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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 16/01/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 186/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
PERRONE RAFFAELLA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1397/2021 depositato il 08/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 90/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 20/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM0105009712019 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 presentava appello avverso la sentenza n.90/01/2021 depositata il 20.01.2021 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce.
Con memorie del 30.10.2024 la contribuente faceva presente di avere presentato domanda di definizione agevolata delle controversie pendenti ex art.1 commi da 186 a 202, L.197/2022 pagando il dovuto e pertanto chiedeva dichiararsi estinto il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso di primo grado essendo stata presentata, contestualmente all'adesione alla definizione agevolata, la rinuncia da parte della contribuente, obbligatoria ex lege. In conformità con l'orientamento della Corte di Cassazione infatti il processo deve essere dichiarato estinto.
Questa impostazione, già adottata dalla Cassazione in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art.6 D.L. 193/2016 (conv., con modif., dalla L.225/2016), appare applicabile anche alle successive ipotesi di “Rottamazione”.
Tale interpretazione si fonda sulla considerazione che la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, per cui l'originario ricorrente che deposita l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso: va dichiarata l'estinzione del giudizio (cfr.Cassazione n.29394 del 2017), orientamento confermato più volte successivamente anche in relazione alle successive ipotesi di definizione agevolata (Cass.2/5/2019 n.11540,
Cass.3/10/2018 n.24082 e n.24083). Pertanto, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, deve seguire la dichiarazione di estinzione per rinuncia del debitore, qualora sia ricorrente, mentre laddove, invece, sia resistente o intimato l'estinzione va dichiarata alla luce del fatto che ricorre un caso di estinzione ex lege.
Poichè nel caso in esame il contribuente, originario ricorrente in primo grado ed appellante in secondo grado, ha documentato la domanda di adesione alla definizione agevolata, l'avvenuta comunicazione all'Agenzia delle Entrate all'ammissione al piano di rateazione ed anche il pagamento della prima rata, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia dell'originario ricorrente, in applicazione dei principi sopra ricordati pronunciati in sede di legittimità pienamente condivisi dalla Corte di Giustizia Tributaria.
Non essendoci stato il pagamento integrale del debito rateizzato non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'estinzione del giudizio non determina anche l'estinzione del debito tributario dal momento che “non sussiste l'interesse del convenuto ad impugnare un'ordinanza di estinzione del giudizio, trattandosi di statuizione meramente processuale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio” (Cass.n.21977 del 2018).
In sostanza, è il presente giudizio che non può proseguire e che deve essere dichiarato estinto, non potendo conservare alcuna validità l'originaria impugnazione, dal momento che la parte stessa ha rinunziato con la dichiarazione di adesione. Resta impregiudicata, ovviamente, la questione della debenza delle somme che il contribuente deve continuare a versare in caso di pagamento rateale e che, in caso di omesso parziale pagamento, dovrà essere risolta in altro e diverso giudizio.
Data la pronuncia di estinzione del giudizio non devono essere emesse statuizioni in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sez. staccata di Lecce dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso di primo grado. Nulla per le spese.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 01.12.2025
il Presidente relatore
CL GI UC
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
PERRONE RAFFAELLA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1397/2021 depositato il 08/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 90/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 20/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM0105009712019 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 presentava appello avverso la sentenza n.90/01/2021 depositata il 20.01.2021 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce.
Con memorie del 30.10.2024 la contribuente faceva presente di avere presentato domanda di definizione agevolata delle controversie pendenti ex art.1 commi da 186 a 202, L.197/2022 pagando il dovuto e pertanto chiedeva dichiararsi estinto il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso di primo grado essendo stata presentata, contestualmente all'adesione alla definizione agevolata, la rinuncia da parte della contribuente, obbligatoria ex lege. In conformità con l'orientamento della Corte di Cassazione infatti il processo deve essere dichiarato estinto.
Questa impostazione, già adottata dalla Cassazione in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art.6 D.L. 193/2016 (conv., con modif., dalla L.225/2016), appare applicabile anche alle successive ipotesi di “Rottamazione”.
Tale interpretazione si fonda sulla considerazione che la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, per cui l'originario ricorrente che deposita l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso: va dichiarata l'estinzione del giudizio (cfr.Cassazione n.29394 del 2017), orientamento confermato più volte successivamente anche in relazione alle successive ipotesi di definizione agevolata (Cass.2/5/2019 n.11540,
Cass.3/10/2018 n.24082 e n.24083). Pertanto, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, deve seguire la dichiarazione di estinzione per rinuncia del debitore, qualora sia ricorrente, mentre laddove, invece, sia resistente o intimato l'estinzione va dichiarata alla luce del fatto che ricorre un caso di estinzione ex lege.
Poichè nel caso in esame il contribuente, originario ricorrente in primo grado ed appellante in secondo grado, ha documentato la domanda di adesione alla definizione agevolata, l'avvenuta comunicazione all'Agenzia delle Entrate all'ammissione al piano di rateazione ed anche il pagamento della prima rata, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia dell'originario ricorrente, in applicazione dei principi sopra ricordati pronunciati in sede di legittimità pienamente condivisi dalla Corte di Giustizia Tributaria.
Non essendoci stato il pagamento integrale del debito rateizzato non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'estinzione del giudizio non determina anche l'estinzione del debito tributario dal momento che “non sussiste l'interesse del convenuto ad impugnare un'ordinanza di estinzione del giudizio, trattandosi di statuizione meramente processuale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio” (Cass.n.21977 del 2018).
In sostanza, è il presente giudizio che non può proseguire e che deve essere dichiarato estinto, non potendo conservare alcuna validità l'originaria impugnazione, dal momento che la parte stessa ha rinunziato con la dichiarazione di adesione. Resta impregiudicata, ovviamente, la questione della debenza delle somme che il contribuente deve continuare a versare in caso di pagamento rateale e che, in caso di omesso parziale pagamento, dovrà essere risolta in altro e diverso giudizio.
Data la pronuncia di estinzione del giudizio non devono essere emesse statuizioni in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sez. staccata di Lecce dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso di primo grado. Nulla per le spese.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 01.12.2025
il Presidente relatore
CL GI UC