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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/05/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 599/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
MICUCCI ALESSANDRO;
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. ISCERI MARIA ANTONIETTA;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in vista dell'udienza del 30.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 51/2023 emesso il 13.1.2023 (R.G. 79/2023) il Tribunale di Rovigo ha ingiunto a Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento, in favore
[...] di , della somma di € 14.487,15 oltre interessi e spese della Controparte_1
procedura di ingiunzione, quale importo dovuto in ragione di una serie di fatture emesse per la fornitura di energia elettrica.
La ricorrente in monitorio ha allegato che nell'anno 2022 a seguito di proroga del contratto già in essere con ha Parte_1
svolto un servizio di lava-nolo di biancheria di sua proprietà e per il servizio di lava- nolo di aver emesso le fatture nn. 97/PA, 146/PA, 166/PA, 195/PA e 210/PA del 2022 e la fattura n 250/PA per mancata restituzione di biancheria della società ricorrente per un importo di € 10.308,49.
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1
” (in seguito anche solo ) ha proposto
[...] Parte_1
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo:
-la nullità del decreto ingiuntivo per inidoneità delle fatture elettroniche allegate a costituire prova per l'ottenimento del decreto in quanto in formato .pdf e non in formato
.xml, il file originale nativo, unico file insuscettibile di modificazioni ed essendo necessario anche l'estratto autentico notarile delle scritture contabili;
- la contestazione della fattura n. 250/PA sulla mancata restituzione all'opposta della biancheria sotto il profilo della (i) mancanza di un criterio di determinazione dei prezzi dei singoli capi di biancheria, prezzi mai concordati e contestati, (ii) evidenziando come l opponente fosse sprovvista di magazzino e servizio lavanderia per contenere i Pt_1
capi di biancheria asseritamente non restituiti , (iii) negando la presenza nella struttura dell'opponente di materiale di proprietà della società ; Controparte_1
- che il servizio prevedeva due forniture settimanali, il martedì e il venerdì, quando un autista di consegnava il materiale e, contestualmente, ritirava la Controparte_1 biancheria sporca e quindi avrebbe dovuto fornire l'equivalente del Controparte_1
materiale utilizzato e restituito sporco;
-lamentando “disservizi” di dal marzo 2022 per fornitura di materiale Controparte_1
insufficiente ed allegando di essere stata costretta per questo motivo, a rivolgersi alla società Eureka, la quale avrebbe applicato condizioni economiche più CP_1
onerose, quantificando i maggiori costi determinati dai disservizi in € 2.190,52;
pag. 2/12 - quanto alle fatture nn. 97, 146, 166, 195 e 210, l'opponente ha contestato la fornitura dei servizi ivi indicati negando il valore probatorio dei documenti di trasporto, trattandosi di atti di parte.
L'opponente, pertanto, ha chiesto l'accoglimento le seguenti conclusioni: “in via preliminare -atteso che l'opposizione è fondata su prova scritta non concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
in via principale - dichiarare nullo inefficace e/o inesistente il decreto ingiuntivo n. 51/2023 Ing. pronunciato il
13/01/2023 nel procedimento rubricato al n. 79/2023 R.G. del Tribunale di Rovigo;
nel merito - accertato e dichiarato che gli importi portati nelle fatture n. 97PA, 146PA,
166PA 195PA 210PA e 25APA, poste a fondamento dell'impugnato decreto ingiuntivo non sono dovuti per le motivazioni meglio indicate in parte motiva, che qui si danno per richiamate e riportate, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso Accertato e dichiarato che P. IVA con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Rovigo V.le Porta Po 92/b creando disservizi si è resa inadempiente nei confronti dell'odierna attrice opponente, accertato e dichiarato che i danni cagionati dai disservizi ammontano a € 2.190,52, condannare P. Controparte_1
IVA con sede in Rovigo V.le Porta Po 92/b, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante a risarcire in favore di Parte_1
con sede a Merlara (PD) i Via Roma 164 (C.F.: ),
[...] P.IVA_1
in persona del Presidente e legale rappresentante Sig.ra la Parte_3 somma di € 2.190,52 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo. In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui venisse accertato che l'odierna attrice opponente risulti debitrice della convenuta opposta, Voglia il Tribunale adito operare la compensazione tra le somme eventualmente accertate come dovute a con Controparte_1 quelle accertate come dovute a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'
[...]
. Vittoria di spese di Parte_1
lite e compensi di avvocato”.
Si è costituita in giudizio la società contestando le deduzioni Controparte_2
avversarie ed esponendo:
pag. 3/12 - l'infondatezza della dedotta illegittimità del decreto ingiuntivo perché richiesto per una somma inferiore a quella dovuta, precisando di aver chiesto il pagamento delle fatture di lava-nolo al netto dell'iva;
- di aver allegato le fatture elettroniche nel formato xlm.p7m.pdf. e quindi il file allegato per ogni singola fattura, oltre ad essere in formato .xlm era anche in .p7m, cioè un file firmato digitalmente e come tale non modificabile e in .pdf, formato per la lettura e la stampa e di aver allegato per ogni fattura la ricevuta di trasmissione che transita attraverso il Sistema di interscambio (Sdl), alla luce della non necessità dell'estratto notarile, vista la previsione normativa per cui soggetti obbligati ad emettere in via esclusiva fatture elettroniche trasmesse mediante lo Sdl sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri contabili, con conseguente inapplicabilità o superamento dell'art. 634, 2 comma c.p.c.;
-in ordine al quantum riportato nella fattura 250/PA, per mancata restituzione di biancheria di proprietà, ha precisato che i prezzi applicati per ogni singolo capo erano quelli che risultavano dalla fattura di acquisto emessa da Mondialex, fornitore della biancheria all'acquirente e le quantità indicate dall'opposta creditrice, Controparte_1
risultavano da un inventario inviato all'opponente riportante la dotazione iniziale di biancheria dal 2019 al 2022, oltre ai ripristini, cioè l'ulteriore dotazione di biancheria richiesta dall'opponente nei medesimi anni e ai resi effettuati dall'opponente durante il medesimo periodo;
- di aver invitato inutilmente l'opponente a procedere ad un inventario della biancheria di proprietà di ancora presente in struttura, tanto da Controparte_1
costringere alla verifica definitiva tramite inventario;
Controparte_1
-che le fatture nn. 97/PA, 210/PA195/PA 146/PA 166/PA avevano ad oggetto il servizio di lava-nolo relativo ai mesi da aprile ad agosto 2022, servizio mai contestato dall'opponente, anzi riconosciuto come dovuto, avendo la parte chiesto di compensare la somma di € 4.178,00 portata dalle fatture con l'importo di € 2.190,52, per un presunto disservizio subito nei mesi marzo-luglio 2022;
- contestando che l'opponente si fosse rivolta alla società cooperativa Eureka a causa dei disservizi paventati dall'opposta in quanto il rapporto contrattuale tra le odierne pari in causa andava comunque a scadere il 30.6.2022 e nelle more del perfezionamento pag. 4/12 dell'accordo dell'opponente con la società Eureka, era in ogni caso continuato il servizio di lava-nolo biancheria, nonostante il rapporto contrattuale fosse terminato;
- la non corrispondenza al vero della circostanza per cui il Centro Servizi Anziani fosse sfornito di magazzino-lavanderia, atteso che con il decreto n. 169 la struttura aveva dichiarato che era “in corso la riorganizzazione delle attività della lavanderia interna”, confermando l'esistenza di un locale uso lavanderia, ovviamente con pertinenze.
L'opposta, pertanto, ha concluso chiedendo: “In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di facile soluzione: - In via principale e nel merito: rigettare le domande tutte svolte nell'atto di citazione in opposizione, in quanto infondate in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo N. 51/2023, R.G. 79/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo in data
13.01.23. - In subordine: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in Parte_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della della somma di € 14.487,15, o in quella somma Controparte_1
maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi dal dovuto al saldo. Spese di lite rifuse”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, il giudice ha assegnato i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
La causa, sciolta la riserva sui mezzi istruttori, rigettate le istanze di prova orale formulate da entrambe le parti, precisate le conclusioni in via telematica in vista dell'udienza del 30.10.2024, è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118
c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
pag. 5/12 Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n.
642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
In via preliminare va rigettata l'eccezione formulata da parte opponente di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta per l'emissione del titolo.
L'opposta a sostegno del ricorso monitorio ha prodotto le fatture in formato elettronico, nel formato xlm.p7m.pdf.
Co Quindi, il file allegato per ogni singola fattura, oltre ad essere in formato . , è anche in .p7m, cioè un file firmato digitalmente e come tale non modificabile e in .pdf, formato per la lettura e la stampa, da solo sufficiente a costituire prova scritta idonea, senza necessità di emissione di estratto autentico notarile.
A tale conclusione si perviene considerando quanto segue.
Sul tema della idoneità della fattura elettronica nel novero delle prove scritte ex art. 634
c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo si osserva che il requisito della prova scritta, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi (come disciplinato dal co. 2 dell'art. 634 c.p.c.), prima dell'introduzione della fatturazione elettronica, si riteneva soddisfatto tramite il deposito degli estratti delle scritture contabili.
Con l'introduzione della fatturazione elettronica si è ritenuto che le stesse fatture pag. 6/12 siano, ipso iure, titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo superando, per l'effetto, l'obbligo di deposito dei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972.
In tal senso si è espressa l' che, con Provvedimento n. 89757/2018 Controparte_4
del 30 aprile 2018, fornendo dettagliate indicazioni in merito al funzionamento e alle caratteristiche tecniche del Sistema di Interscambio (SDI), che gestisce la fatturazione elettronica, e precisando che: «La fattura elettronica è un file in formato XML (n.d.r.
eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento», nonché che: «Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4», cd. ricevuta di scarto (n.d.r. punto 26 del Provvedimento prot. n.
89757/2018).
Tale provvedimento è fondato sulla natura del Sistema di Interscambio (SdI), il quale genera quindi documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici
“copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali (art. 1, comma 1, lettera l), quinquies del
D.Lgs. n.82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” CAD.)
È proprio in ragione delle sopra descritte caratteristiche della fattura elettronica, che l'art. 1, comma 3-ter, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emetterle in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio (di cui al comma 3°) sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972, cosicché per tali soggetti deve ritenersi che sia venuto meno anche l'obbligo di tenere i predetti registri, e di conseguenza gli obblighi previsti dall'art. 634 comma 2, c.p.c. ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo.
In tal senso si sono espressi, in particolare, il Tribunale di Padova (sent. 8 agosto 2019) ed il Tribunale di Verona (sent 19 novembre 2019), i quali hanno emesso i relativi decreti di ingiunzione ritenendo soddisfatto il requisito della prova scritta tramite l'allegazione, al ricorso, della sola fattura elettronica.
Nel merito, l'opposizione risulta infondata e deve quindi essere rigettata.
pag. 7/12 Anzitutto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente.
L'opposizione a decreto ingiuntivo apre, infatti, un ordinario giudizio di cognizione sicché il giudice che accerti che l'ingiunzione sia stata emessa illegittimamente, in difetto dei presupposti processuali, non può limitarsi a revocare l'opposto decreto, ma deve pronunciare nel merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione, tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio ritualmente acquisiti agli atti
(Cass. 17.11.1994 n. 9708).
Inoltre, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il Giudice deve accertare la pretesa fatta valere dall'opposta, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Secondo i principi in tema di riparto dell'onere della prova, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il principio di diritto secondo cui colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda della controparte, come affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento” (Cass. S.U. 30.10.2001
n. 13533).
Quindi, l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
pag. 8/12 Sulla convenuta opposta, dunque, incombe l'onere di dar prova dell'esistenza del titolo, del contenuto negoziale, e dunque del proprio preteso diritto al pagamento delle fatture azionate.
Innanzitutto, parte opponente non contesta il rapporto contrattuale intercorso con
, le prestazioni eseguite dalla società opposta in suo favore, di lava-nolo Controparte_1 biancheria, nel periodo indicato nell'anno 2022.
La società opposta ha prodotto in giudizio le fatture azionate con il decreto ingiuntivo nn. 97/PA, 146/PA, 166/PA, 195/PA e 210/PA del 2022 ed i relativi documenti di trasporto (doc. dal 2 al 16 ricorso per decreto ingiuntivo) per il servizio di lava-nolo biancheria per un totale di € 4.178,66.
In merito, la parte opponente ha svolto contestazioni generiche e non circostanziate (“si contesta la fornitura dei servizi nelle stesse indicati a nulla valendo come prova i DDT trattandosi di atti di parte”).
Inoltre, il non ha svolto alcuna contestazione stragiudiziale sulle Parte_1
predette fatture, anzi la parte ha ammesso la debenza delle predette somme in quanto, a fronte della richiesta di pagamento avanzata da lamentando una Controparte_1
insufficiente fornitura di biancheria e la necessità di dover provvedere con altro fornitore sostenendo un costo di € 2.190,52, ha chiesto una compensazione dei rispettivi
“crediti” (doc. 9 opponente -pec 23.11.2022).
In ordine alla fattura n. 250/PA relativa alla mancata riconsegna della biancheria (fattura di addebito biancheria non restituita a fine a appalto) per un ammontare di € 10.308,49,
l'opposta ha depositato la fattura elettronica (doc. 17-18-19 fascicolo monitorio).
Ha specificato altresì in ordine al quantum le modalità di verifica e calcolo del numero dei capi di biancheria non riconsegnati nel corso del rapporto contrattuale dal Centro
Servizi opponente, ossia: un inventario (doc. 25) peraltro inviato all'opponente con mail del 21.10.22 (doc. 26) dove sono state riportate la dotazione iniziale della biancheria dall'anno 2019 al 2022 (docc. 27 e 28), i ripristini, cioè l'ulteriore dotazione di biancheria richiesta dall'opponente nei medesimi anni (doc. 29) e i resi effettuati dall'opponente durante il medesimo periodo, specificando le modalità di conteggio dei capi, ossia “la dotazione iniziale e i ripristini sono stati estrapolati dai ddt. di consegna della biancheria, dai quali appunto risultano le consegne, mentre i resi risultano dalla
pag. 9/12 conta della biancheria ritirata sporca dal cliente, effettuata presso lo stabilimento di
Quest'ultimo procedimento, nello specifico, si concretizza Controparte_1
per quanto concerne il tovagliato nel procedere prima del lavaggio, al conteggio dei capi sporchi mediante apparecchiature elettroniche denominate conta-pezzi, i cui dati vengono inviati in amministrazione per l'emissione dei ddt”. Infine, l'opposta ha precisato che dall'analisi definitiva di tutta la biancheria, sia in entrata che in uscita, sono emerse le risultanze di cui all'inventario suddetto, con l'indicazione gli ammanchi come nello stesso indicati.
In ordine alla fattura relativa alla mancata riconsegna della biancheria alla società opposta, il ha contestato di aver omesso la restituzione della Parte_1 biancheria all'opposta, contestando anche l'ammontare e i prezzi attribuiti alla presunta biancheria non restituita.
Le contestazioni dell'opponente, tuttavia, sono risultate del tutto generiche anche alla luce della mancata contestazione in sede di note di udienza del 10.7.2023 da parte dell'opponente, del quantitativo di biancheria verificata dall'opposta di cui ai documenti di trasposto prodotti, di cui all'inventario prodotto dalla parte opposta e alla documentazione sulla dotazione di biancheria per gli anni di riferimento, in relazione al quantitativo di biancheria mancante (docc. 25-27-28-29 parte opposta).
La circostanza dell'assenza di un magazzino, adducendo la presunta indisponibilità di uno spazio per contenere la biancheria, risulta sfornita di dimostrazione, considerato che nel decreto n. 169 del 1.7.2022 (doc. 8 opponente) la struttura Parte_1 ha dichiarato che “è in corso la riorganizzazione delle attività della lavanderia
[...] interna…” e peraltro, l'eventuale assenza di magazzino, quandanche si ritenesse dimostrata (cosa non avvenuta) non è risultata circostanza dirimente, nel senso indicato dall'opponente.
Per quanto sopra esposto, si osserva che le contestazioni addotte dal Parte_1
sono risultate, oltre che sfornite di prova, anche palesemente generiche,
[...] consentendo al Giudicante di tenere in debita considerazione, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, anche le fatture prodotte. Difatti, se è vero che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del pag. 10/12 credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 dell'11.03.2011), va anche sottolineato che una contestazione meramente generica, quale quella spiegata dall'opponente, non è idonea ad impedire l'effetto della relevatio ab onere probandi ex art. 115 c.p.c. a fronte di un'attività di allegazione ed asseverazione precisa e puntuale quale quella posta in essere dall'odierna opposta.
La domanda formulata in via riconvenzionale dall'opponente di risarcimento dei danni per disservizi causati da nella misura di € 2.190,52, come maggior Controparte_1
costo della prestazione richiesta ad altra società, e richiesta di compensazione delle reciproche voci di credito, non merita accoglimento, attese le scarne allegazioni in ordine agli specifici disservizi paventati dall'opponente, e non essendo state fornite precise indicazioni sulla quantità di biancheria asseritamente non consegnate. In ogni caso, le doglianze sono rimaste sfornite di prova anche alla luce delle specificazioni fornite dalla società opposta, in relazione alla scadenza del contratto tra le parti in data
30.6.2022.
Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Deve rilevarsi che nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. la parte opponente ha dato atto che a seguito della concessione della provvisoria esecuzione “l'attore opponente ha provveduto a corrispondere tutte le somme di cui al decreto ingiuntivo” senza fornire la prova documentale di tale pagamento, neppure successivamente nel corso del giudizio, limitandosi a confermare di aver ottemperato all'ordinanza ed art. 648 c.p.c. anche nella propria comparsa conclusionale.
Orbene, in difetto di dimostrazione documentale dell'avvenuto integrale pagamento della somma ingiunta, il decreto opposto deve essere confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione compensi da € 5.201.000,00 a
26.000,00) ed in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del
2022, valori medi, applicando una riduzione del compenso, ai sensi dell'art. 4 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 in ragione della bassa complessità della controversia in relazione alle questioni trattate sia in fatto che in diritto.
pag. 11/12
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 51/2023 emesso dal
[...]
Tribunale di Rovigo in data 13.1.2023 nel procedimento R.G. 79/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
;
[...]
3) Condanna , in persona Parte_1
del Presidente e del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 della somma di € 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri previdenziali e fiscali, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Rovigo, 02/05/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
MICUCCI ALESSANDRO;
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. ISCERI MARIA ANTONIETTA;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in vista dell'udienza del 30.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 51/2023 emesso il 13.1.2023 (R.G. 79/2023) il Tribunale di Rovigo ha ingiunto a Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento, in favore
[...] di , della somma di € 14.487,15 oltre interessi e spese della Controparte_1
procedura di ingiunzione, quale importo dovuto in ragione di una serie di fatture emesse per la fornitura di energia elettrica.
La ricorrente in monitorio ha allegato che nell'anno 2022 a seguito di proroga del contratto già in essere con ha Parte_1
svolto un servizio di lava-nolo di biancheria di sua proprietà e per il servizio di lava- nolo di aver emesso le fatture nn. 97/PA, 146/PA, 166/PA, 195/PA e 210/PA del 2022 e la fattura n 250/PA per mancata restituzione di biancheria della società ricorrente per un importo di € 10.308,49.
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1
” (in seguito anche solo ) ha proposto
[...] Parte_1
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo:
-la nullità del decreto ingiuntivo per inidoneità delle fatture elettroniche allegate a costituire prova per l'ottenimento del decreto in quanto in formato .pdf e non in formato
.xml, il file originale nativo, unico file insuscettibile di modificazioni ed essendo necessario anche l'estratto autentico notarile delle scritture contabili;
- la contestazione della fattura n. 250/PA sulla mancata restituzione all'opposta della biancheria sotto il profilo della (i) mancanza di un criterio di determinazione dei prezzi dei singoli capi di biancheria, prezzi mai concordati e contestati, (ii) evidenziando come l opponente fosse sprovvista di magazzino e servizio lavanderia per contenere i Pt_1
capi di biancheria asseritamente non restituiti , (iii) negando la presenza nella struttura dell'opponente di materiale di proprietà della società ; Controparte_1
- che il servizio prevedeva due forniture settimanali, il martedì e il venerdì, quando un autista di consegnava il materiale e, contestualmente, ritirava la Controparte_1 biancheria sporca e quindi avrebbe dovuto fornire l'equivalente del Controparte_1
materiale utilizzato e restituito sporco;
-lamentando “disservizi” di dal marzo 2022 per fornitura di materiale Controparte_1
insufficiente ed allegando di essere stata costretta per questo motivo, a rivolgersi alla società Eureka, la quale avrebbe applicato condizioni economiche più CP_1
onerose, quantificando i maggiori costi determinati dai disservizi in € 2.190,52;
pag. 2/12 - quanto alle fatture nn. 97, 146, 166, 195 e 210, l'opponente ha contestato la fornitura dei servizi ivi indicati negando il valore probatorio dei documenti di trasporto, trattandosi di atti di parte.
L'opponente, pertanto, ha chiesto l'accoglimento le seguenti conclusioni: “in via preliminare -atteso che l'opposizione è fondata su prova scritta non concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
in via principale - dichiarare nullo inefficace e/o inesistente il decreto ingiuntivo n. 51/2023 Ing. pronunciato il
13/01/2023 nel procedimento rubricato al n. 79/2023 R.G. del Tribunale di Rovigo;
nel merito - accertato e dichiarato che gli importi portati nelle fatture n. 97PA, 146PA,
166PA 195PA 210PA e 25APA, poste a fondamento dell'impugnato decreto ingiuntivo non sono dovuti per le motivazioni meglio indicate in parte motiva, che qui si danno per richiamate e riportate, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso Accertato e dichiarato che P. IVA con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Rovigo V.le Porta Po 92/b creando disservizi si è resa inadempiente nei confronti dell'odierna attrice opponente, accertato e dichiarato che i danni cagionati dai disservizi ammontano a € 2.190,52, condannare P. Controparte_1
IVA con sede in Rovigo V.le Porta Po 92/b, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante a risarcire in favore di Parte_1
con sede a Merlara (PD) i Via Roma 164 (C.F.: ),
[...] P.IVA_1
in persona del Presidente e legale rappresentante Sig.ra la Parte_3 somma di € 2.190,52 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo. In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui venisse accertato che l'odierna attrice opponente risulti debitrice della convenuta opposta, Voglia il Tribunale adito operare la compensazione tra le somme eventualmente accertate come dovute a con Controparte_1 quelle accertate come dovute a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'
[...]
. Vittoria di spese di Parte_1
lite e compensi di avvocato”.
Si è costituita in giudizio la società contestando le deduzioni Controparte_2
avversarie ed esponendo:
pag. 3/12 - l'infondatezza della dedotta illegittimità del decreto ingiuntivo perché richiesto per una somma inferiore a quella dovuta, precisando di aver chiesto il pagamento delle fatture di lava-nolo al netto dell'iva;
- di aver allegato le fatture elettroniche nel formato xlm.p7m.pdf. e quindi il file allegato per ogni singola fattura, oltre ad essere in formato .xlm era anche in .p7m, cioè un file firmato digitalmente e come tale non modificabile e in .pdf, formato per la lettura e la stampa e di aver allegato per ogni fattura la ricevuta di trasmissione che transita attraverso il Sistema di interscambio (Sdl), alla luce della non necessità dell'estratto notarile, vista la previsione normativa per cui soggetti obbligati ad emettere in via esclusiva fatture elettroniche trasmesse mediante lo Sdl sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri contabili, con conseguente inapplicabilità o superamento dell'art. 634, 2 comma c.p.c.;
-in ordine al quantum riportato nella fattura 250/PA, per mancata restituzione di biancheria di proprietà, ha precisato che i prezzi applicati per ogni singolo capo erano quelli che risultavano dalla fattura di acquisto emessa da Mondialex, fornitore della biancheria all'acquirente e le quantità indicate dall'opposta creditrice, Controparte_1
risultavano da un inventario inviato all'opponente riportante la dotazione iniziale di biancheria dal 2019 al 2022, oltre ai ripristini, cioè l'ulteriore dotazione di biancheria richiesta dall'opponente nei medesimi anni e ai resi effettuati dall'opponente durante il medesimo periodo;
- di aver invitato inutilmente l'opponente a procedere ad un inventario della biancheria di proprietà di ancora presente in struttura, tanto da Controparte_1
costringere alla verifica definitiva tramite inventario;
Controparte_1
-che le fatture nn. 97/PA, 210/PA195/PA 146/PA 166/PA avevano ad oggetto il servizio di lava-nolo relativo ai mesi da aprile ad agosto 2022, servizio mai contestato dall'opponente, anzi riconosciuto come dovuto, avendo la parte chiesto di compensare la somma di € 4.178,00 portata dalle fatture con l'importo di € 2.190,52, per un presunto disservizio subito nei mesi marzo-luglio 2022;
- contestando che l'opponente si fosse rivolta alla società cooperativa Eureka a causa dei disservizi paventati dall'opposta in quanto il rapporto contrattuale tra le odierne pari in causa andava comunque a scadere il 30.6.2022 e nelle more del perfezionamento pag. 4/12 dell'accordo dell'opponente con la società Eureka, era in ogni caso continuato il servizio di lava-nolo biancheria, nonostante il rapporto contrattuale fosse terminato;
- la non corrispondenza al vero della circostanza per cui il Centro Servizi Anziani fosse sfornito di magazzino-lavanderia, atteso che con il decreto n. 169 la struttura aveva dichiarato che era “in corso la riorganizzazione delle attività della lavanderia interna”, confermando l'esistenza di un locale uso lavanderia, ovviamente con pertinenze.
L'opposta, pertanto, ha concluso chiedendo: “In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di facile soluzione: - In via principale e nel merito: rigettare le domande tutte svolte nell'atto di citazione in opposizione, in quanto infondate in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo N. 51/2023, R.G. 79/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo in data
13.01.23. - In subordine: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in Parte_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della della somma di € 14.487,15, o in quella somma Controparte_1
maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi dal dovuto al saldo. Spese di lite rifuse”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, il giudice ha assegnato i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
La causa, sciolta la riserva sui mezzi istruttori, rigettate le istanze di prova orale formulate da entrambe le parti, precisate le conclusioni in via telematica in vista dell'udienza del 30.10.2024, è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118
c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
pag. 5/12 Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n.
642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
In via preliminare va rigettata l'eccezione formulata da parte opponente di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta per l'emissione del titolo.
L'opposta a sostegno del ricorso monitorio ha prodotto le fatture in formato elettronico, nel formato xlm.p7m.pdf.
Co Quindi, il file allegato per ogni singola fattura, oltre ad essere in formato . , è anche in .p7m, cioè un file firmato digitalmente e come tale non modificabile e in .pdf, formato per la lettura e la stampa, da solo sufficiente a costituire prova scritta idonea, senza necessità di emissione di estratto autentico notarile.
A tale conclusione si perviene considerando quanto segue.
Sul tema della idoneità della fattura elettronica nel novero delle prove scritte ex art. 634
c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo si osserva che il requisito della prova scritta, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi (come disciplinato dal co. 2 dell'art. 634 c.p.c.), prima dell'introduzione della fatturazione elettronica, si riteneva soddisfatto tramite il deposito degli estratti delle scritture contabili.
Con l'introduzione della fatturazione elettronica si è ritenuto che le stesse fatture pag. 6/12 siano, ipso iure, titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo superando, per l'effetto, l'obbligo di deposito dei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972.
In tal senso si è espressa l' che, con Provvedimento n. 89757/2018 Controparte_4
del 30 aprile 2018, fornendo dettagliate indicazioni in merito al funzionamento e alle caratteristiche tecniche del Sistema di Interscambio (SDI), che gestisce la fatturazione elettronica, e precisando che: «La fattura elettronica è un file in formato XML (n.d.r.
eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento», nonché che: «Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4», cd. ricevuta di scarto (n.d.r. punto 26 del Provvedimento prot. n.
89757/2018).
Tale provvedimento è fondato sulla natura del Sistema di Interscambio (SdI), il quale genera quindi documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici
“copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali (art. 1, comma 1, lettera l), quinquies del
D.Lgs. n.82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” CAD.)
È proprio in ragione delle sopra descritte caratteristiche della fattura elettronica, che l'art. 1, comma 3-ter, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emetterle in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio (di cui al comma 3°) sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972, cosicché per tali soggetti deve ritenersi che sia venuto meno anche l'obbligo di tenere i predetti registri, e di conseguenza gli obblighi previsti dall'art. 634 comma 2, c.p.c. ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo.
In tal senso si sono espressi, in particolare, il Tribunale di Padova (sent. 8 agosto 2019) ed il Tribunale di Verona (sent 19 novembre 2019), i quali hanno emesso i relativi decreti di ingiunzione ritenendo soddisfatto il requisito della prova scritta tramite l'allegazione, al ricorso, della sola fattura elettronica.
Nel merito, l'opposizione risulta infondata e deve quindi essere rigettata.
pag. 7/12 Anzitutto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente.
L'opposizione a decreto ingiuntivo apre, infatti, un ordinario giudizio di cognizione sicché il giudice che accerti che l'ingiunzione sia stata emessa illegittimamente, in difetto dei presupposti processuali, non può limitarsi a revocare l'opposto decreto, ma deve pronunciare nel merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione, tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio ritualmente acquisiti agli atti
(Cass. 17.11.1994 n. 9708).
Inoltre, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il Giudice deve accertare la pretesa fatta valere dall'opposta, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Secondo i principi in tema di riparto dell'onere della prova, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il principio di diritto secondo cui colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda della controparte, come affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento” (Cass. S.U. 30.10.2001
n. 13533).
Quindi, l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
pag. 8/12 Sulla convenuta opposta, dunque, incombe l'onere di dar prova dell'esistenza del titolo, del contenuto negoziale, e dunque del proprio preteso diritto al pagamento delle fatture azionate.
Innanzitutto, parte opponente non contesta il rapporto contrattuale intercorso con
, le prestazioni eseguite dalla società opposta in suo favore, di lava-nolo Controparte_1 biancheria, nel periodo indicato nell'anno 2022.
La società opposta ha prodotto in giudizio le fatture azionate con il decreto ingiuntivo nn. 97/PA, 146/PA, 166/PA, 195/PA e 210/PA del 2022 ed i relativi documenti di trasporto (doc. dal 2 al 16 ricorso per decreto ingiuntivo) per il servizio di lava-nolo biancheria per un totale di € 4.178,66.
In merito, la parte opponente ha svolto contestazioni generiche e non circostanziate (“si contesta la fornitura dei servizi nelle stesse indicati a nulla valendo come prova i DDT trattandosi di atti di parte”).
Inoltre, il non ha svolto alcuna contestazione stragiudiziale sulle Parte_1
predette fatture, anzi la parte ha ammesso la debenza delle predette somme in quanto, a fronte della richiesta di pagamento avanzata da lamentando una Controparte_1
insufficiente fornitura di biancheria e la necessità di dover provvedere con altro fornitore sostenendo un costo di € 2.190,52, ha chiesto una compensazione dei rispettivi
“crediti” (doc. 9 opponente -pec 23.11.2022).
In ordine alla fattura n. 250/PA relativa alla mancata riconsegna della biancheria (fattura di addebito biancheria non restituita a fine a appalto) per un ammontare di € 10.308,49,
l'opposta ha depositato la fattura elettronica (doc. 17-18-19 fascicolo monitorio).
Ha specificato altresì in ordine al quantum le modalità di verifica e calcolo del numero dei capi di biancheria non riconsegnati nel corso del rapporto contrattuale dal Centro
Servizi opponente, ossia: un inventario (doc. 25) peraltro inviato all'opponente con mail del 21.10.22 (doc. 26) dove sono state riportate la dotazione iniziale della biancheria dall'anno 2019 al 2022 (docc. 27 e 28), i ripristini, cioè l'ulteriore dotazione di biancheria richiesta dall'opponente nei medesimi anni (doc. 29) e i resi effettuati dall'opponente durante il medesimo periodo, specificando le modalità di conteggio dei capi, ossia “la dotazione iniziale e i ripristini sono stati estrapolati dai ddt. di consegna della biancheria, dai quali appunto risultano le consegne, mentre i resi risultano dalla
pag. 9/12 conta della biancheria ritirata sporca dal cliente, effettuata presso lo stabilimento di
Quest'ultimo procedimento, nello specifico, si concretizza Controparte_1
per quanto concerne il tovagliato nel procedere prima del lavaggio, al conteggio dei capi sporchi mediante apparecchiature elettroniche denominate conta-pezzi, i cui dati vengono inviati in amministrazione per l'emissione dei ddt”. Infine, l'opposta ha precisato che dall'analisi definitiva di tutta la biancheria, sia in entrata che in uscita, sono emerse le risultanze di cui all'inventario suddetto, con l'indicazione gli ammanchi come nello stesso indicati.
In ordine alla fattura relativa alla mancata riconsegna della biancheria alla società opposta, il ha contestato di aver omesso la restituzione della Parte_1 biancheria all'opposta, contestando anche l'ammontare e i prezzi attribuiti alla presunta biancheria non restituita.
Le contestazioni dell'opponente, tuttavia, sono risultate del tutto generiche anche alla luce della mancata contestazione in sede di note di udienza del 10.7.2023 da parte dell'opponente, del quantitativo di biancheria verificata dall'opposta di cui ai documenti di trasposto prodotti, di cui all'inventario prodotto dalla parte opposta e alla documentazione sulla dotazione di biancheria per gli anni di riferimento, in relazione al quantitativo di biancheria mancante (docc. 25-27-28-29 parte opposta).
La circostanza dell'assenza di un magazzino, adducendo la presunta indisponibilità di uno spazio per contenere la biancheria, risulta sfornita di dimostrazione, considerato che nel decreto n. 169 del 1.7.2022 (doc. 8 opponente) la struttura Parte_1 ha dichiarato che “è in corso la riorganizzazione delle attività della lavanderia
[...] interna…” e peraltro, l'eventuale assenza di magazzino, quandanche si ritenesse dimostrata (cosa non avvenuta) non è risultata circostanza dirimente, nel senso indicato dall'opponente.
Per quanto sopra esposto, si osserva che le contestazioni addotte dal Parte_1
sono risultate, oltre che sfornite di prova, anche palesemente generiche,
[...] consentendo al Giudicante di tenere in debita considerazione, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, anche le fatture prodotte. Difatti, se è vero che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del pag. 10/12 credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 dell'11.03.2011), va anche sottolineato che una contestazione meramente generica, quale quella spiegata dall'opponente, non è idonea ad impedire l'effetto della relevatio ab onere probandi ex art. 115 c.p.c. a fronte di un'attività di allegazione ed asseverazione precisa e puntuale quale quella posta in essere dall'odierna opposta.
La domanda formulata in via riconvenzionale dall'opponente di risarcimento dei danni per disservizi causati da nella misura di € 2.190,52, come maggior Controparte_1
costo della prestazione richiesta ad altra società, e richiesta di compensazione delle reciproche voci di credito, non merita accoglimento, attese le scarne allegazioni in ordine agli specifici disservizi paventati dall'opponente, e non essendo state fornite precise indicazioni sulla quantità di biancheria asseritamente non consegnate. In ogni caso, le doglianze sono rimaste sfornite di prova anche alla luce delle specificazioni fornite dalla società opposta, in relazione alla scadenza del contratto tra le parti in data
30.6.2022.
Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Deve rilevarsi che nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. la parte opponente ha dato atto che a seguito della concessione della provvisoria esecuzione “l'attore opponente ha provveduto a corrispondere tutte le somme di cui al decreto ingiuntivo” senza fornire la prova documentale di tale pagamento, neppure successivamente nel corso del giudizio, limitandosi a confermare di aver ottemperato all'ordinanza ed art. 648 c.p.c. anche nella propria comparsa conclusionale.
Orbene, in difetto di dimostrazione documentale dell'avvenuto integrale pagamento della somma ingiunta, il decreto opposto deve essere confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione compensi da € 5.201.000,00 a
26.000,00) ed in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del
2022, valori medi, applicando una riduzione del compenso, ai sensi dell'art. 4 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 in ragione della bassa complessità della controversia in relazione alle questioni trattate sia in fatto che in diritto.
pag. 11/12
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 51/2023 emesso dal
[...]
Tribunale di Rovigo in data 13.1.2023 nel procedimento R.G. 79/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
;
[...]
3) Condanna , in persona Parte_1
del Presidente e del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 della somma di € 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri previdenziali e fiscali, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Rovigo, 02/05/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
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