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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/12/2025, n. 9636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9636 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11570 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. Giovanni Di Santo Parte_1 P.IVA_1
-attrice opponente- contro
CF/PI: , con l'avv. Giuseppe Fallica Controparte_1 P.IVA_2
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1. In via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità, improcedibilità o comunque l'inesistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1997/2025, emesso dal Tribunale di Milano in data 27.01.2025, e notificato alla in data 05.02.2025, per difetto di corrispondenza tra le fatture indicate nel CP_2 ricorso monitorio e quelle effettivamente prodotte dall'opposta. Si ribadisce che le fatture indicate nel ricorso (del 2019) sono totalmente diverse da quelle depositate in atti (del 2024), rendendo il ricorso improponibile e il decreto ingiuntivo giuridicamente infondato poiché viziato dal mancato rispetto tra il “chiesto” ed il “pronunciato” (art. 112 c.p.c.) 2. Nel merito:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a in relazione alle CP_2 Controparte_1 forniture oggetto del procedimento monitorio, per i seguenti motivi: I. mancata prova della consegna della merce a) i documenti di trasporto recano firme illeggibili, la cui paternità è stata formalmente disconosciuta dall'opponente ai sensi dell'art. 214 c.p.c.; b) l'opposta ha espressamente riconosciuto l'illeggibilità delle firme in comparsa;
1 c) non è stata proposta alcuna istanza di verificazione delle firme contestate, né è stata offerta prova idonea ad attribuirle a un soggetto facente parte dell'organizzazione aziendale della CP_2
d) i DDT, di conseguenza, non possono essere utilizzati per ritenere provata la consegna, requisito indispensabile per l'esigibilità del prezzo. II. Irrilevanza dell'assegno richiamato dall'opposta poiché l'assegno che erroneamente assume CP_1 quale prova “tranchant” del rapporto commerciale o del ricevimento della merce: a) non è riferibile alla poiché è tratto su un conto personale di un soggetto terzo estraneo alla CP_2 rappresentanza societaria,
b) non reca il timbro o alcun elemento identificativo della società tanto che, come riconosciuto dalla stessa opposta, non è azionabile nei confronti della società. c) Ne consegue che tale titolo non ha alcun valore probatorio ai fini della dimostrazione della consegna della merce né dell'esistenza del credito dedotto in monitorio.
3. Quanto precede sempre con vittoria di spese e competenze di avvocato da liquidare direttamente in favore dell'avvocato Giovanni Di Santo che si dichiara procuratore antistatario.
*
Per Controparte_1
- Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, confermare il decreto ingiuntivo e condannare l'opponente alla rifusione delle spese processuali;
- Condannare l'opponente a risarcimento da lite temeraria, anche in misura simbolica, ex ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1997/2025 emesso dal Tribunale di Milano in data 5 febbraio 2025, con il quale è stato ingiunto il pagamento, in favore della società , della somma di € Controparte_1
19.255,55 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 e spese legali, a titolo di corrispettivo insoluto di due fatture.
A fondamento della propria opposizione, a eccepito in via preliminare la nullità del decreto CP_2
ingiuntivo opposto in quanto le fatture indicate nel testo del ricorso non coincidono con quelle prodotte;
nel merito ha eccepito che la firma apposta sui DDT non è alla stessa riconducibile.
Costituendosi in giudizio ha contestato sia in fatto che in diritto Controparte_1
l'avversa opposizione;
nel merito ha prodotto le fatture elettroniche oggetto di causa, la documentazione attestante la consegna della merce, nonché la copia di un assegno bancario tratto su di CP_3
importo pari al credito azionato, presentato al pagamento in data 4.11.2024 e risultato impagato il successivo 6.11.2024; ha pertanto concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2 La causa, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 25.11.2025 è stata trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe e il Tribunale, ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc, si è riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
*
2. Sulle argomentazioni dedotte nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
Destituita di fondamento risulta l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'errata indicazione delle fatture azionate in via monitoria, sollevata dall'opponente con l'atto di citazione in opposizione.
Ed, infatti, si osserva che, sebbene nel testo del ricorso per decreto ingiuntivo vengono erroneamente indicate altre fatture (e precisamente la n. 2019415731 di € 6.580,05 e la n. 2019417154 di € 7.768,63) rispetto a quelle effettivamente azionate (queste ultime risultano correttamente allegate al ricorso stesso), tale errore non ha comunque comportato alcuna incertezza in ordine alla corretta individuazione del quantum ingiunto, del petitum e della sottesa causa petendi, posto che la somma pretesa è indicata nella narrativa del ricorso correttamente in € 19.255,55 che è pari proprio alla somma aritmetica delle due fatture prodotte nel fascicolo monitorio (€ 852,22 + € 18.403,33 = € 19.255,55).
L'erronea indicazione del numero di fattura, a fronte della corretta allegazione documentale, costituisce un mero errore materiale, non inficiante la validità della pretesa creditoria.
Cont Il credito azionato non ha un contenuto diverso da quello delle fatture regolarmente trasmesse allo prodotte unitamente al ricorso, di cui si chiede il pagamento, circostanza che rende evidente l'errore materiale in cui è incorsa la parte opposta nell'indicare un numero anziché un altro.
Quanto al merito, l'opposizione è altrettanto infondata.
Parte opponente si è limitata ad eccepire la non riconducibilità della sottoscrizione dei DDT, prodotti dalla creditrice, a senza tuttavia eccepire di non avere ricevuto la merce elencata nelle due CP_2
fatture.
Dalla documentazione allegata agli atti, ha fornito la prova dell'avvenuta consegna della merce Pt_2
al vettore, in particolare risultano prodotti le bolle di accompagnamento e i documenti di trasporto provenienti dal vettore nei quali sono riportati i dati riconducibili alla merce oggetto delle due fatture azionate, il nominativo di e il luogo di consegna presso l'Hostaria del Pavone, Parte_1
3 inequivocabilmente riconducibile all'odierna opponente, come si evince dalla visura camerale prodotta sub. 14 dalla creditrice opposta.
Risulta dunque evidente e pacifico che la merce oggetto di fatturazione è stata consegnata da al Pt_2
vettore ai fini del trasporto alla cliente finale.
Con riguardo al disconoscimento di tali documenti proposto dall'opponente in citazione, trattasi di eccezione del tutto generica ed in quanto tale deve considerarsi tamquam non esset.
A riguardo si osserva che “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (cfr. Cass. ordinanza n. 17313/2021).
A quanto sopra s'aggiunga che la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio per cui il disconoscimento deve avvenire in modo formale e specifico nella prima occasione utile, sia essa un'udienza o un atto difensivo (ex multis, cfr. Cass. ordinanza n. 4053/2018, secondo la quale “Il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione”).
Ebbene, nella fattispecie in esame, sebbene i DDT siano stati prodotti dalla società creditrice già in sede monitoria, l'attrice opponente:
- nell'atto introduttivo del presente giudizio (ossia nella prima risposta successiva alla produzione) si
è soltanto limitata a contestare genericamente la sigla apposta in calce ai DDT;
- non ha depositato le memorie integrative di cui all'art. 171 ter cpc, senza dunque mai replicare e contestare le deduzioni ed argomentazioni svolte dalla opposta nella comparsa di costituzione;
- ha formulato ulteriori deduzioni/argomentazioni sul punto solamente in una nota difensiva non autorizzata ed irrituale datata 20 novembre 2025, termine che il Tribunale ha concesso alle parti unicamente ai fini del deposito del foglio di precisazione delle conclusioni in previsione della successiva udienza fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4 La palese infondatezza dell'opposizione emerge anche dall'assegno bancario tratto su CP_3 portato all'incasso in data 4 novembre 2024 e comunicato impagato il successivo 6 novembre 2024 (cfr. doc. 12 opposta), di importo pacificamente pari alla somma oggetto di ingiunzione.
Secondo quanto dedotto da tale titolo è stato rilasciato personalmente da uno dei soci della Pt_2
debitrice.
L'emissione dell'assegno e la riconducibilità dello stesso a uno dei suoi soci non sono stati oggetto di contestazione ad opera dell'opponente, con ogni conseguenza ai sensi dell'art. 115 cpc.
Ne consegue il rigetto della opposizione.
*
3. Conclusioni
L'opposizione va rigettata.
Il decreto ingiuntivo n. 1997/2025 va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della causa, nonché della natura della controversia, la cui semplicità giustifica l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
*
4. Sulla temerarietà della opposizione
La palese infondatezza della opposizione giustifica l'applicazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto altresì del sostanziale disinteresse al giudizio manifestato dalla società opponente che ha omesso il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter cpc.
Tutti i motivi sopra evidenziati, infatti, dimostrano non solo l'infondatezza dell'opposizione e la sua genericità, bensì anche una inescusabile superficialità della complessiva iniziativa processuale di parte opponente.
Può dunque affermarsi che, per tutte le ragioni poc'anzi elencate -complessivamente considerate- ha proposto una iniziativa giudiziaria manifestamente pretestuosa, “determina[ndo] uno Parte_1 sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (cfr. Cass. ord. n. 5725/2019).
La condotta processuale di parte opponente merita dunque la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., per avere abusato del processo, strumento volto alla tutela dei diritti e non all'elusione dei propri
5 obblighi contrattuali.
Ebbene, l'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati” di cui alle Tabelle Milanesi del 2018 (per come confermate dalle Tabelle del 4 giugno 2024), secondo il quale: “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”1.
La condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. comporta poi l'applicazione dell'art. 96 quarto comma c.p.c.
e dunque la condanna di parte opponente in favore della cassa delle ammende per la medesima somma di denaro riconosciuta per la lite temeraria a parte opposta, nei limiti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 1997/2025, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4) condanna parte attrice opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma di € 1.270,00 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
5) condanna parte attrice opponente a versare in favore della cassa delle ammende la somma di €
1.270,00 ex art. 96 quarto comma c.p.c.
Così deciso in Milano, il 14 dicembre 2025
Il giudice (Federico Salmeri) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non irragionevole la scelta di di commisurare la condanna a quanto ancora dovuto dal debitore, determinato dal giudice dell'esecuzione a seguito di conversione del pignoramento e infondatamente contestato con l'opposizione agli atti esecutivi)” (cfr. Cass. ordinanza n. 26435/2020).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. Giovanni Di Santo Parte_1 P.IVA_1
-attrice opponente- contro
CF/PI: , con l'avv. Giuseppe Fallica Controparte_1 P.IVA_2
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1. In via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità, improcedibilità o comunque l'inesistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1997/2025, emesso dal Tribunale di Milano in data 27.01.2025, e notificato alla in data 05.02.2025, per difetto di corrispondenza tra le fatture indicate nel CP_2 ricorso monitorio e quelle effettivamente prodotte dall'opposta. Si ribadisce che le fatture indicate nel ricorso (del 2019) sono totalmente diverse da quelle depositate in atti (del 2024), rendendo il ricorso improponibile e il decreto ingiuntivo giuridicamente infondato poiché viziato dal mancato rispetto tra il “chiesto” ed il “pronunciato” (art. 112 c.p.c.) 2. Nel merito:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a in relazione alle CP_2 Controparte_1 forniture oggetto del procedimento monitorio, per i seguenti motivi: I. mancata prova della consegna della merce a) i documenti di trasporto recano firme illeggibili, la cui paternità è stata formalmente disconosciuta dall'opponente ai sensi dell'art. 214 c.p.c.; b) l'opposta ha espressamente riconosciuto l'illeggibilità delle firme in comparsa;
1 c) non è stata proposta alcuna istanza di verificazione delle firme contestate, né è stata offerta prova idonea ad attribuirle a un soggetto facente parte dell'organizzazione aziendale della CP_2
d) i DDT, di conseguenza, non possono essere utilizzati per ritenere provata la consegna, requisito indispensabile per l'esigibilità del prezzo. II. Irrilevanza dell'assegno richiamato dall'opposta poiché l'assegno che erroneamente assume CP_1 quale prova “tranchant” del rapporto commerciale o del ricevimento della merce: a) non è riferibile alla poiché è tratto su un conto personale di un soggetto terzo estraneo alla CP_2 rappresentanza societaria,
b) non reca il timbro o alcun elemento identificativo della società tanto che, come riconosciuto dalla stessa opposta, non è azionabile nei confronti della società. c) Ne consegue che tale titolo non ha alcun valore probatorio ai fini della dimostrazione della consegna della merce né dell'esistenza del credito dedotto in monitorio.
3. Quanto precede sempre con vittoria di spese e competenze di avvocato da liquidare direttamente in favore dell'avvocato Giovanni Di Santo che si dichiara procuratore antistatario.
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Per Controparte_1
- Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, confermare il decreto ingiuntivo e condannare l'opponente alla rifusione delle spese processuali;
- Condannare l'opponente a risarcimento da lite temeraria, anche in misura simbolica, ex ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1997/2025 emesso dal Tribunale di Milano in data 5 febbraio 2025, con il quale è stato ingiunto il pagamento, in favore della società , della somma di € Controparte_1
19.255,55 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 e spese legali, a titolo di corrispettivo insoluto di due fatture.
A fondamento della propria opposizione, a eccepito in via preliminare la nullità del decreto CP_2
ingiuntivo opposto in quanto le fatture indicate nel testo del ricorso non coincidono con quelle prodotte;
nel merito ha eccepito che la firma apposta sui DDT non è alla stessa riconducibile.
Costituendosi in giudizio ha contestato sia in fatto che in diritto Controparte_1
l'avversa opposizione;
nel merito ha prodotto le fatture elettroniche oggetto di causa, la documentazione attestante la consegna della merce, nonché la copia di un assegno bancario tratto su di CP_3
importo pari al credito azionato, presentato al pagamento in data 4.11.2024 e risultato impagato il successivo 6.11.2024; ha pertanto concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2 La causa, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 25.11.2025 è stata trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe e il Tribunale, ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc, si è riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
*
2. Sulle argomentazioni dedotte nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
Destituita di fondamento risulta l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'errata indicazione delle fatture azionate in via monitoria, sollevata dall'opponente con l'atto di citazione in opposizione.
Ed, infatti, si osserva che, sebbene nel testo del ricorso per decreto ingiuntivo vengono erroneamente indicate altre fatture (e precisamente la n. 2019415731 di € 6.580,05 e la n. 2019417154 di € 7.768,63) rispetto a quelle effettivamente azionate (queste ultime risultano correttamente allegate al ricorso stesso), tale errore non ha comunque comportato alcuna incertezza in ordine alla corretta individuazione del quantum ingiunto, del petitum e della sottesa causa petendi, posto che la somma pretesa è indicata nella narrativa del ricorso correttamente in € 19.255,55 che è pari proprio alla somma aritmetica delle due fatture prodotte nel fascicolo monitorio (€ 852,22 + € 18.403,33 = € 19.255,55).
L'erronea indicazione del numero di fattura, a fronte della corretta allegazione documentale, costituisce un mero errore materiale, non inficiante la validità della pretesa creditoria.
Cont Il credito azionato non ha un contenuto diverso da quello delle fatture regolarmente trasmesse allo prodotte unitamente al ricorso, di cui si chiede il pagamento, circostanza che rende evidente l'errore materiale in cui è incorsa la parte opposta nell'indicare un numero anziché un altro.
Quanto al merito, l'opposizione è altrettanto infondata.
Parte opponente si è limitata ad eccepire la non riconducibilità della sottoscrizione dei DDT, prodotti dalla creditrice, a senza tuttavia eccepire di non avere ricevuto la merce elencata nelle due CP_2
fatture.
Dalla documentazione allegata agli atti, ha fornito la prova dell'avvenuta consegna della merce Pt_2
al vettore, in particolare risultano prodotti le bolle di accompagnamento e i documenti di trasporto provenienti dal vettore nei quali sono riportati i dati riconducibili alla merce oggetto delle due fatture azionate, il nominativo di e il luogo di consegna presso l'Hostaria del Pavone, Parte_1
3 inequivocabilmente riconducibile all'odierna opponente, come si evince dalla visura camerale prodotta sub. 14 dalla creditrice opposta.
Risulta dunque evidente e pacifico che la merce oggetto di fatturazione è stata consegnata da al Pt_2
vettore ai fini del trasporto alla cliente finale.
Con riguardo al disconoscimento di tali documenti proposto dall'opponente in citazione, trattasi di eccezione del tutto generica ed in quanto tale deve considerarsi tamquam non esset.
A riguardo si osserva che “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (cfr. Cass. ordinanza n. 17313/2021).
A quanto sopra s'aggiunga che la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio per cui il disconoscimento deve avvenire in modo formale e specifico nella prima occasione utile, sia essa un'udienza o un atto difensivo (ex multis, cfr. Cass. ordinanza n. 4053/2018, secondo la quale “Il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione”).
Ebbene, nella fattispecie in esame, sebbene i DDT siano stati prodotti dalla società creditrice già in sede monitoria, l'attrice opponente:
- nell'atto introduttivo del presente giudizio (ossia nella prima risposta successiva alla produzione) si
è soltanto limitata a contestare genericamente la sigla apposta in calce ai DDT;
- non ha depositato le memorie integrative di cui all'art. 171 ter cpc, senza dunque mai replicare e contestare le deduzioni ed argomentazioni svolte dalla opposta nella comparsa di costituzione;
- ha formulato ulteriori deduzioni/argomentazioni sul punto solamente in una nota difensiva non autorizzata ed irrituale datata 20 novembre 2025, termine che il Tribunale ha concesso alle parti unicamente ai fini del deposito del foglio di precisazione delle conclusioni in previsione della successiva udienza fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4 La palese infondatezza dell'opposizione emerge anche dall'assegno bancario tratto su CP_3 portato all'incasso in data 4 novembre 2024 e comunicato impagato il successivo 6 novembre 2024 (cfr. doc. 12 opposta), di importo pacificamente pari alla somma oggetto di ingiunzione.
Secondo quanto dedotto da tale titolo è stato rilasciato personalmente da uno dei soci della Pt_2
debitrice.
L'emissione dell'assegno e la riconducibilità dello stesso a uno dei suoi soci non sono stati oggetto di contestazione ad opera dell'opponente, con ogni conseguenza ai sensi dell'art. 115 cpc.
Ne consegue il rigetto della opposizione.
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3. Conclusioni
L'opposizione va rigettata.
Il decreto ingiuntivo n. 1997/2025 va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della causa, nonché della natura della controversia, la cui semplicità giustifica l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
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4. Sulla temerarietà della opposizione
La palese infondatezza della opposizione giustifica l'applicazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto altresì del sostanziale disinteresse al giudizio manifestato dalla società opponente che ha omesso il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter cpc.
Tutti i motivi sopra evidenziati, infatti, dimostrano non solo l'infondatezza dell'opposizione e la sua genericità, bensì anche una inescusabile superficialità della complessiva iniziativa processuale di parte opponente.
Può dunque affermarsi che, per tutte le ragioni poc'anzi elencate -complessivamente considerate- ha proposto una iniziativa giudiziaria manifestamente pretestuosa, “determina[ndo] uno Parte_1 sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (cfr. Cass. ord. n. 5725/2019).
La condotta processuale di parte opponente merita dunque la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., per avere abusato del processo, strumento volto alla tutela dei diritti e non all'elusione dei propri
5 obblighi contrattuali.
Ebbene, l'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati” di cui alle Tabelle Milanesi del 2018 (per come confermate dalle Tabelle del 4 giugno 2024), secondo il quale: “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”1.
La condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. comporta poi l'applicazione dell'art. 96 quarto comma c.p.c.
e dunque la condanna di parte opponente in favore della cassa delle ammende per la medesima somma di denaro riconosciuta per la lite temeraria a parte opposta, nei limiti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 1997/2025, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4) condanna parte attrice opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma di € 1.270,00 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
5) condanna parte attrice opponente a versare in favore della cassa delle ammende la somma di €
1.270,00 ex art. 96 quarto comma c.p.c.
Così deciso in Milano, il 14 dicembre 2025
Il giudice (Federico Salmeri) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non irragionevole la scelta di di commisurare la condanna a quanto ancora dovuto dal debitore, determinato dal giudice dell'esecuzione a seguito di conversione del pignoramento e infondatamente contestato con l'opposizione agli atti esecutivi)” (cfr. Cass. ordinanza n. 26435/2020).
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