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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1948/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa FR AR Presidente
dott.ssa Elais Mellace Giudice
dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1948/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: , nata l'[...] a [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, elettivamente domiciliata in Catanzaro, in Vico XI Mario Greco n°10, presso lo studio dell'avv. Giovanni Parisi (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura C.F._2
in atti,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato il [...] a [...], e ivi Controparte_1 C.F._3
residente a[...], elettivamente domiciliato in Catanzaro presso lo studio dell'Avv.
Domenico Concolino (C.F. ), sito al Corso G. Mazzini n. 259, che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti ha concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 10 maggio 2023, adiva il Tribunale di Catanzaro al fine Parte_1
di ottenere la separazione giudiziale del matrimonio contratto con in data Controparte_1
05.10.2002 a Catanzaro, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 2002, n. 40, parte I serie ufficio 01, per fatto addebitabile a quest'ultimo. Per_ Premetteva che dall'unione matrimoniale nascevano i figli (il 4.05.2004) e (il Per_2
23.04.2008), dei quali chiedeva l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori.
Chiedeva, inoltre, che, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione, da pronunciarsi con dichiarazione di addebito al resistente, fossero adottati gli ulteriori provvedimenti accessori, con successiva dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
In data 13.09.2023, si costituiva in giudizio , chiedendo di pronunciarsi la Controparte_1
separazione dei coniugi, rigettando la richiesta di addebito della ricorrente e con dichiarazione di addebito alla stessa, ed adottarsi gli ulteriori provvedimenti.
All'udienza del 18 ottobre, sentiti i coniugi, i procuratori delle parti chiedevano un breve rinvio per poter formalizzare un possibile accordo da sottoporre al vaglio del Collegio.
L'udienza veniva pertanto rinviata all'8 novembre 2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la verifica del raggiungimento dell'accordo.
All'esito della predetta udienza, le parti depositavano l'accordo raggiunto in cui chiedevano di confermare le condizioni di separazione e precisavano in conformità le proprie conclusioni.
Il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, con sentenza non definitiva n.
1897/2023 del 8 novembre 2023 (depositata in data 15 novembre 2023), recependo le condizioni da questi concordate.
La causa veniva, dunque, rimessa sul ruolo e il procedimento proseguiva per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 10 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni, chiedendo di confermare le condizioni di separazione concordate tra le parti (vedi accordo di transazione del 30 ottobre 2023, in atti) e recepite dalla sentenza sopra indicata e il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione – divenuta consensuale nel corso del giudizio -, pronunciata dal Tribunale di Catanzaro in data 8.11.2023 con sentenza n. 1897 del 2023, passata in giudicato e che la separazione si è protratta ininterrottamente da più di sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato nella procedura di separazione. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della L. 6 maggio 2015, n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
“- i figli nata a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_3 Persona_4
23.04.2008, sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
Entrambi i figli risiederanno in via prevalente presso la casa coniugale con il padre, mentre l'altro coniuge potrà vederli e tenerli con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo:
- а fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena;
- ad anni alterni le principali festività, compreso il compleanno e l'onomastico e per il compleanno del singolo genitore passerà con esso l'intera giornata;
- nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue:
- durante l'anno scolastico: rimarrà con la madre il mercoledì ed il giovedì;
- nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): ad anni alterni il mese di luglio con uno e quello di agosto con l'altro genitore;
A Natale (dalla fine delle lezioni all' Epifania):
- ad anni alterni dal 24 al 30 di dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con
l'altro;
A Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività):
- ad anni alterni l'intero periodo con un solo genitore.
Nei ponti primaverili, 2 giugno, altre festività nel corso dell'anno:
- ad anni alterni l'intero periodo con un solo genitore.
La casa coniugale sita in Girifalco (C2) alla via della Repubblica n. 14 è lasciata in godimento al coniuge con quanto in essa contenuto e l'altro coniuge se ne è già allontanata per Controparte_1
ragioni di lavori asportando i propri effetti personali;
La coniuge corrisponderà a un assegno mensile di euro 250,00 Persona_5 Controparte_1
complessivi per il mantenimento dei figli a decorrere del mese di novembre 2023 al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa - purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno.
Relativamente al figlio minore la coniuge si impegna a portarlo con sé, Per_2 Persona_5
presso l'abitazione di Genova (GE), entro il termine di 5 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo consensuale, occupandosi delle pratiche per la regolarizzazione del percorso scolastico del ragazzo.
Laddove la sig.ra dovesse rispettare il termine concordato per portare con sé il figlio Per_5
minore, nulla sarà dovuto dai rispettivi coniugi in ordine al mantenimento della prole, anche in ordine alle spese straordinarie.
I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli.
I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere per sé stessi dal punto di vista economico e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Ebbene il Collegio ritiene che possano recepirsi in sentenza tali patti, perché non contrari a norme imperative e all'interesse dei figli.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia - alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte – lo scioglimento del matrimonio tra: (C.F.: , nata l'[...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ) e (C.F.: ), nato il [...] a [...]; Controparte_1 C.F._3
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 40, parte I, Uff. 1,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002); c) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa FR AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa FR AR Presidente
dott.ssa Elais Mellace Giudice
dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1948/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: , nata l'[...] a [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, elettivamente domiciliata in Catanzaro, in Vico XI Mario Greco n°10, presso lo studio dell'avv. Giovanni Parisi (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura C.F._2
in atti,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato il [...] a [...], e ivi Controparte_1 C.F._3
residente a[...], elettivamente domiciliato in Catanzaro presso lo studio dell'Avv.
Domenico Concolino (C.F. ), sito al Corso G. Mazzini n. 259, che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti ha concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 10 maggio 2023, adiva il Tribunale di Catanzaro al fine Parte_1
di ottenere la separazione giudiziale del matrimonio contratto con in data Controparte_1
05.10.2002 a Catanzaro, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 2002, n. 40, parte I serie ufficio 01, per fatto addebitabile a quest'ultimo. Per_ Premetteva che dall'unione matrimoniale nascevano i figli (il 4.05.2004) e (il Per_2
23.04.2008), dei quali chiedeva l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori.
Chiedeva, inoltre, che, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione, da pronunciarsi con dichiarazione di addebito al resistente, fossero adottati gli ulteriori provvedimenti accessori, con successiva dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
In data 13.09.2023, si costituiva in giudizio , chiedendo di pronunciarsi la Controparte_1
separazione dei coniugi, rigettando la richiesta di addebito della ricorrente e con dichiarazione di addebito alla stessa, ed adottarsi gli ulteriori provvedimenti.
All'udienza del 18 ottobre, sentiti i coniugi, i procuratori delle parti chiedevano un breve rinvio per poter formalizzare un possibile accordo da sottoporre al vaglio del Collegio.
L'udienza veniva pertanto rinviata all'8 novembre 2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la verifica del raggiungimento dell'accordo.
All'esito della predetta udienza, le parti depositavano l'accordo raggiunto in cui chiedevano di confermare le condizioni di separazione e precisavano in conformità le proprie conclusioni.
Il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, con sentenza non definitiva n.
1897/2023 del 8 novembre 2023 (depositata in data 15 novembre 2023), recependo le condizioni da questi concordate.
La causa veniva, dunque, rimessa sul ruolo e il procedimento proseguiva per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 10 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni, chiedendo di confermare le condizioni di separazione concordate tra le parti (vedi accordo di transazione del 30 ottobre 2023, in atti) e recepite dalla sentenza sopra indicata e il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione – divenuta consensuale nel corso del giudizio -, pronunciata dal Tribunale di Catanzaro in data 8.11.2023 con sentenza n. 1897 del 2023, passata in giudicato e che la separazione si è protratta ininterrottamente da più di sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato nella procedura di separazione. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della L. 6 maggio 2015, n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
“- i figli nata a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_3 Persona_4
23.04.2008, sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
Entrambi i figli risiederanno in via prevalente presso la casa coniugale con il padre, mentre l'altro coniuge potrà vederli e tenerli con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo:
- а fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena;
- ad anni alterni le principali festività, compreso il compleanno e l'onomastico e per il compleanno del singolo genitore passerà con esso l'intera giornata;
- nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue:
- durante l'anno scolastico: rimarrà con la madre il mercoledì ed il giovedì;
- nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): ad anni alterni il mese di luglio con uno e quello di agosto con l'altro genitore;
A Natale (dalla fine delle lezioni all' Epifania):
- ad anni alterni dal 24 al 30 di dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con
l'altro;
A Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività):
- ad anni alterni l'intero periodo con un solo genitore.
Nei ponti primaverili, 2 giugno, altre festività nel corso dell'anno:
- ad anni alterni l'intero periodo con un solo genitore.
La casa coniugale sita in Girifalco (C2) alla via della Repubblica n. 14 è lasciata in godimento al coniuge con quanto in essa contenuto e l'altro coniuge se ne è già allontanata per Controparte_1
ragioni di lavori asportando i propri effetti personali;
La coniuge corrisponderà a un assegno mensile di euro 250,00 Persona_5 Controparte_1
complessivi per il mantenimento dei figli a decorrere del mese di novembre 2023 al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa - purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno.
Relativamente al figlio minore la coniuge si impegna a portarlo con sé, Per_2 Persona_5
presso l'abitazione di Genova (GE), entro il termine di 5 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo consensuale, occupandosi delle pratiche per la regolarizzazione del percorso scolastico del ragazzo.
Laddove la sig.ra dovesse rispettare il termine concordato per portare con sé il figlio Per_5
minore, nulla sarà dovuto dai rispettivi coniugi in ordine al mantenimento della prole, anche in ordine alle spese straordinarie.
I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli.
I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere per sé stessi dal punto di vista economico e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Ebbene il Collegio ritiene che possano recepirsi in sentenza tali patti, perché non contrari a norme imperative e all'interesse dei figli.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia - alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte – lo scioglimento del matrimonio tra: (C.F.: , nata l'[...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ) e (C.F.: ), nato il [...] a [...]; Controparte_1 C.F._3
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 40, parte I, Uff. 1,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002); c) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa FR AR