TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9010/2019
TRA
, rappr. e dif. dall'avv. Luigi Russo presso il cui studio elett. dom. in Maddaloni Parte_1 alla via Roma n. 43 giusta mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif., giusta procura in atti, CP_1 dall'avv. Giovanni De Masi presso il cui studio elett. dom. in Airola al corso Caudino n. 204
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2019 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe esponeva:
a) di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 26.06.2018 al 30.10.2018, svolgendo le mansioni di autista con inquadramento nel livello 3S del CCNL “Autotrasporto – Merci –
Industria”;
b) di avere prestato la propria attività lavorativa osservando l'orario di lavoro analiticamente indicato in ricorso, percependo a titolo di retribuzione le somme indicate nelle buste paga;
c) di aver percepito, per il mese di settembre 2018, l'importo di euro 1600,00;
d) di non aver percepito alcuna somma a titolo di retribuzione per il mese di ottobre 2018, né a titolo di ratei 13ma e 14ma, indennità sostituiva per ferie non godute, permessi e TFR;
e) di aver rassegnato, in data 30.10.2018, le dimissioni per giusta causa senza percepire alcuna somma a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva a questo giudice preliminarmente di accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nelle modalità di cui al ricorso, quindi chiedeva di condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di € 9518,86, oltre svalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate. Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva parte convenuta che eccepiva, in via preliminare, la nullità della domanda;
nel merito, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato;
proponeva, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 1000,00 a titolo di indennità di mancato preavviso nonché di euro 8235,00 per gli importi versati in favore del
Sig. per i trasporti sostitutivi, di euro 615,00 quali importi pari alle sanzioni Controparte_2 amministrative pagate dalla società per violazioni del codice della strada imputabili al ricorrente ed euro 150,00 a titolo di risarcimento dei danni arrecati dal Parte_1
Acquisita la documentazione prodotta, espletata l'attività istruttoria, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte resistente in quanto infondata.
L'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma - contenuto, espressamente prevede, al n. 4) che l'atto introduttivo del giudizio contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda.
Si tratta di prescrizione che ha l'evidente finalità di consentire, da un lato, il corretto instaurarsi del contraddittorio, ponendo il convenuto in condizione di poter prendere posizione in maniera precisa - come, del resto, richiesto dall'art. 416, comma 3, c.p.c. - sui fatti allegati dall'attore, e di consentire, dall'altro, al giudicante di avere piena cognizione dei fatti di cui è causa, anche in funzione di un consapevole esercizio dei poteri di ufficio che egli è chiamato ad esercitare ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria.
La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, i fatti costitutivi del diritto (cd. fatti primari) risultino completamente omessi ovvero siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui di cui all'art.156 comma 2 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 6140/1993; Cass. 13066/1997; Cass. 4296/1998;
Cass. 7089/1999), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto - che poco o nulla viene a sapere dei fatti per i quali si procede - ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale.
Ebbene nel caso di specie l'analisi complessiva del contenuto del ricorso – ma anche l'esame analitico dello stesso - evidenziano la presenza di tutti gli elementi indispensabili ai fini di cui sopra. Chiaramente indicato è il periodo lavorativo in questione, le pretese economiche fatte valere, le causali delle stesse, il loro ammontare. Alcuna incertezza può riscontrarsi in merito sia al petitum che alla causa petendi.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa della resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Nel merito, la domanda è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.).
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003), fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
La coerente applicazione dei summenzionati principi alla fattispecie di causa e le emergenze del quadro probatorio delineatosi all'esito della istruttoria espletata fondano l'accoglimento della domanda nei limiti di seguito definiti.
Va immediatamente evidenziato che la circostanza relativa alla intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo dal 26.06.2018 al 30.10.2018 emerge dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. buste paga, comunicazioni dimissioni).
Alcun dubbio sussiste, inoltre, in merito alla qualifica ed all'inquadramento contrattuale del ricorrente come autista, livello 3S del CCNL “Autotrasporto – Merci – Industria”, alla luce della documentazione in atti (cfr. buste paga).
Trattasi peraltro, di circostanza pacifiche tra le parti in quanto non contestate dalla convenuta società.
La parte ricorrente rivendica nel presente giudizio differenze retributive a titolo di indennità di trasferta estera (cfr. somma a tale titolo indicata nei conteggi allegati al ricorso), differenze su retribuzione ordinaria relativa al mese di settembre 2018, retribuzione relativa al mese di ottobre
2018, ratei 13ma e 14ma mensilità, indennità sostitutiva delle ferie, permessi, indennità di mancato preavviso e TFR. Quanto alle modalità di svolgimento temporale della prestazione lavorativa rileva in limine il giudicante come alcuna somma viene richiesta in ricorso a titolo di lavoro straordinario.
Viene, viceversa, richiesta una somma a titolo di trasferta all'estero in relazione alla quale, tuttavia, alcuna deduzione viene svolta nell'atto introduttivo.
Dalle circostanze ivi narrate in relazione alle modalità di esplicazione della prestazione di lavoro da parte del ricorrente – circostanze che hanno, peraltro, rinvenuto conferma all'esito della espletata attività istruttoria, emerge che il ha effettuato, durante il corso del rapporto alle dipendenze Parte_1 della società convenuta, esclusivamente viaggi in Italia e mai, viceversa, all'estero.
Pertanto, va respinta la domanda avente ad oggetto la richiesta di pagamento della indennità di trasferta all'estero.
Peraltro, dalle buste paga in atti, si evince chiaramente che il ricorrente, nel corso del rapporto, ha in via continuativa percepito la indennità di trasferta “Italia” conformemente alla tipologia di prestazione resa nonché alle previsioni del CCNL di categoria.
Quanto alle ulteriori domande, va evidenziato che, ritenuta provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso, pacifiche le mansioni svolte dal lavoratore nonché il suo livello di inquadramento, competeva al datore, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento della retribuzione, delle mensilità supplementari e del TFR.
Come è noto, la retribuzione mensile ed il TFR, costituiscono istituti di fonte legale che, senz'altro, spettano al lavoratore nel mancato assolvimento ad opera del convenuto, ai sensi dell'art. 2697, 2 comma c.c., dell'onere di provare l'effettivo adempimento della propria obbligazione di pagamento.
La Suprema Corte ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità
(che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav.,
22.12.2009, n. 26985).
Nel caso di specie, pacifica la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso, spettava alla parte resistente provare l'esattezza dell'adempimento, e, dunque, l'avvenuto pagamento delle somme al lavoratore spettanti a titolo di retribuzione, 13^ e 14^ mensilità, nonché a titolo di TFR.
Rileva il Tribunale che, a fronte della allegazione attorea in ordine all'inadempimento del datore di lavoro della obbligazione di pagamento per i titoli su individuati, la resistente non ha offerto alcuna prova del relativo adempimento posto che i bonifici versati in atti si riferiscono a mensilità (giugno, luglio e agosto) per le quali il ricorrente nulla rivendica in questa sede.
Devono, dunque, essere riconosciuti, in favore del lavoratore, gli importi spettanti a titolo di differenze sulla retribuzione di settembre 2018, nonché a titolo di retribuzione per la mensilità di ottobre 2018, ratei 13ma e 14ma mensilità e TFR.
La relativa quantificazione viene effettuata dal giudicante, avuto riguardo alle risultanze della documentazione in atti (buste paga in atti) nonché ai conteggi elaborati dalla parte ricorrente in quanto fondati su criteri logici e normativi che appaiono corretti e vanno pertanto condivisi.
Spettano, dunque, in favore del ricorrente le seguenti somme: euro 1626,49 (a titolo di differenze per la retribuzione ordinaria di settembre 2018 ed a titolo di retribuzione relativa alla mensilità di ottobre 2018 come da buste paga in atti); euro 564,17 a titolo di 13ma mensilità; euro 564,17 a titolo di 14ma mensilità, pacifica la diretta applicabilità del CCNL di categoria;
euro 735,00 a titolo di TFR.
Spetta, altresì, in favore del ricorrente, l'importo di euro 574,25 a titolo di ferie non godute avendo parte attrice provato di aver lavorato ininterrottamente nel periodo dedotto senza godere di alcun giorno di ferie. Va, al riguardo, in particolare, richiamata la deposizione testimoniale del teste il quale ha affermato, con dichiarazioni precise e circostanziate, di aver lavorato, Testimone_1 in relazione al periodo per cui è causa, ininterrottamente insieme al ricorrente e che quest'ultimo non aveva fruito di alcun giorno di ferie (cfr. verbali di causa in atti).
Vanno, invece, rigettate tutte le altre richieste economiche (permessi, indennità sostituiva del preavviso) per non avere parte ricorrente fornito la prova dei relativi fatti costitutivi.
In particolare, quanto alla domanda avente ad oggetto l'indennità sostitutiva del preavviso, rileva il
Tribunale come il ricorrente non ha provato la esistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate in data 30.10.2018 così come dedotta nell'atto introduttivo.
Ed, infatti, i testi escussi non hanno saputo riferire alcuna utile circostanza relativa alle modalità di cessazione del rapporto di lavoro;
viceversa, dalla documentazione in atti emerge che il lavoratore ha rassegnato le dimissioni volontariamente e non per giusta causa (cfr. modulo recesso rapporto di lavoro in atti prod.ne parte resistente).
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra espresse, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 4064,08 di cui euro 735,00 a titolo di TFR, dalla quale dovrà essere decurtata la somma di euro 1000,00 – per le ragioni di seguito espresse – per un totale di euro 3064,08.
Su tale ultima somma, ai sensi del combinato disposto dell'art.429 c.p.c. e 150 disp.att., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonchè gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/01), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Venendo all'esame della domanda riconvenzionale spiegata dalla società resistente, va osservato - quanto alla richiesta avente ad oggetto il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso - che qualora il lavoratore comunichi le proprie dimissioni senza preavviso, il datore di lavoro ha diritto a richiedere una "indennità di mancato preavviso", pari all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate per il periodo di preavviso non lavorato (art. 2118, 2° comma c.c.). Non deve esser osservato il periodo di preavviso, invece, se il datore di lavoro acconsente alle dimissioni in tronco, se si verifica una "causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto" ex art. 2119 c.c., ed infine, durante il periodo di prova ex art. 2096 cc..
Orbene, non risultano integrate né provate le circostanze testé riportate, in virtù delle quali il lavoratore poteva ritenersi esentato dall'obbligo di preavviso, sicché va appurato il suo rispetto.
Sul punto, come già evidenziato, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di una giusta causa a fondamento delle rassegnate dimissioni.
Pertanto, va condannato a corrispondere la somma di euro 1000,00 – come Parte_1 quantificata dalla società resistente e non contestata – a titolo di indennità di mancato preavviso, da decurtarsi, a titolo di compensazione, dal controcredito accertato con la presente pronunzia.
Vanno, viceversa, respinte tutte le altre domande avanzate in via riconvenzionale dalla parte resistente, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dalla condotta del lavoratore.
Le deduzioni - peraltro assolutamente generiche - sul punto non hanno trovato alcun conforto nella attività istruttoria, né nella documentazione prodotta, sicché esse sono rimaste confinate su un piano meramente assertivo.
In particolare, in relazione alle violazioni al codice della strada asseritamente ommesse dal ricorrente, manca nella memoria difensiva qualsiasi riferimento alle circostanze temporali in cui sarebbero avvenute le dedotte infrazioni, non viene indicata la tipologia di automezzo condotto dal ricorrente né viene fornita alcuna utile indicazione idonea a consentire il giudizio di imputabilità della contestata condotta al lavoratore;
né valgono a supplire a tale carenza assertiva i verbali prodotti in atti che, in assenza delle su indicate allegazioni, non sono idonei a provare la commissione da parte del ricorrente del fatto allo stesso ascritto.
Quanto ai danni cagionati “al sig. in Ostiglia” rileva il giudicante come parte CP_3 resistente ha omesso di allegare – e poi di provare – il comportamento addebitabile al ricorrente che avrebbe causalmente prodotto il danno di cui in questa sede viene genericamente richiesto il risarcimento.
Infine, quanto all'importo corrispondente alla fattura versata in favore del sig. a Controparte_2 titolo di “trasporti sostitutivi”, va osservato che non è stata fornita alcuna prova della relazione causale tra le dimissioni rassegnate dal ricorrente e la somma a tale titolo erogata dalla società convenuta. La mancata prova dei fatti costitutivi del diritto azionato determina il rigetto della domanda in parte de qua.
Le spese di lite vengono compensate per due terzi in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda e del ridimensionamento delle pretese economiche azionate, considerata, altresì, la parziale fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale;
la restante parte segue la soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 3064,08, per le causali in motivazione specificate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato, dalle singole scadenze al saldo;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) condanna la parte convenuta al pagamento di un terzo delle spese di giudizio, che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi euro 850,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge, con attribuzione;
d) compensa le spese di lite per i residui due terzi.
Santa Maria Capua Vetere, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9010/2019
TRA
, rappr. e dif. dall'avv. Luigi Russo presso il cui studio elett. dom. in Maddaloni Parte_1 alla via Roma n. 43 giusta mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif., giusta procura in atti, CP_1 dall'avv. Giovanni De Masi presso il cui studio elett. dom. in Airola al corso Caudino n. 204
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2019 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe esponeva:
a) di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 26.06.2018 al 30.10.2018, svolgendo le mansioni di autista con inquadramento nel livello 3S del CCNL “Autotrasporto – Merci –
Industria”;
b) di avere prestato la propria attività lavorativa osservando l'orario di lavoro analiticamente indicato in ricorso, percependo a titolo di retribuzione le somme indicate nelle buste paga;
c) di aver percepito, per il mese di settembre 2018, l'importo di euro 1600,00;
d) di non aver percepito alcuna somma a titolo di retribuzione per il mese di ottobre 2018, né a titolo di ratei 13ma e 14ma, indennità sostituiva per ferie non godute, permessi e TFR;
e) di aver rassegnato, in data 30.10.2018, le dimissioni per giusta causa senza percepire alcuna somma a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva a questo giudice preliminarmente di accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nelle modalità di cui al ricorso, quindi chiedeva di condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di € 9518,86, oltre svalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate. Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva parte convenuta che eccepiva, in via preliminare, la nullità della domanda;
nel merito, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato;
proponeva, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 1000,00 a titolo di indennità di mancato preavviso nonché di euro 8235,00 per gli importi versati in favore del
Sig. per i trasporti sostitutivi, di euro 615,00 quali importi pari alle sanzioni Controparte_2 amministrative pagate dalla società per violazioni del codice della strada imputabili al ricorrente ed euro 150,00 a titolo di risarcimento dei danni arrecati dal Parte_1
Acquisita la documentazione prodotta, espletata l'attività istruttoria, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte resistente in quanto infondata.
L'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma - contenuto, espressamente prevede, al n. 4) che l'atto introduttivo del giudizio contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda.
Si tratta di prescrizione che ha l'evidente finalità di consentire, da un lato, il corretto instaurarsi del contraddittorio, ponendo il convenuto in condizione di poter prendere posizione in maniera precisa - come, del resto, richiesto dall'art. 416, comma 3, c.p.c. - sui fatti allegati dall'attore, e di consentire, dall'altro, al giudicante di avere piena cognizione dei fatti di cui è causa, anche in funzione di un consapevole esercizio dei poteri di ufficio che egli è chiamato ad esercitare ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria.
La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, i fatti costitutivi del diritto (cd. fatti primari) risultino completamente omessi ovvero siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui di cui all'art.156 comma 2 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 6140/1993; Cass. 13066/1997; Cass. 4296/1998;
Cass. 7089/1999), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto - che poco o nulla viene a sapere dei fatti per i quali si procede - ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale.
Ebbene nel caso di specie l'analisi complessiva del contenuto del ricorso – ma anche l'esame analitico dello stesso - evidenziano la presenza di tutti gli elementi indispensabili ai fini di cui sopra. Chiaramente indicato è il periodo lavorativo in questione, le pretese economiche fatte valere, le causali delle stesse, il loro ammontare. Alcuna incertezza può riscontrarsi in merito sia al petitum che alla causa petendi.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa della resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Nel merito, la domanda è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.).
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003), fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
La coerente applicazione dei summenzionati principi alla fattispecie di causa e le emergenze del quadro probatorio delineatosi all'esito della istruttoria espletata fondano l'accoglimento della domanda nei limiti di seguito definiti.
Va immediatamente evidenziato che la circostanza relativa alla intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo dal 26.06.2018 al 30.10.2018 emerge dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. buste paga, comunicazioni dimissioni).
Alcun dubbio sussiste, inoltre, in merito alla qualifica ed all'inquadramento contrattuale del ricorrente come autista, livello 3S del CCNL “Autotrasporto – Merci – Industria”, alla luce della documentazione in atti (cfr. buste paga).
Trattasi peraltro, di circostanza pacifiche tra le parti in quanto non contestate dalla convenuta società.
La parte ricorrente rivendica nel presente giudizio differenze retributive a titolo di indennità di trasferta estera (cfr. somma a tale titolo indicata nei conteggi allegati al ricorso), differenze su retribuzione ordinaria relativa al mese di settembre 2018, retribuzione relativa al mese di ottobre
2018, ratei 13ma e 14ma mensilità, indennità sostitutiva delle ferie, permessi, indennità di mancato preavviso e TFR. Quanto alle modalità di svolgimento temporale della prestazione lavorativa rileva in limine il giudicante come alcuna somma viene richiesta in ricorso a titolo di lavoro straordinario.
Viene, viceversa, richiesta una somma a titolo di trasferta all'estero in relazione alla quale, tuttavia, alcuna deduzione viene svolta nell'atto introduttivo.
Dalle circostanze ivi narrate in relazione alle modalità di esplicazione della prestazione di lavoro da parte del ricorrente – circostanze che hanno, peraltro, rinvenuto conferma all'esito della espletata attività istruttoria, emerge che il ha effettuato, durante il corso del rapporto alle dipendenze Parte_1 della società convenuta, esclusivamente viaggi in Italia e mai, viceversa, all'estero.
Pertanto, va respinta la domanda avente ad oggetto la richiesta di pagamento della indennità di trasferta all'estero.
Peraltro, dalle buste paga in atti, si evince chiaramente che il ricorrente, nel corso del rapporto, ha in via continuativa percepito la indennità di trasferta “Italia” conformemente alla tipologia di prestazione resa nonché alle previsioni del CCNL di categoria.
Quanto alle ulteriori domande, va evidenziato che, ritenuta provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso, pacifiche le mansioni svolte dal lavoratore nonché il suo livello di inquadramento, competeva al datore, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento della retribuzione, delle mensilità supplementari e del TFR.
Come è noto, la retribuzione mensile ed il TFR, costituiscono istituti di fonte legale che, senz'altro, spettano al lavoratore nel mancato assolvimento ad opera del convenuto, ai sensi dell'art. 2697, 2 comma c.c., dell'onere di provare l'effettivo adempimento della propria obbligazione di pagamento.
La Suprema Corte ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità
(che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav.,
22.12.2009, n. 26985).
Nel caso di specie, pacifica la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso, spettava alla parte resistente provare l'esattezza dell'adempimento, e, dunque, l'avvenuto pagamento delle somme al lavoratore spettanti a titolo di retribuzione, 13^ e 14^ mensilità, nonché a titolo di TFR.
Rileva il Tribunale che, a fronte della allegazione attorea in ordine all'inadempimento del datore di lavoro della obbligazione di pagamento per i titoli su individuati, la resistente non ha offerto alcuna prova del relativo adempimento posto che i bonifici versati in atti si riferiscono a mensilità (giugno, luglio e agosto) per le quali il ricorrente nulla rivendica in questa sede.
Devono, dunque, essere riconosciuti, in favore del lavoratore, gli importi spettanti a titolo di differenze sulla retribuzione di settembre 2018, nonché a titolo di retribuzione per la mensilità di ottobre 2018, ratei 13ma e 14ma mensilità e TFR.
La relativa quantificazione viene effettuata dal giudicante, avuto riguardo alle risultanze della documentazione in atti (buste paga in atti) nonché ai conteggi elaborati dalla parte ricorrente in quanto fondati su criteri logici e normativi che appaiono corretti e vanno pertanto condivisi.
Spettano, dunque, in favore del ricorrente le seguenti somme: euro 1626,49 (a titolo di differenze per la retribuzione ordinaria di settembre 2018 ed a titolo di retribuzione relativa alla mensilità di ottobre 2018 come da buste paga in atti); euro 564,17 a titolo di 13ma mensilità; euro 564,17 a titolo di 14ma mensilità, pacifica la diretta applicabilità del CCNL di categoria;
euro 735,00 a titolo di TFR.
Spetta, altresì, in favore del ricorrente, l'importo di euro 574,25 a titolo di ferie non godute avendo parte attrice provato di aver lavorato ininterrottamente nel periodo dedotto senza godere di alcun giorno di ferie. Va, al riguardo, in particolare, richiamata la deposizione testimoniale del teste il quale ha affermato, con dichiarazioni precise e circostanziate, di aver lavorato, Testimone_1 in relazione al periodo per cui è causa, ininterrottamente insieme al ricorrente e che quest'ultimo non aveva fruito di alcun giorno di ferie (cfr. verbali di causa in atti).
Vanno, invece, rigettate tutte le altre richieste economiche (permessi, indennità sostituiva del preavviso) per non avere parte ricorrente fornito la prova dei relativi fatti costitutivi.
In particolare, quanto alla domanda avente ad oggetto l'indennità sostitutiva del preavviso, rileva il
Tribunale come il ricorrente non ha provato la esistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate in data 30.10.2018 così come dedotta nell'atto introduttivo.
Ed, infatti, i testi escussi non hanno saputo riferire alcuna utile circostanza relativa alle modalità di cessazione del rapporto di lavoro;
viceversa, dalla documentazione in atti emerge che il lavoratore ha rassegnato le dimissioni volontariamente e non per giusta causa (cfr. modulo recesso rapporto di lavoro in atti prod.ne parte resistente).
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra espresse, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 4064,08 di cui euro 735,00 a titolo di TFR, dalla quale dovrà essere decurtata la somma di euro 1000,00 – per le ragioni di seguito espresse – per un totale di euro 3064,08.
Su tale ultima somma, ai sensi del combinato disposto dell'art.429 c.p.c. e 150 disp.att., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonchè gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/01), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Venendo all'esame della domanda riconvenzionale spiegata dalla società resistente, va osservato - quanto alla richiesta avente ad oggetto il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso - che qualora il lavoratore comunichi le proprie dimissioni senza preavviso, il datore di lavoro ha diritto a richiedere una "indennità di mancato preavviso", pari all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate per il periodo di preavviso non lavorato (art. 2118, 2° comma c.c.). Non deve esser osservato il periodo di preavviso, invece, se il datore di lavoro acconsente alle dimissioni in tronco, se si verifica una "causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto" ex art. 2119 c.c., ed infine, durante il periodo di prova ex art. 2096 cc..
Orbene, non risultano integrate né provate le circostanze testé riportate, in virtù delle quali il lavoratore poteva ritenersi esentato dall'obbligo di preavviso, sicché va appurato il suo rispetto.
Sul punto, come già evidenziato, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di una giusta causa a fondamento delle rassegnate dimissioni.
Pertanto, va condannato a corrispondere la somma di euro 1000,00 – come Parte_1 quantificata dalla società resistente e non contestata – a titolo di indennità di mancato preavviso, da decurtarsi, a titolo di compensazione, dal controcredito accertato con la presente pronunzia.
Vanno, viceversa, respinte tutte le altre domande avanzate in via riconvenzionale dalla parte resistente, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dalla condotta del lavoratore.
Le deduzioni - peraltro assolutamente generiche - sul punto non hanno trovato alcun conforto nella attività istruttoria, né nella documentazione prodotta, sicché esse sono rimaste confinate su un piano meramente assertivo.
In particolare, in relazione alle violazioni al codice della strada asseritamente ommesse dal ricorrente, manca nella memoria difensiva qualsiasi riferimento alle circostanze temporali in cui sarebbero avvenute le dedotte infrazioni, non viene indicata la tipologia di automezzo condotto dal ricorrente né viene fornita alcuna utile indicazione idonea a consentire il giudizio di imputabilità della contestata condotta al lavoratore;
né valgono a supplire a tale carenza assertiva i verbali prodotti in atti che, in assenza delle su indicate allegazioni, non sono idonei a provare la commissione da parte del ricorrente del fatto allo stesso ascritto.
Quanto ai danni cagionati “al sig. in Ostiglia” rileva il giudicante come parte CP_3 resistente ha omesso di allegare – e poi di provare – il comportamento addebitabile al ricorrente che avrebbe causalmente prodotto il danno di cui in questa sede viene genericamente richiesto il risarcimento.
Infine, quanto all'importo corrispondente alla fattura versata in favore del sig. a Controparte_2 titolo di “trasporti sostitutivi”, va osservato che non è stata fornita alcuna prova della relazione causale tra le dimissioni rassegnate dal ricorrente e la somma a tale titolo erogata dalla società convenuta. La mancata prova dei fatti costitutivi del diritto azionato determina il rigetto della domanda in parte de qua.
Le spese di lite vengono compensate per due terzi in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda e del ridimensionamento delle pretese economiche azionate, considerata, altresì, la parziale fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale;
la restante parte segue la soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 3064,08, per le causali in motivazione specificate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato, dalle singole scadenze al saldo;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) condanna la parte convenuta al pagamento di un terzo delle spese di giudizio, che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi euro 850,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge, con attribuzione;
d) compensa le spese di lite per i residui due terzi.
Santa Maria Capua Vetere, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni