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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 28/10/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 1520 / 2025 R.Gen
Il Giudice designato dr. LE DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
28.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Parte_1 Parte_2
30.05.1976), quali esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore Persona_1
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliati in Sora (FR) via Firenze n.13,
[...] rappresentati e difesi dall'Avv. Federico Lucci giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in Roma via CP_1
Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dal funzionario Dott. Maurizio Montani giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti indicati in epigrafe, premesso che con decreto di omologa del 15.10.2024 è stato accertato che il minore si trova nelle condizioni sanitarie per beneficare Persona_1 dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/1980 a decorrere dalla data della visita di revisione e che sono decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale (24.10.2024) e dall'invio della relativa documentazione amministrativa (5.11.2024), hanno convenuto in giudizio l' lamentando che, in violazione del disposto di cui all'art. 445-bis comma 5 cod. proc. civ., non CP_1
è stato liquidato quanto dovuto per il riconosciuto beneficio.
Hanno concluso quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, e la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese.
1 CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento della prestazione.
All'odierna udienza la causa è stata discussa, e viene decisa con la presente sentenza.
Occorre dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti.
Invero, l' ha prodotto documentazione che attesta l'intervenuta liquidazione delle CP_1 provvidenze spettanti (vedi allegati nella memoria difensiva) e, all'odierna a udienza, la difesa di parte ricorrente si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere già formulata dell'Ente.
Riguardo ai compensi di lite, si rileva che gli arretrati maturati, per come confermato dalla documentazione in atti e dalle stesse parti, sono stati liquidati con comunicazione del 15.9.2025, quando erano già decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa (24.10.2024) e dall'invio della documentazione amministrativa (5.11.2024), nonché quando la parte aveva già instaurato il presente procedimento. CP_ In applicazione del principio di causalità, le spese di lite vanno poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 cod. proc. civ., seppur tenendo conto del tenore della pronuncia e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, dei compensi legali che si liquidano in € 1.860,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Tivoli, 28.10.2025.
Il Giudice
LE Di PI
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