CASS
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/09/2025, n. 26289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26289 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 37114/2019 R.G. proposto da: ZA CA, c.f. [...], rappresentato e difeso dall’avv. AU NI ricorrente contro ZA PA, c.f. [...], rappresentato e difeso dall’avv. RB Bellei controricorrente nonché contro SEPPIA S.R.L., c.f. 02077180368, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Silvia Odorici controricorrente avverso la sentenza n. 1457/2019 della Corte d’Appello di Bologna, depositata il 7-5-2019, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11-9-2025 dal consigliere AL VA, OGGETTO: successioni – azione di riduzione RG. 37114/2019 P.U. 11-9-2025 Civile Sent. Sez. 2 Num. 26289 Anno 2025 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 27/09/2025 2 udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Michele Di Mauro, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato, udito l’avv. AU NI per il ricorrente, l’avv. Silvia Odorici per la controricorrente IA s.r.l. e l’avv. RB Bellei per il controricorrente LO AS FATTI DI CAUSA 1.Con atto di citazione notificato nel marzo 2004 AR AS ha convenuto avanti il Tribunale di MO il fratello LO AS, la madre NA TO e IA s.r.l., deducendo che il 27-7-2003 era deceduto il padre DO AS, lasciando quali eredi legittimi la moglie e i due figli;
ha dichiarato che il padre aveva costituito RE s.r.l. e IA s.r.l., la prima fusa nella seconda nel 1998, alle quali aveva alienato il suo intero patrimonio immobiliare mediante atti che dissimulavano donazioni, per cui chiedeva l’accertamento della simulazione relativa degli atti del 20-6-1994 e 7-1-1994 a favore di IA s.r.l. e del 16-1-1992 a favore di IA s.r.l., in quanto dissimulanti donazioni, aventi il valore complessivo di Lire 4.560.000.000; il padre aveva altresì donato al figlio LO denaro per l’importo di Lire 5.110.000.000 proveniente dalla vendita di immobili a terzi;
quindi, ha chiesto il riconoscimento della sua quota di legittima del valore di Euro 1.297.598,00, non avendo ricevuto beni ereditari. Si è costituito LO AS, deducendo che il padre in vita aveva ugualmente beneficiato i due figli e che le donazioni eseguite a favore dell’attore erano idonee a soddisfare la sua quota di legittima. Si è costituita IA s.r.l., eccependo anche l’improponibilità della domanda formulata nei suoi confronti, per non avere l’attore accettato l’eredità con beneficio di inventario. Con successivo atto di citazione notificato a novembre 2007 AR AS ha promosso un nuovo giudizio, poi riunito al primo, nei 3 confronti di LO AS e IA s.r.l., con riferimento all’eredità della madre NA TO, deceduta in data 8-9-2006, proponendo le domande del precedente giudizio con riguardo alla quota di riserva spettante alla madre. In questa causa il convenuto LO AS a sua volta ha formulato in via riconvenzionale domanda di reintegrazione della quota di legittima spettante alla madre in relazione all’eredità del padre, mediante la riduzione delle donazioni eseguite da quest’ultimo in favore di AR AS, dissimulate in atti di compravendita. Con sentenza n. 195/2012 depositata il 26-1-2012 il Tribunale di MO ha rigettato le domande principali e le domande riconvenzionali. Ha dichiarato che l’azione di accertamento della simulazione relativa e l’azione di riduzione degli atti di disposizione di immobili compiuti dal padre a favore di IA s.r.l. esercitata dall’attore era improponibile, in quanto IA s.r.l. aveva prodotto un inventario dal quale risultava l’esistenza di un patrimonio relitto di DO AS, relativo ai beni mobili della sua casa di abitazione e alla somma di Euro 30,07 in conto corrente;
quindi l’attore non era stato totalmente pretermesso e l’azione di riduzione nei confronti di terzi era subordinata all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Ha rigettato la domanda di riduzione delle donazioni eseguite dal padre a favore del figlio LO, in quanto era rimasta del tutto generica l’indicazione delle liberalità del padre a favore del figlio LO, poi non riproposte in fase istruttoria ed era inidonea, in quanto generica e inammissibile, la prova per testi;
ha dichiarato che la domanda di riduzione esercitata dall’attore per la madre non era stata riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni e comunque anche tale domanda era improponibile, non risultando che la madre avesse accettato con beneficio di inventario l’eredità del marito;
ha dichiarato che anche con riguardo alle domande riconvenzionali proposte da LO AS in 4 relazione alla reintegrazione della quota di legittima della madre vi era la necessità dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Avverso la sentenza hanno proposto AR AS appello principale e LO AS appello incidentale, che la Corte d’appello di Bologna ha integralmente rigettato con sentenza n. 1457/2019 depositata il 7-5-2019. Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, la sentenza ha dichiarato che AR AS, per confutare le risultanze dell’inventario prodotto da IA s.r.l. e sostenere la tesi di essere legittimario totalmente pretermesso, aveva solo tardivamente, negli scritti conclusionali del primo grado, dedotto che i beni mobili indicati nell’inventario appartenevano esclusivamente a IA s.r.l. in forza del contratto con il quale la società ne aveva acquistato la proprietà; ha dichiarato che l’allegazione era stata tardivamente svolta, oltre i termini perentori posti per la fissazione del thema decidendum;
ha aggiunto che non potevano essere esaminati i fatti dedotti per la prima volta nell’atto di impugnazione per contrastare la tesi che il saldo del conto corrente appartenesse ad DO AS. Ha dichiarato che il rigetto di tale motivo di appello comportava l’assorbimento dei motivi riferiti alla simulazione relativa degli atti di vendita da DO AS a RE s.r.l. e IA s.r.l. Ha altresì rigettato il motivo di appello con il quale AR AS aveva impugnato il rigetto della domanda da lui proposta nella causa riunita con riguardo all’eredità della madre, sia in quanto l’assunto dell’attore di essere erede totalmente pretermesso era privo di fondamento a fronte del verbale di inventario del 20-10-2004, sia perché l’appellante non aveva censurato la statuizione riferita al fatto che quella domanda non era stata riproposta in fase di precisazione delle conclusioni e tale ragione era in sé sufficiente a sorreggere la pronuncia di primo grado. La sentenza ha altresì rigettato il motivo di appello con il quale AR 5 AS aveva censurato la sentenza di primo grado per avere rigettato la sua domanda relativa alle donazioni eseguite dal padre al figlio LO per genericità; ha dichiarato che non vi era prova delle donazioni, non costituendo presunzioni della sussistenza delle donazioni l’elencazione di una serie di atti che avevano comportato entrate per il padre e di una serie di atti posti in essere dal figlio LO comportanti per lui esborsi, con l’accostamento dei primi ai secondi sotto il profilo temporale. 2.Avverso la sentenza AR AS ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. LO AS e IA s.r.l. hanno resistito con separati controricorsi. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 12-3-2025 la Corte con ordinanza interlocutoria n. 8469/2025 ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in relazione alla questione relativa all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario nei confronti del donatario non coerede. Nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha rassegnato le sue conclusioni scritte e hanno depositato memoria illustrativa tutte le parti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente deve essere confermata l’ordinanza interlocutoria, laddove ha rilevato la nullità delle costituzioni dei nuovi difensori del ricorrente depositate in data 14-2-2023 e in data 10-2- 2025 e, di conseguenza, della memoria depositata il 28-2-2025, in quanto le procure ai nuovi difensori sono state rilasciate in calce alle comparse di costituzione di nuovo difensore rispettivamente datate 13- 2-2023 e 10-2-2025, con autenticazione degli stessi difensori. 6 Infatti, al presente giudizio, in quanto iniziato nel 2004, si applica l’art. 83 co.3 cod. proc. civ. nella formulazione previgente all’art. 45 legge 18 giugno 2009 n.69, secondo la quale nel giudizio di cassazione la procura speciale non poteva essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi del ricorso o del controricorso;
per espressa previsione dell’art. 58 co.1 legge 69/2009 le disposizioni della legge che hanno modificato il codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, avvenuta il 4-7-2009 (Cass. Sez. 3 27-8- 2014 n. 18323 Rv. 632092-01, Cass. Sez. 5 26-3-2010 n. 7241 Rv. 612212-01, per tutte). Secondo l’indirizzo unanime della giurisprudenza di legittimità, in base alla disposizione previgente, se la procura speciale non è rilasciata a margine o in calce di ricorso o di controricorso, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dall’art. 83 co. 2 cod. proc. civ., e cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio (Cass. Sez. 2 19-4-2022 n. 12434 Rv. 664786, Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20692 Rv. 650007-01, Cass. Sez. 3 18-4- 2013 n. 9462 Rv. 626050-01, Cass. Sez. 3 24-11-2010 n. 23816 Rv. 615160-01). Per questo, si dà atto che è stata ritualmente eseguita in data 18-7-2025 la costituzione del nuovo difensore del ricorrente avv. AU NI, nominato con scrittura autenticata dal notaio il 12-5- 2025. 2.Con il primo motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 564 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n.3 e n. 5”, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere confermato la pronuncia di primo grado di improponibilità dell’azione di riduzione;
lamenta che siano state ritenute tardive le sue deduzioni volte a contestare le risultanze dell’inventario prodotto da IA s.r.l., in quanto la società aveva allegato il verbale di inventario alla precisazione delle conclusioni e quindi l’attore ne aveva contestato le risultanze nel primo atto 7 successivo, dichiarando che nel rogito 27-12-1991 registrato il 16-1- 1992, di cui al doc. 3 del suo fascicolo di primo grado, risultava che DO AS aveva venduto a IA s.r.l. l’abitazione con tutti i beni mobili in essa contenuti, riservandosi solo il diritto d’uso; aggiunge che alla causa si applicavano le disposizioni previgenti, secondo le quali non vi era il limite delle memorie ex art. 183 cod. proc. civ. per la deduzione delle prove e che la società non aveva dimostrato che, dopo quell’atto, DO AS avesse riacquistato i mobili. In ordine all’importo di Euro 30,07 di cui al saldo del conto corrente intestato ad DO AS, evidenzia che si trattava di conto corrente sul quale poteva operare a firma disgiunta anche LO AS, cointestatario del conto, il quale aveva eseguito operazioni anche dopo la morte del padre;
quindi, sostiene fosse impossibile ritenere provato che l’importo di Euro 30,07 dichiarato nell’inventario effettivamente appartenesse al de cuius. Dichiara che nessuno dei beni indicati nell’inventario era in realtà di proprietà di DO AS, con la conseguenza AR AS doveva ritenersi legittimario totalmente pretermesso, la cui azione di riduzione era proponibile senza necessità della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Aggiunge che l’errata interpretazione dell'art. 564 cod. civ. nella quale è incorso il giudice di merito riguarda anche la domanda proposta nella causa riunita, relativa all’eredità della madre NA TO, a sua volta legittimaria totalmente pretermessa esonerata dall’obbligo di accettare l’eredità con beneficio di inventario, con la conseguenza che l’attore poteva legittimamente esercitare l’azione di riduzione non proposta in vita dalla stessa. 3.Con il secondo motivo, intitolato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 2727 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115, 2° comma e 116 1° comma c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”, il ricorrente rileva che, avendo erroneamente ritenuto 8 l’improponibilità della domanda di riduzione, il giudice d’appello non ha esaminato il merito della controversia;
quindi ripropone la sua ricostruzione dei fatti e le sue deduzioni sull’ammissibilità senza limiti della prova della simulazione per il legittimario che agisca in riduzione. 4.Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte relativa alle domande riferite alla quota di legittima spettante alla madre NA TO e comunque riferite all’eredità della madre. La sentenza della Corte d’appello ha statuito che l’appellante non aveva formulato impugnazione avverso la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato che l’attore non aveva riproposto all’udienza di precisazione delle conclusioni le domande relative all’eredità della madre, e tale pronuncia era in sé sufficiente a comportare il rigetto dell’appello. Quindi, con riguardo all’eredità della madre, il ricorrente non avrebbe potuto limitarsi a proporre le sue deduzioni in ordine all’erronea dichiarazione di improponibilità della domanda di riduzione, ma avrebbe dovuto censurare l’altra ratio decidendi della sentenza impugnata, riferita alla ritenuta rinuncia alla domanda non riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni, dichiarata dal giudice di primo grado, non oggetto di impugnazione in appello e perciò ritenuta sufficiente a rigettare l’appello. Sussistono i presupposti per applicare il principio secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte e autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre;
ciò in quanto tale censura, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. Sez. 1 27-7-2017 n. 18641 Rv. 645076-01, Cass. Sez. 3 26-2-2024 n. 5102 Rv. 670188-01). 9 5.In ordine all’azione di riduzione proposta nei confronti della società non coerede, dichiarata improponibile con riguardo all’eredità del padre, in primo luogo deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo sollevata dai controricorrenti, in quanto le ragioni esposte dal ricorrente svolgono, nel rispetto del requisito di specificità, censure idonee a fare emergere gli errori esistenti nella sentenza impugnata. Deve essere data continuità all’indirizzo secondo il quale il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366 co. 1 n.6 cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CE CI e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e sia segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U 18-3-2022 n. 8950 Rv. 664409- 01). Del resto, è estraneo a qualsiasi questione di inammissibilità il dato che il motivo di ricorso risulti da accogliere per ragioni giuridiche almeno parzialmente diverse da quelle dedotte dal ricorrente. È già stato posto e si deve dare continuità al principio secondo il quale, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto previsto dall’art. 384 co. 2 cod. proc. civ., la CA -nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti- può ritenere fondata la questione sollevata in ricorso anche per ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio; ciò, con il solo limite che tale individuazione deve 10 avvenire sulla base dei fatti come accertati nel giudizio di merito, esposti nel ricorso per cassazione e nella sentenza impugnata, nonché senza confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto (Cass. Sez. 3 28-3-2025 n. 8208 Rv. 674288-01, Cass. Sez. 3 22-3-2007 n. 6935 Rv. 597297-01, Cass. Sez. 3 29-9-2005 n. 19132 Rv. 586707- 01). 6.Il motivo, laddove censura la sentenza impugnata per avere dichiarato improponibile l’azione di riduzione proposta dal figlio AR con riguardo alle donazioni eseguite dal padre alle società non coeredi, deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. Non è in discussione che l’azione di simulazione relativa proposta dall’erede in ordine ad atto di disposizione patrimoniale del de cuius stipulato con un terzo, che si assuma lesivo della quota di legittima e abbia i requisiti di validità dell’atto dissimulato, deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione prevista dall’art. 564 cod. civ., con la conseguenza che l’ammissibilità dell’azione è condizionata alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario (Cass. Sez. 2 23-2-2011 n. 4400 Rv. 616717-01, Cass. Sez. 2 27-6-2003 n. 10262 Rv. 564659-01, Cass. Sez. 2 18-4-2003 n. 6315 Rv. 562327-01). Inoltre, trattandosi nella fattispecie di successione legittima, la preterizione del legittimario che esclude il ricorrere della condizione della preventiva accettazione beneficiata non può essere intesa in senso tecnico. Infatti, in senso tecnico, la preterizione del legittimario ricorre esclusivamente in presenza di un testamento con il quale il de cuius abbia disposto dell’intera eredità a favore di altri, trascurando il legittimario che, in questo caso, non è chiamato all’eredità e diviene erede solo a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, essendogli preclusa la possibilità di accettare l’eredità (Cass. Sez. 2 17- 11 8-2022 n. 24836 Rv. 665563-01, Cass. Sez. 2 7-2-2020 n. 2914 Rv. 657093-01); è evidente che, in tal caso, non si pone alcuna questione in ordine all’esistenza di un relictum che imponga o meno l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario al fine dell’esercizio dell’azione di riduzione nei confronti di donatari e legatari, proprio perché il soggetto che intende esercitare l’azione di riduzione non è chiamato all’eredità. Una tale ipotesi, per definizione, non ricorre nel caso di assenza di testamento, in quanto il legittimario che intende agire in riduzione è chiamato ex lege alla successione;
però la giurisprudenza considera pretermesso il legittimario anche nel caso in cui il de cuius abbia distribuito in vita tutto il suo patrimonio mediante disposizione a titolo particolare inter vivos;
in questo caso, sebbene si apra la successione legittima e quindi il legittimario non possa ritenersi diseredato in senso formale, è acquisito che l’azione di riduzione contro i legatari e i donatari non coeredi non sia soggetta all’onere dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario (Cass. Sez. 2 23-12-2011 n. 28632 Rv. 620793-01, Cass. Sez. 2 7-10-2005 n. 19527 Rv. 583417-01, per tutte). Come precisato da Cass. 24836/2022, in motivazione a pag. 9, l’equiparazione del legittimario chiamato ex lege alla successione al legittimario diseredato è strettamente limitata all’art. 564 cod. civ., e cioè comporta l’esonero dalla formalità dell’accettazione con beneficio di inventario al fine dell’esperimento dell’azione di riduzione nei confronti dei soggetti non coeredi. Stante l’ulteriore principio, pure posto da Cass. 24836/2022, secondo il quale il legittimario chiamato ex lege alla successione diviene erede nel momento in cui esercita l’azione di riduzione in quanto l’esercizio dell’azione comporta accettazione tacita dell’eredità, e stante il dato di comune esperienza secondo il quale un relictum, costituito almeno da effetti personali di modico valore appartenuti al de cuius è presente in qualsiasi successione, ci si deve chiedere quale 12 sia la lettura dell’art. 564 cod. civ. che non si risolva nella negazione del principio secondo il quale l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non è condizione di proponibilità dell’azione di riduzione nei confronti di terzi donatari e legatari per il legittimario totalmente pretermesso. Quindi, si deve considerare che la ratio dell’art. 564 cod. civ., laddove prevede la previa accettazione dell’eredità con beneficio di inventario per agire in riduzione nei confronti dei soggetti non coeredi, è nella tutela dei legatari e donatari estranei, per i quali è necessaria la preventiva constatazione ufficiale dell’asse ereditario, che li pone in condizione di verificare l’effettività della lesione della riserva;
ciò significa che non è configurabile alcuna esigenza di tutela nel caso in cui non sussista un asse ereditario da dividere, seppure un qualche relictum privo di rilievo economico esista nonostante il defunto abbia donato in vita tutte le sue sostanze. In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha già esposto il concetto che un asse da dividere sussiste nel caso in cui vi sia un relictum sul quale insorga comunione ereditaria e perciò il relictum non sia di valore totalmente irrisorio: in materia di collazione, l’indirizzo è uniforme nel senso che la collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, cioè, di un asse da dividere, in quanto l’art.737 cod. civ. presuppone che l’istituto sia applicabile tra i coeredi che concorrono alla successione;
invece, se l’asse si è esaurito con donazione e legati, così che viene a mancare un relictum da dividere, non vi è luogo neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione (Cass. Sez. 2 21-12-2021 n. 41132 Rv. 663792-01, Cass. Sez. 6-2 14-1-2021 n. 509 Rv. 660178-01, Cass. Sez. 2 14-6-2013 n. 15026 Rv. 626987-01, Cass. Sez. 2 25-11-1975 n. 3935 Rv. 378204-01, Cass. Sez. 2 5-3-1970 n. 543 Rv. 345608-01). Sulla base del medesimo concetto secondo il quale l’asse ereditario è formato da beni di un qualche valore commerciale, Cass. Sez. 2 25-10- 13 2013 n. 24171 Rv. 628792-01 ha escluso la decadenza dal beneficio di inventario, prevista dall’art. 493 cod. civ. in caso di atti di disposizione di beni ereditari senza autorizzazione giudiziaria, nel caso di demolizione di vettura caduta in successione di nessun valore commerciale e nel caso di appropriazione del vestiario del de cuius di valore minimale. Ne consegue che erroneamente nella fattispecie la Corte d’appello ha escluso che AR AS fosse erede legittimo totalmente pretermesso in ragione del saldo nel conto corrente intestato al de cuius pari a Euro 30,07, trattandosi di somma di entità talmente irrisoria da non integrare asse ereditario ai fini che interessano. Anziché affermare, come ha fatto, che l’appellante aveva tardivamente allegato in appello fatti nuovi volti a contrastare la tesi che il saldo del conto corrente appartenesse al de cuius -e prima di verificare se si rimanesse nell’ambito di una mera difesa- la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere quel relictum di valore economico talmente irrisorio da essere inidoneo a escludere la pretermissione. Invece, non era necessaria alcuna valutazione sul valore economico degli arredi dell’abitazione del de cuius, pure compresi nell’inventario, a fronte del dato che, con riguardo a quegli oggetti, è stata tempestivamente acquisita in causa la prova che si trattava di beni che non erano compresi nella successione di DO AS. Infatti, certamente il verbale di inventario redatto da notaio o da cancelliere ex artt. 769 e 775 cod. proc. civ., in quanto atto rogato dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e l’ammontare dell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione, della cui reale consistenza il notaio incaricato è personalmente tenuto ad accertarsi (Cass. Sez. 2 5-4-2024 n. 9063 Rv. 670731-01, Cass. Sez. 2 16-3-2018 n. 6551 Rv. 647853- 14 01). Però, nella fattispecie la sentenza impugnata non ha escluso l’esistenza della prova contraria rispetto alle risultanze dell’inventario, ma ha ritenuto che la prova acquisita non fosse utilizzabile per il fatto che soltanto tardivamente, negli scritti conclusionali del primo grado, l’attore aveva dedotto che i beni mobili inventariati appartenessero a IA s.r.l. che li aveva acquistati da DO AS, “portando, a tal fine l’attenzione sul contratto”; perciò ha dichiarato che era inammissibile l’allegazione e la prova di fatti nuovi. A ragione il ricorrente censura la pronuncia, in quanto la Corte d’appello non ha considerato il dato pacifico, riferito al fatto che l’allegazione dell’attore era stata, fin dall’atto di citazione, di essere totalmente pretermesso in quanto il padre si era spogliato in vita di tutti i suoi beni;
è altresì pacifico che a quell’allegazione l’attore aveva accompagnato la produzione degli atti di alienazione di una serie di immobili eseguiti dal padre a favore delle società, tra i quali l’atto avente a oggetto il trasferimento alla società della casa di abitazione comprensiva degli arredi. L’affermazione della Corte d’appello secondo la quale dovesse essere oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva anche il dato che i beni mobili inventariati erano compresi tra i beni venduti alla società è priva di fondamento;
diversamente, si trattava di deduzione difensiva, che l’attore poteva svolgere in qualsiasi momento in quanto volta a valorizzare una prova documentale già acquisita nel processo, al fine di replicare all’eccezione di improponibilità dell’azione di riduzione sollevata dalla società e accolta dal giudice di primo grado. Infatti, né le eccezioni in senso lato né le mere difese rientrano nel divieto posto dall’art. 345 co. 2 cod. proc. civ., sempre che riguardino fatti emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (Cass. Sez. 3 6-5-2020 n. 8525 Rv. 657810-01, per tutte). 15 7.Il secondo motivo di ricorso, laddove finalizzato a sostenere la simulazione relativa degli atti compiuti dal de cuius a favore di IA s.r.l., è assorbito in quanto, esclusa l’improponibilità dell’azione di riduzione nei confronti di IA s.r.l., involge questioni che dovranno essere esaminate dal giudice del rinvio. Invece, il secondo motivo è inammissibile con riguardo all’eredità della madre, perché la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso con riguardo a quell’eredità rende irrilevante ogni accertamento ulteriore relativo a quell’eredità. Ugualmente il motivo, in quanto finalizzato a sostenere l’esistenza di donazioni dal padre al figlio LO, è inammissibile perché si concreta in una serie di argomentazioni finalizzate a proporre una ricostruzione dei fatti favorevole alle tesi del ricorrente, prescindendo totalmente dal contenuto della sentenza impugnata. Infatti, il motivo è finalizzato a sostenere la possibilità di fornire la prova della simulazione senza limitazioni e a sostenere che la prova sia stata fornita ma non considera, e perciò non censura in termini ammissibili in sede di legittimità, il contenuto della sentenza impugnata, laddove ha rigettato il motivo di appello relativo all’impugnazione delle donazioni del de cuius al figlio LO sia dichiarando che la domanda era generica sia escludendo l’esistenza di prova anche presuntiva di quelle donazioni. 8.In conclusione la sentenza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione perché esamini nel merito l’azione di riduzione proposta da AR AS nei confronti di IA s.r.l., regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, inammissibili o assorbite le restanti censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte 16 d’appello di Bologna in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il giorno 11-9-2025 Consigliere estensore Presidente AL VA EL AN
ha dichiarato che il padre aveva costituito RE s.r.l. e IA s.r.l., la prima fusa nella seconda nel 1998, alle quali aveva alienato il suo intero patrimonio immobiliare mediante atti che dissimulavano donazioni, per cui chiedeva l’accertamento della simulazione relativa degli atti del 20-6-1994 e 7-1-1994 a favore di IA s.r.l. e del 16-1-1992 a favore di IA s.r.l., in quanto dissimulanti donazioni, aventi il valore complessivo di Lire 4.560.000.000; il padre aveva altresì donato al figlio LO denaro per l’importo di Lire 5.110.000.000 proveniente dalla vendita di immobili a terzi;
quindi, ha chiesto il riconoscimento della sua quota di legittima del valore di Euro 1.297.598,00, non avendo ricevuto beni ereditari. Si è costituito LO AS, deducendo che il padre in vita aveva ugualmente beneficiato i due figli e che le donazioni eseguite a favore dell’attore erano idonee a soddisfare la sua quota di legittima. Si è costituita IA s.r.l., eccependo anche l’improponibilità della domanda formulata nei suoi confronti, per non avere l’attore accettato l’eredità con beneficio di inventario. Con successivo atto di citazione notificato a novembre 2007 AR AS ha promosso un nuovo giudizio, poi riunito al primo, nei 3 confronti di LO AS e IA s.r.l., con riferimento all’eredità della madre NA TO, deceduta in data 8-9-2006, proponendo le domande del precedente giudizio con riguardo alla quota di riserva spettante alla madre. In questa causa il convenuto LO AS a sua volta ha formulato in via riconvenzionale domanda di reintegrazione della quota di legittima spettante alla madre in relazione all’eredità del padre, mediante la riduzione delle donazioni eseguite da quest’ultimo in favore di AR AS, dissimulate in atti di compravendita. Con sentenza n. 195/2012 depositata il 26-1-2012 il Tribunale di MO ha rigettato le domande principali e le domande riconvenzionali. Ha dichiarato che l’azione di accertamento della simulazione relativa e l’azione di riduzione degli atti di disposizione di immobili compiuti dal padre a favore di IA s.r.l. esercitata dall’attore era improponibile, in quanto IA s.r.l. aveva prodotto un inventario dal quale risultava l’esistenza di un patrimonio relitto di DO AS, relativo ai beni mobili della sua casa di abitazione e alla somma di Euro 30,07 in conto corrente;
quindi l’attore non era stato totalmente pretermesso e l’azione di riduzione nei confronti di terzi era subordinata all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Ha rigettato la domanda di riduzione delle donazioni eseguite dal padre a favore del figlio LO, in quanto era rimasta del tutto generica l’indicazione delle liberalità del padre a favore del figlio LO, poi non riproposte in fase istruttoria ed era inidonea, in quanto generica e inammissibile, la prova per testi;
ha dichiarato che la domanda di riduzione esercitata dall’attore per la madre non era stata riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni e comunque anche tale domanda era improponibile, non risultando che la madre avesse accettato con beneficio di inventario l’eredità del marito;
ha dichiarato che anche con riguardo alle domande riconvenzionali proposte da LO AS in 4 relazione alla reintegrazione della quota di legittima della madre vi era la necessità dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Avverso la sentenza hanno proposto AR AS appello principale e LO AS appello incidentale, che la Corte d’appello di Bologna ha integralmente rigettato con sentenza n. 1457/2019 depositata il 7-5-2019. Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, la sentenza ha dichiarato che AR AS, per confutare le risultanze dell’inventario prodotto da IA s.r.l. e sostenere la tesi di essere legittimario totalmente pretermesso, aveva solo tardivamente, negli scritti conclusionali del primo grado, dedotto che i beni mobili indicati nell’inventario appartenevano esclusivamente a IA s.r.l. in forza del contratto con il quale la società ne aveva acquistato la proprietà; ha dichiarato che l’allegazione era stata tardivamente svolta, oltre i termini perentori posti per la fissazione del thema decidendum;
ha aggiunto che non potevano essere esaminati i fatti dedotti per la prima volta nell’atto di impugnazione per contrastare la tesi che il saldo del conto corrente appartenesse ad DO AS. Ha dichiarato che il rigetto di tale motivo di appello comportava l’assorbimento dei motivi riferiti alla simulazione relativa degli atti di vendita da DO AS a RE s.r.l. e IA s.r.l. Ha altresì rigettato il motivo di appello con il quale AR AS aveva impugnato il rigetto della domanda da lui proposta nella causa riunita con riguardo all’eredità della madre, sia in quanto l’assunto dell’attore di essere erede totalmente pretermesso era privo di fondamento a fronte del verbale di inventario del 20-10-2004, sia perché l’appellante non aveva censurato la statuizione riferita al fatto che quella domanda non era stata riproposta in fase di precisazione delle conclusioni e tale ragione era in sé sufficiente a sorreggere la pronuncia di primo grado. La sentenza ha altresì rigettato il motivo di appello con il quale AR 5 AS aveva censurato la sentenza di primo grado per avere rigettato la sua domanda relativa alle donazioni eseguite dal padre al figlio LO per genericità; ha dichiarato che non vi era prova delle donazioni, non costituendo presunzioni della sussistenza delle donazioni l’elencazione di una serie di atti che avevano comportato entrate per il padre e di una serie di atti posti in essere dal figlio LO comportanti per lui esborsi, con l’accostamento dei primi ai secondi sotto il profilo temporale. 2.Avverso la sentenza AR AS ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. LO AS e IA s.r.l. hanno resistito con separati controricorsi. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 12-3-2025 la Corte con ordinanza interlocutoria n. 8469/2025 ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in relazione alla questione relativa all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario nei confronti del donatario non coerede. Nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha rassegnato le sue conclusioni scritte e hanno depositato memoria illustrativa tutte le parti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente deve essere confermata l’ordinanza interlocutoria, laddove ha rilevato la nullità delle costituzioni dei nuovi difensori del ricorrente depositate in data 14-2-2023 e in data 10-2- 2025 e, di conseguenza, della memoria depositata il 28-2-2025, in quanto le procure ai nuovi difensori sono state rilasciate in calce alle comparse di costituzione di nuovo difensore rispettivamente datate 13- 2-2023 e 10-2-2025, con autenticazione degli stessi difensori. 6 Infatti, al presente giudizio, in quanto iniziato nel 2004, si applica l’art. 83 co.3 cod. proc. civ. nella formulazione previgente all’art. 45 legge 18 giugno 2009 n.69, secondo la quale nel giudizio di cassazione la procura speciale non poteva essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi del ricorso o del controricorso;
per espressa previsione dell’art. 58 co.1 legge 69/2009 le disposizioni della legge che hanno modificato il codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, avvenuta il 4-7-2009 (Cass. Sez. 3 27-8- 2014 n. 18323 Rv. 632092-01, Cass. Sez. 5 26-3-2010 n. 7241 Rv. 612212-01, per tutte). Secondo l’indirizzo unanime della giurisprudenza di legittimità, in base alla disposizione previgente, se la procura speciale non è rilasciata a margine o in calce di ricorso o di controricorso, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dall’art. 83 co. 2 cod. proc. civ., e cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio (Cass. Sez. 2 19-4-2022 n. 12434 Rv. 664786, Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20692 Rv. 650007-01, Cass. Sez. 3 18-4- 2013 n. 9462 Rv. 626050-01, Cass. Sez. 3 24-11-2010 n. 23816 Rv. 615160-01). Per questo, si dà atto che è stata ritualmente eseguita in data 18-7-2025 la costituzione del nuovo difensore del ricorrente avv. AU NI, nominato con scrittura autenticata dal notaio il 12-5- 2025. 2.Con il primo motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 564 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n.3 e n. 5”, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere confermato la pronuncia di primo grado di improponibilità dell’azione di riduzione;
lamenta che siano state ritenute tardive le sue deduzioni volte a contestare le risultanze dell’inventario prodotto da IA s.r.l., in quanto la società aveva allegato il verbale di inventario alla precisazione delle conclusioni e quindi l’attore ne aveva contestato le risultanze nel primo atto 7 successivo, dichiarando che nel rogito 27-12-1991 registrato il 16-1- 1992, di cui al doc. 3 del suo fascicolo di primo grado, risultava che DO AS aveva venduto a IA s.r.l. l’abitazione con tutti i beni mobili in essa contenuti, riservandosi solo il diritto d’uso; aggiunge che alla causa si applicavano le disposizioni previgenti, secondo le quali non vi era il limite delle memorie ex art. 183 cod. proc. civ. per la deduzione delle prove e che la società non aveva dimostrato che, dopo quell’atto, DO AS avesse riacquistato i mobili. In ordine all’importo di Euro 30,07 di cui al saldo del conto corrente intestato ad DO AS, evidenzia che si trattava di conto corrente sul quale poteva operare a firma disgiunta anche LO AS, cointestatario del conto, il quale aveva eseguito operazioni anche dopo la morte del padre;
quindi, sostiene fosse impossibile ritenere provato che l’importo di Euro 30,07 dichiarato nell’inventario effettivamente appartenesse al de cuius. Dichiara che nessuno dei beni indicati nell’inventario era in realtà di proprietà di DO AS, con la conseguenza AR AS doveva ritenersi legittimario totalmente pretermesso, la cui azione di riduzione era proponibile senza necessità della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Aggiunge che l’errata interpretazione dell'art. 564 cod. civ. nella quale è incorso il giudice di merito riguarda anche la domanda proposta nella causa riunita, relativa all’eredità della madre NA TO, a sua volta legittimaria totalmente pretermessa esonerata dall’obbligo di accettare l’eredità con beneficio di inventario, con la conseguenza che l’attore poteva legittimamente esercitare l’azione di riduzione non proposta in vita dalla stessa. 3.Con il secondo motivo, intitolato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 2727 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115, 2° comma e 116 1° comma c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”, il ricorrente rileva che, avendo erroneamente ritenuto 8 l’improponibilità della domanda di riduzione, il giudice d’appello non ha esaminato il merito della controversia;
quindi ripropone la sua ricostruzione dei fatti e le sue deduzioni sull’ammissibilità senza limiti della prova della simulazione per il legittimario che agisca in riduzione. 4.Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte relativa alle domande riferite alla quota di legittima spettante alla madre NA TO e comunque riferite all’eredità della madre. La sentenza della Corte d’appello ha statuito che l’appellante non aveva formulato impugnazione avverso la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato che l’attore non aveva riproposto all’udienza di precisazione delle conclusioni le domande relative all’eredità della madre, e tale pronuncia era in sé sufficiente a comportare il rigetto dell’appello. Quindi, con riguardo all’eredità della madre, il ricorrente non avrebbe potuto limitarsi a proporre le sue deduzioni in ordine all’erronea dichiarazione di improponibilità della domanda di riduzione, ma avrebbe dovuto censurare l’altra ratio decidendi della sentenza impugnata, riferita alla ritenuta rinuncia alla domanda non riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni, dichiarata dal giudice di primo grado, non oggetto di impugnazione in appello e perciò ritenuta sufficiente a rigettare l’appello. Sussistono i presupposti per applicare il principio secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte e autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre;
ciò in quanto tale censura, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. Sez. 1 27-7-2017 n. 18641 Rv. 645076-01, Cass. Sez. 3 26-2-2024 n. 5102 Rv. 670188-01). 9 5.In ordine all’azione di riduzione proposta nei confronti della società non coerede, dichiarata improponibile con riguardo all’eredità del padre, in primo luogo deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo sollevata dai controricorrenti, in quanto le ragioni esposte dal ricorrente svolgono, nel rispetto del requisito di specificità, censure idonee a fare emergere gli errori esistenti nella sentenza impugnata. Deve essere data continuità all’indirizzo secondo il quale il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366 co. 1 n.6 cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CE CI e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e sia segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U 18-3-2022 n. 8950 Rv. 664409- 01). Del resto, è estraneo a qualsiasi questione di inammissibilità il dato che il motivo di ricorso risulti da accogliere per ragioni giuridiche almeno parzialmente diverse da quelle dedotte dal ricorrente. È già stato posto e si deve dare continuità al principio secondo il quale, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto previsto dall’art. 384 co. 2 cod. proc. civ., la CA -nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti- può ritenere fondata la questione sollevata in ricorso anche per ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio; ciò, con il solo limite che tale individuazione deve 10 avvenire sulla base dei fatti come accertati nel giudizio di merito, esposti nel ricorso per cassazione e nella sentenza impugnata, nonché senza confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto (Cass. Sez. 3 28-3-2025 n. 8208 Rv. 674288-01, Cass. Sez. 3 22-3-2007 n. 6935 Rv. 597297-01, Cass. Sez. 3 29-9-2005 n. 19132 Rv. 586707- 01). 6.Il motivo, laddove censura la sentenza impugnata per avere dichiarato improponibile l’azione di riduzione proposta dal figlio AR con riguardo alle donazioni eseguite dal padre alle società non coeredi, deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. Non è in discussione che l’azione di simulazione relativa proposta dall’erede in ordine ad atto di disposizione patrimoniale del de cuius stipulato con un terzo, che si assuma lesivo della quota di legittima e abbia i requisiti di validità dell’atto dissimulato, deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione prevista dall’art. 564 cod. civ., con la conseguenza che l’ammissibilità dell’azione è condizionata alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario (Cass. Sez. 2 23-2-2011 n. 4400 Rv. 616717-01, Cass. Sez. 2 27-6-2003 n. 10262 Rv. 564659-01, Cass. Sez. 2 18-4-2003 n. 6315 Rv. 562327-01). Inoltre, trattandosi nella fattispecie di successione legittima, la preterizione del legittimario che esclude il ricorrere della condizione della preventiva accettazione beneficiata non può essere intesa in senso tecnico. Infatti, in senso tecnico, la preterizione del legittimario ricorre esclusivamente in presenza di un testamento con il quale il de cuius abbia disposto dell’intera eredità a favore di altri, trascurando il legittimario che, in questo caso, non è chiamato all’eredità e diviene erede solo a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, essendogli preclusa la possibilità di accettare l’eredità (Cass. Sez. 2 17- 11 8-2022 n. 24836 Rv. 665563-01, Cass. Sez. 2 7-2-2020 n. 2914 Rv. 657093-01); è evidente che, in tal caso, non si pone alcuna questione in ordine all’esistenza di un relictum che imponga o meno l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario al fine dell’esercizio dell’azione di riduzione nei confronti di donatari e legatari, proprio perché il soggetto che intende esercitare l’azione di riduzione non è chiamato all’eredità. Una tale ipotesi, per definizione, non ricorre nel caso di assenza di testamento, in quanto il legittimario che intende agire in riduzione è chiamato ex lege alla successione;
però la giurisprudenza considera pretermesso il legittimario anche nel caso in cui il de cuius abbia distribuito in vita tutto il suo patrimonio mediante disposizione a titolo particolare inter vivos;
in questo caso, sebbene si apra la successione legittima e quindi il legittimario non possa ritenersi diseredato in senso formale, è acquisito che l’azione di riduzione contro i legatari e i donatari non coeredi non sia soggetta all’onere dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario (Cass. Sez. 2 23-12-2011 n. 28632 Rv. 620793-01, Cass. Sez. 2 7-10-2005 n. 19527 Rv. 583417-01, per tutte). Come precisato da Cass. 24836/2022, in motivazione a pag. 9, l’equiparazione del legittimario chiamato ex lege alla successione al legittimario diseredato è strettamente limitata all’art. 564 cod. civ., e cioè comporta l’esonero dalla formalità dell’accettazione con beneficio di inventario al fine dell’esperimento dell’azione di riduzione nei confronti dei soggetti non coeredi. Stante l’ulteriore principio, pure posto da Cass. 24836/2022, secondo il quale il legittimario chiamato ex lege alla successione diviene erede nel momento in cui esercita l’azione di riduzione in quanto l’esercizio dell’azione comporta accettazione tacita dell’eredità, e stante il dato di comune esperienza secondo il quale un relictum, costituito almeno da effetti personali di modico valore appartenuti al de cuius è presente in qualsiasi successione, ci si deve chiedere quale 12 sia la lettura dell’art. 564 cod. civ. che non si risolva nella negazione del principio secondo il quale l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non è condizione di proponibilità dell’azione di riduzione nei confronti di terzi donatari e legatari per il legittimario totalmente pretermesso. Quindi, si deve considerare che la ratio dell’art. 564 cod. civ., laddove prevede la previa accettazione dell’eredità con beneficio di inventario per agire in riduzione nei confronti dei soggetti non coeredi, è nella tutela dei legatari e donatari estranei, per i quali è necessaria la preventiva constatazione ufficiale dell’asse ereditario, che li pone in condizione di verificare l’effettività della lesione della riserva;
ciò significa che non è configurabile alcuna esigenza di tutela nel caso in cui non sussista un asse ereditario da dividere, seppure un qualche relictum privo di rilievo economico esista nonostante il defunto abbia donato in vita tutte le sue sostanze. In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha già esposto il concetto che un asse da dividere sussiste nel caso in cui vi sia un relictum sul quale insorga comunione ereditaria e perciò il relictum non sia di valore totalmente irrisorio: in materia di collazione, l’indirizzo è uniforme nel senso che la collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, cioè, di un asse da dividere, in quanto l’art.737 cod. civ. presuppone che l’istituto sia applicabile tra i coeredi che concorrono alla successione;
invece, se l’asse si è esaurito con donazione e legati, così che viene a mancare un relictum da dividere, non vi è luogo neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione (Cass. Sez. 2 21-12-2021 n. 41132 Rv. 663792-01, Cass. Sez. 6-2 14-1-2021 n. 509 Rv. 660178-01, Cass. Sez. 2 14-6-2013 n. 15026 Rv. 626987-01, Cass. Sez. 2 25-11-1975 n. 3935 Rv. 378204-01, Cass. Sez. 2 5-3-1970 n. 543 Rv. 345608-01). Sulla base del medesimo concetto secondo il quale l’asse ereditario è formato da beni di un qualche valore commerciale, Cass. Sez. 2 25-10- 13 2013 n. 24171 Rv. 628792-01 ha escluso la decadenza dal beneficio di inventario, prevista dall’art. 493 cod. civ. in caso di atti di disposizione di beni ereditari senza autorizzazione giudiziaria, nel caso di demolizione di vettura caduta in successione di nessun valore commerciale e nel caso di appropriazione del vestiario del de cuius di valore minimale. Ne consegue che erroneamente nella fattispecie la Corte d’appello ha escluso che AR AS fosse erede legittimo totalmente pretermesso in ragione del saldo nel conto corrente intestato al de cuius pari a Euro 30,07, trattandosi di somma di entità talmente irrisoria da non integrare asse ereditario ai fini che interessano. Anziché affermare, come ha fatto, che l’appellante aveva tardivamente allegato in appello fatti nuovi volti a contrastare la tesi che il saldo del conto corrente appartenesse al de cuius -e prima di verificare se si rimanesse nell’ambito di una mera difesa- la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere quel relictum di valore economico talmente irrisorio da essere inidoneo a escludere la pretermissione. Invece, non era necessaria alcuna valutazione sul valore economico degli arredi dell’abitazione del de cuius, pure compresi nell’inventario, a fronte del dato che, con riguardo a quegli oggetti, è stata tempestivamente acquisita in causa la prova che si trattava di beni che non erano compresi nella successione di DO AS. Infatti, certamente il verbale di inventario redatto da notaio o da cancelliere ex artt. 769 e 775 cod. proc. civ., in quanto atto rogato dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e l’ammontare dell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione, della cui reale consistenza il notaio incaricato è personalmente tenuto ad accertarsi (Cass. Sez. 2 5-4-2024 n. 9063 Rv. 670731-01, Cass. Sez. 2 16-3-2018 n. 6551 Rv. 647853- 14 01). Però, nella fattispecie la sentenza impugnata non ha escluso l’esistenza della prova contraria rispetto alle risultanze dell’inventario, ma ha ritenuto che la prova acquisita non fosse utilizzabile per il fatto che soltanto tardivamente, negli scritti conclusionali del primo grado, l’attore aveva dedotto che i beni mobili inventariati appartenessero a IA s.r.l. che li aveva acquistati da DO AS, “portando, a tal fine l’attenzione sul contratto”; perciò ha dichiarato che era inammissibile l’allegazione e la prova di fatti nuovi. A ragione il ricorrente censura la pronuncia, in quanto la Corte d’appello non ha considerato il dato pacifico, riferito al fatto che l’allegazione dell’attore era stata, fin dall’atto di citazione, di essere totalmente pretermesso in quanto il padre si era spogliato in vita di tutti i suoi beni;
è altresì pacifico che a quell’allegazione l’attore aveva accompagnato la produzione degli atti di alienazione di una serie di immobili eseguiti dal padre a favore delle società, tra i quali l’atto avente a oggetto il trasferimento alla società della casa di abitazione comprensiva degli arredi. L’affermazione della Corte d’appello secondo la quale dovesse essere oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva anche il dato che i beni mobili inventariati erano compresi tra i beni venduti alla società è priva di fondamento;
diversamente, si trattava di deduzione difensiva, che l’attore poteva svolgere in qualsiasi momento in quanto volta a valorizzare una prova documentale già acquisita nel processo, al fine di replicare all’eccezione di improponibilità dell’azione di riduzione sollevata dalla società e accolta dal giudice di primo grado. Infatti, né le eccezioni in senso lato né le mere difese rientrano nel divieto posto dall’art. 345 co. 2 cod. proc. civ., sempre che riguardino fatti emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (Cass. Sez. 3 6-5-2020 n. 8525 Rv. 657810-01, per tutte). 15 7.Il secondo motivo di ricorso, laddove finalizzato a sostenere la simulazione relativa degli atti compiuti dal de cuius a favore di IA s.r.l., è assorbito in quanto, esclusa l’improponibilità dell’azione di riduzione nei confronti di IA s.r.l., involge questioni che dovranno essere esaminate dal giudice del rinvio. Invece, il secondo motivo è inammissibile con riguardo all’eredità della madre, perché la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso con riguardo a quell’eredità rende irrilevante ogni accertamento ulteriore relativo a quell’eredità. Ugualmente il motivo, in quanto finalizzato a sostenere l’esistenza di donazioni dal padre al figlio LO, è inammissibile perché si concreta in una serie di argomentazioni finalizzate a proporre una ricostruzione dei fatti favorevole alle tesi del ricorrente, prescindendo totalmente dal contenuto della sentenza impugnata. Infatti, il motivo è finalizzato a sostenere la possibilità di fornire la prova della simulazione senza limitazioni e a sostenere che la prova sia stata fornita ma non considera, e perciò non censura in termini ammissibili in sede di legittimità, il contenuto della sentenza impugnata, laddove ha rigettato il motivo di appello relativo all’impugnazione delle donazioni del de cuius al figlio LO sia dichiarando che la domanda era generica sia escludendo l’esistenza di prova anche presuntiva di quelle donazioni. 8.In conclusione la sentenza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione perché esamini nel merito l’azione di riduzione proposta da AR AS nei confronti di IA s.r.l., regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, inammissibili o assorbite le restanti censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte 16 d’appello di Bologna in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il giorno 11-9-2025 Consigliere estensore Presidente AL VA EL AN