Articolo 1 della Legge 13 novembre 1960, n. 1407
Articolo 2
Versione
17 dicembre 1960
Art. 1.
E' olio di oliva commestibile l'olio di oliva che contiene non piu' del 4 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico e che, all'esame organolettico, non riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili.
L'olio di oliva commestibile si classifica con le seguenti denominazioni:
1) "olio extra vergine di oliva", riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, che non contenga piu' dell'1 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico senza tolleranza alcuna; alla denominazione di "olio extra vergine di oliva" potra' essere aggiunta l'indicazione della provenienza;
2) "olio sopraffino vergine di oliva", riservata all'olio che ottenuto meccanicamente dalle olive non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che contenga non piu' dell'1,5 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico;
3) "olio fino vergine di oliva", riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che contenga non piu' del 3 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico;
4) "olio vergine di oliva", riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e contenga non piu' del 4 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.
Per la denominazione di cui al n. 3) e' ammessa una tolleranza del 10 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1960
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