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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 8842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8842 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione II Lavoro
N. 29051/2024 R. Gen Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 15.09.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, rappresentato e difeso giusta delega in calce al ricorso dall'Avv. Parte_1
RICORRENTE E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Di Stefani, Controparte_1
, pec: Email_1
in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 vv. Maria Pia Teti, pec. t;
come da procura generale Email_2 alle liti, a rogito notaio del 22.03.2024; Persona_1
, rappresentato e difeso - in virtù di procura generale alle liti (atto notaio CP_3 Persona_2 di Roma del 1/8/2024, rep. n. 93118, racc. n. 28300) - dall'avv. Roberto
[...]
Email_3
RESISTENTI
Oggetto: Ricorso avverso intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso iscritto il 12 marzo 2024, il sig. ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 097202 icata il 9 febbraio 2024. Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'atto, asserendo che la pretesa creditoria si fondi su cartelle esattoriali già annullate con sentenze passate in giudicato, in particolare quelle emesse dal Tribunale di Roma (RG 27405/2016) e confermate in sede di appello (RG 2847/2017). Il ricorrente ha inoltre lamentato che, nonostante precedenti giudizi e sgravi d'ufficio, la medesima pretesa sia stata illegittimamente reiterata. Si sono costituite in giudizio: l' , eccependo in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo Controparte_1 ire, il parziale difetto di giurisdizione (per le cartelle di natura tributaria) e di competenza (per le cartelle relative a sanzioni amministrative del Codice della Strada) e la tardività del ricorso. Nel merito, ha sostenuto la piena legittimità dell'atto di riscossione, sostenendo come le cartelle siano state validate in precedenti giudizi. A sostegno della tesi ha prodotto in atti le sentenze n. 5437/2020 del Tribunale di Roma e n. 2088/2020 della Commissione Tributaria Regionale, che rigettano le opposizioni del ricorrente. L'Agenzia ha anche allegato documentazione (elencata in dettaglio in atti) per dimostrare la regolare notifica sia degli atti prodromici che delle singole cartelle. Ha infine chiesto la condanna del ricorrente per lite temeraria l' e l' , che hanno sollevato eccezioni simili, in particolare la loro carenza di CP_2 CP_3
l azi ssiva, sostenendo che l'opposizione è rivolta a un atto della fase esecutiva di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione. Hanno parimenti eccepito la tardività dell'opposizione e, in via subordinata, hanno chiesto il rigetto del ricorso nel merito, con l' CP_3 che ha specificamente richiesto di essere manlevato da ogni eventuale condanna. La presente controversia, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. Le eccezioni di difetto di giurisdizione, incompetenza, carenza di legittimazione passiva e inammissibilità per tardività, sollevate dalle parti resistenti, devono essere parzialmente accolte, ma in ogni caso, risultano assorbite dalla manifesta infondatezza del ricorso nel merito. Sebbene l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. sia esperibile senza limiti di tempo, le contestazioni del ricorrente vertono in gran parte sulla validità formale delle cartelle e della notifica, questioni che rientrano tipicamente nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) soggetta a un termine perentorio di 20 giorni. In ogni caso, il ricorso è stato notificato in violazione del termine a comparire di cui all'art. 415 c.p.c., vizio che avrebbe imposto la fissazione di una nuova udienza. Tuttavia, per il principio della ragione più liquida, il Giudice può decidere la causa direttamente nel merito, se questo appare evidente e non necessita di ulteriori indagini, rendendo superfluo l'accoglimento delle eccezioni procedurali. Le eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate da e sono infondate. La CP_2 CP_3 giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le tante, Cass. c z. n. 13913/2017) ha ritenuto che, quando l'opposizione ad un atto esecutivo si fondi sull'inesistenza del credito, la legittimazione passiva spetti in solido sia all'ente impositore, titolare del credito, sia all'Agente della Riscossione, che ha dato impulso all'esecuzione. L'eccezione di parziale difetto di giurisdizione e incompetenza, sollevata dall'
[...]
per le cartelle di natura tributaria (IRPEF, IVA, IRAP) e p Controparte_1 arzialmente fondata;
sebbene l'opposizione a crediti di natura tributaria rientri nella giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, mentre quella per sanzioni amministrative del Codice della Strada spetti al Giudice di Pace, dato che il ricorso nel merito è totalmente infondato anche per le cartelle di competenza del Tribunale del Lavoro, non è necessario operare una declinatoria parziale. L'infondatezza manifesta consente di rigettare il ricorso nella sua interezza. La domanda è infondata. A fronte della doglianza del ricorrente circa l'illegittima re-iscrizione a ruolo di crediti già annullati, l' ha prodotto in atti due sentenze Controparte_1
(n. 5437/2020 del Tribunale mmissione Tributaria Regionale del Lazio) che rigettano le opposizioni del sig. e confermano la legittimità delle cartelle in Pt_1 questione. Il ricorrente, invece, ha omesso di produrre le sentenze a suo presunto favore (RG 27405/2016 e RG 2847/2017) o di specificare a quali cartelle si riferissero, limitandosi ad un generico elenco pagina 2 di 3 che invece, come provato documentalmente da include cartelle la cui validità è già stata CP_4 confermata in giudizio. Pertanto, le argoment del ricorrente sono del tutto prive di fondamento. L'intimazione di pagamento impugnata è un atto legittimo, basato su crediti la cui esistenza e la cui riscossione sono state confermate da provvedimenti giurisdizionali. La contestazione sollevata dal ricorrente configura una chiara violazione del principio del ne bis in idem, ma a suo svantaggio, in quanto ignora sentenze a lui sfavorevoli. Le notifiche della precedente intimazione del 06.03.2020 (n. 09720199079870929000), prodotta in atti, e la regolarità delle notifiche delle singole cartelle (documentate da in file .zip), CP_4 dimostrano che la pretesa creditoria era già nota al ricorrente e che non si icata alcuna prescrizione, in quanto l'intimazione del 2020 ha interrotto i termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. L'infondatezza manifesta del ricorso, unita alla reiterazione di un'opposizione basata su presupposti già giudicati, tuttavia non integra gli estremi della lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., mancando la prova del dolo e della colpa grave. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente, in base al principio della soccomenza. La richiesta di manleva avanzata dall' nei confronti dell' CP_3 Controparte_1 non può essere accolta, dato che la nsabilità per ave legittima e per essersi difeso in giudizio ricade su tutte le parti convenute. Non sussiste alcun presupposto per un'azione di regresso.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, rigetta integralmente il ricorso proposto dal sig. . Parte_1 condanna il ricorrente al pagamento delle spes cuna parte resistente, che si liquidano in euro 7.00,00 in favore dell' in euro 7.00,00 in favore dell' , nonché in CP_2 CP_3 euro 7.00,00 in favore di , oltre spese per legge. CP_4
Roma, 15 settembre 2025.
Il giudice dr.ssa Angela Damiani
(La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'Ufficio per il Processo Dott. Lorenzo Maria Gatta).
pagina 3 di 3
N. 29051/2024 R. Gen Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 15.09.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, rappresentato e difeso giusta delega in calce al ricorso dall'Avv. Parte_1
RICORRENTE E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Di Stefani, Controparte_1
, pec: Email_1
in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 vv. Maria Pia Teti, pec. t;
come da procura generale Email_2 alle liti, a rogito notaio del 22.03.2024; Persona_1
, rappresentato e difeso - in virtù di procura generale alle liti (atto notaio CP_3 Persona_2 di Roma del 1/8/2024, rep. n. 93118, racc. n. 28300) - dall'avv. Roberto
[...]
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RESISTENTI
Oggetto: Ricorso avverso intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso iscritto il 12 marzo 2024, il sig. ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 097202 icata il 9 febbraio 2024. Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'atto, asserendo che la pretesa creditoria si fondi su cartelle esattoriali già annullate con sentenze passate in giudicato, in particolare quelle emesse dal Tribunale di Roma (RG 27405/2016) e confermate in sede di appello (RG 2847/2017). Il ricorrente ha inoltre lamentato che, nonostante precedenti giudizi e sgravi d'ufficio, la medesima pretesa sia stata illegittimamente reiterata. Si sono costituite in giudizio: l' , eccependo in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo Controparte_1 ire, il parziale difetto di giurisdizione (per le cartelle di natura tributaria) e di competenza (per le cartelle relative a sanzioni amministrative del Codice della Strada) e la tardività del ricorso. Nel merito, ha sostenuto la piena legittimità dell'atto di riscossione, sostenendo come le cartelle siano state validate in precedenti giudizi. A sostegno della tesi ha prodotto in atti le sentenze n. 5437/2020 del Tribunale di Roma e n. 2088/2020 della Commissione Tributaria Regionale, che rigettano le opposizioni del ricorrente. L'Agenzia ha anche allegato documentazione (elencata in dettaglio in atti) per dimostrare la regolare notifica sia degli atti prodromici che delle singole cartelle. Ha infine chiesto la condanna del ricorrente per lite temeraria l' e l' , che hanno sollevato eccezioni simili, in particolare la loro carenza di CP_2 CP_3
l azi ssiva, sostenendo che l'opposizione è rivolta a un atto della fase esecutiva di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione. Hanno parimenti eccepito la tardività dell'opposizione e, in via subordinata, hanno chiesto il rigetto del ricorso nel merito, con l' CP_3 che ha specificamente richiesto di essere manlevato da ogni eventuale condanna. La presente controversia, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. Le eccezioni di difetto di giurisdizione, incompetenza, carenza di legittimazione passiva e inammissibilità per tardività, sollevate dalle parti resistenti, devono essere parzialmente accolte, ma in ogni caso, risultano assorbite dalla manifesta infondatezza del ricorso nel merito. Sebbene l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. sia esperibile senza limiti di tempo, le contestazioni del ricorrente vertono in gran parte sulla validità formale delle cartelle e della notifica, questioni che rientrano tipicamente nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) soggetta a un termine perentorio di 20 giorni. In ogni caso, il ricorso è stato notificato in violazione del termine a comparire di cui all'art. 415 c.p.c., vizio che avrebbe imposto la fissazione di una nuova udienza. Tuttavia, per il principio della ragione più liquida, il Giudice può decidere la causa direttamente nel merito, se questo appare evidente e non necessita di ulteriori indagini, rendendo superfluo l'accoglimento delle eccezioni procedurali. Le eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate da e sono infondate. La CP_2 CP_3 giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le tante, Cass. c z. n. 13913/2017) ha ritenuto che, quando l'opposizione ad un atto esecutivo si fondi sull'inesistenza del credito, la legittimazione passiva spetti in solido sia all'ente impositore, titolare del credito, sia all'Agente della Riscossione, che ha dato impulso all'esecuzione. L'eccezione di parziale difetto di giurisdizione e incompetenza, sollevata dall'
[...]
per le cartelle di natura tributaria (IRPEF, IVA, IRAP) e p Controparte_1 arzialmente fondata;
sebbene l'opposizione a crediti di natura tributaria rientri nella giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, mentre quella per sanzioni amministrative del Codice della Strada spetti al Giudice di Pace, dato che il ricorso nel merito è totalmente infondato anche per le cartelle di competenza del Tribunale del Lavoro, non è necessario operare una declinatoria parziale. L'infondatezza manifesta consente di rigettare il ricorso nella sua interezza. La domanda è infondata. A fronte della doglianza del ricorrente circa l'illegittima re-iscrizione a ruolo di crediti già annullati, l' ha prodotto in atti due sentenze Controparte_1
(n. 5437/2020 del Tribunale mmissione Tributaria Regionale del Lazio) che rigettano le opposizioni del sig. e confermano la legittimità delle cartelle in Pt_1 questione. Il ricorrente, invece, ha omesso di produrre le sentenze a suo presunto favore (RG 27405/2016 e RG 2847/2017) o di specificare a quali cartelle si riferissero, limitandosi ad un generico elenco pagina 2 di 3 che invece, come provato documentalmente da include cartelle la cui validità è già stata CP_4 confermata in giudizio. Pertanto, le argoment del ricorrente sono del tutto prive di fondamento. L'intimazione di pagamento impugnata è un atto legittimo, basato su crediti la cui esistenza e la cui riscossione sono state confermate da provvedimenti giurisdizionali. La contestazione sollevata dal ricorrente configura una chiara violazione del principio del ne bis in idem, ma a suo svantaggio, in quanto ignora sentenze a lui sfavorevoli. Le notifiche della precedente intimazione del 06.03.2020 (n. 09720199079870929000), prodotta in atti, e la regolarità delle notifiche delle singole cartelle (documentate da in file .zip), CP_4 dimostrano che la pretesa creditoria era già nota al ricorrente e che non si icata alcuna prescrizione, in quanto l'intimazione del 2020 ha interrotto i termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. L'infondatezza manifesta del ricorso, unita alla reiterazione di un'opposizione basata su presupposti già giudicati, tuttavia non integra gli estremi della lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., mancando la prova del dolo e della colpa grave. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente, in base al principio della soccomenza. La richiesta di manleva avanzata dall' nei confronti dell' CP_3 Controparte_1 non può essere accolta, dato che la nsabilità per ave legittima e per essersi difeso in giudizio ricade su tutte le parti convenute. Non sussiste alcun presupposto per un'azione di regresso.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, rigetta integralmente il ricorso proposto dal sig. . Parte_1 condanna il ricorrente al pagamento delle spes cuna parte resistente, che si liquidano in euro 7.00,00 in favore dell' in euro 7.00,00 in favore dell' , nonché in CP_2 CP_3 euro 7.00,00 in favore di , oltre spese per legge. CP_4
Roma, 15 settembre 2025.
Il giudice dr.ssa Angela Damiani
(La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'Ufficio per il Processo Dott. Lorenzo Maria Gatta).
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