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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 17.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 11495/2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Esposito e Oreste Gambocci, presso il cui studio in Napoli alla via Mugnano Marianella 320 è elett.te dom.to;
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.6.2023, il ricorrente in epigrafe prospettava di aver lavorato alle dipendenze della ditta dal 4.11.2019 al 15.12.2022 presso il CP_1 bar Anemos sito in Napoli alla via Cilea, 298/300, con il compito di preparare e somministrare bevande e alimenti agli avventori del bar.
Egli deduceva di aver prestato la propria opera per l'intero periodo lavorativo dal lunedì alla domenica dalle 6.00 alle 15.00 con un giorno di riposo settimanale variabile e di aver percepito: euro 2.300,00 per l'anno 2019, di cui 35,98 euro a titolo di tredicesima mensilità; euro 3.427,01 per l'anno 2020, di cui 1.124,62 euro per indennità di contingenza, 4,44 euro a titolo di terzo elemento, 161,91 euro a titolo di tredicesima mensilità e 6,93 euro per le festività non godute;
euro 3.409,00 complessivi lordi per l'anno 2021, di cui 287,84 per tredicesima e quattordicesima mensilità ed, infine, per il 2022 la somma complessiva di 4.272,02 euro di cui 1.317,30 euro a titolo di indennità di contingenza, 435,37 euro a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità e 23,20 euro per festività non godute. Il ricorrente lamentava di essere stato licenziato in data 15.12.2022 senza aver ricevuto alcuna somma a titolo di indennità di mancato preavviso e TFR e si doleva di aver sempre percepito una retribuzione inadeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Dedotta la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata e rivendicato l'inquadramento al V livello del CCNL Terziario, Confcommercio, il lavoratore agìva in giudizio per sentir condannare la resistente al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive dovutegli a titolo di lavoro ordinario e straordinario svolto, quantificate nei conteggi allegati al ricorso in complessivi euro 67.228,10
Ammessa e raccolta la prova testimoniale articolata, il giudice sollecitava parte ricorrente al deposito di nuovi conteggi che escludessero la maggiorazione per lavoro straordinario o festivo, l'indennità per ferie e permessi e l'indennità di preavviso.
Il lavoratore veniva, inoltre onerato di depositare il contratto collettivo “Pubblici servizi - Federturismo” e di adeguarvi i conteggi già prodotti, esclusa la voce
“festività”.
Espletato l'incombente, all'odierna udienza del 17.4.2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura.
Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
La sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti nel periodo indicato dal ricorrente (dal 4.11.2019 al 15.12.2022) è documentalmente provata e risulta dall'estratto conto previdenziale e dai cedolini paga depositati, oltre che dalla comunicazione Unilav in cui è annotata la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato con decorrenza 1.8.2020, oltre che il CCNL Pubblici Esercizi Federturismo applicato.
Ciò che va accertato è, piuttosto, l'orario di lavoro del ricorrente avendo quest'ultimo dedotto che non si trattasse di un part-time, come risulta per tabulas, ma di un rapporto a tempo pieno.
La controversia, pertanto, ha ad oggetto l'esatto adempimento dell'obbligo retributivo gravante sulla ditta datrice di lavoro in virtù del pacifico rapporto di lavoro svoltosi tra le parti.
Sul punto, si richiamano i criteri di riparto dell'onere probatorio, in virtù dei quali il lavoratore-creditore ha solo l'onere di provare la sussistenza del titolo (rapporto di lavoro) e può limitarsi ad eccepire l'inadempimento del datore del datore di lavoro;
incombe poi su quest'ultimo l'onere di provare di aver esattamente adempiuto l'obbligazione retributiva cui è tenuto in conseguenza del rapporto di lavoro e, quindi, il fatto estintivo (o anche modificativo o impeditivo) della pretesa esercitata dal lavoratore.
La teste ha testualmente affermato: “Il ricorrente ha lavorato presso la Testimone_1 ditta convenuta in via Cilea per 7 giorni a settimana dalle 6.00 alle 15.00, spesso mi recavo presso il bar o per la colazione o per un aperitivo intorno alle 12.30/13.00 con le mie colleghe di lavoro. Talvolta mi sono recata presso il bar anche il sabato o la domenica ed ho sempre visto il ricorrente al lavoro”.
L'altro teste escusso, , ha, a sua volta, dichiarato: “Mi recavo nel Testimone_2 bar per diversi giorni alla settimana, di solito la mattina in un orario variabile fino all'ora di pranzo. Posso riferire che alle 7.30 del mattino trovavo il ricorrente già al lavoro, così come intorno all'orario di pranzo almeno fino alle ore 14.30, che era l'orario in cui io di solito mi recavo nel locale”.
Sulla base delle testimonianze acquisite nel processo può dirsi provata la l'articolazione a tempo pieno delle attività lavorative prestate dal ricorrente, atteso che la sua presenza per sei giorni alla settimana dalle 7.30 alle 13.30/14.30 nel locale è stata confermata da entrambi i testi introdotti in giudizio.
La teste invero, ha riferito di un'articolazione dell'orario di lavoro di sette giorni Tes_1 alla settimana, ma tale affermazione va interpretata alla luce di quanto dichiarato nel ricorso introduttivo dallo stesso ricorrente;
quest'ultimo, infatti, ha chiarito che lavorava “dal lunedì alla domenica … ma con un giorno di riposo settimanale variabile” e, quindi, per sei giorni alla settimana.
Né vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, i quali hanno reso dichiarazioni coerenti, circostanziate ed univoche.
Quanto alle maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo, indennità per ferie e permessi e indennità di preavviso deve, invece, precisarsi che l'onere probatorio è diversamente ripartito, giacché in questi casi è diverso il fatto costitutivo della pretesa azionata: in tal caso la prova, a carico del lavoratore, deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello convenuto, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario (così come per l'indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti), senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente.
Nel caso in esame, non è stato assolto il rigoroso onere di provare il numero di ore in cui il ricorrente ha effettivamente lavorato oltre il normale orario di lavoro né che il licenziamento non sia stato anticipato dal debito preavviso. Il lavoratore ha, invece, diritto al TFR ed ai ratei di 13° e 14° mensilità di cui parte convenuta, non essendosi costituita in giudizio, non ha fornito la prova del pagamento.
Ai fini della quantificazione, può aversi riguardo ai conteggi depositati dal ricorrente in corso di causa che sono stati svolti secondo criteri tecnici e logici corretti e depurati dalle voci non dovute, conformemente alle indicazioni del giudicante ed ai quali si rinvia recependoli in sentenza.
In particolare, i nuovi conteggi sono stati redatti avuto riguardo al CCNL Pubblici Esercizi Federturismo che, come emerge dalla documentazione deposita, è quello applicato in azienda, anziché del CCNL Terziario Confcommercio, e tenuto conto del livello di inquadramento del Carandente così come riconosciuto dalla stessa datrice di lavoro.
La società va, pertanto, condannata al pagamento della complessiva somma di euro 49.804,58, (di cui euro 2.789,47 a titolo di differenza TFR) ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, così provvede:
- Accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato full time dal 4.11.2019 al 15.12.2022, condanna la ditta convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 49.804,58, di cui 2.789,47 euro a titolo di differenze per TFR , oltre interessi e rivalutazione;
.
- Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore.
Napoli, 17.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 17.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 11495/2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Esposito e Oreste Gambocci, presso il cui studio in Napoli alla via Mugnano Marianella 320 è elett.te dom.to;
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.6.2023, il ricorrente in epigrafe prospettava di aver lavorato alle dipendenze della ditta dal 4.11.2019 al 15.12.2022 presso il CP_1 bar Anemos sito in Napoli alla via Cilea, 298/300, con il compito di preparare e somministrare bevande e alimenti agli avventori del bar.
Egli deduceva di aver prestato la propria opera per l'intero periodo lavorativo dal lunedì alla domenica dalle 6.00 alle 15.00 con un giorno di riposo settimanale variabile e di aver percepito: euro 2.300,00 per l'anno 2019, di cui 35,98 euro a titolo di tredicesima mensilità; euro 3.427,01 per l'anno 2020, di cui 1.124,62 euro per indennità di contingenza, 4,44 euro a titolo di terzo elemento, 161,91 euro a titolo di tredicesima mensilità e 6,93 euro per le festività non godute;
euro 3.409,00 complessivi lordi per l'anno 2021, di cui 287,84 per tredicesima e quattordicesima mensilità ed, infine, per il 2022 la somma complessiva di 4.272,02 euro di cui 1.317,30 euro a titolo di indennità di contingenza, 435,37 euro a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità e 23,20 euro per festività non godute. Il ricorrente lamentava di essere stato licenziato in data 15.12.2022 senza aver ricevuto alcuna somma a titolo di indennità di mancato preavviso e TFR e si doleva di aver sempre percepito una retribuzione inadeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Dedotta la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata e rivendicato l'inquadramento al V livello del CCNL Terziario, Confcommercio, il lavoratore agìva in giudizio per sentir condannare la resistente al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive dovutegli a titolo di lavoro ordinario e straordinario svolto, quantificate nei conteggi allegati al ricorso in complessivi euro 67.228,10
Ammessa e raccolta la prova testimoniale articolata, il giudice sollecitava parte ricorrente al deposito di nuovi conteggi che escludessero la maggiorazione per lavoro straordinario o festivo, l'indennità per ferie e permessi e l'indennità di preavviso.
Il lavoratore veniva, inoltre onerato di depositare il contratto collettivo “Pubblici servizi - Federturismo” e di adeguarvi i conteggi già prodotti, esclusa la voce
“festività”.
Espletato l'incombente, all'odierna udienza del 17.4.2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura.
Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
La sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti nel periodo indicato dal ricorrente (dal 4.11.2019 al 15.12.2022) è documentalmente provata e risulta dall'estratto conto previdenziale e dai cedolini paga depositati, oltre che dalla comunicazione Unilav in cui è annotata la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato con decorrenza 1.8.2020, oltre che il CCNL Pubblici Esercizi Federturismo applicato.
Ciò che va accertato è, piuttosto, l'orario di lavoro del ricorrente avendo quest'ultimo dedotto che non si trattasse di un part-time, come risulta per tabulas, ma di un rapporto a tempo pieno.
La controversia, pertanto, ha ad oggetto l'esatto adempimento dell'obbligo retributivo gravante sulla ditta datrice di lavoro in virtù del pacifico rapporto di lavoro svoltosi tra le parti.
Sul punto, si richiamano i criteri di riparto dell'onere probatorio, in virtù dei quali il lavoratore-creditore ha solo l'onere di provare la sussistenza del titolo (rapporto di lavoro) e può limitarsi ad eccepire l'inadempimento del datore del datore di lavoro;
incombe poi su quest'ultimo l'onere di provare di aver esattamente adempiuto l'obbligazione retributiva cui è tenuto in conseguenza del rapporto di lavoro e, quindi, il fatto estintivo (o anche modificativo o impeditivo) della pretesa esercitata dal lavoratore.
La teste ha testualmente affermato: “Il ricorrente ha lavorato presso la Testimone_1 ditta convenuta in via Cilea per 7 giorni a settimana dalle 6.00 alle 15.00, spesso mi recavo presso il bar o per la colazione o per un aperitivo intorno alle 12.30/13.00 con le mie colleghe di lavoro. Talvolta mi sono recata presso il bar anche il sabato o la domenica ed ho sempre visto il ricorrente al lavoro”.
L'altro teste escusso, , ha, a sua volta, dichiarato: “Mi recavo nel Testimone_2 bar per diversi giorni alla settimana, di solito la mattina in un orario variabile fino all'ora di pranzo. Posso riferire che alle 7.30 del mattino trovavo il ricorrente già al lavoro, così come intorno all'orario di pranzo almeno fino alle ore 14.30, che era l'orario in cui io di solito mi recavo nel locale”.
Sulla base delle testimonianze acquisite nel processo può dirsi provata la l'articolazione a tempo pieno delle attività lavorative prestate dal ricorrente, atteso che la sua presenza per sei giorni alla settimana dalle 7.30 alle 13.30/14.30 nel locale è stata confermata da entrambi i testi introdotti in giudizio.
La teste invero, ha riferito di un'articolazione dell'orario di lavoro di sette giorni Tes_1 alla settimana, ma tale affermazione va interpretata alla luce di quanto dichiarato nel ricorso introduttivo dallo stesso ricorrente;
quest'ultimo, infatti, ha chiarito che lavorava “dal lunedì alla domenica … ma con un giorno di riposo settimanale variabile” e, quindi, per sei giorni alla settimana.
Né vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, i quali hanno reso dichiarazioni coerenti, circostanziate ed univoche.
Quanto alle maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo, indennità per ferie e permessi e indennità di preavviso deve, invece, precisarsi che l'onere probatorio è diversamente ripartito, giacché in questi casi è diverso il fatto costitutivo della pretesa azionata: in tal caso la prova, a carico del lavoratore, deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello convenuto, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario (così come per l'indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti), senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente.
Nel caso in esame, non è stato assolto il rigoroso onere di provare il numero di ore in cui il ricorrente ha effettivamente lavorato oltre il normale orario di lavoro né che il licenziamento non sia stato anticipato dal debito preavviso. Il lavoratore ha, invece, diritto al TFR ed ai ratei di 13° e 14° mensilità di cui parte convenuta, non essendosi costituita in giudizio, non ha fornito la prova del pagamento.
Ai fini della quantificazione, può aversi riguardo ai conteggi depositati dal ricorrente in corso di causa che sono stati svolti secondo criteri tecnici e logici corretti e depurati dalle voci non dovute, conformemente alle indicazioni del giudicante ed ai quali si rinvia recependoli in sentenza.
In particolare, i nuovi conteggi sono stati redatti avuto riguardo al CCNL Pubblici Esercizi Federturismo che, come emerge dalla documentazione deposita, è quello applicato in azienda, anziché del CCNL Terziario Confcommercio, e tenuto conto del livello di inquadramento del Carandente così come riconosciuto dalla stessa datrice di lavoro.
La società va, pertanto, condannata al pagamento della complessiva somma di euro 49.804,58, (di cui euro 2.789,47 a titolo di differenza TFR) ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, così provvede:
- Accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato full time dal 4.11.2019 al 15.12.2022, condanna la ditta convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 49.804,58, di cui 2.789,47 euro a titolo di differenze per TFR , oltre interessi e rivalutazione;
.
- Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore.
Napoli, 17.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.