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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1161/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1161/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BIANCHI SERGIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1 DEL POPOLO 44 CESENA presso il difensore
APPELLANTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. FORTINI Controparte_1 AE e dell'avv. LUPO ALESSANDRA ( , elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 SAFFI 13 PARMA presso il difensore LUPO ALESSANDRA
APPELLATO
Avverso l'Ordinanza del Tribunale di Parma pubblicata in data 7 giugno 2023, nel procedimento avente R.G. 3622/2022 CONCLUSIONI L' appellante rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, in via principale, nel merito, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per non avere il giudice di prime cure pronunciato in merito all'accoglimento o al rigetto della richiesta della società
[...] tempestivamente proposta in giudizio di primo grado;
in via principale, nel merito, respinta ogni contraria Parte_1 istanza ed eccezione, in accoglimento della presente impugnazione, riformare l' ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Parma (Giudice Dott. Marco Vittoria) in data 07/06/2023, pubblicata il 07/06/2023 e comunicata a mezzo PEC dalla cancelleria il 12/06/2023, nel giudizio tra le parti avente R.G. n. 3622/2022, previa ogni occorrente declaratoria e/o istruttoria, per i motivi di cui agli atti difensivi e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, previa ogni ritenuta necessaria declaratoria e/o espletanda istruttoria, IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO – dichiarare l'inammissibilità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., per i motivi di cui in narrativa della presente comparsa, fissando, con ordinanza non impugnabile, l'udienza ex art. 183 c.p.c.; IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare il mancato esperimento del procedimento di arbitrato come espressamente indicato tra le parti nella scrittura privata meglio descritta in narrativa e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda proposta dall'Arch. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertare e CP_1 dichiarare il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda proposta dall'Arch. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE – accertare e dichiarare il difetto di CP_1 legittimazione passiva del resistente con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge;
IN VIA Parte_1
pagina 1 di 5 PRINCIPALE, NEL MERITO – respingere in toto le domande di parte ricorrente, poiché infondate tanto in fatto quanto in diritto, comunque per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre ad accessori come per legge.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per i motivi esposti nel presente atto;
Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA come per legge.
L' appellato così precisava le proprie conclusioni: Piaccia all'Ill.mo giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare l'appello proposto confermando la pronuncia di primo grado. Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'arch. domandava di condannare la società convenuta, Controparte_1 [...]
previo accertamento dell'effettiva esecuzione delle prestazioni affidategli, al pagamento della Parte_1 residua somma dovuta per compensi professionali, pari ad € 16.159,20. Esponeva nel merito che: il aveva indetto una procedura di gara d'appalto per la Controparte_2 realizzazione di una centrale di cogenerazione, presso l'area “Loghetto” a i lavori erano stati affidati CP_2 alla società tramite contratto di appalto sottoscritto il 29.06.2016; l'art. 57 bis dell'allegato B Parte_1 al suddetto contratto imponeva, in capo all'appaltatore, di sostenere il costo per le spese tecniche, da corrispondere direttamente ai professionisti incaricati dal Comune;
in data 05.06.2015 il e il Controparte_2 ricorrente sottoscrivevano un disciplinare per l'affidamento dell'incarico di coordinamento per la CP_1 sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della centrale di cogenerazione, per una remunerazione complessiva di € 30.451,20, con pagamento a carico della società in conformità della Parte_1 previsione di cui all'art. 57 bis del capitolato speciale. L'architetto allegava il mancato pagamento di parte delle fatture emesse durante l'esecuzione dei lavori e al momento del collaudo delle opere, rilevando che la convenuta si era limitata a versare alcuni acconti a mezzo di tre bonifici bancari, residuando un debito di € 16.159,20, oltre ritenuta d'acconto. Si costituiva nel giudizio eccependo, in rito, l'inammissibilità del rito sommario di Parte_1 cognizione, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'arbitrato e della negoziazione assistita, il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che i lavori non erano terminati;
pertanto, la remunerazione del professionista doveva limitarsi alle prestazioni effettivamente svolte. Il giudizio, istruito documentalmente, veniva deciso con ordinanza n. 1199/2023 che accoglieva il ricorso, per quanto qui ancora rileva, con i seguenti passaggi logico – giuridici: a fronte della contestazione sollevata dalla resistente in ordine alla mancata ultimazione dei lavori nel cantiere, il giudicante precisava che la lettera di incarico (doc. n. 4 ricorrente) aveva subordinato il pagamento, dividendone la liquidazione al momento di affidamento dell'incarico (25%); al completamento delle opere edili (50%); al collaudo (25%). Parte ricorrente aveva depositato in atti il certificato di ultimazione lavori (doc. n. 6) e il certificato di collaudo (doc. n. 7), mentre la resistente non aveva provato l'inadempimento ascritto al ricorrente. Per tali ragioni ha accolto la domanda e condannato parte resistente al pagamento di € 16.159,20, oltre relativa ritenuta d'acconto, ed interessi ex d. lgs. n. 231/02. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello formulando due motivi di gravame. Parte_1
Nel giudizio instaurato si è costituito insistendo per il rigetto dell'appello proposto e la Controparte_1 conferma della prima decisione. Disposta la sostituzione dell'udienza di decisione ex art.352 cpc con il deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con provvedimento del 29.09.2025.
*** Con il primo motivo eccepisce la nullità della decisone per non essersi pronunciata sulla Parte_1 richiesta di mutamento del rito, formulata nel precedente grado di giudizio. Ritiene di aver esaustivamente pagina 2 di 5 motivato nei propri atti difensivi le esigenze sottostanti a tale richiesta, ravvisabili nella necessità di una specifica istruttoria anche per testi e/o C.T.U. al fine di dimostrare l'inadempimento dell'architetto. Contestualmente produce il computo dell'appalto dei lavori, asseritamente contenente la descrizione delle opere ancora da eseguire e da perfezionare da parte dell'Arch. che la avrebbe voluto produrre CP_1 Parte_1 con le memorie istruttorie 183/6 c.p.c. Con il secondo motivo lamenta l'erronea e falsa applicazione del principio dell'onere della prova circa l'adempimento dell'architetto AM in merito che, qualora il debitore convenuto per CP_1
l'adempimento eccepisca l'inadempimento ex art. 1460 c.c., potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre sarà il creditore a dover dimostrare il corretto adempimento. Nel caso di specie, sostiene di aver specificatamente contestato sia l'an, che il quantum delle pretese creditorie azionate da mentre questi non avrebbe mai fornito alcun documento probante la conclusione dei CP_1 lavori. Entrambi i motivi sono infondati. Innanzitutto, è pacificamente affermato dalla giurisprudenza di Cassazione che ricada nella discrezionalità del giudice la decisione di disporre il mutamento del rito, senza che il fatto di non avervi provveduto integri una ragione di nullità del procedimento e del provvedimento conclusivo (cfr. Cass. 14734/2022). In ogni caso, tale valutazione di opportunità deve essere svolta sulla scorta delle difese tempestivamente depositate delle parti, ove da esse si rilevi che la causa richiede un'istruttoria non sommaria. L'art. 702 ter c.p.c., vigente ratione temporis, disponeva infatti: “Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruttoria non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. (…)”. Nella fattispecie in decisione l'appellante si è limitata a dedurre che il giudizio instaurato meritava una specifica istruttoria anche per testimoni e/o C.T.U. al fine di provare l'inadempimento dell'architetto e soprattutto che allo stesso non poteva essere attribuito l'intero importo del credito richiesto con la domanda proposta con rito sommario di cognizione (pag. 7 appello). Tuttavia, dagli atti difensivi, non emerge l'esigenza di espletare un'istruttoria diversa da quella solo P documentale, né in tal senso basta la nuda istanza di mutamento del rito formulata da . Nella propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado, infatti, sostenne solamente che i Parte_1 lavori non fossero mai stati conclusi e dunque non fosse dovuto il pagamento di fatture e note proforma emesse in anticipo per prestazioni non ancora eseguite. Ancora, contestò all'architetto di non avere fornito la prova delle prestazioni svolte, senza tuttavia formulare nel termine di rito istanze istruttorie o specifiche ragioni probatorie a giustificazione della richiesta di mutamento del rito. Ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. è onere del resistente proporre nella comparsa di costituzione e risposta le difese, prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda e indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione;
solo in esito a tale attività difensiva spetta al giudice di verificare la compatibilità della istruttoria richiesta, con il rito semplificato adottato dalla difesa ricorrente. L'appellante, invece, dopo essere decaduta dal diritto di formulare istanze istruttorie, per mancato rispetto del termine di legge, ha chiesto il mutamento del rito, e ora allega che una volta instaurato il processo ordinario di cognizione, avrebbe voluto e dovuto chiamare testimoni che hanno seguito i lavori del cantiere. D'altro canto i procedimenti con rito sommario, pur essendo caratterizzati da un rito deformalizzato, mantengono la pienezza della cognizione, ovverosia il carattere non superficiale dell'istruzione probatoria e del conseguente accertamento. Il giudice infatti procede, nel modo che ritiene più opportuno, agli atti di istruzione rilevanti ai fini della decisione sulla base dei mezzi di prova articolati dalle parti (art. 115 c.p.c.). Nella fattispecie in decisione, pertanto, il primo giudice ben avrebbe potuto ammettere la prova per testi, se parte resistente ne avesse fatto specifica richiesta e cosicchè l'escussione testimoniale, ora invocata dalla parte appellante, non fu comunque impedita dalla scelta del rito ma esclusivamente dal difetto di domanda in tal senso di . Parte_1 pagina 3 di 5 Neppure può avere ingresso nel presente giudizio il computo metrico complessivo (doc. 4) che, secondo parte appellante, certificherebbe le opere ancora da eseguire da parte di ER restando l'incerta valenza CP_1 probatoria, il documento risulta datato al 28 novembre 2013, dunque ben prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, sì che era onere dell'odierna appellante allegarlo agli atti difensivi del precedente procedimento.
È parimenti infondato il secondo motivo di gravame. Seppur l'appellante richiama correttamente l'orientamento giurisprudenziale in punto a ripartizione dell'onere della prova, in materia contrattuale, nella fattispecie concreta è solo la ad avere mancato di Parte_1 adempiere agli oneri probatori su di essa gravanti. È vero, infatti, che quando il debitore convenuto per l'adempimento si avvale dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. permane l'ordinaria ripartizione dell'onere probatorio e il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, spettando al creditore che agisce in giudizio dimostrare di avere adempiuto. Tuttavia nella fattispecie in decisione, a fronte della contestazione sollevata dalla resistente in ordine alla mancata ultimazione dei lavori, l'architetto ha prodotto sia il certificato di ultimazione, che il CP_1 certificato di collaudo dei lavori, entrambi emessi in presenza e nel contraddittorio con l'appaltatrice e dalla medesima sottoscritti, offrendo quindi prova adeguata della esecuzione della prestazione. Nel certificato di ultimazione dei lavori si legge: “L'anno duemilaquindici (2015) il giorno venti (20) del mese di Agosto in il sottoscritto Direttore dei lavori, previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul CP_2 luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori: in qualità di titolare CP_3 dell'Impresa appaltatrice;
in qualità di tecnico comunale;
ha proceduto ai necessari Testimone_1 accertamenti e riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore a norma delle prescrizioni dell'art. 199 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207. Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, ha constatato che i lavori appaltati sono stati completamente ultimati in conformità del contratto di appalto e, pertanto, per ogni effetto di legge CERTIFICA che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile”. Allo stesso modo, il certificato di collaudo: “Il Collaudatore: accertato che le opere eseguite e/o realizzate sono sostanzialmente conformi al progetto approvato;
visto che le opere in generale sono state eseguite secondo la regola d'arte con idonei materiali, idonei magisteri ed in osservanza alle prescrizioni del capitolato speciale dei lavori;
vista la documentazione tecnica relativa ai materiali impiegati, fornita dalla Direzione Lavori;
vista i disegni As-Built forniti dalla Direzione Lavori;
vista che l'Impresa esecutrice e il Direttore dei Lavori hanno assicurato nell'ambito delle rispettive competenze, la perfetta e regolare esecuzione delle opere, anche con riguardo alle parti non più ispezionabili o di difficile ispezione, nonché la rispondenza tra le condizioni stabilite e le opere eseguite;
visto che il rappresentante dell'impresa dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 C.C. la totale assenza di vizi o danni delle opere eseguite;
visto che l'importo dei lavori eseguiti ammonta complessivamente a € 1.962.496,33 al netto di iva come si desume dagli atti contabili a firma del direttore dei lavori;
sulla base delle risultanze soprariportate il Collaudatore CERTIFICA che le opere relative ai lavori per la realizzazione di una centrale di cogenerazione presso l'area "Loghetto" in Fidenza (Parma) - "fase 1" sono collaudabili, come in effetti con il presente atto collauda (…). Quanto al collaudo, non è fondata la contestazione sollevata da in ordine alla sua validità. Parte_1
L'art. 102 d.lgs. 50/2016, allora vigente e oggi trasporto nell'art. 116 d.lgs. 36/2023, prevedeva: “Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine”. Nel caso di specie, il certificato in contestazione è stato sottoscritto dalle parti coinvolte il 21.08.2015 e, come correttamente rammenta l'appellato, è comprensivo delle spese tecniche del CSE, così come previste dal capitolato speciale d'appalto, da corrispondere direttamente ai professionisti. Il disciplinare per l'affidamento dell'incarico sottoscritto da subordinava il pagamento Controparte_1 pagina 4 di 5 dell'onorario alle seguenti cadenze: 25% all'affidamento dell'incarico; 50% al completamento delle opere edili;
25% al collaudo dell'opera, sì che, la certificazione del loro espletamento, tempestivamente prodotta dal professionista, esaurisce ogni contestazione circa la debenza del relativo compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– rigetta l'appello confermando integralmente l'ordinanza emessa dal Tribunale di Parma nel procedimento avente R.G. 3622/2022 in data 07.06.2023;
– condanna alla refusione in favore di delle spese del grado, che liquida Parte_1 Controparte_1 in € 3933,00 per compenso, oltre accessori di legge (spese generali al 15 %, iva e cpa).
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1161/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BIANCHI SERGIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1 DEL POPOLO 44 CESENA presso il difensore
APPELLANTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. FORTINI Controparte_1 AE e dell'avv. LUPO ALESSANDRA ( , elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 SAFFI 13 PARMA presso il difensore LUPO ALESSANDRA
APPELLATO
Avverso l'Ordinanza del Tribunale di Parma pubblicata in data 7 giugno 2023, nel procedimento avente R.G. 3622/2022 CONCLUSIONI L' appellante rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, in via principale, nel merito, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per non avere il giudice di prime cure pronunciato in merito all'accoglimento o al rigetto della richiesta della società
[...] tempestivamente proposta in giudizio di primo grado;
in via principale, nel merito, respinta ogni contraria Parte_1 istanza ed eccezione, in accoglimento della presente impugnazione, riformare l' ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Parma (Giudice Dott. Marco Vittoria) in data 07/06/2023, pubblicata il 07/06/2023 e comunicata a mezzo PEC dalla cancelleria il 12/06/2023, nel giudizio tra le parti avente R.G. n. 3622/2022, previa ogni occorrente declaratoria e/o istruttoria, per i motivi di cui agli atti difensivi e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, previa ogni ritenuta necessaria declaratoria e/o espletanda istruttoria, IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO – dichiarare l'inammissibilità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., per i motivi di cui in narrativa della presente comparsa, fissando, con ordinanza non impugnabile, l'udienza ex art. 183 c.p.c.; IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare il mancato esperimento del procedimento di arbitrato come espressamente indicato tra le parti nella scrittura privata meglio descritta in narrativa e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda proposta dall'Arch. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertare e CP_1 dichiarare il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda proposta dall'Arch. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE – accertare e dichiarare il difetto di CP_1 legittimazione passiva del resistente con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge;
IN VIA Parte_1
pagina 1 di 5 PRINCIPALE, NEL MERITO – respingere in toto le domande di parte ricorrente, poiché infondate tanto in fatto quanto in diritto, comunque per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre ad accessori come per legge.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per i motivi esposti nel presente atto;
Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA come per legge.
L' appellato così precisava le proprie conclusioni: Piaccia all'Ill.mo giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare l'appello proposto confermando la pronuncia di primo grado. Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'arch. domandava di condannare la società convenuta, Controparte_1 [...]
previo accertamento dell'effettiva esecuzione delle prestazioni affidategli, al pagamento della Parte_1 residua somma dovuta per compensi professionali, pari ad € 16.159,20. Esponeva nel merito che: il aveva indetto una procedura di gara d'appalto per la Controparte_2 realizzazione di una centrale di cogenerazione, presso l'area “Loghetto” a i lavori erano stati affidati CP_2 alla società tramite contratto di appalto sottoscritto il 29.06.2016; l'art. 57 bis dell'allegato B Parte_1 al suddetto contratto imponeva, in capo all'appaltatore, di sostenere il costo per le spese tecniche, da corrispondere direttamente ai professionisti incaricati dal Comune;
in data 05.06.2015 il e il Controparte_2 ricorrente sottoscrivevano un disciplinare per l'affidamento dell'incarico di coordinamento per la CP_1 sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della centrale di cogenerazione, per una remunerazione complessiva di € 30.451,20, con pagamento a carico della società in conformità della Parte_1 previsione di cui all'art. 57 bis del capitolato speciale. L'architetto allegava il mancato pagamento di parte delle fatture emesse durante l'esecuzione dei lavori e al momento del collaudo delle opere, rilevando che la convenuta si era limitata a versare alcuni acconti a mezzo di tre bonifici bancari, residuando un debito di € 16.159,20, oltre ritenuta d'acconto. Si costituiva nel giudizio eccependo, in rito, l'inammissibilità del rito sommario di Parte_1 cognizione, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'arbitrato e della negoziazione assistita, il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che i lavori non erano terminati;
pertanto, la remunerazione del professionista doveva limitarsi alle prestazioni effettivamente svolte. Il giudizio, istruito documentalmente, veniva deciso con ordinanza n. 1199/2023 che accoglieva il ricorso, per quanto qui ancora rileva, con i seguenti passaggi logico – giuridici: a fronte della contestazione sollevata dalla resistente in ordine alla mancata ultimazione dei lavori nel cantiere, il giudicante precisava che la lettera di incarico (doc. n. 4 ricorrente) aveva subordinato il pagamento, dividendone la liquidazione al momento di affidamento dell'incarico (25%); al completamento delle opere edili (50%); al collaudo (25%). Parte ricorrente aveva depositato in atti il certificato di ultimazione lavori (doc. n. 6) e il certificato di collaudo (doc. n. 7), mentre la resistente non aveva provato l'inadempimento ascritto al ricorrente. Per tali ragioni ha accolto la domanda e condannato parte resistente al pagamento di € 16.159,20, oltre relativa ritenuta d'acconto, ed interessi ex d. lgs. n. 231/02. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello formulando due motivi di gravame. Parte_1
Nel giudizio instaurato si è costituito insistendo per il rigetto dell'appello proposto e la Controparte_1 conferma della prima decisione. Disposta la sostituzione dell'udienza di decisione ex art.352 cpc con il deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con provvedimento del 29.09.2025.
*** Con il primo motivo eccepisce la nullità della decisone per non essersi pronunciata sulla Parte_1 richiesta di mutamento del rito, formulata nel precedente grado di giudizio. Ritiene di aver esaustivamente pagina 2 di 5 motivato nei propri atti difensivi le esigenze sottostanti a tale richiesta, ravvisabili nella necessità di una specifica istruttoria anche per testi e/o C.T.U. al fine di dimostrare l'inadempimento dell'architetto. Contestualmente produce il computo dell'appalto dei lavori, asseritamente contenente la descrizione delle opere ancora da eseguire e da perfezionare da parte dell'Arch. che la avrebbe voluto produrre CP_1 Parte_1 con le memorie istruttorie 183/6 c.p.c. Con il secondo motivo lamenta l'erronea e falsa applicazione del principio dell'onere della prova circa l'adempimento dell'architetto AM in merito che, qualora il debitore convenuto per CP_1
l'adempimento eccepisca l'inadempimento ex art. 1460 c.c., potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre sarà il creditore a dover dimostrare il corretto adempimento. Nel caso di specie, sostiene di aver specificatamente contestato sia l'an, che il quantum delle pretese creditorie azionate da mentre questi non avrebbe mai fornito alcun documento probante la conclusione dei CP_1 lavori. Entrambi i motivi sono infondati. Innanzitutto, è pacificamente affermato dalla giurisprudenza di Cassazione che ricada nella discrezionalità del giudice la decisione di disporre il mutamento del rito, senza che il fatto di non avervi provveduto integri una ragione di nullità del procedimento e del provvedimento conclusivo (cfr. Cass. 14734/2022). In ogni caso, tale valutazione di opportunità deve essere svolta sulla scorta delle difese tempestivamente depositate delle parti, ove da esse si rilevi che la causa richiede un'istruttoria non sommaria. L'art. 702 ter c.p.c., vigente ratione temporis, disponeva infatti: “Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruttoria non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. (…)”. Nella fattispecie in decisione l'appellante si è limitata a dedurre che il giudizio instaurato meritava una specifica istruttoria anche per testimoni e/o C.T.U. al fine di provare l'inadempimento dell'architetto e soprattutto che allo stesso non poteva essere attribuito l'intero importo del credito richiesto con la domanda proposta con rito sommario di cognizione (pag. 7 appello). Tuttavia, dagli atti difensivi, non emerge l'esigenza di espletare un'istruttoria diversa da quella solo P documentale, né in tal senso basta la nuda istanza di mutamento del rito formulata da . Nella propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado, infatti, sostenne solamente che i Parte_1 lavori non fossero mai stati conclusi e dunque non fosse dovuto il pagamento di fatture e note proforma emesse in anticipo per prestazioni non ancora eseguite. Ancora, contestò all'architetto di non avere fornito la prova delle prestazioni svolte, senza tuttavia formulare nel termine di rito istanze istruttorie o specifiche ragioni probatorie a giustificazione della richiesta di mutamento del rito. Ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. è onere del resistente proporre nella comparsa di costituzione e risposta le difese, prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda e indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione;
solo in esito a tale attività difensiva spetta al giudice di verificare la compatibilità della istruttoria richiesta, con il rito semplificato adottato dalla difesa ricorrente. L'appellante, invece, dopo essere decaduta dal diritto di formulare istanze istruttorie, per mancato rispetto del termine di legge, ha chiesto il mutamento del rito, e ora allega che una volta instaurato il processo ordinario di cognizione, avrebbe voluto e dovuto chiamare testimoni che hanno seguito i lavori del cantiere. D'altro canto i procedimenti con rito sommario, pur essendo caratterizzati da un rito deformalizzato, mantengono la pienezza della cognizione, ovverosia il carattere non superficiale dell'istruzione probatoria e del conseguente accertamento. Il giudice infatti procede, nel modo che ritiene più opportuno, agli atti di istruzione rilevanti ai fini della decisione sulla base dei mezzi di prova articolati dalle parti (art. 115 c.p.c.). Nella fattispecie in decisione, pertanto, il primo giudice ben avrebbe potuto ammettere la prova per testi, se parte resistente ne avesse fatto specifica richiesta e cosicchè l'escussione testimoniale, ora invocata dalla parte appellante, non fu comunque impedita dalla scelta del rito ma esclusivamente dal difetto di domanda in tal senso di . Parte_1 pagina 3 di 5 Neppure può avere ingresso nel presente giudizio il computo metrico complessivo (doc. 4) che, secondo parte appellante, certificherebbe le opere ancora da eseguire da parte di ER restando l'incerta valenza CP_1 probatoria, il documento risulta datato al 28 novembre 2013, dunque ben prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, sì che era onere dell'odierna appellante allegarlo agli atti difensivi del precedente procedimento.
È parimenti infondato il secondo motivo di gravame. Seppur l'appellante richiama correttamente l'orientamento giurisprudenziale in punto a ripartizione dell'onere della prova, in materia contrattuale, nella fattispecie concreta è solo la ad avere mancato di Parte_1 adempiere agli oneri probatori su di essa gravanti. È vero, infatti, che quando il debitore convenuto per l'adempimento si avvale dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. permane l'ordinaria ripartizione dell'onere probatorio e il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, spettando al creditore che agisce in giudizio dimostrare di avere adempiuto. Tuttavia nella fattispecie in decisione, a fronte della contestazione sollevata dalla resistente in ordine alla mancata ultimazione dei lavori, l'architetto ha prodotto sia il certificato di ultimazione, che il CP_1 certificato di collaudo dei lavori, entrambi emessi in presenza e nel contraddittorio con l'appaltatrice e dalla medesima sottoscritti, offrendo quindi prova adeguata della esecuzione della prestazione. Nel certificato di ultimazione dei lavori si legge: “L'anno duemilaquindici (2015) il giorno venti (20) del mese di Agosto in il sottoscritto Direttore dei lavori, previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul CP_2 luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori: in qualità di titolare CP_3 dell'Impresa appaltatrice;
in qualità di tecnico comunale;
ha proceduto ai necessari Testimone_1 accertamenti e riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore a norma delle prescrizioni dell'art. 199 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207. Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, ha constatato che i lavori appaltati sono stati completamente ultimati in conformità del contratto di appalto e, pertanto, per ogni effetto di legge CERTIFICA che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile”. Allo stesso modo, il certificato di collaudo: “Il Collaudatore: accertato che le opere eseguite e/o realizzate sono sostanzialmente conformi al progetto approvato;
visto che le opere in generale sono state eseguite secondo la regola d'arte con idonei materiali, idonei magisteri ed in osservanza alle prescrizioni del capitolato speciale dei lavori;
vista la documentazione tecnica relativa ai materiali impiegati, fornita dalla Direzione Lavori;
vista i disegni As-Built forniti dalla Direzione Lavori;
vista che l'Impresa esecutrice e il Direttore dei Lavori hanno assicurato nell'ambito delle rispettive competenze, la perfetta e regolare esecuzione delle opere, anche con riguardo alle parti non più ispezionabili o di difficile ispezione, nonché la rispondenza tra le condizioni stabilite e le opere eseguite;
visto che il rappresentante dell'impresa dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 C.C. la totale assenza di vizi o danni delle opere eseguite;
visto che l'importo dei lavori eseguiti ammonta complessivamente a € 1.962.496,33 al netto di iva come si desume dagli atti contabili a firma del direttore dei lavori;
sulla base delle risultanze soprariportate il Collaudatore CERTIFICA che le opere relative ai lavori per la realizzazione di una centrale di cogenerazione presso l'area "Loghetto" in Fidenza (Parma) - "fase 1" sono collaudabili, come in effetti con il presente atto collauda (…). Quanto al collaudo, non è fondata la contestazione sollevata da in ordine alla sua validità. Parte_1
L'art. 102 d.lgs. 50/2016, allora vigente e oggi trasporto nell'art. 116 d.lgs. 36/2023, prevedeva: “Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine”. Nel caso di specie, il certificato in contestazione è stato sottoscritto dalle parti coinvolte il 21.08.2015 e, come correttamente rammenta l'appellato, è comprensivo delle spese tecniche del CSE, così come previste dal capitolato speciale d'appalto, da corrispondere direttamente ai professionisti. Il disciplinare per l'affidamento dell'incarico sottoscritto da subordinava il pagamento Controparte_1 pagina 4 di 5 dell'onorario alle seguenti cadenze: 25% all'affidamento dell'incarico; 50% al completamento delle opere edili;
25% al collaudo dell'opera, sì che, la certificazione del loro espletamento, tempestivamente prodotta dal professionista, esaurisce ogni contestazione circa la debenza del relativo compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– rigetta l'appello confermando integralmente l'ordinanza emessa dal Tribunale di Parma nel procedimento avente R.G. 3622/2022 in data 07.06.2023;
– condanna alla refusione in favore di delle spese del grado, che liquida Parte_1 Controparte_1 in € 3933,00 per compenso, oltre accessori di legge (spese generali al 15 %, iva e cpa).
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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