ad una richiesta di chiarimenti del ricorrente, quest'ultimo, Parte_3 esasperato, aveva controbattuto con la seguente espressione: “per altre cose il tempo lo trovi”;
- che, da allora, il clima lavorativo nei suoi confronti era divenuto sempre più ostile;
- che, a fronte del disagio manifestato, gli era stato proposto il trasferimento all'Ufficio Patenti di via Boito, ma, informato che tale spostamento avrebbe suscitato il disappunto della dirigente del CUP, il ricorrente aveva deciso di rimanere all'Ufficio Agende;
- che, con comunicazione del 26 aprile 2022, anticipata verbalmente, gli era stato comunicato il mancato superamento del periodo di prova deliberato dall'amministrazione con provvedimento n. 396 del 21 aprile 2022;
- che, dalla relazione con la quale era stato espresso parere negativo, era emerso che il ricorrente non era stato considerato come assunto in categoria protetta e che non erano stati adottati gli interventi e accorgimenti mirati all'integrazione e formazione professionale previsti per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità;
- che il problema di fondo era rinvenibile nella mancanza di formazione e nella mancata nomina di un soggetto in grado di istruirlo sul ruolo da svolgere;
tutto ciò esposto e dedotto di aver partecipato al concorso come appartenente alle categorie protette, quale invalido al 46% ex art. 2 legge 30 marzo
1971 n. 118, ha dedotto l'invalidità del recesso per mancato Parte_1 superamento della prova in ragione dell'omessa considerazione della sua condizione di disabilità da parte dell' e della conseguente violazione della legge 12 marzo 1999 CP_3
n. 68 e dell'art. 39 ter d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che, per favorire l'integrazione lavorativa del personale con disabilità, prevede l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti - obbligo rimasto inosservato nel caso in esame - di nominare un responsabile dei processi d'inserimento e ciò al fine di fronteggiare le criticità con concrete soluzioni tecniche ed organizzative e di evitare ogni forma di discriminazione.
Ha, inoltre, lamentato l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di motivazione (espressamente previsto anche per il recesso nel periodo di prova dall'art. 25 del CCNL comparto Sanità), deducendo che la relazione posta a fondamento del mancato superamento della prova risultava carente in quanto priva della precisa descrizione delle misure adottate per la formazione del lavoratore e per il suo inserimento lavorativo.
Sulla base di tali allegazioni e deduzioni, ha Parte_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA DEFINITIVA E NEL MERITO: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del provvedimento n. 396 del 21 aprile 2022 di
pag. 4/11 recesso dal rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova e, per
l'effetto, condannare l' alla reintegrazione Controparte_2 del sig. nel posto di lavoro, nonché al pagamento in suo favore di Pt_1 un'indennità risarcitoria per il periodo corrente dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione da calcolarsi secondo il criterio dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
IN VIA SUBORDINATA: ove non ritenuta possibile la reintegrazione, condannare l' convenuta a corrispondere in favore del Lavoratore l'indennità CP_2 sostitutiva della reintegrazione pari a 15mensilità dell'ultima busta paga o nella diversa misura che il Giudice vorrà applicare alla fattispecie o ritenere di giustizia, da calcolarsi secondo il criterio dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Con ogni conseguenza di legge e di contratto”.
Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, l' di ha CP_3 CP_1 contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, istruita la causa con l'escussione di testimoni, ha escluso, sulla base delle risultanze istruttorie, che il recesso comunicato all'esito della prova fosse stato determinato da motivi illeciti o estranei alla prova stessa.
Ciò in quanto la relativa determinazione si era fondata sulla valutazione negativa espressa dalla Responsabile della Struttura Semplice di assegnazione nella relazione redatta in data 19 aprile 2021, i cui rilievi avevano trovato pieno riscontro nelle deposizioni dei testi escussi, i quali avevano confermato che, con riguardo al ricorrente, erano emerse “problematiche sia a livello relazionale che a livello di operatività”, che avevano creato un “clima lavorativo molto teso”. Il Tribunale ha, poi, ritenuto l'obbligo di motivazione del recesso per mancato superamento della prova, espressamente previsto dall'art. 25 del CCNL del comparto
Sanità e dall'art. 2 del contratto individuale di lavoro a carico dell , Controparte_2 adeguatamente assolto con riferimento a considerazioni inerenti alla valutazione del comportamento tenuto dal lavoratore nell'espletamento delle mansioni oggetto del patto di prova e nei rapporti con gli altri membri dell'ufficio di destinazione.
Ha ritenuto, nondimeno, il recesso viziato da un punto di vista funzionale, “in quanto l'inserimento lavorativo del ricorrente, che, seppure a seguito di procedura concorsuale, è comunque stato assunto quale disabile dalla relativa graduatoria dei canditati riservatari ex l. 68/99, non è stato preso in carico dal responsabile dei processi d'inserimento delle persone con disabilità di cui all'art. 39-ter del D. lgs. n. 165/2001, nonostante le criticità dallo stesso sin da subito riportate a livello d'integrazione lavorativa relazionale e operativa sia alla responsabile della struttura di appartenenza,
pag. 5/11 che alla responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, Parte_2 Per_2 criticità tali da far emergere ipotesi del trasferimento del ad altro
[...] Pt_1 ufficio” e che avevano trovato conferma nella relazione della dr.ssa nonché Pt_2 nella deposizione di quest'ultima e degli altri testi escussi.
Essendo rimasta inosservata la disposizione dell'art. 39 ter d.lgs. 30 marzo
2001 n. 165 – argomenta la sentenza di primo grado -, le valutazioni circa l'esito negativo della prova risultano affette da un vizio funzionale che rende il recesso illegittimo.
Esclusa la fattispecie della nullità per discriminazione o ritorsione, il Tribunale ha ritenuto che il regime sanzionatorio applicabile non sia quello della tutela reale
(invocata dal ricorrente in via principale) e, in difetto di una domanda di risarcimento in forma specifica non rinvenuta nella conclusioni rassegnate, ha accordato la tutela risarcitoria richiesta in via subordinata, liquidando il danno in via equitativa in misura pari a due mensilità di retribuzione, tale essendo la durata della prova non rinnovata.
Avverso la sentenza ha proposto appello , Parte_1 affidandosi a tre motivi. Con il primo motivo denuncia errore in giudicando per violazione delle norme sul diritto al lavoro delle categorie protette, comportamento discriminatorio da parte del datore di lavoro, illegittimità e/o nullità del recesso per motivi discriminatori.
Impugna la pronuncia nella parte in cui, pur avendo accertato la violazione dell'art. 39 ter d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, aveva (erroneamente a parere dell'appellante) escluso la fattispecie della nullità per discriminazione, non applicando quindi il regime sanzionatorio della tutela reale.
Evidenzia che la mancata istituzione della figura del responsabile dell'inserimento, prevista dalla norma anzidetta, aveva dato luogo ad una discriminazione indiretta, avendo posto (in quanto persona Parte_1 con disabilità) in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone, non essendogli stata garantita una piena integrazione nei modi previsti dalla norma violata.
Con il secondo motivo lamenta erronea interpretazione delle conclusioni formulate in primo grado e censura la decisione del Tribunale per avere ravvisato il difetto di una domanda di risarcimento in forma specifica, ritenuta “non riscontrabile nelle conclusioni rassegnate dal ricorrente”. Deduce che, avendo chiesto giudizialmente la reintegrazione nel posto di lavoro, la domanda doveva intendersi comprensiva anche della reiterazione della prova, tanto più che nel diritto del lavoro la reintegrazione è la forma propria del risarcimento del danno in forma specifica.
Con il terzo ed ultimo motivo censura la sentenza sotto il profilo della violazione degli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. e del difetto di motivazione.
Nell'ottica del gravame, il giudice di prime cure avrebbe omesso di motivare dettagliatamente la scelta di determinare, in via equitativa, il risarcimento del danno in pag. 6/11 misura pari a due mensilità di retribuzione, nonostante il legislatore fissi un limite massimo ben superiore.
Ritiene che “aver perso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato – per fatto imputabile al Datore di lavoro - certo non può essere risarcito per equivalente con sole due mensilità” e chiede che siano “riquantificate le mensilità da riconoscere a titolo di risarcimento del danno per equivalente con la condanna della Azienda Appellata ad un misura non inferiore alle mensilità previste dall'art.18 dello Statuto dei lavoratori ovvero del art.63 del Testo Unico del Pubblico impiego”.
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha Parte_1 chiesto la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata
[...]
(già ) Controparte_1 Controparte_3 ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. e per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto del gravame avversario e la conferma della sentenza di primo grado. All'udienza del 5 febbraio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c..
Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n.
13535). I principi sopra enunciati valgono anche a fronte della nuova formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui
“l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
pag. 7/11 Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che l'appello proposto da
[...]
indica in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile le doglianze Parte_1 proposte ed i capi della pronuncia impugnati: in esso, in sintesi, si censura la sentenza per non avere ravvisato la natura discriminatoria del licenziamento;
si lamenta un'errata interpretazione delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo (da intendersi, secondo parte appellante, come comprensive della domanda di reiterazione della prova); si censura, infine, la quantificazione del risarcimento nel danno nella misura di sole due mensilità di retribuzione.
Indipendentemente dalla loro fondatezza, le doglianze appaiono sufficientemente chiare e, pertanto, su di esse la Corte è tenuta a pronunciarsi.
Nel merito l'appello si ritiene fondato nei limiti di seguito esposti. I primi due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica.
Il giudice di prime cure ha accertato - con statuizione non impugnata da alcuna delle parti e dunque definitiva – che l'inserimento lavorativo di Parte_1
“non è stato preso in carico dal responsabile dei processi d'inserimento delle
[...] persone con disabilità di cui all'art. 39-ter del D. lgs. n. 165/2001”.
La norma richiamata, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, così disponeva: “
1. Al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità, le amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nominano un responsabile dei processi di inserimento.
2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti funzioni:
a) cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per
l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato;
b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione”.
Tale disposizione è rimasta, nel caso di specie, pacificamente inosservata e – come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, con statuizione anch'essa non impugnata - la violazione ha inciso, viziandola, sulla corretta esecuzione della prova, nel corso della quale sono emerse una serie di criticità tanto sul piano operativo, quanto sul piano relazionale e dell'integrazione nell'ambiente di lavoro, come univocamente emerso dall'istruttoria testimoniale ed attestato dalla stessa pag. 8/11 relazione redatta dalla Responsabile della Struttura Semplice di assegnazione in data
19 aprile 2021 (cfr. doc. 7 fascicolo appellata di primo grado), in cui si imputa a
[...]
, tra l'altro, “un atteggiamento scarsamente collaborante e Parte_1 propensione al conflitto” e si evidenzia che il medesimo “dopo soli 20 giorni lavorativi ha richiesto al dirigente il trasferimento perché “non si sentiva a proprio agio nell'ufficio””. Ritiene il Collegio che, oltre a determinare un vizio funzionale della prova, la violazione della norma in esame integri anche una discriminazione indiretta connessa alla condizione di disabilità, come dedotto nel primo motivo di gravame.
Omettendo di nominare il responsabile dei processi d'inserimento delle persone con disabilità ex art. 39 ter d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, parte appellata ha, infatti, omesso di adottare una misura (prescritta dalla legge) avente la specifica funzione di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità.
L'omessa adozione della misura ha quale effetto l'applicazione di un trattamento uguale a situazioni diseguali, che non tiene conto della particolare difficoltà che la persona con disabilità incontra nei processi di inserimento lavorativo.
L'obliterazione di tale fattore determina un particolare svantaggio per i lavoratori con disabilità, così da integrare una discriminazione indiretta, che, a norma della Direttiva 2000/78/CE e del d.lgs. 9 luglio 2003 n. 216, si ha quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri di fatto sfavoriscono un determinato gruppo di persone. Ne deriva la nullità, in quanto discriminatorio, del licenziamento di
[...]
per mancato superamento della prova, disposto dalla Parte_1 [...] di con provvedimento n. 396 del 21 aprile 2022 Controparte_1 CP_1
(cfr. doc. 8 fascicolo appellante di primo grado).
Tuttavia, non essendo in contestazione la validità del patto di prova inserito nel contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti (cfr. art. 2 del contratto allegato sub doc. 7 fascicolo appellante), dalla ritenuta nullità del licenziamento non discendono le conseguenze volute dall'appellante ed indicate nella domanda svolta in via principale (“condannare l' alla Controparte_2 reintegrazione del sig. nel posto di lavoro, nonché al pagamento in suo favore Pt_1 di un'indennità risarcitoria per il periodo corrente dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione da calcolarsi secondo il criterio dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR”).
Tali conseguenze sanzionatorie, infatti, sono proprie del regime ordinario di tutela applicabile in caso di licenziamento intimato al lavoratore la cui assunzione a tempo indeterminato sia definitiva, perché avvenuta o senza pattuizione di alcun periodo di prova o per avere il lavoratore superato positivamente la prova o, ancora,
pag. 9/11 per essere comunque decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto (cfr. art. 10 legge 15 luglio 1966 n. 604).
Nessuna delle condizioni anzidette è ravvisabile nel caso di cui si controverte, atteso che, come già evidenziato, il licenziamento di è Parte_1 intervenuto in costanza di un valido patto di prova della durata di due mesi, né il lavoratore ha mai allegato (ancor prima che offerto di provare) il positivo superamento della prova.
Merita anzi rimarcare che, alla luce del compendio probatorio in atti, risulta acclarato l'esito negativo della prova, di cui hanno dato univocamente evidenza i testi escussi nel primo grado di giudizio.
Nondimeno non si può escludere che, se la norma di protezione di cui all'art. 39 ter d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 avesse trovato corretta applicazione, l'esito della prova sarebbe stato diverso.
In sintesi, il vizio che affligge il licenziamento di per Parte_1 mancato superamento della prova attiene alla fase funzionale del rapporto e non spiega effetti sulla clausola recante previsione del periodo di prova, validamente apposta al contratto di lavoro.
Dal momento che l'atto espulsivo, nullo in quanto discriminatorio per le ragioni esposte, si inserisce in un rapporto di lavoro connotato da un patto di prova valido ed efficace, la rimozione degli effetti discriminatori dà luogo alla ricostituzione del rapporto di lavoro e alla rinnovazione della prova, il cui espletamento è stato viziato dalla mancata adozione, da parte della datrice di lavoro, dell'anzidetta misura finalizzata ad agevolare i processi di integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di “reintegrazione del sig.
nel posto di lavoro”, formulata nelle conclusioni del ricorso introduttivo e Pt_1 riproposta in sede di gravame, debba intendersi riferita non esclusivamente all'istituto della reintegrazione disciplinato dall'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 e dall'art. 63
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ma, più in generale, ad ogni misura ripristinatoria del rapporto di lavoro, comprensiva anche della rinnovazione della prova.
A tale soluzione ermeneutica si perviene, in assenza di contrari elementi di carattere testuale, sulla base di una lettura delle conclusioni non limitata al significato letterale delle parole, ma integrata con l'intero contenuto dell'atto.
Nei termini sopra precisati i primi due motivi di appello devono essere accolti, con assorbimento del terzo.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono – dirimenti e assorbenti di ogni altra questione -, in riforma della sentenza appellata la
[...] di va condannata a riammettere l'appellante in Controparte_1 CP_1 servizio per la rinnovazione della prova nella durata pattuita all'art. 2 del contratto individuale di lavoro.
pag. 10/11 Tenuto conto dell'esito della controversia, che vede l'accoglimento solo parziale delle domande del lavoratore con conseguente parziale soccombenza reciproca, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare tra le parti, nella misura di metà, le spese di lite del doppio grado.
Le spese residue sono poste a carico della Controparte_1 di in quanto soccombente in misura prevalente, ed i relativi importi
[...] CP_1 sono liquidati in dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dello svolgimento di attività istruttoria nel primo grado di giudizio (€ 4.700,00 per il primo grado ed € 3.500,00 per l'appello, così per un totale di
€ 8.200,00, la cui quota di metà ammonta ad € 4.100,00).
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 210/2024 del Tribunale di Monza, accertata la nullità del licenziamento di per mancato Parte_1 superamento della prova, disposto dalla Controparte_1 di con provvedimento n. 396 del 21 aprile 2022, condanna la
[...] CP_1
a riammettere l'appellante in servizio per la rinnovazione della CP_1 prova nella durata pattuita all'art. 2 del contratto individuale di lavoro;
- condanna la di a rifondere a Controparte_1 CP_1
metà delle spese di lite del doppio grado che, in tale Parte_1 proporzione, liquida in € 4.100,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, dichiarandole compensate per il residuo. Milano, 5 febbraio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 680/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 5 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 210/2024 (est. Sommariva), promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Lopez, presso il cui studio in Milano, via Matteo Bandello n. 5, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
(già Controparte_1 Controparte_2
)
[...] rappresentata e difesa dalle avv.te Marta Viganò, Elena Claudia Brambilla e Tiziana Cibra, con le quali è elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente, in CP_1 via Pergolesi n. 33,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza per i motivi sopra esposti e conseguentemente:
- “IN VIA DEFINITIVA E NEL MERITO: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del provvedimento n. 396 del 21 aprile 2022 di recesso dal rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova e, per l'effetto, condannare l' Controparte_2
alla reintegrazione del sig. nel posto di lavoro, nonché
[...] Pt_1 al pagamento in suo favore di un'indennità̀ risarcitoria per il periodo corrente dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione da calcolarsi secondo il criterio dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- IN VIA SUBORDINATA: ove non ritenuta possibile la reintegrazione, condannare l' convenuta a corrispondere in favore del Lavoratore l'indennità̀ sostitutiva CP_2 della reintegrazione pari a 15mensilità dell'ultima busta paga o nella diversa misura che il Giudice vorrà applicare alla fattispecie o ritenere di giustizia, da calcolarsi secondo il criterio dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Con ogni conseguenza di legge e di contratto.”. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre a spese generali di legge e rimborso del contributo unificato”.
Appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis , richiamate tutte le difese e le eccezioni e le richieste, anche istruttorie, già svolte nel corso del primo grado di giudizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., così giudicare:
- in via preliminare e/o pregiudiziale di rito dichiarare l'inammissibilità del gravame ai sensi degli articoli 348 bis c.p .c. e 342 c.p.c. pe r i motivi esposti in narrativa , con pieno favore delle spese di lite
- nel merito, in via principale, respingere l'impugnazione avversaria in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnata. In ogni caso non si accetta il contraddittorio su domande nuove formulate in questa sede e comunque in corso di causa dall'appellante, né su nuove produzioni documentali. In via istruttoria: ci si riporta integralmente al contenuto di quanto dedotto nelle conclusioni rassegnate avanti al Tribunale di Monza, con riguardo alla richiesta di ammissione dei capitoli di prova formulati nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 3 aprile 2024, il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 1017/2022 R.G. promossa da contro l' Parte_1 Controparte_3
(ora ), ha così
[...] Controparte_1 deciso: “
1. dichiara illegittimo il provvedimento n. 396 del 21 aprile 2022 di recesso dal
pag. 2/11 rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova adottato dalla resistente nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore dello stesso di una somma pari a due mesi di retribuzione a titolo di risarcimento del danno;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese processuali […]”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio ha esposto: Parte_1
- di aver presentato, in data 26 ottobre 2021, domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di coadiutore amministrativo senior – cat. B liv BS, bandito dall'Ospedale Niguarda di Milano, dichiarando di appartenere alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 ed allegando la documentazione medica comprovante il proprio stato d'invalidità;
- di avere superato le prove selettive scritte ed orali e di essersi collocato nella “graduatoria dei candidati idonei approvata con deliberazione n. 1395 del 23.12.2021” in posizione n. 127 con il punteggio di 44,725 e al 5° posto nella “graduatoria dei candidati riservatari dei posti per i soggetti di cui la Legge 12.03.1999, n. 68 e per le categorie di soggetti ad essi equiparati”;
- di essere stato, quindi, assunto dall' di a seguito di richiesta CP_3 CP_1 di disponibilità, a decorrere dall'1 marzo 2022 con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nel quale, all'art. 2, era stato previsto un periodo di prova di due mesi di servizio effettivo ex art. 25 del CCNL del personale di comparto, con facoltà di recesso ad nutum senza preavviso esercitabile da ciascuna delle parti decorsa la metà del periodo di prova e soggetta, quanto all ad obbligo di motivazione;
CP_3
- di essere stato assegnato all'Ufficio Agende del CUP dalla dirigente responsabile, dr.ssa Parte_2
- di essere stato posizionato principalmente nei primi dieci giorni accanto a la quale, tuttavia, gli aveva fatto presente che, a Parte_3 causa dell'assenza del collega e dell'elevata mole di Persona_1 lavoro, nessuno poteva occuparsi del suo affiancamento;
- che, una volta rientrato in servizio, anche gli aveva Persona_1 comunicato di non potersi occupare della sua formazione in ragione del carico di lavoro;
- che, nel corso del periodo di prova, non era mai stato individuato un soggetto responsabile del suo inserimento lavorativo;
- che, all'inizio della terza settimana di lavoro, gli era stato lasciato sulla scrivania un modulo ISO senza che nessuno gli avesse fornito indicazioni sulle modalità di compilazione e che, nonostante ciò, egli aveva portato comunque a termine il lavoro;
- che, nella descritta situazione di mancata integrazione lavorativa, di fronte alla risposta “non ho tempo” fornita dalla collega Pt_3
pag. 3/11 ad una richiesta di chiarimenti del ricorrente, quest'ultimo, Parte_3 esasperato, aveva controbattuto con la seguente espressione: “per altre cose il tempo lo trovi”;
- che, da allora, il clima lavorativo nei suoi confronti era divenuto sempre più ostile;
- che, a fronte del disagio manifestato, gli era stato proposto il trasferimento all'Ufficio Patenti di via Boito, ma, informato che tale spostamento avrebbe suscitato il disappunto della dirigente del CUP, il ricorrente aveva deciso di rimanere all'Ufficio Agende;
- che, con comunicazione del 26 aprile 2022, anticipata verbalmente, gli era stato comunicato il mancato superamento del periodo di prova deliberato dall'amministrazione con provvedimento n. 396 del 21 aprile 2022;
- che, dalla relazione con la quale era stato espresso parere negativo, era emerso che il ricorrente non era stato considerato come assunto in categoria protetta e che non erano stati adottati gli interventi e accorgimenti mirati all'integrazione e formazione professionale previsti per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità;
- che il problema di fondo era rinvenibile nella mancanza di formazione e nella mancata nomina di un soggetto in grado di istruirlo sul ruolo da svolgere;
tutto ciò esposto e dedotto di aver partecipato al concorso come appartenente alle categorie protette, quale invalido al 46% ex art. 2 legge 30 marzo
1971 n. 118, ha dedotto l'invalidità del recesso per mancato Parte_1 superamento della prova in ragione dell'omessa considerazione della sua condizione di disabilità da parte dell' e della conseguente violazione della legge 12 marzo 1999 CP_3
n. 68 e dell'art. 39 ter d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che, per favorire l'integrazione lavorativa del personale con disabilità, prevede l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti - obbligo rimasto inosservato nel caso in esame - di nominare un responsabile dei processi d'inserimento e ciò al fine di fronteggiare le criticità con concrete soluzioni tecniche ed organizzative e di evitare ogni forma di discriminazione.
Ha, inoltre, lamentato l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di motivazione (espressamente previsto anche per il recesso nel periodo di prova dall'art. 25 del CCNL comparto Sanità), deducendo che la relazione posta a fondamento del mancato superamento della prova risultava carente in quanto priva della precisa descrizione delle misure adottate per la formazione del lavoratore e per il suo inserimento lavorativo.
Sulla base di tali allegazioni e deduzioni, ha Parte_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA DEFINITIVA E NEL MERITO: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del provvedimento n. 396 del 21 aprile 2022 di
pag. 4/11 recesso dal rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova e, per
l'effetto, condannare l' alla reintegrazione Controparte_2 del sig. nel posto di lavoro, nonché al pagamento in suo favore di Pt_1 un'indennità risarcitoria per il periodo corrente dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione da calcolarsi secondo il criterio dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
IN VIA SUBORDINATA: ove non ritenuta possibile la reintegrazione, condannare l' convenuta a corrispondere in favore del Lavoratore l'indennità CP_2 sostitutiva della reintegrazione pari a 15mensilità dell'ultima busta paga o nella diversa misura che il Giudice vorrà applicare alla fattispecie o ritenere di giustizia, da calcolarsi secondo il criterio dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Con ogni conseguenza di legge e di contratto”.
Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, l' di ha CP_3 CP_1 contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, istruita la causa con l'escussione di testimoni, ha escluso, sulla base delle risultanze istruttorie, che il recesso comunicato all'esito della prova fosse stato determinato da motivi illeciti o estranei alla prova stessa.
Ciò in quanto la relativa determinazione si era fondata sulla valutazione negativa espressa dalla Responsabile della Struttura Semplice di assegnazione nella relazione redatta in data 19 aprile 2021, i cui rilievi avevano trovato pieno riscontro nelle deposizioni dei testi escussi, i quali avevano confermato che, con riguardo al ricorrente, erano emerse “problematiche sia a livello relazionale che a livello di operatività”, che avevano creato un “clima lavorativo molto teso”. Il Tribunale ha, poi, ritenuto l'obbligo di motivazione del recesso per mancato superamento della prova, espressamente previsto dall'art. 25 del CCNL del comparto
Sanità e dall'art. 2 del contratto individuale di lavoro a carico dell , Controparte_2 adeguatamente assolto con riferimento a considerazioni inerenti alla valutazione del comportamento tenuto dal lavoratore nell'espletamento delle mansioni oggetto del patto di prova e nei rapporti con gli altri membri dell'ufficio di destinazione.
Ha ritenuto, nondimeno, il recesso viziato da un punto di vista funzionale, “in quanto l'inserimento lavorativo del ricorrente, che, seppure a seguito di procedura concorsuale, è comunque stato assunto quale disabile dalla relativa graduatoria dei canditati riservatari ex l. 68/99, non è stato preso in carico dal responsabile dei processi d'inserimento delle persone con disabilità di cui all'art. 39-ter del D. lgs. n. 165/2001, nonostante le criticità dallo stesso sin da subito riportate a livello d'integrazione lavorativa relazionale e operativa sia alla responsabile della struttura di appartenenza,
pag. 5/11 che alla responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, Parte_2 Per_2 criticità tali da far emergere ipotesi del trasferimento del ad altro
[...] Pt_1 ufficio” e che avevano trovato conferma nella relazione della dr.ssa nonché Pt_2 nella deposizione di quest'ultima e degli altri testi escussi.
Essendo rimasta inosservata la disposizione dell'art. 39 ter d.lgs. 30 marzo
2001 n. 165 – argomenta la sentenza di primo grado -, le valutazioni circa l'esito negativo della prova risultano affette da un vizio funzionale che rende il recesso illegittimo.
Esclusa la fattispecie della nullità per discriminazione o ritorsione, il Tribunale ha ritenuto che il regime sanzionatorio applicabile non sia quello della tutela reale
(invocata dal ricorrente in via principale) e, in difetto di una domanda di risarcimento in forma specifica non rinvenuta nella conclusioni rassegnate, ha accordato la tutela risarcitoria richiesta in via subordinata, liquidando il danno in via equitativa in misura pari a due mensilità di retribuzione, tale essendo la durata della prova non rinnovata.
Avverso la sentenza ha proposto appello , Parte_1 affidandosi a tre motivi. Con il primo motivo denuncia errore in giudicando per violazione delle norme sul diritto al lavoro delle categorie protette, comportamento discriminatorio da parte del datore di lavoro, illegittimità e/o nullità del recesso per motivi discriminatori.
Impugna la pronuncia nella parte in cui, pur avendo accertato la violazione dell'art. 39 ter d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, aveva (erroneamente a parere dell'appellante) escluso la fattispecie della nullità per discriminazione, non applicando quindi il regime sanzionatorio della tutela reale.
Evidenzia che la mancata istituzione della figura del responsabile dell'inserimento, prevista dalla norma anzidetta, aveva dato luogo ad una discriminazione indiretta, avendo posto (in quanto persona Parte_1 con disabilità) in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone, non essendogli stata garantita una piena integrazione nei modi previsti dalla norma violata.
Con il secondo motivo lamenta erronea interpretazione delle conclusioni formulate in primo grado e censura la decisione del Tribunale per avere ravvisato il difetto di una domanda di risarcimento in forma specifica, ritenuta “non riscontrabile nelle conclusioni rassegnate dal ricorrente”. Deduce che, avendo chiesto giudizialmente la reintegrazione nel posto di lavoro, la domanda doveva intendersi comprensiva anche della reiterazione della prova, tanto più che nel diritto del lavoro la reintegrazione è la forma propria del risarcimento del danno in forma specifica.
Con il terzo ed ultimo motivo censura la sentenza sotto il profilo della violazione degli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. e del difetto di motivazione.
Nell'ottica del gravame, il giudice di prime cure avrebbe omesso di motivare dettagliatamente la scelta di determinare, in via equitativa, il risarcimento del danno in pag. 6/11 misura pari a due mensilità di retribuzione, nonostante il legislatore fissi un limite massimo ben superiore.
Ritiene che “aver perso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato – per fatto imputabile al Datore di lavoro - certo non può essere risarcito per equivalente con sole due mensilità” e chiede che siano “riquantificate le mensilità da riconoscere a titolo di risarcimento del danno per equivalente con la condanna della Azienda Appellata ad un misura non inferiore alle mensilità previste dall'art.18 dello Statuto dei lavoratori ovvero del art.63 del Testo Unico del Pubblico impiego”.
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha Parte_1 chiesto la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata
[...]
(già ) Controparte_1 Controparte_3 ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. e per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto del gravame avversario e la conferma della sentenza di primo grado. All'udienza del 5 febbraio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c..
Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n.
13535). I principi sopra enunciati valgono anche a fronte della nuova formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui
“l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
pag. 7/11 Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che l'appello proposto da
[...]
indica in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile le doglianze Parte_1 proposte ed i capi della pronuncia impugnati: in esso, in sintesi, si censura la sentenza per non avere ravvisato la natura discriminatoria del licenziamento;
si lamenta un'errata interpretazione delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo (da intendersi, secondo parte appellante, come comprensive della domanda di reiterazione della prova); si censura, infine, la quantificazione del risarcimento nel danno nella misura di sole due mensilità di retribuzione.
Indipendentemente dalla loro fondatezza, le doglianze appaiono sufficientemente chiare e, pertanto, su di esse la Corte è tenuta a pronunciarsi.
Nel merito l'appello si ritiene fondato nei limiti di seguito esposti. I primi due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica.
Il giudice di prime cure ha accertato - con statuizione non impugnata da alcuna delle parti e dunque definitiva – che l'inserimento lavorativo di Parte_1
“non è stato preso in carico dal responsabile dei processi d'inserimento delle
[...] persone con disabilità di cui all'art. 39-ter del D. lgs. n. 165/2001”.
La norma richiamata, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, così disponeva: “
1. Al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità, le amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nominano un responsabile dei processi di inserimento.
2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti funzioni:
a) cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per
l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato;
b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione”.
Tale disposizione è rimasta, nel caso di specie, pacificamente inosservata e – come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, con statuizione anch'essa non impugnata - la violazione ha inciso, viziandola, sulla corretta esecuzione della prova, nel corso della quale sono emerse una serie di criticità tanto sul piano operativo, quanto sul piano relazionale e dell'integrazione nell'ambiente di lavoro, come univocamente emerso dall'istruttoria testimoniale ed attestato dalla stessa pag. 8/11 relazione redatta dalla Responsabile della Struttura Semplice di assegnazione in data
19 aprile 2021 (cfr. doc. 7 fascicolo appellata di primo grado), in cui si imputa a
[...]
, tra l'altro, “un atteggiamento scarsamente collaborante e Parte_1 propensione al conflitto” e si evidenzia che il medesimo “dopo soli 20 giorni lavorativi ha richiesto al dirigente il trasferimento perché “non si sentiva a proprio agio nell'ufficio””. Ritiene il Collegio che, oltre a determinare un vizio funzionale della prova, la violazione della norma in esame integri anche una discriminazione indiretta connessa alla condizione di disabilità, come dedotto nel primo motivo di gravame.
Omettendo di nominare il responsabile dei processi d'inserimento delle persone con disabilità ex art. 39 ter d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, parte appellata ha, infatti, omesso di adottare una misura (prescritta dalla legge) avente la specifica funzione di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità.
L'omessa adozione della misura ha quale effetto l'applicazione di un trattamento uguale a situazioni diseguali, che non tiene conto della particolare difficoltà che la persona con disabilità incontra nei processi di inserimento lavorativo.
L'obliterazione di tale fattore determina un particolare svantaggio per i lavoratori con disabilità, così da integrare una discriminazione indiretta, che, a norma della Direttiva 2000/78/CE e del d.lgs. 9 luglio 2003 n. 216, si ha quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri di fatto sfavoriscono un determinato gruppo di persone. Ne deriva la nullità, in quanto discriminatorio, del licenziamento di
[...]
per mancato superamento della prova, disposto dalla Parte_1 [...] di con provvedimento n. 396 del 21 aprile 2022 Controparte_1 CP_1
(cfr. doc. 8 fascicolo appellante di primo grado).
Tuttavia, non essendo in contestazione la validità del patto di prova inserito nel contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti (cfr. art. 2 del contratto allegato sub doc. 7 fascicolo appellante), dalla ritenuta nullità del licenziamento non discendono le conseguenze volute dall'appellante ed indicate nella domanda svolta in via principale (“condannare l' alla Controparte_2 reintegrazione del sig. nel posto di lavoro, nonché al pagamento in suo favore Pt_1 di un'indennità risarcitoria per il periodo corrente dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione da calcolarsi secondo il criterio dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR”).
Tali conseguenze sanzionatorie, infatti, sono proprie del regime ordinario di tutela applicabile in caso di licenziamento intimato al lavoratore la cui assunzione a tempo indeterminato sia definitiva, perché avvenuta o senza pattuizione di alcun periodo di prova o per avere il lavoratore superato positivamente la prova o, ancora,
pag. 9/11 per essere comunque decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto (cfr. art. 10 legge 15 luglio 1966 n. 604).
Nessuna delle condizioni anzidette è ravvisabile nel caso di cui si controverte, atteso che, come già evidenziato, il licenziamento di è Parte_1 intervenuto in costanza di un valido patto di prova della durata di due mesi, né il lavoratore ha mai allegato (ancor prima che offerto di provare) il positivo superamento della prova.
Merita anzi rimarcare che, alla luce del compendio probatorio in atti, risulta acclarato l'esito negativo della prova, di cui hanno dato univocamente evidenza i testi escussi nel primo grado di giudizio.
Nondimeno non si può escludere che, se la norma di protezione di cui all'art. 39 ter d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 avesse trovato corretta applicazione, l'esito della prova sarebbe stato diverso.
In sintesi, il vizio che affligge il licenziamento di per Parte_1 mancato superamento della prova attiene alla fase funzionale del rapporto e non spiega effetti sulla clausola recante previsione del periodo di prova, validamente apposta al contratto di lavoro.
Dal momento che l'atto espulsivo, nullo in quanto discriminatorio per le ragioni esposte, si inserisce in un rapporto di lavoro connotato da un patto di prova valido ed efficace, la rimozione degli effetti discriminatori dà luogo alla ricostituzione del rapporto di lavoro e alla rinnovazione della prova, il cui espletamento è stato viziato dalla mancata adozione, da parte della datrice di lavoro, dell'anzidetta misura finalizzata ad agevolare i processi di integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di “reintegrazione del sig.
nel posto di lavoro”, formulata nelle conclusioni del ricorso introduttivo e Pt_1 riproposta in sede di gravame, debba intendersi riferita non esclusivamente all'istituto della reintegrazione disciplinato dall'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 e dall'art. 63
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ma, più in generale, ad ogni misura ripristinatoria del rapporto di lavoro, comprensiva anche della rinnovazione della prova.
A tale soluzione ermeneutica si perviene, in assenza di contrari elementi di carattere testuale, sulla base di una lettura delle conclusioni non limitata al significato letterale delle parole, ma integrata con l'intero contenuto dell'atto.
Nei termini sopra precisati i primi due motivi di appello devono essere accolti, con assorbimento del terzo.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono – dirimenti e assorbenti di ogni altra questione -, in riforma della sentenza appellata la
[...] di va condannata a riammettere l'appellante in Controparte_1 CP_1 servizio per la rinnovazione della prova nella durata pattuita all'art. 2 del contratto individuale di lavoro.
pag. 10/11 Tenuto conto dell'esito della controversia, che vede l'accoglimento solo parziale delle domande del lavoratore con conseguente parziale soccombenza reciproca, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare tra le parti, nella misura di metà, le spese di lite del doppio grado.
Le spese residue sono poste a carico della Controparte_1 di in quanto soccombente in misura prevalente, ed i relativi importi
[...] CP_1 sono liquidati in dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dello svolgimento di attività istruttoria nel primo grado di giudizio (€ 4.700,00 per il primo grado ed € 3.500,00 per l'appello, così per un totale di
€ 8.200,00, la cui quota di metà ammonta ad € 4.100,00).
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 210/2024 del Tribunale di Monza, accertata la nullità del licenziamento di per mancato Parte_1 superamento della prova, disposto dalla Controparte_1 di con provvedimento n. 396 del 21 aprile 2022, condanna la
[...] CP_1
a riammettere l'appellante in servizio per la rinnovazione della CP_1 prova nella durata pattuita all'art. 2 del contratto individuale di lavoro;
- condanna la di a rifondere a Controparte_1 CP_1
metà delle spese di lite del doppio grado che, in tale Parte_1 proporzione, liquida in € 4.100,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, dichiarandole compensate per il residuo. Milano, 5 febbraio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
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