Sentenza 19 gennaio 2023
Massime • 1
In tema di acclaramento e certificazione dell'esito di avvenimenti sportivi oggetto di scommessa da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), posto che l'esito, rilevante ai fini delle scommesse - di cui l'amministrazione dei Monopoli è tenuta ad acquisire la corretta cognizione, attraverso le comunicazioni ufficiali degli enti organizzatori dell'evento o il proprio diretto impegno istruttorio - è necessariamente quello che si realizza sul campo di gara, ove la certificazione originariamente trasmessa alla società concessionaria delle scommesse sia erronea, l'Amministrazione può (e, talora, deve) inoltrare a quest'ultima le opportune rettifiche del (esatto) contenuto dell'esito dell'avvenimento sportivo oggetto della scommessa. (Nella specie la S.C. ha affermato la responsabilità dell'AAMS in relazione al danno patito dallo scommettitore in conseguenza del rifiuto di pagamento della vincita da parte dell'ente concessionario delle scommesse,indotto dall'erronea certificazione, non rettificata, dell'esito effettivo dell'avvenimento oggetto della scommessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2023, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
certificazione che aveva indotto l’ente concessionario delle scommesse (nella specie Bwin s.r.l.) a rifiutare al IA il pagamento della vincita che lo stesso avrebbe avuto diritto a conseguire in ragione dell’esito effettivo dell’evento oggetto della scommessa. 2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato come l’amministrazione dei OP dovesse ritenersi responsabile della mancata rettificazione del contenuto dell’erronea certificazione originariamente trasmessa alla società concessionaria delle scommesse, spettando a detta amministrazione dei OP l’obbligo di assumere informazioni certe e corrispondenti all’esito effettivo degli avvenimenti oggetto di scommessa, sì che la mancata successiva comunicazione, in via di rettifica, dell’esito effettivo dell’avvenimento oggetto della scommessa in esame era valsa a renderla responsabile (per colpa propria) del mancato conseguimento, da parte del IA, dell’importo corrispondente alla vincita che avrebbe certamente conseguito;
e tanto, a prescindere dalla (eventuale) riconducibilità, dell’originario errore sul risultato inizialmente certificato, alle erronee comunicazioni 3 di 7 diffuse dall’ente organizzatore (l’Uefa) nell’immediatezza dell’evento oggetto della scommessa. 3. Avverso la sentenza d’appello, l’Amministrazione delle DO e dei OP propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione. 4. CA CA IA resiste con controricorso. 5. Con ordinanza interlocutoria n. 6101 del 4 marzo 2021, la Sesta Sezione Civile – 3 di questa Corte di cassazione ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo e la fissazione della discussione del ricorso in pubblica udienza. 6. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto instando per il rigetto del ricorso. 7. CA CA IA ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l’applicazione alla data del 31 di-cembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. 2. Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, l’amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c., nonché delle norme di cui al d.m. n. 111/2006 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la responsabilità dell’amministrazione ricorrente nell’errata certificazione dell’evento oggetto della scommessa, atteso che la responsabilità per le 4 di 7 erronee certificazioni comunicate all’ente concessionario delle scommesse doveva integralmente ricondursi alle (altrettanto erronee) informazioni ricevute ufficialmente, nell’immediatezza dell’evento oggetto della scommessa, dal relativo ente organizzatore, dovendo peraltro escludersi, secondo le disposizioni dell’art. 6, co. 2, del citato d.m. n. 111/2006, che “l’esito di un evento” oggetto di scommessa possa “subire modifiche dopo” la relativa certificazione ai fini delle scommesse, tenuto conto delle intuibili esigenze di certezza e tempestività nella comunicazione dei relativi esiti. 3. Il motivo è infondato. 4. Osserva il Collegio come, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale (n. 111/2006) invocato dalla stessa amministrazione ricorrente, “fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 8, l'esito degli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa è quello che si realizza sul campo di gara;
le sue eventuali modificazioni non incidono sull'esito già certificato ai fini delle scommesse” (art. 6 co. 2). 5. Ai sensi del successivo comma 8 dell’art. 6, “ai fini delle scommesse, l'acclaramento degli esiti riguardanti gli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa compete ad AAMS, che provvede a certificarli sulla base delle comunicazioni ufficiali effettuate dagli organi responsabili dello svolgimento degli avvenimenti ovvero, in assenza di queste ultime, sulla base di elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili;
ai medesimi fini AAMS provvede direttamente ad acclarare e certificare gli esiti riguardanti gli avvenimenti non sportivi, sulla base di elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili per l'avvenimento oggetto di scommessa”. 6. Risulta pertanto per tabulas come, secondo le norme richiamate, competa, all’amministrazione dei OP, “l'acclaramento degli esiti riguardanti gli avvenimenti sportivi 5 di 7 oggetto di scommessa”, consistendo, le eventuali informazioni comunicate ufficialmente dagli enti responsabili delle gare, in mere fonti di cognizione, eventualmente surrogabili, in mancanza, attraverso il diretto impegno istruttorio della stessa amministrazione, tenuta ad acquisire in proprio “elementi, notizie o informazioni oggettivamente riscontrabili”. 7. Risulta altresì per tabulas, ai sensi dell’art. 6, co. 2, del decreto ministeriale citato, come, diversamente da quanto affermato dall’odierna amministrazione ricorrente, non già il contenuto della certificazione, comunicata dall’amministrazione dei OP all’ente concessionario delle scommesse, è insuscettibile di modificazioni a seguito della conclusione dell’avvenimento oggetto di scommessa, bensì (è insuscettibile di modificazioni) propriamente l’esito degli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa, su cui le eventuali modificazioni (dell’esito, appunto) non valgono, in quanto tali, a incidere su quanto già certificato ai fini delle scommesse. 8. In breve, indiscusso che l’esito dell’avvenimento sportivo (rilevante ai fini delle scommesse) è necessariamente quello che si realizza sul campo di gara (cfr. art. 2, co., 6 cit.) (di cui l’amministrazione dei OP è tenuta ad acquisire la corretta cognizione, attraverso le comunicazioni ufficiali degli enti organizzatori dell’evento o il proprio diretto impegno istruttorio), ciò che non assume alcuna rilevanza, ai fini delle scommesse, è l’eventuale modificazione successiva dell’esito maturato sul campo (ad es. per ragioni legate alla successiva applicazione di sanzioni sportive incidenti sul risultato dell’evento), mentre nulla impedisce che – fermo (e immodificabile, ai fini delle scommesse) l’esito maturato sul campo – l’amministrazione, cui compete “l'acclaramento degli esiti riguardanti gli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa”, possa (e, talora, debba) inoltrare, agli enti concessionari delle scommesse, le opportune rettifiche al fine di 6 di 7 armonizzare le certificazioni rilevanti ai fini delle scommesse agli esiti riguardanti gli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa. 9. Nella specie, del tutto legittimamente il giudice a quo ha ricondotto alla responsabilità dell’amministrazione dei OP la mancata comunicazione, a Bwin s.r.l., della necessaria rettifica del (esatto) contenuto dell’esito dell’avvenimento sportivo oggetto della scommessa operata dal IA, correttamente valorizzando le competenze istituzionali di detta amministrazione, tanto sotto il profilo dell’acclaramento degli esiti degli avvenimenti oggetto di scommessa (imposto, dall’art. 6, co. 8, cit., a carico dell’amministrazione dei OP), quanto in relazione alla garanzia della necessaria corrispondenza (imposta dall’art. 6, co. 2 cit.) tra l’esito delle scommesse operate e i risultati effettivamente realizzati sul campo di gara. 10. La rilevata sottrazione, dell’amministrazione ricorrente, ai doveri istituzionali sulla stessa incombenti – nella specie congruamente adattati, dal giudice a quo (sulla base di una motivazione neppure censurata sullo specifico punto), attraverso la corretta applicazione degli ordinari canoni di diligenza connessi alla relativa esecuzione e dei principi propri della causalità materiale – vale a confermare la correttezza dell’attribuzione, alla stessa amministrazione, della responsabilità per i danni originariamente denunciati dal IA, e della conseguente condanna pronunciata nella sentenza impugnata. 11. Sulla base di tali premesse, rilevata l’infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna dell’amministrazione ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. 12. Dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, 7 di 7 ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art.
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art.
1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza