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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 16/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 233/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 233/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ROSSETTI ANNA FRANCA, con domicilio eletto in Selva
Piana,99 66043 66043 Casoli presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. VASSALLI SILVANA, con domicilio eletto in VIA
VICO MONTANIERA 41 66043 CASOLI presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Arricchimento senza causa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito :
A) accertare e dichiarare che la Sig.ra ha Controparte_1 perpetrato un ingiusto arricchimento ai danni dell'attore e per l'effetto
B) condannare la sig.ra al pronto ed immediato Controparte_1 pagamento, a favore dell'attore, a seguito dell'ingiustificato arricchimento di cui ha goduto, della somma complessiva di euro pagina 1 di 9 30.717,35, oltre interessi rivalutazione, importo determinato, salvo errori e/o omissioni e salvo diversa quantificazione di tutte le somme che l'On. Magistrato adito dovesse ritenere di giustizia e vorrà quantificare a seguito della invocata istruttoria.”
C) condannare la convenuta al pagamento di spese diritti ed onorari del giudizio.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Voglia l'On Tribunale adito ritenere inammissibile nonché infondata in fatto e in diritto la domanda avanzata da nei Parte_1 confronti di e per l'effetto condannarlo al Controparte_1
pagamento di tutte le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Il sig. ha citato in giudizio la sig.ra Parte_1
per sentirla condannare alla restituzione della Controparte_1 somma di € 30.717,35, a titolo di ingiustificato arricchimento;
l'importo richiesto corrisponde al 50% del totale delle spese esborsate per la ristrutturazione, ed acquisto arredamenti, dell'immobile di proprietà di quest'ultima, ubicato in Lanciano C.da Serroni n.100, dove la coppia aveva convissuto a partire dal 2017 e fino al 2021, quando per dissidi sopravvenuti era cessata la convivenza. Per sostenere tali spese le parti avevano contratto nell'ottobre 2019, un mutuo di € 80.000,00 facendosi carico al 50% ciascuno della restituzione;
il sig Pt_1
aveva inoltre contratto nel settembre 2020 un prestito personale di
€ 15.000,00 per sopperire ad ulteriori spese necessarie. Ultimati i lavori nel dicembre 2020, l'attore ha dedotto che da tale momento i rapporti di coppia si sono deteriorati , che la sig.ra si era CP_1
determinata a cessare la relazione;
e che per questo egli doveva allontanarsi dall'abitazione; ne seguiva un suo stato di frustrazione, con problemi di salute ripercossi sull'attività lavorativa, il ritorno presso l'abitazione dei genitori per le sopravvenute difficoltà economiche, infine la perdita del lavoro presso la Sevel. pagina 2 di 9 La convenuta si è costituita per il rigetto della domanda deducendo che le spese di ristrutturazione erano state affrontate a fronte della contrazione di un mutuo da parte di entrambi e destinate all'immobile dove la coppia avrebbe vissuto con il figlio, le spese del mutuo erano concordemente suddivise in pari quota, il fido restava a carico dello e le spese ordinarie domestiche erano a carico Pt_1
della ; dopo la cessazione della convivenza lo CP_1 Pt_1
si era licenziato aveva interrotto ogni contribuzione e la CP_1
si era fatta carico integrale della restituzione del mutuo;
in diritto ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per esperire l'azione di arricchimento senza causa, sia per la riferibilità all'intercorso rapporto sia per la residualità dell'azione.
La causa è stata istruita secondo le richieste delle parti ed all'esito è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del
02/12/2024, tenuta mediante trattazione scritta, al cui esito è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190
c.p.c.
DIRITTO
I. La controversia verte in tema di ripetibilità a titolo di indebito arricchimento, di somme versate dal convivente in costanza del rapporto per la ristrutturazione ed acquisto di arredi dell'immobile adibito a residenza del nucleo, o se tali esborsi possano qualificarsi come adempimento ad obbligazione naturale, quindi non ripetibile
II. L'attore ha elencato alcune fatture, relative all'acquisto di arredamenti, infissi e ristrutturazione dell'immobile, affermando di avere provveduto al loro pagamento e chiede alla convenuta la restituzione del 50% degli importi.
III. Secondo la giurisprudenza della S.C. un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e pagina 3 di 9 proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (Cass. n. 3713 del 13/03/2003; Cass. n. 14732 del
07/06/2018; Cass. n. 11303 del 12/06/2020). A monte vi è da considerare che «L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza» (Cass. n.
11330 del 15/05/2009, richiamato in Cass. Civ., 01.07.2021, n.
18721 ).
IV. Occorre quindi distinguere tra spese ordinarie, funzionali al vivere quotidiano, e spese "straordinarie", non strettamente correlate alle quotidiane necessità della coppia. Le prime, tra cui possono annoverarsi ad esempio, l'affitto mensile e le bollette, non sono rimborsabili, in quanto rappresentano il normale contributo alla vita comune, e possono qualificarsi, sotto il profilo giuridico, come "obbligazioni naturali". Le seconde, invece, vanno in linea di principio rimborsate all'ex convivente, nel momento in cui la relazione finisce, al fine di evitare un indebito arricchimento, ove ad esse non possa riconoscersi il connotato dell'obbligazione naturale. La questione assume rilevo particolare ove siano in contesa le spese di ristrutturazione della casa in cui si è svolta la convivenza, ed al riguardo la Cassazione ha sancito che il pagina 4 di 9 convivente ha diritto di chiedere il rimborso del prezzo pagato per i lavori di ristrutturazione e per l'arredo della casa dove si è convissuto, di proprietà della compagna (Cass., sent. del 31 agosto 2018, n. 21479). Gli esborsi per la ristrutturazione, infatti, non possono essere considerati come contributo alla vita comune (che sarebbero irripetibili), dal momento che si tratta di opere destinate a migliorare ed incrementare il valore di un bene di proprietà e non appaiono strumentali alle concrete esigenze quotidiane della coppia.
V. D'altro canto pure rileva l'ammontare delle spese dedotte, in relazione alle quali sussiste un rapporto di evidente sproporzione con la disponibilità delle parti, come si evince dall'ammontare dei rispettivi redditi, all'epoca in cui si riferiscono gli esborsi elencati, quindi non possono ritenersi entro i limiti di proporzionalità e di adeguatezza parametrati sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto, per configurarli come adempimento di una obbligazione naturale non ripetibile.
VI. In particolare va considerato che le parti avevano iniziato la convivenza nell'immobile già dal 2017, e la decisione di procedere ai lavori di ristrutturazione dopo circa tre anni non permette di configurare (anche per la genericità con cui si riferisce delle condizioni dell'immobile) la stretta necessità di tali lavori e ricondurli all'adempimento dei doveri morali e sociali da lui assunti nell'ambito della convivenza, quand'anche connotata dalla presenza di prole.
VII. Va chiarito che ai fini della presente statuizione non assume rilievo la mutata situazione economica dell'attore, che non incide sui presupposti di diritto per la domanda;
inoltre, come risulta dalla certificazione allegata dall'attore, il rapporto di lavoro risulta cessato il 19/10/2021 per dimissioni. Neppure assumono rilievo le ragioni per cui è cessato il rapporto di pagina 5 di 9 convivenza tra le parti, in quanto il fatto di per sé viene assunto dall'attore a motivo della ripetizione.
VIII. I principi elaborati dalla S.C. e sopra riassunti vanno quindi rapportati al caso in esame, in particolare per il riferimento alle spese per ristrutturazione ed acquisto di infissi ed arredamenti.
Va in primo luogo considerato che tra conviventi non sorge la comunione legale dei beni prevista nel rapporto di coniugio e gli acquisti rimangono di proprietà di chi li ha pagati nonostante i beni siano destinati all'utilizzo comune;
il titolare può agire per ottenerli in restituzione o per l'equivalente in denaro. Nel caso in esame l'attore chiede in restituzione il 50% del valore dei beni acquistati e delle migliorie apportate all'immobile.
IX. Ciò che assume rilievo dirimente ai fini della presente causa è
l'inquadramento degli esborsi dedotto dalla parte attrice che dichiara di avere provveduto a propria cura e spese a ristrutturare l'immobile della famiglia, e di avere contratto l'ulteriore finanziamento al fine di procedere all'acquisto di infissi ed arredamenti.
X. Le circostanze così dedotte trovano riscontro solo parziale dalla documentazione in atti, in particolare dalle fatture e dalle corrispondenti distinte di bonifico allegate dalle parti.
XI. Le spese afferenti gli interventi di ristrutturazione dell'immobile sono riportate nelle fatture emesse dalle ditte VA e La
IC (i docc. da 6 a 10 dell'attore ); le spese afferenti infissi ed arredi sono riportate nella fatture emesse della ditte CP_2
e Sigla (doc.4 e 5)
XII. Come si evince dalle distinte di bonifico allegate alle fatture, il pagamento delle fatture VA e La LI risulta effettuato da conto corrente n 3132930 cointestato alle parti, mentre le fatture per arredi ed infissi sono pagate con bonifico disposto dal CC 3129866 intestato al solo attore.
pagina 6 di 9 XIII. Il conto corrente 3132930 corrisponde a quello sul quale è stato erogato il mutuo contratto da entrambe le parti;
il conto corrente
3129866 corrisponde a quello su cui è stato erogato il finanziamento contratto dall'attore nel settembre 2020, ed è lo stesso su cui sono addebitati i ratei in restituzione del finanziamento.
XIV. Questi rilievi assumono valore dirimente ai fini della domanda.
Deve infatti rilevarsi che il pagamento delle spese di ristrutturazione proviene da un conto cointestato, lo stesso su cui era stato erogato il mutuo finalizzato alla ristrutturazione, e quindi non può ritenersi che il pagamento sia stato effettuato dall'attore con somme proprie, ciò che costituisce il presupposto necessario per esercitare l'azione di indebito arricchimento, in quanto per il pagamento, benché il soggetto che lo abbia materialmente disposto il sig. , sono state Pt_1
impiegate somme rientranti piena disponibilità di entrambe le parti e scaturenti dal mutuo di cui esse avevano beneficiato.
L'accesso alla tesi dell'attore non è possibile nella misura in cui sostiene che la convenuta abbia da questi esborsi tratto un beneficio diretto, come tale soggetto alla ripetizione, perché in effetti il beneficio della convenuta imputabile alla partecipazione dell'attore risiede nella contrazione del mutuo cointestato
(anche se in effetti il soggetto maggiormente esposto dall'operazione resta la , oltre che mutuataria CP_1 anche datrice d'ipoteca) e nella conseguente percezione delle somme mutuate, in relazione alla quale la modalità di utilizzo delle somme concretizza un beneficio indiretto non contrastabile con l'azione proposta.
XV. D'altro canto l'attore non ha documentato di avere effettuato versamenti dei ratei in restituzione e ciò non permette di individuare un proprio effettivo ed attuale depauperamento
(quel depauperamento cui l'azione di indebito altrui pagina 7 di 9 arricchimento dovrebbe ovviare) nella misura corrispondente alle somme chieste in restituzione. Ciò quindi non consente di individuare il connotato della residualità e sussidiarietà dell'azione di indebito arricchimento proposta nei confronti dell'operazione (il pagamento delle opere – l'acquisto dei materiali) che costituisce un beneficio indiretto, rispetto alla contrazione del mutuo dei coobbligati in solido, in relazione alla quale si configura la proponibilità dell'azione di rivalsa tra coobbligati come eccepito dalla parte convenuta.
XVI. Per questo motivo non può essere accolta la richiesta dell'attore con riferimento alle somme corrisposte alle e La Parte_2
IC.
XVII. Questo medesimo argomento porta a conclusioni opposte con riferimento alle spese sostenute dall'attore per gli infissi e per gli arredamenti.
XVIII. Sul punto si deve osservare che l'attore ha dedotto la necessità di ricorrere a questo finanziamento perché le somme ricevute dal mutuo non erano sufficienti. L'affermazione in effetti non è puntualmente riscontrabile sulla base dei documenti allegati, perché a fronte dell'erogazione del mutuo di 80.000,00 si trovano in atti le menzionate fatture VA e la IC, il cui totale ammonta all'incirca ad € 63.620 (doc 6-9 dell'attore ed elenco bonifici allegato alle memorie istruttorie della convenuta); e l'ammontare delle fatture per infissi ed arredamenti ammonta ad € 16.189,64 ciò che porta il totale delle spese risultante dai documenti in atti sostanzialmente coincidente con l'importo del mutuo.
XIX. Questo tuttavia non ha importanza, perché il finanziamento contratto dal solo attore è documentato, e risulta dall'attore effettuato il pagamento delle fatture per infissi e arredi in epoca successiva alla erogazione del finanziamento, mediante bonifico proveniente dal medesimo conto corrente, intestato al pagina 8 di 9 solo attore, che nel contratto di finanziamento viene indicato per l'accredito dell'importo finanziato e per l'addebito dei reati in restituzione. Non v'è dubbio quindi che il pagamento di questi importi sia stato effettuato dall'attore.
XX. I criteri indicativi sopra illustrati non permettono di inquadrare queste spese nell'ambito dell'obbligazione naturale non ripetibile, in quanto restano valide le valutazioni già svolte in ordine alla proporzionalità ed opportunità della spesa in relazione allo stato dell'immobile ed alla capacità economica delle parti.
XXI. La domanda dell'attore può quindi essere accolta limitatamente alla spesa affrontata per infissi ed arredi, che nel totale ammonta ad € 16.189,64 e che l'attore richiede nella misura del
50%; va quindi riconosciuto l'importo di € 8.094,82
La soccombenza parziale giustifica la compensazione delle Pt_3
spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna la convenuta all'indennizzo in Controparte_1 favore di per l'importo di € 8.094,82 oltre Parte_1
interessi dalla domanda;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 15 aprile 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 233/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ROSSETTI ANNA FRANCA, con domicilio eletto in Selva
Piana,99 66043 66043 Casoli presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. VASSALLI SILVANA, con domicilio eletto in VIA
VICO MONTANIERA 41 66043 CASOLI presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Arricchimento senza causa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito :
A) accertare e dichiarare che la Sig.ra ha Controparte_1 perpetrato un ingiusto arricchimento ai danni dell'attore e per l'effetto
B) condannare la sig.ra al pronto ed immediato Controparte_1 pagamento, a favore dell'attore, a seguito dell'ingiustificato arricchimento di cui ha goduto, della somma complessiva di euro pagina 1 di 9 30.717,35, oltre interessi rivalutazione, importo determinato, salvo errori e/o omissioni e salvo diversa quantificazione di tutte le somme che l'On. Magistrato adito dovesse ritenere di giustizia e vorrà quantificare a seguito della invocata istruttoria.”
C) condannare la convenuta al pagamento di spese diritti ed onorari del giudizio.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Voglia l'On Tribunale adito ritenere inammissibile nonché infondata in fatto e in diritto la domanda avanzata da nei Parte_1 confronti di e per l'effetto condannarlo al Controparte_1
pagamento di tutte le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Il sig. ha citato in giudizio la sig.ra Parte_1
per sentirla condannare alla restituzione della Controparte_1 somma di € 30.717,35, a titolo di ingiustificato arricchimento;
l'importo richiesto corrisponde al 50% del totale delle spese esborsate per la ristrutturazione, ed acquisto arredamenti, dell'immobile di proprietà di quest'ultima, ubicato in Lanciano C.da Serroni n.100, dove la coppia aveva convissuto a partire dal 2017 e fino al 2021, quando per dissidi sopravvenuti era cessata la convivenza. Per sostenere tali spese le parti avevano contratto nell'ottobre 2019, un mutuo di € 80.000,00 facendosi carico al 50% ciascuno della restituzione;
il sig Pt_1
aveva inoltre contratto nel settembre 2020 un prestito personale di
€ 15.000,00 per sopperire ad ulteriori spese necessarie. Ultimati i lavori nel dicembre 2020, l'attore ha dedotto che da tale momento i rapporti di coppia si sono deteriorati , che la sig.ra si era CP_1
determinata a cessare la relazione;
e che per questo egli doveva allontanarsi dall'abitazione; ne seguiva un suo stato di frustrazione, con problemi di salute ripercossi sull'attività lavorativa, il ritorno presso l'abitazione dei genitori per le sopravvenute difficoltà economiche, infine la perdita del lavoro presso la Sevel. pagina 2 di 9 La convenuta si è costituita per il rigetto della domanda deducendo che le spese di ristrutturazione erano state affrontate a fronte della contrazione di un mutuo da parte di entrambi e destinate all'immobile dove la coppia avrebbe vissuto con il figlio, le spese del mutuo erano concordemente suddivise in pari quota, il fido restava a carico dello e le spese ordinarie domestiche erano a carico Pt_1
della ; dopo la cessazione della convivenza lo CP_1 Pt_1
si era licenziato aveva interrotto ogni contribuzione e la CP_1
si era fatta carico integrale della restituzione del mutuo;
in diritto ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per esperire l'azione di arricchimento senza causa, sia per la riferibilità all'intercorso rapporto sia per la residualità dell'azione.
La causa è stata istruita secondo le richieste delle parti ed all'esito è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del
02/12/2024, tenuta mediante trattazione scritta, al cui esito è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190
c.p.c.
DIRITTO
I. La controversia verte in tema di ripetibilità a titolo di indebito arricchimento, di somme versate dal convivente in costanza del rapporto per la ristrutturazione ed acquisto di arredi dell'immobile adibito a residenza del nucleo, o se tali esborsi possano qualificarsi come adempimento ad obbligazione naturale, quindi non ripetibile
II. L'attore ha elencato alcune fatture, relative all'acquisto di arredamenti, infissi e ristrutturazione dell'immobile, affermando di avere provveduto al loro pagamento e chiede alla convenuta la restituzione del 50% degli importi.
III. Secondo la giurisprudenza della S.C. un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e pagina 3 di 9 proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (Cass. n. 3713 del 13/03/2003; Cass. n. 14732 del
07/06/2018; Cass. n. 11303 del 12/06/2020). A monte vi è da considerare che «L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza» (Cass. n.
11330 del 15/05/2009, richiamato in Cass. Civ., 01.07.2021, n.
18721 ).
IV. Occorre quindi distinguere tra spese ordinarie, funzionali al vivere quotidiano, e spese "straordinarie", non strettamente correlate alle quotidiane necessità della coppia. Le prime, tra cui possono annoverarsi ad esempio, l'affitto mensile e le bollette, non sono rimborsabili, in quanto rappresentano il normale contributo alla vita comune, e possono qualificarsi, sotto il profilo giuridico, come "obbligazioni naturali". Le seconde, invece, vanno in linea di principio rimborsate all'ex convivente, nel momento in cui la relazione finisce, al fine di evitare un indebito arricchimento, ove ad esse non possa riconoscersi il connotato dell'obbligazione naturale. La questione assume rilevo particolare ove siano in contesa le spese di ristrutturazione della casa in cui si è svolta la convivenza, ed al riguardo la Cassazione ha sancito che il pagina 4 di 9 convivente ha diritto di chiedere il rimborso del prezzo pagato per i lavori di ristrutturazione e per l'arredo della casa dove si è convissuto, di proprietà della compagna (Cass., sent. del 31 agosto 2018, n. 21479). Gli esborsi per la ristrutturazione, infatti, non possono essere considerati come contributo alla vita comune (che sarebbero irripetibili), dal momento che si tratta di opere destinate a migliorare ed incrementare il valore di un bene di proprietà e non appaiono strumentali alle concrete esigenze quotidiane della coppia.
V. D'altro canto pure rileva l'ammontare delle spese dedotte, in relazione alle quali sussiste un rapporto di evidente sproporzione con la disponibilità delle parti, come si evince dall'ammontare dei rispettivi redditi, all'epoca in cui si riferiscono gli esborsi elencati, quindi non possono ritenersi entro i limiti di proporzionalità e di adeguatezza parametrati sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto, per configurarli come adempimento di una obbligazione naturale non ripetibile.
VI. In particolare va considerato che le parti avevano iniziato la convivenza nell'immobile già dal 2017, e la decisione di procedere ai lavori di ristrutturazione dopo circa tre anni non permette di configurare (anche per la genericità con cui si riferisce delle condizioni dell'immobile) la stretta necessità di tali lavori e ricondurli all'adempimento dei doveri morali e sociali da lui assunti nell'ambito della convivenza, quand'anche connotata dalla presenza di prole.
VII. Va chiarito che ai fini della presente statuizione non assume rilievo la mutata situazione economica dell'attore, che non incide sui presupposti di diritto per la domanda;
inoltre, come risulta dalla certificazione allegata dall'attore, il rapporto di lavoro risulta cessato il 19/10/2021 per dimissioni. Neppure assumono rilievo le ragioni per cui è cessato il rapporto di pagina 5 di 9 convivenza tra le parti, in quanto il fatto di per sé viene assunto dall'attore a motivo della ripetizione.
VIII. I principi elaborati dalla S.C. e sopra riassunti vanno quindi rapportati al caso in esame, in particolare per il riferimento alle spese per ristrutturazione ed acquisto di infissi ed arredamenti.
Va in primo luogo considerato che tra conviventi non sorge la comunione legale dei beni prevista nel rapporto di coniugio e gli acquisti rimangono di proprietà di chi li ha pagati nonostante i beni siano destinati all'utilizzo comune;
il titolare può agire per ottenerli in restituzione o per l'equivalente in denaro. Nel caso in esame l'attore chiede in restituzione il 50% del valore dei beni acquistati e delle migliorie apportate all'immobile.
IX. Ciò che assume rilievo dirimente ai fini della presente causa è
l'inquadramento degli esborsi dedotto dalla parte attrice che dichiara di avere provveduto a propria cura e spese a ristrutturare l'immobile della famiglia, e di avere contratto l'ulteriore finanziamento al fine di procedere all'acquisto di infissi ed arredamenti.
X. Le circostanze così dedotte trovano riscontro solo parziale dalla documentazione in atti, in particolare dalle fatture e dalle corrispondenti distinte di bonifico allegate dalle parti.
XI. Le spese afferenti gli interventi di ristrutturazione dell'immobile sono riportate nelle fatture emesse dalle ditte VA e La
IC (i docc. da 6 a 10 dell'attore ); le spese afferenti infissi ed arredi sono riportate nella fatture emesse della ditte CP_2
e Sigla (doc.4 e 5)
XII. Come si evince dalle distinte di bonifico allegate alle fatture, il pagamento delle fatture VA e La LI risulta effettuato da conto corrente n 3132930 cointestato alle parti, mentre le fatture per arredi ed infissi sono pagate con bonifico disposto dal CC 3129866 intestato al solo attore.
pagina 6 di 9 XIII. Il conto corrente 3132930 corrisponde a quello sul quale è stato erogato il mutuo contratto da entrambe le parti;
il conto corrente
3129866 corrisponde a quello su cui è stato erogato il finanziamento contratto dall'attore nel settembre 2020, ed è lo stesso su cui sono addebitati i ratei in restituzione del finanziamento.
XIV. Questi rilievi assumono valore dirimente ai fini della domanda.
Deve infatti rilevarsi che il pagamento delle spese di ristrutturazione proviene da un conto cointestato, lo stesso su cui era stato erogato il mutuo finalizzato alla ristrutturazione, e quindi non può ritenersi che il pagamento sia stato effettuato dall'attore con somme proprie, ciò che costituisce il presupposto necessario per esercitare l'azione di indebito arricchimento, in quanto per il pagamento, benché il soggetto che lo abbia materialmente disposto il sig. , sono state Pt_1
impiegate somme rientranti piena disponibilità di entrambe le parti e scaturenti dal mutuo di cui esse avevano beneficiato.
L'accesso alla tesi dell'attore non è possibile nella misura in cui sostiene che la convenuta abbia da questi esborsi tratto un beneficio diretto, come tale soggetto alla ripetizione, perché in effetti il beneficio della convenuta imputabile alla partecipazione dell'attore risiede nella contrazione del mutuo cointestato
(anche se in effetti il soggetto maggiormente esposto dall'operazione resta la , oltre che mutuataria CP_1 anche datrice d'ipoteca) e nella conseguente percezione delle somme mutuate, in relazione alla quale la modalità di utilizzo delle somme concretizza un beneficio indiretto non contrastabile con l'azione proposta.
XV. D'altro canto l'attore non ha documentato di avere effettuato versamenti dei ratei in restituzione e ciò non permette di individuare un proprio effettivo ed attuale depauperamento
(quel depauperamento cui l'azione di indebito altrui pagina 7 di 9 arricchimento dovrebbe ovviare) nella misura corrispondente alle somme chieste in restituzione. Ciò quindi non consente di individuare il connotato della residualità e sussidiarietà dell'azione di indebito arricchimento proposta nei confronti dell'operazione (il pagamento delle opere – l'acquisto dei materiali) che costituisce un beneficio indiretto, rispetto alla contrazione del mutuo dei coobbligati in solido, in relazione alla quale si configura la proponibilità dell'azione di rivalsa tra coobbligati come eccepito dalla parte convenuta.
XVI. Per questo motivo non può essere accolta la richiesta dell'attore con riferimento alle somme corrisposte alle e La Parte_2
IC.
XVII. Questo medesimo argomento porta a conclusioni opposte con riferimento alle spese sostenute dall'attore per gli infissi e per gli arredamenti.
XVIII. Sul punto si deve osservare che l'attore ha dedotto la necessità di ricorrere a questo finanziamento perché le somme ricevute dal mutuo non erano sufficienti. L'affermazione in effetti non è puntualmente riscontrabile sulla base dei documenti allegati, perché a fronte dell'erogazione del mutuo di 80.000,00 si trovano in atti le menzionate fatture VA e la IC, il cui totale ammonta all'incirca ad € 63.620 (doc 6-9 dell'attore ed elenco bonifici allegato alle memorie istruttorie della convenuta); e l'ammontare delle fatture per infissi ed arredamenti ammonta ad € 16.189,64 ciò che porta il totale delle spese risultante dai documenti in atti sostanzialmente coincidente con l'importo del mutuo.
XIX. Questo tuttavia non ha importanza, perché il finanziamento contratto dal solo attore è documentato, e risulta dall'attore effettuato il pagamento delle fatture per infissi e arredi in epoca successiva alla erogazione del finanziamento, mediante bonifico proveniente dal medesimo conto corrente, intestato al pagina 8 di 9 solo attore, che nel contratto di finanziamento viene indicato per l'accredito dell'importo finanziato e per l'addebito dei reati in restituzione. Non v'è dubbio quindi che il pagamento di questi importi sia stato effettuato dall'attore.
XX. I criteri indicativi sopra illustrati non permettono di inquadrare queste spese nell'ambito dell'obbligazione naturale non ripetibile, in quanto restano valide le valutazioni già svolte in ordine alla proporzionalità ed opportunità della spesa in relazione allo stato dell'immobile ed alla capacità economica delle parti.
XXI. La domanda dell'attore può quindi essere accolta limitatamente alla spesa affrontata per infissi ed arredi, che nel totale ammonta ad € 16.189,64 e che l'attore richiede nella misura del
50%; va quindi riconosciuto l'importo di € 8.094,82
La soccombenza parziale giustifica la compensazione delle Pt_3
spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna la convenuta all'indennizzo in Controparte_1 favore di per l'importo di € 8.094,82 oltre Parte_1
interessi dalla domanda;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 15 aprile 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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