Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00022/2026REG.PROV.COLL.
N. 00877/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 877 del 2025, proposto da
NT IT, rappresentato e difeso dall'Avvocato Emiliano Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania n. 1974/2025, resa tra le parti, il 23 giugno 2025, con cui era respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento dirigenziale del 25 giugno 2024 n. 06/562 e prot. 283548, con cui la Direzione Sviluppo Attività Produttiva – S.U.A.P. – Ufficio Tutela del Consumatore del Comune di Catania ha respinto l’istanza presentata il 18 aprile 2024 per l’installazione di un chioschetto per la vendita di dolciumi all’interno del marciapiede lato sud-est di piazza Stesicoro antistante civ, n.60;
nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale non conosciuto;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. OL NI e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, l’appellante premette che il Comune, peraltro già munito di Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche approvato nel 2000, con delibera di Consiglio Comunale del 20 marzo 2023 n. 2 ha approvato un “ Regolamento relativo alla disciplina per l’installazione dei chioschi nella città di Catania ”, che ribadisce la necessità di approvare gli atti programmatori e l’individuazione delle zone ove collocare i chioschi, prevedendo altresì un termine di novanta giorni entro cui indire procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni.
L’odierno appellante, espone, dunque, di aver presentato istanza, in data 19 aprile 2024, per il rilascio di una concessione di suolo pubblico finalizzata all’installazione di un chioschetto come specificato in epigrafe.
Afferma che il Comune, omessa ogni istruttoria, con provvedimento del 25 giugno 2024, rigettava l’istanza, qualificandola erroneamente come finalizzata ad ottenere un’autorizzazione all’installazione di un “ chiosco di bibite ”, richiamando il predetto Regolamento e affermando che “ non si può procedere all’assegnazione di un sito, senza che questo venga messo a bando” .
Avverso la sentenza di primo grado, che ha respinto il ricorso, l’appellante propone i seguenti motivi di censura:
1 - l’inerzia relativa alla mancata preventiva individuazione delle aree (cd zonizzazione) oggetto di concessione di suolo pubblico sul territorio comunale da destinare all’esercizio del commercio (cd. posteggi), alla mancata fissazione dei criteri per l’assegnazione di tali posteggi, alla mancata indizione delle procedure di evidenza pubblica finalizzate alla assegnazione dei suddetti posteggi, nonché al mancato aggiornamento (almeno quadriennale) della succitata programmazione, come invece previsto dalla normativa di riferimento (d.lgs. n. 114 del 1998); la l. reg. n. 18/95 dispone, poi, che il Consiglio comunale stabilisca “… l'ampiezza complessiva delle aree” ed “i criteri di assegnazione dei posteggi”; l’inosservanza del termine quadriennale di cui all’art. 8 della cit. l. reg. 8/95 violerebbe la stessa ratio legis sicché il Comune sarebbe tenuto a rilasciare la concessione e consentire l’esercizio dell’attività con efficacia limitata fino all’adozione di un atto programmatorio valido ed efficace (in termini, richiama l’ordinanza di questo CGARS n. 171 del 12 marzo 2004); non costituirebbe valida motivazione del diniego la carenza di un atto pianificatorio, né sarebbe applicabile la direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva Bolkestein ), trattandosi di fattispecie non caratterizzata scarsità delle risorse naturali ; ancora, sarebbe errato l’assunto secondo cui dinanzi all’inerzia del Comune, l’appellante avrebbe avuto l’onere di attivare gli strumenti previsti dall’ordinamento per superare l’inerzia della p.a.; l’Amministrazione appellata non avrebbe fornito alcuna prova in ordine all’imminente approvazione del piano; erroneamente poi il T.a.r. avrebbe fatto riferimento alla censura della violazione dell’art. 10 bis della l. n.241 del 1990;
2 – erroneità della compensazione delle spese.
Si è costituito il Comune sostenendo che, con l’approvazione in data 20 marzo 2023 del Regolamento per l’installazione dei chioschi, è stata innovata la situazione preesistente imponendo con norma inderogabile che l’assegnazione delle aree per la collocazione di chioschi debba avvenite attraverso la procedura ad evidenza pubblica del bando.
Con memoria ex 73 c.p.a. l’appellante invoca il parere di questo Consiglio reso nella Adunanza del 13 dicembre 2016 n. 63/2017; di seguito deposita gli atti relativi ad altra istanza e al relativo annullamento d’ufficio del diniego.
Con ulteriore memoria il Comune eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del deposito documentale effettuato da parte appellante in data 14 novembre 2025 per violazione dell’art. 104 c.p.a., evidenziando, altresì, la violazione della privacy dal momento che l’oscuramento dei dati è parziale ed è possibile leggere i nominativi dei destinatari dei provvedimenti. In ogni caso la nuova produzione documentale non sarebbe in grado di incidere la correttezza della decisione impugnata.
Precisa che la nota prot. n. 217636 dell’8 maggio 2025 del Segretario Generale del Comune attesta che gli adempimenti previsti dal Regolamento sono in fase di attuazione.
In ogni caso ripropone l’eccezione non esaminata dalla sentenza appellata, ai sensi dell’art. 101, comma 2°, del c.p.a., con la quale si evidenziava che il diniego, nella specie, era motivato anche in forza dell’art. 4 del Regolamento che esclude la collocazione di chioschi nel centro storico cittadino.
All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I – L’appello è infondato.
II – Non è necessario soffermarsi sull’eccezione proposta dall’Amministrazione in quanto il giudizio può essere definito a prescindere dall’esame della produzione documentale inerente ad altro procedimento, che pertanto risulta non rilevante ai fini della presente controversia.
III – Ai fini della decisione risulta determinante la circostanza che l’appellante non ha inteso impugnare il Regolamento presupposto all’atto di diniego, in particolare con riferimento alla previsione della necessità della procedura concorsuale per l’assegnazione dell’area, né autonomamente né contestualmente.
Neppure l’istante si è attivato al fine di contrastare l’asserita inerzia dell’Amministrazione nella pubblicazione del relativo bando.
Peraltro, sul punto, rileva che la giurisprudenza ha precisato che non può essere condivisa la tesi secondo cui “ l’inerzia serbata dagli organi comunali giustificherebbe l’avvio dell’attività richiesta e che un’opzione di segno diverso finirebbe per impedire il libero e corretto esercizio dell’attività di impresa ” in quanto “ il suo accoglimento finirebbe per trasformare irragionevolmente l’obbligo delle amministrazioni di provvedere sulle istanze di soggetti privati (articolo 2 della l. 241 del 1990) in una sorta di generalizzato e incondizionato obbligo di assentire tali istanze e di giustificare, in mancanza di un provvedimento espresso, l’esercizio dell’attività cui l’istanza è finalizzata” (Cons. di Stato, sez. V, 2396/2017).
Peraltro, l’Amministrazione ha prodotto in giudizio la nota Segretario Generale prot. n. 217636 dell'8 maggio 2025, che dà atto dell’attivazione delle procedure conseguenti all’entrata in vigore del Regolamento.
IV – Ancora, quanto alla censura circa la non esperibilità della tutela nei confronti dell’inerzia della p.a., va richiamata la giurisprudenza, che ha precisato che non vi è una preclusione assoluta all’esperibilità del rito del silenzio, ex artt. 31 e 117 c.p.a., nei confronti degli atti generali o normativi non legislativi. Il rito del silenzio è ammissibile laddove si possano individuare interessi legittimi differenziati e qualificati, in particolare anche nelle ipotesi di procedimenti officiosi aventi a oggetto attività di natura generale programmatoria e pianificatoria dovuta nell’ an ma discrezionale nel quomodo e nel quid (Consiglio di Stato, sez. VI, 30 aprile 2025, n. 3652).
V – Non appare, inoltre, rilevante il richiamo al parere di questo Consiglio, che non fa riferimento alla necessità della procedura concorsuale, nella specie precipuamente prevista dal Regolamento vigente.
VI – Neppure risulta rilevante, ai fini della decisione, l’ultroneo richiamo all’art. 10 bis l. n. 241 del 1990.
VII – Da ultimo, per completezza, deve, comunque, precisarsi che esula dal presente giudizio il richiamo a motivazioni ulteriori non esplicitate nel provvedimento gravato.
VIII – Alla luce di tutto quanto ritenuto, l’appello deve essere respinto quanto al primo articolato gruppo di censure e, conseguentemente, non trovando fondamento il secondo motivo relativo alle spese del primo grado.
IX – In ragione della particolarità della questione esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT OL, Presidente
OL NI, Consigliere, Estensore
Michele Pizzi, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NI | RT OL |
IL SEGRETARIO