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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/05/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14808/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14808/2023 tra
Parte_1
PARTE ricorrente opponente e
Controparte_1
PARTE resistente opposta
Oggi 5 maggio 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi:
Per l'avv.to MURANO Parte_1
GIUSEPPE Per avv. , l'avv.to GISTA FRANCESCA Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. L'Avv. Murano si riporta alle note conclusive già depositate, in ordine alla richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. evidenzia che vi è stata istruttoria in ordine al presunto credito per cui non vi è stato alcun abuso del diritto. L'Avv. Gista si riporta alle note conclusive depositate e per quanto attiene alle note depositate da controparte, sulla richiesta di ctu ne ribadisce l'inammissibilità in quanto l'ammontare dei compensi risulta da accordo scritto, come emergente anche dalla fase cautelare svolta nel presente procedimento;
quanto alla incapacità a testimoniare dei testi assunti alla scorsa udienza, rileva che controparte non ha mai contestato l'attività svolta dal legale, l'eccezione è comunque tardiva perché non sollevata né prima né a margine dell'udienza . In ogni caso rileva che i testi sono avvocati che hanno assistito il sig. in altre questioni e sulla base di incarichi separati , che non vi è segreto professionale né Pt_2 questioni rilevanti in questa fase trattandosi se del caso di profili deontologici .
pagina 1 di 7 I difensori rinunciano alla lettura del provvedimento in udienza .
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio e successivamente emette sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onor.
dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14808/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MURANO GIUSEPPE elettivamente domiciliato in Via Santa Petronilla 8 09170 ORISTANO ITALIApresso il difensore avv. MURANO GIUSEPPE
PARTE opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GISTA Controparte_1 C.F._1
FRANCESCA elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO ALFIERI 19 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. GISTA FRANCESCA
PARTE opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
PER L'OPPONENTE
“ …Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa Nel merito, in via preliminare sospendere la provvisoria ed immediata esecuzione del decreto ingiuntivo n.
3653/2023, provvisoriamente ed immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Firenze all'interno del procedimento n. 12081/2023 R.G. in favore dell'Avv. (c.f. Controparte_1
) contro la (P.IVA C.F._1 Controparte_2
), ai sensi dell'art. 649 c.p.c., previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti, P.IVA_1
ricorrendone i gravi motivi;
in via principale revocare, per i motivi di cui in parte superiore pagina 3 di 7 espositiva, il decreto ingiuntivo n. 3653/2023, provvisoriamente ed immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Firenze all'interno del procedimento n. 12081/2023 R.G. in favore dell'Avv.
(c.f. ) contro la Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(P.IVA , in quanto infondato in fatto ed in diritto, dichiarandolo invalido,
[...] P.IVA_1
inefficace ed improduttivo di effetto alcuno. con vittoria di competenze e spese, oltre accessori di legge.
…”.
PER L'OPPOSTO
“… Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, per tutti i motivi esposti in narrativa: - in tesi: respingere
l'opposizione promossa dalla perché infondata in fatto ed in diritto, Controparte_2
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ipotesi subordinata: nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto venga dichiarato inefficace e/o nullo e/o revocato, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_2 favore dell'Avv. dell'importo convenuto nel contratto professionale 24.05.2022 pari Controparte_1 ad € 10.500,00 oltre rimborso spese generali, CAP e IVA come per legge, oltre interessi dalla data di emissione del progetto di notula al saldo;
- in ipotesi denegata ed ulteriormente subordinata, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento in favore dell'Avv. dell'importo ritenuto di giustizia per l'attività di Controparte_1
assistenza e consulenza stragiudiziale svolta in favore della medesima dal 1 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, oltre interessi fino al saldo. In ogni caso con vittoria di compensi e spese, e con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.. Si chiede che i compensi di cui al D.M. 55/2014 vengano maggiorati fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, essendo gli atti del presente procedimento redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.”
SINTESI DI FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 22/12/2023 la
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3653/2023 del 12 novembre 2023 – RG 12081/2023 notificato il 13/11/2023 con il quale il Tribunale di Firenze ingiungeva di pagare la somma di € 15.320,76 oltre interessi e spese in favore dell'avv.
in forza delle prestazioni professionali derivanti dal contratto d'opera Controparte_1
intellettuale stipulato dalle parti .
A fondamento delle proprie pretese parte opponente eccepiva: i) nullità del contratto per mancata sottoscrizione dell'opposto su tutti i fogli ii) erronea imputazione del contratto alla società in quanto firmato dal solo in proprio iii) omessa prova dell'attività stragiudiziale posta in Controparte_3
pagina 4 di 7 essere dall'avv. . Per tali ragioni chiedeva la sospensione dell'immediata esecutorietà del d.i. CP_1
e la revoca di quest'ultimo.
Si costituiva in giudizio , il quale impugnava e contestava quanto rilevato ed Controparte_1 eccepito dall'opponente, precisando altresì l'attività professionale svolta e chiedeva respingersi l'opposizione presentata dalla e per l'effetto conferma del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Apertasi fase cautelare per la sospensiva ex art. 649 c.p.c., che veniva respinta , si disponeva la mediazione obbligatoria, svoltasi con esito negativo, come da verbale depositato dalle parti.
Alla stessa udienza dell'11 settembre 2024 l'opposto sollevava eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività, che veniva respinta trattandosi di credito per compensi di avvocato in materia stragiudiziale e di opposizione proposta con il rito semplificato di cognizione.
La causa veniva quindi istruita mediante prove testimoniali, respinta la richiesta di CTU dell'opponente in quanto superflua;
all'esito passava alla decisione su discussione orale .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Anzitutto, l'eccezione di mancato riferimento e difetto di imputazione dell'accordo sul compenso alla società è priva di pregio. Il contratto stipulato tra le parti è regolato dagli artt. 2230 e seguenti c.c. in quanto contratto di prestazione d'opera intellettuale. La forma assunta nel caso di specie è quella della scrittura privata, in calce alla quale vi è sottoscrizione di entrambe le parti, ossia l'avv.
[...]
e il sig. Quest'ultimo, opponente, veniva identificato nella intestazione CP_1 Controparte_3
della scrittura, non in proprio ma quale legale rappresentante della società ed in tali termini la scrittura privata deve essere intesa, anche se priva di timbro della società o indicazione della carica a fianco della sottoscrizione in calce all'atto medesimo.
Per il resto, non può ritenersi fondata l'eccezione di mancata sottoscrizione di tutte le pagine , in quanto secondo la giurisprudenza consolidata il principio è quello della validità del contratto nel caso costituito da più fogli nel caso di una sola sottoscrizione ( “ … pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso …” cfr. Cass. Civ. sez. II n. 7681 del 19 marzo 2019 – Cass. Civ. n. 4886 del 1° marzo 2007).
pagina 5 di 7 Quanto all'eccepita tardività dell'opposizione, resta confermato quanto già stabilito nell'ordinanza
11/09/2024.
L'eccezione di mancato svolgimento dell'attività professionale stragiudiziale dell'opposto, inizialmente sollevata dall'opponente, è stata smentita sia dal contegno processuale dell'opponente ( che ha rinunciato alla prova testimoniale formulata ) che dall'istruttoria di causa.
Secondo giurisprudenza consolidata, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dei crediti per prestazioni professionali incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cass. n. 21522/2019
– Cass. Sez II, Ord. 9314 del 8 aprile 2024).
L'opposto, nel caso di specie, ha assolto al proprio onere probatorio attraverso la produzione della documentazione attestante le attività stragiudiziali svolte nell'interesse dell'opponente , con riunioni e studio, diffide ed esame ( doc. 13-22) nelle pratiche tutte elencate in comparsa di risposta e sulle quali sono stati sentiti i testimoni che hanno integralmente confermato i capitoli di prova.
Nessuna eccezione è stata mossa dall'opponente in ordine alla incapacità dei testimoni, onde l'eccezione di nullità della deposizione contenuto solo nelle note conclusive appare tardivo ed ininfluente.
La domanda di pagamento è, pertanto , fondata nei suoi elementi costitutivi , portata dal contratto d'opera professionale in data 24/5/2022 con il compenso pattuito per iscritto dalle parti in € 10.500,00 oltre accessori, quale prova documentale del credito ingiunto.
Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014.
Non vi sono i presupposti di mala fede e colpa grave tali da giustificare la condanna ex art 96 c.p.c. , configurandosi invece una mera infondatezza dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa
- RIGETTA l'opposizione promossa da Parte_1
[...]
- CONFERMA per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 3653/2023 emesso dal Tribunale di Firenze;
pagina 6 di 7 - CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto CP_1
quantificate in € 5.077,00 per compensi giudiziali , € 1.323,00 per compensi di mediazione,
[...]
oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
nonché indennità di mediazione versata.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad ore 17,05 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale, redatta con l'ausilio dell'AUPP dott. Carmine
Supino.
Firenze, 5 maggio 2025
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14808/2023 tra
Parte_1
PARTE ricorrente opponente e
Controparte_1
PARTE resistente opposta
Oggi 5 maggio 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi:
Per l'avv.to MURANO Parte_1
GIUSEPPE Per avv. , l'avv.to GISTA FRANCESCA Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. L'Avv. Murano si riporta alle note conclusive già depositate, in ordine alla richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. evidenzia che vi è stata istruttoria in ordine al presunto credito per cui non vi è stato alcun abuso del diritto. L'Avv. Gista si riporta alle note conclusive depositate e per quanto attiene alle note depositate da controparte, sulla richiesta di ctu ne ribadisce l'inammissibilità in quanto l'ammontare dei compensi risulta da accordo scritto, come emergente anche dalla fase cautelare svolta nel presente procedimento;
quanto alla incapacità a testimoniare dei testi assunti alla scorsa udienza, rileva che controparte non ha mai contestato l'attività svolta dal legale, l'eccezione è comunque tardiva perché non sollevata né prima né a margine dell'udienza . In ogni caso rileva che i testi sono avvocati che hanno assistito il sig. in altre questioni e sulla base di incarichi separati , che non vi è segreto professionale né Pt_2 questioni rilevanti in questa fase trattandosi se del caso di profili deontologici .
pagina 1 di 7 I difensori rinunciano alla lettura del provvedimento in udienza .
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio e successivamente emette sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onor.
dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14808/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MURANO GIUSEPPE elettivamente domiciliato in Via Santa Petronilla 8 09170 ORISTANO ITALIApresso il difensore avv. MURANO GIUSEPPE
PARTE opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GISTA Controparte_1 C.F._1
FRANCESCA elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO ALFIERI 19 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. GISTA FRANCESCA
PARTE opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
PER L'OPPONENTE
“ …Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa Nel merito, in via preliminare sospendere la provvisoria ed immediata esecuzione del decreto ingiuntivo n.
3653/2023, provvisoriamente ed immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Firenze all'interno del procedimento n. 12081/2023 R.G. in favore dell'Avv. (c.f. Controparte_1
) contro la (P.IVA C.F._1 Controparte_2
), ai sensi dell'art. 649 c.p.c., previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti, P.IVA_1
ricorrendone i gravi motivi;
in via principale revocare, per i motivi di cui in parte superiore pagina 3 di 7 espositiva, il decreto ingiuntivo n. 3653/2023, provvisoriamente ed immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Firenze all'interno del procedimento n. 12081/2023 R.G. in favore dell'Avv.
(c.f. ) contro la Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(P.IVA , in quanto infondato in fatto ed in diritto, dichiarandolo invalido,
[...] P.IVA_1
inefficace ed improduttivo di effetto alcuno. con vittoria di competenze e spese, oltre accessori di legge.
…”.
PER L'OPPOSTO
“… Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, per tutti i motivi esposti in narrativa: - in tesi: respingere
l'opposizione promossa dalla perché infondata in fatto ed in diritto, Controparte_2
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ipotesi subordinata: nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto venga dichiarato inefficace e/o nullo e/o revocato, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_2 favore dell'Avv. dell'importo convenuto nel contratto professionale 24.05.2022 pari Controparte_1 ad € 10.500,00 oltre rimborso spese generali, CAP e IVA come per legge, oltre interessi dalla data di emissione del progetto di notula al saldo;
- in ipotesi denegata ed ulteriormente subordinata, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento in favore dell'Avv. dell'importo ritenuto di giustizia per l'attività di Controparte_1
assistenza e consulenza stragiudiziale svolta in favore della medesima dal 1 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, oltre interessi fino al saldo. In ogni caso con vittoria di compensi e spese, e con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.. Si chiede che i compensi di cui al D.M. 55/2014 vengano maggiorati fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, essendo gli atti del presente procedimento redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.”
SINTESI DI FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 22/12/2023 la
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3653/2023 del 12 novembre 2023 – RG 12081/2023 notificato il 13/11/2023 con il quale il Tribunale di Firenze ingiungeva di pagare la somma di € 15.320,76 oltre interessi e spese in favore dell'avv.
in forza delle prestazioni professionali derivanti dal contratto d'opera Controparte_1
intellettuale stipulato dalle parti .
A fondamento delle proprie pretese parte opponente eccepiva: i) nullità del contratto per mancata sottoscrizione dell'opposto su tutti i fogli ii) erronea imputazione del contratto alla società in quanto firmato dal solo in proprio iii) omessa prova dell'attività stragiudiziale posta in Controparte_3
pagina 4 di 7 essere dall'avv. . Per tali ragioni chiedeva la sospensione dell'immediata esecutorietà del d.i. CP_1
e la revoca di quest'ultimo.
Si costituiva in giudizio , il quale impugnava e contestava quanto rilevato ed Controparte_1 eccepito dall'opponente, precisando altresì l'attività professionale svolta e chiedeva respingersi l'opposizione presentata dalla e per l'effetto conferma del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Apertasi fase cautelare per la sospensiva ex art. 649 c.p.c., che veniva respinta , si disponeva la mediazione obbligatoria, svoltasi con esito negativo, come da verbale depositato dalle parti.
Alla stessa udienza dell'11 settembre 2024 l'opposto sollevava eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività, che veniva respinta trattandosi di credito per compensi di avvocato in materia stragiudiziale e di opposizione proposta con il rito semplificato di cognizione.
La causa veniva quindi istruita mediante prove testimoniali, respinta la richiesta di CTU dell'opponente in quanto superflua;
all'esito passava alla decisione su discussione orale .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Anzitutto, l'eccezione di mancato riferimento e difetto di imputazione dell'accordo sul compenso alla società è priva di pregio. Il contratto stipulato tra le parti è regolato dagli artt. 2230 e seguenti c.c. in quanto contratto di prestazione d'opera intellettuale. La forma assunta nel caso di specie è quella della scrittura privata, in calce alla quale vi è sottoscrizione di entrambe le parti, ossia l'avv.
[...]
e il sig. Quest'ultimo, opponente, veniva identificato nella intestazione CP_1 Controparte_3
della scrittura, non in proprio ma quale legale rappresentante della società ed in tali termini la scrittura privata deve essere intesa, anche se priva di timbro della società o indicazione della carica a fianco della sottoscrizione in calce all'atto medesimo.
Per il resto, non può ritenersi fondata l'eccezione di mancata sottoscrizione di tutte le pagine , in quanto secondo la giurisprudenza consolidata il principio è quello della validità del contratto nel caso costituito da più fogli nel caso di una sola sottoscrizione ( “ … pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso …” cfr. Cass. Civ. sez. II n. 7681 del 19 marzo 2019 – Cass. Civ. n. 4886 del 1° marzo 2007).
pagina 5 di 7 Quanto all'eccepita tardività dell'opposizione, resta confermato quanto già stabilito nell'ordinanza
11/09/2024.
L'eccezione di mancato svolgimento dell'attività professionale stragiudiziale dell'opposto, inizialmente sollevata dall'opponente, è stata smentita sia dal contegno processuale dell'opponente ( che ha rinunciato alla prova testimoniale formulata ) che dall'istruttoria di causa.
Secondo giurisprudenza consolidata, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dei crediti per prestazioni professionali incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cass. n. 21522/2019
– Cass. Sez II, Ord. 9314 del 8 aprile 2024).
L'opposto, nel caso di specie, ha assolto al proprio onere probatorio attraverso la produzione della documentazione attestante le attività stragiudiziali svolte nell'interesse dell'opponente , con riunioni e studio, diffide ed esame ( doc. 13-22) nelle pratiche tutte elencate in comparsa di risposta e sulle quali sono stati sentiti i testimoni che hanno integralmente confermato i capitoli di prova.
Nessuna eccezione è stata mossa dall'opponente in ordine alla incapacità dei testimoni, onde l'eccezione di nullità della deposizione contenuto solo nelle note conclusive appare tardivo ed ininfluente.
La domanda di pagamento è, pertanto , fondata nei suoi elementi costitutivi , portata dal contratto d'opera professionale in data 24/5/2022 con il compenso pattuito per iscritto dalle parti in € 10.500,00 oltre accessori, quale prova documentale del credito ingiunto.
Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014.
Non vi sono i presupposti di mala fede e colpa grave tali da giustificare la condanna ex art 96 c.p.c. , configurandosi invece una mera infondatezza dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa
- RIGETTA l'opposizione promossa da Parte_1
[...]
- CONFERMA per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 3653/2023 emesso dal Tribunale di Firenze;
pagina 6 di 7 - CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto CP_1
quantificate in € 5.077,00 per compensi giudiziali , € 1.323,00 per compensi di mediazione,
[...]
oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
nonché indennità di mediazione versata.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad ore 17,05 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale, redatta con l'ausilio dell'AUPP dott. Carmine
Supino.
Firenze, 5 maggio 2025
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
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