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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3481 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8963/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Caterina Arcani Giudice rel.
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 8963/2025, promossa da:
con l'avv. PONZANI FLAVIA (Codice CUI: Parte_1
P.IVA_1
RICORRENTE contro
– Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “il Sig. , ut supra rappresentato, domiciliato e Parte_2 difeso ricorre in via preliminare: sospendere con effetto immediato l'efficacia del provvedimento Rif. CAT. A122025/IV sez./K.M reso dalla Questura di , con il quale è stato decretato il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale richiesto dal ricorrente, notificato in data 05/06/2025 (v. doc. n. 1) e per il riconoscimento in via giudiziale del diritto al rilascio del permesso di soggiorno;
- nel merito: annullare e per l'effetto revocare il provvedimento Rif. CAT. A122025/IV sez./K.M reso dalla Questura di , con il quale è stato decretato il rifiuto del rilascio CP_1 del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto dal ricorrente, notificato in data 05/06/2025 (v. doc. n. 1) e per il riconoscimento in via giudiziale del diritto al rilascio del permesso di soggiorno;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali”, ricorrendo, per tutte le ragioni di cui alla premessa in fatto e diritto, i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; - nel merito in via subordinata: annullare e per l'effetto revocare il provvedimento Rif. CAT. A122025/IV sez./K.M reso dalla Questura di , con il quale è stato decretato il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale richiesto dal ricorrente, notificato in data 05/06/2025 (v. doc. n. 1) e per il riconoscimento in via giudiziale del diritto al rilascio del permesso di soggiorno;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali, ricorrendo, per tutte le ragioni di cui alla premessa in fatto e diritto, i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 TUI, nonché art. 5, comma 6 TUI. Con vittoria di spese di giudizio, oltre IVA e CPA.”.
Pagina 1 SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 02/07/2025, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di riconoscergli il diritto alla protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna, notificatogli il 05/06/2025, a seguito di sua istanza in data 24/07/2023.
2. La Commissione Territoriale ha espresso parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno, dopo aver verificato l'inserimento sociale del richiedente, la natura dei vincoli familiari, il tempo di permanenza sul territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine, ritenendo che la mancata produzione di elementi, stanti i tre anni di soggiorni sul territorio, in grado di attestare l'avvenuta integrazione sociale sul territorio non consenta di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privata incompatibile con il rimpatrio.
3. L'istante, pertanto, ha presentato ricorso dinanzi a Questo Tribunale lamentando, in caso di rimpatrio, una lesione del rispetto della vita privata, dato il suo percorso di integrazione portato avanti sul territorio nazionale. 3.1. Il giudice, ricorrendone i presupposti, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, in data 06/07/2025, ha fissato udienza per la comparizione dei soli procuratori delle parti. 3.2. Il , regolarmente notificato, tramite la Commissione Territoriale, si è costituito Controparte_2 depositando comparsa di costituzione e risposta;
ha inoltre trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35-bis comma 8 D.lgs. n. 25/2008. 3.3. All'udienza fissata per la comparizione delle parti celebratasi in presenza il giorno 28/10/2025, il difensore, in ragione dell'inserimento in Italia del ricorrente documentato da regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché dal fatto che sostiene i familiari nel Paese di origine, insisteva per l'accoglimento del ricorso. Il giudice, ritenendo necessario effettuare l'audizione del ricorrente, ha fissato nuova udienza per il giorno 26/11/2025. 3.4. All'udienza tenutasi in data 26/11/2025 si è proceduto all'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da 4 anni e mezzo. Vivo a , vivo in ospitalità da un altro egiziano. CP_1
Sono venuto in Italia perché il mio fratello grande mi ha mandato via di casa. Di lavoro faccio i cartongessi ho un contratto a tempo indeterminato. Guadagno mille euro o di più. E' uno stipendio molto variabile. Si dà atto che ad ore 11,50 interviene traduttore di lingua araba Persona_1
D cosa fa nel tempo libero? R io lavoro sempre e quando non lavoro sto a casa, non vado fuori. D quale è il suo progetto, rimanere in Italia o tornare i Egitto' R io voglio rimanere in Italia. D c'è qualcuno della sua famiglia in Italia? R no D ha degli amici? R mio cugino abita in un'altra città D ma amici non ne ha? R no perché io capisco solo quando si parla di lavoro, altre cose non le capisco. Qualche amico egiziano l'ho”. 3.5. Al termine della suddetta udienza del 26/11/2025, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Pagina 2 3.6. Pertanto, la causa viene ora in decisione. DIRITTO
4. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.1. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
5. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020. Difatti, sebbene la domanda amministrativa risulti formalizzata in data 24/07/2023, può ritenersi che il richiedente avesse ricevuto l'invito a presentarsi in Questura per la formalizzazione della domanda in data antecedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. n. 20/2023 (11 marzo 2023). Ciò alla luce della prassi invalsa negli uffici immigrazione circa il preventivo invito rivolto al richiedente a recarsi in Questura munito di documentazione idonea alla successiva formalizzazione dell'istanza, nonché della stessa applicazione, da parte del Questore, della disciplina ex art. 19 co.
1.2. come modificato dal D.L. n. 130/2020, che prevede l'acquisizione preventiva del parere vincolante adottato dalla CT. Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
6. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio del titolo CP_1 richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
7. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
8. Nel merito, si osserva che nel caso di specie non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, comma1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
9. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di
Pagina 3 ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la Per_2 maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, Per_3 furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”). 10. Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una discreta integrazione sul territorio italiano. Tale inserimento nel contesto italiano trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente è uscito dal sistema di accoglienza godendo di autonomia abitativa (cfr. comunicazione di cessione di fabbricato;
comunicazione di ospitalità), che ha frequentato corsi di formazione (cfr. attestato di partecipazione al corso di informazione e formazione generale e specifica dei lavoratori – rischio alto). Inoltre, dal punto di vista lavorativo, sulla base di quanto si evince dalla documentazione allegata, il ricorrente ha svolto regolarmente attività di lavoro subordinato con contratto a tempo determinato per i seguenti periodi: dal 24/02/2022 al 02/05/2022 per la IT ID OH RA HAMDI;
dal 09/06/2022 al 31/12/2022 per la IT Idris Bahaa Abdelnasser Mekhi;
dal 01/01/2023 al
04/01/2023 per la IT Idris Bahaa Abdelnasser Mekhi;
dal 09/01/2023 al 15/03/2023 per la Società Srl Blu Service;
dal 20/03/2023 al 30/04/2023 per la Soc. Coop. Maia Service Società Cooperativa;
dal
05/06/2023 al 28/07/2023 per la IT SR Abouakr Ahmed Mohamed;
dal 01/05/2024 al
Pagina 4 28/06/2024 per la IT HME Galaxy di dal 16/07/2024 al Persona_4
31/08/2024 per la dal 02/10/2024 al 30/11/2024 per la Parte_3 Controparte_3 Pt_3
; dal 04/02/2025 al 31/08/2025 per la società
[...] Controparte_4 CP_5
[...
. Successivamente, il suddetto rapporto è stato oggetto di trasformazione, essendo stato convertito in contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 16/06/2025. Dai rapporti di lavoro sopramenzionati sono derivati i seguenti redditi: nei mesi da febbraio a dicembre 2022 circa € 12.900,00; nei mesi da gennaio a luglio 2023 circa € 8.700,00; nei mesi da maggio a novembre 2024 circa € 6.900,00; nei mesi da febbraio ad agosto 2025 circa € 9.200,00 (cfr. (estratto conto previdenziale). 11. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (Corte EDU sentenza 13 febbraio 2003, c. ; Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, c. Per_5 Per_6 Per_7
). Tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 T.U.I. è stato disciplinato consentendo Per_8
l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato nel provvedimento impugnato né dalla resistente, tra l'altro rimasta contumace. 12. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine induce ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La decisione, peraltro, è in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27/09/2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 02/10/2020, n. 21240). 13. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché per le osservazioni sopra riportate (cfr. § 5), si ritiene applicabile la disciplina previgente, sicché lo stesso ha
Pagina 5 durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 14. Nulla per le spese atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese. Si comunichi. Così deciso in Bologna, il 28 novembre 2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Caterina Arcani Il Presidente Dott. Luca Minniti
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Caterina Arcani Giudice rel.
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 8963/2025, promossa da:
con l'avv. PONZANI FLAVIA (Codice CUI: Parte_1
P.IVA_1
RICORRENTE contro
– Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “il Sig. , ut supra rappresentato, domiciliato e Parte_2 difeso ricorre in via preliminare: sospendere con effetto immediato l'efficacia del provvedimento Rif. CAT. A122025/IV sez./K.M reso dalla Questura di , con il quale è stato decretato il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale richiesto dal ricorrente, notificato in data 05/06/2025 (v. doc. n. 1) e per il riconoscimento in via giudiziale del diritto al rilascio del permesso di soggiorno;
- nel merito: annullare e per l'effetto revocare il provvedimento Rif. CAT. A122025/IV sez./K.M reso dalla Questura di , con il quale è stato decretato il rifiuto del rilascio CP_1 del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto dal ricorrente, notificato in data 05/06/2025 (v. doc. n. 1) e per il riconoscimento in via giudiziale del diritto al rilascio del permesso di soggiorno;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali”, ricorrendo, per tutte le ragioni di cui alla premessa in fatto e diritto, i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; - nel merito in via subordinata: annullare e per l'effetto revocare il provvedimento Rif. CAT. A122025/IV sez./K.M reso dalla Questura di , con il quale è stato decretato il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale richiesto dal ricorrente, notificato in data 05/06/2025 (v. doc. n. 1) e per il riconoscimento in via giudiziale del diritto al rilascio del permesso di soggiorno;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali, ricorrendo, per tutte le ragioni di cui alla premessa in fatto e diritto, i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 TUI, nonché art. 5, comma 6 TUI. Con vittoria di spese di giudizio, oltre IVA e CPA.”.
Pagina 1 SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 02/07/2025, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di riconoscergli il diritto alla protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna, notificatogli il 05/06/2025, a seguito di sua istanza in data 24/07/2023.
2. La Commissione Territoriale ha espresso parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno, dopo aver verificato l'inserimento sociale del richiedente, la natura dei vincoli familiari, il tempo di permanenza sul territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine, ritenendo che la mancata produzione di elementi, stanti i tre anni di soggiorni sul territorio, in grado di attestare l'avvenuta integrazione sociale sul territorio non consenta di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privata incompatibile con il rimpatrio.
3. L'istante, pertanto, ha presentato ricorso dinanzi a Questo Tribunale lamentando, in caso di rimpatrio, una lesione del rispetto della vita privata, dato il suo percorso di integrazione portato avanti sul territorio nazionale. 3.1. Il giudice, ricorrendone i presupposti, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, in data 06/07/2025, ha fissato udienza per la comparizione dei soli procuratori delle parti. 3.2. Il , regolarmente notificato, tramite la Commissione Territoriale, si è costituito Controparte_2 depositando comparsa di costituzione e risposta;
ha inoltre trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35-bis comma 8 D.lgs. n. 25/2008. 3.3. All'udienza fissata per la comparizione delle parti celebratasi in presenza il giorno 28/10/2025, il difensore, in ragione dell'inserimento in Italia del ricorrente documentato da regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché dal fatto che sostiene i familiari nel Paese di origine, insisteva per l'accoglimento del ricorso. Il giudice, ritenendo necessario effettuare l'audizione del ricorrente, ha fissato nuova udienza per il giorno 26/11/2025. 3.4. All'udienza tenutasi in data 26/11/2025 si è proceduto all'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da 4 anni e mezzo. Vivo a , vivo in ospitalità da un altro egiziano. CP_1
Sono venuto in Italia perché il mio fratello grande mi ha mandato via di casa. Di lavoro faccio i cartongessi ho un contratto a tempo indeterminato. Guadagno mille euro o di più. E' uno stipendio molto variabile. Si dà atto che ad ore 11,50 interviene traduttore di lingua araba Persona_1
D cosa fa nel tempo libero? R io lavoro sempre e quando non lavoro sto a casa, non vado fuori. D quale è il suo progetto, rimanere in Italia o tornare i Egitto' R io voglio rimanere in Italia. D c'è qualcuno della sua famiglia in Italia? R no D ha degli amici? R mio cugino abita in un'altra città D ma amici non ne ha? R no perché io capisco solo quando si parla di lavoro, altre cose non le capisco. Qualche amico egiziano l'ho”. 3.5. Al termine della suddetta udienza del 26/11/2025, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Pagina 2 3.6. Pertanto, la causa viene ora in decisione. DIRITTO
4. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.1. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
5. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020. Difatti, sebbene la domanda amministrativa risulti formalizzata in data 24/07/2023, può ritenersi che il richiedente avesse ricevuto l'invito a presentarsi in Questura per la formalizzazione della domanda in data antecedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. n. 20/2023 (11 marzo 2023). Ciò alla luce della prassi invalsa negli uffici immigrazione circa il preventivo invito rivolto al richiedente a recarsi in Questura munito di documentazione idonea alla successiva formalizzazione dell'istanza, nonché della stessa applicazione, da parte del Questore, della disciplina ex art. 19 co.
1.2. come modificato dal D.L. n. 130/2020, che prevede l'acquisizione preventiva del parere vincolante adottato dalla CT. Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
6. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio del titolo CP_1 richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
7. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
8. Nel merito, si osserva che nel caso di specie non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, comma1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
9. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di
Pagina 3 ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la Per_2 maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, Per_3 furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”). 10. Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una discreta integrazione sul territorio italiano. Tale inserimento nel contesto italiano trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente è uscito dal sistema di accoglienza godendo di autonomia abitativa (cfr. comunicazione di cessione di fabbricato;
comunicazione di ospitalità), che ha frequentato corsi di formazione (cfr. attestato di partecipazione al corso di informazione e formazione generale e specifica dei lavoratori – rischio alto). Inoltre, dal punto di vista lavorativo, sulla base di quanto si evince dalla documentazione allegata, il ricorrente ha svolto regolarmente attività di lavoro subordinato con contratto a tempo determinato per i seguenti periodi: dal 24/02/2022 al 02/05/2022 per la IT ID OH RA HAMDI;
dal 09/06/2022 al 31/12/2022 per la IT Idris Bahaa Abdelnasser Mekhi;
dal 01/01/2023 al
04/01/2023 per la IT Idris Bahaa Abdelnasser Mekhi;
dal 09/01/2023 al 15/03/2023 per la Società Srl Blu Service;
dal 20/03/2023 al 30/04/2023 per la Soc. Coop. Maia Service Società Cooperativa;
dal
05/06/2023 al 28/07/2023 per la IT SR Abouakr Ahmed Mohamed;
dal 01/05/2024 al
Pagina 4 28/06/2024 per la IT HME Galaxy di dal 16/07/2024 al Persona_4
31/08/2024 per la dal 02/10/2024 al 30/11/2024 per la Parte_3 Controparte_3 Pt_3
; dal 04/02/2025 al 31/08/2025 per la società
[...] Controparte_4 CP_5
[...
. Successivamente, il suddetto rapporto è stato oggetto di trasformazione, essendo stato convertito in contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 16/06/2025. Dai rapporti di lavoro sopramenzionati sono derivati i seguenti redditi: nei mesi da febbraio a dicembre 2022 circa € 12.900,00; nei mesi da gennaio a luglio 2023 circa € 8.700,00; nei mesi da maggio a novembre 2024 circa € 6.900,00; nei mesi da febbraio ad agosto 2025 circa € 9.200,00 (cfr. (estratto conto previdenziale). 11. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (Corte EDU sentenza 13 febbraio 2003, c. ; Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, c. Per_5 Per_6 Per_7
). Tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 T.U.I. è stato disciplinato consentendo Per_8
l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato nel provvedimento impugnato né dalla resistente, tra l'altro rimasta contumace. 12. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine induce ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La decisione, peraltro, è in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27/09/2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 02/10/2020, n. 21240). 13. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché per le osservazioni sopra riportate (cfr. § 5), si ritiene applicabile la disciplina previgente, sicché lo stesso ha
Pagina 5 durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 14. Nulla per le spese atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese. Si comunichi. Così deciso in Bologna, il 28 novembre 2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Caterina Arcani Il Presidente Dott. Luca Minniti
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