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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5126/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di ER
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5126/2024 promossa congiuntamente da
, nata ad [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CRUCIANI FRANCESCA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_2
BERTEI ALESSIO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo, cui è stato unito il procedimento V.G. n. 1343/2025 a seguito di trasmissione per incompetenza del procedimento già pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni dell'Umbria n. 277/2022
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Mario Formisano
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti: Regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10/06/2024, come modificate dalle note integrative depositate in data 09/01/2025 e in data 16/01/2025 e dalle dichiarazioni rese all'udienza del 11/03/2025 in relazione all'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre.
Conclusioni del Pubblico Ministero: chiede l'accoglimento del ricorso, come modificato nelle condizioni integrative e precisato in occasione dell'udienza del 11/03/2025, con specifico riferimento alla previsione dell'affidamento esclusivo del minore alla madre.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti, e , nel procedimento n. Parte_1 Parte_2
5126/2024 hanno proposto un ricorso in data 10/06/2024 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato il [...] fuori dal matrimonio. Gli originari Persona_1 accordi prevedevano l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso l'abitazione materna sita in ER, Via Arno n. 88. Quanto al regime di incontri tra padre e figlio, stante la collocazione prevalente dello stesso presso la madre, le parti stabilivano 2 fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, salvo diversa organizzazione ed accordo tra i genitori anche durante la settimana compatibilmente e nel rispetto degli impegni del bambino. Per i periodi delle ferie scolastiche e delle vacanze estive le parti decidevano di trascorrere ad anni alterni le festività di Natale e Pasqua, comunque prevedendo una permanenza del minore con il padre per un periodo di almeno due settimane consecutive nel periodo estivo.
In considerazione dei disturbi dello spettro autistico di cui risulta affetto il minore, i genitori stabilivano di comune accordo spostamenti del minore e tempi di frequentazione con il padre nel rispetto degli equilibri e abitudini del minore, favorendo anche il suo rientro a casa per i pernotti, ove ritenuto necessario per evitare disorientamenti del bambino.
Quanto, invece, alla misura del contributo al mantenimento, le parti concordemente stabilivano che il padre avrebbe corrisposto alla madre a titolo di mantenimento ordinario del figlio la somma di euro 250,00 al mese e il pagamento del 50% delle spese straordinarie. La sig.ra inoltre, dichiarava di aver già ricevuto dal sig. in un'unica Pt_1 T_ soluzione la somma di euro 9.000,00 a titolo di mantenimento per il figlio.
In data 06/09/2024, depositando le note di trattazione scritta per l'udienza fissata per il giorno 10/09/2024, le parti si riportavano al contenuto del ricorso introduttivo e ne chiedevano l'accoglimento. Con ordinanza emessa in data 11/09/2024 il Presidente, dott.ssa Mariella Roberti, rilevava una discrepanza tra quanto dichiarato in ricorso e le certificazioni reddituali allegate dal sig. , nonché l'allegazione solo parziale delle dichiarazioni reddituali della sig.ra T_
e invitava quindi le parti a depositare la documentazione corretta/mancante. Pt_1
Seguiva l'ordinanza del 27/09/2024 con la quale si chiedeva alla sig.ra di Pt_1 adempiere alla precedente richiesta avendo la stessa prodotto nuovamente una certificazione dalla quale non risultava possibile ricavare l'ammontare dei redditi dell'ultimo triennio. Stante il mancato deposito da parte della sig.ra della Pt_1 documentazione richiesta, veniva emessa altra ordinanza in data 23/12/2024, rinnovando la necessità di acquisire una documentazione reddituale e patrimoniale completa ai fini della prosecuzione del giudizio.
In data 08/01/2025 la sig.ra depositava una memoria con la quale regolarizzava Pt_1 la propria documentazione reddituale e patrimoniale e, a parziale modifica del contenuto del ricorso introduttivo, chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio minore , Per_1 segnalando che nelle more del giudizio era pendente dinnanzi al Tribunale per i minorenni di ER il procedimento n. 277/2022 nel quale il padre aveva dimostrato di non voler esercitare la responsabilità genitoriale, con conseguente richiesta della madre di revocare ovvero sospendere la stessa. Quanto al regime di incontri padre-figlio, la sig.ra Pt_1 chiedeva di ridurre i tempi di frequentazione ad un fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con possibilità per il padre di vedere il bambino anche durante la settimana compatibilmente e nel rispetto delle abitudini del figlio, evidenziando tuttavia che da mesi il sig. si era allontanato dalla vita del minore. T_
In data 10/01/2025 il Presidente f.f., dott.ssa Teresa Giardino, letta la nota depositata dalla sig.ra disponeva la comparizione personale delle parti per il giorno Pt_1
21/01/2025, evidenziando come nei giudizi congiunti la modifica delle condizioni originarie del ricorso debba necessariamente essere frutto dell'accordo tra le parti. All'udienza indicata il sig. non compariva e il Presidente, ritenuta la necessità di T_ acquisire informazioni in ordine al procedimento pendente dinnanzi al Tribunale per i minorenni di ER n. 277/2022, rinviava per la trattazione del procedimento all'udienza dell'11/03/2025.
Nel frattempo, perveniva il procedimento dal Tribunale per i minorenni a seguito di dichiarazione di incompetenza in data 11/02/2025 con conseguente riunione del procedimento n. 277/2022 (che acquisiva il n. R.G. 1343/2025 V.G.) al giudizio di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Dall'esame degli atti ora indicati emergeva che il procedimento minorile era stato promosso dal PM presso lo stesso Tribunale a tutela di (artt. Persona_1
333, 336 c.p. e 38 disp.att.c.c.) a causa dell'elevata conflittualità registrata tra i genitori a seguito degli episodi verificatesi nel maggio del 2022. Il giorno 11/03/2025 l'udienza si svolgeva con l'ausilio del collegamento da remoto per consentire la partecipazione del sig. , da qualche tempo trasferitosi per motivi di T_ lavoro a Parma, il quale concordava con la previsione dell'affidamento esclusivo del figlio alla madre, ritenendo in tal modo di agevolare lo svolgimento delle attività Per_1 quotidiane della sig. e del minore. La sig.ra dichiarava di non voler Pt_1 Pt_1 insistere sulla richiesta di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale del padre, ritenendo che la previsione dell'affido esclusivo potesse già di per sé tutelare le esigenze di . Per_1
Nella stessa sede il sig. riferiva che, anche grazie alla mediazione dei rispettivi T_ difensori, la conflittualità con la compagna risultava appianata;
per il resto le parti si riportavano al ricorso chiedendone l'accoglimento.
Il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso, come da ultimo modificato.
La causa veniva quindi rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa oggi in decisione deriva dalla riunione del procedimento di regolamentazione della responsabilità genitoriale a quello de potestate avviato dal PM presso il Tribunale per i minorenni dell'Umbria per la tutela del minore . Persona_1
In merito alla domanda, le condizioni originariamente previste nel ricorso introduttivo devono intendersi modificate dalle dichiarazioni delle parti rese all'udienza del 11/03/2025 e relative all'affidamento esclusivo del minore alla madre, ritenute rispondenti all'interesse del figlio della coppia anche dal PM.
La domanda di regolamentazione della responsabilità genitoriale per come formulata e integrata successivamente dalle parti può essere quindi omologata ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. in quanto non contrastante con l'interesse del minore.
Va premesso che dalla lettura degli atti pervenuti dal Tribunale per i minorenni di ER è stato possibile ricostruire in parte la situazione familiare delle parti e, soprattutto, conoscere i motivi che hanno portato all'avvio di un procedimento a tutela del minore.
Si osserva a riguardo che la situazione parentale è stata caratterizzata da un'elevata conflittualità che, da un lato, ha determinato il deteriorarsi dei rapporti affettivi tra le parti e, dall'altro, è sfociata nell'anno 2022 in episodi che hanno necessitato anche l'intervento della Procura per i minorenni di ER.
Il rapporto affettivo tra i genitori del bambino sembra essersi interrotto anche a causa delle accuse che il sig. avrebbe mosso nei confronti della compagna e del di lei fratello, T_
, rispetto ad un episodio verificatosi in data 02/05/2022 che ha SO determinato l'intervento del corpo di polizia. Il giorno successivo il sig. , recatosi T_ presso la Stazione dei Carabinieri di Ponte San Giovanni, sporgeva una querela nei confronti di adducendo di aver subito dall'uomo un'aggressione SO presso l'abitazione condivisa con la compagna, scaturita da una discussione avuta con la donna nella serata del 1° maggio 2022 per motivi legati alla gestione della casa e a seguito della quale la stessa decideva di trasferirsi momentaneamente dal fratello unitamente al figlio . In data 03/05/2022 il formalizzava un ulteriore seguito sempre Per_1 T_ presso la Stazione dei Carabinieri di Ponte San Giovanni ove chiedeva la possibilità di far emettere un provvedimento di allontanamento per da lui e da suo figlio SO
. Per_1
A seguito della vicenda descritta, veniva aperto il procedimento n. 277/2022 a tutela del minore presso il Tribunale per i minorenni di ER.
Successivamente, in data 21/10/2024 la sig.ra chiedeva al Tribunale per i Pt_1 minorenni di dichiarare la decadenza ovvero la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale del sig. a causa del progressivo allontanamento del T_ padre dalla vita del figlio.
Prima della dichiarazione di incompetenza trasmessa dal Tribunale per i minorenni di ER, si sono svolte innanzi a questo due udienze: la prima in data 25/07/2024 e la seconda in data 01/10/2024.
Alla prima udienza il Servizio Sociale di ER, precedentemente incaricato di seguire l'andamento familiare e il percorso di crescita di , chiedeva l'archiviazione del Per_1 procedimento a tutela del minore essendone venuti meno i presupposti, rilevando pertanto di aver appreso dalla madre che dal mese di aprile 2024 il padre aveva incontrato il figlio solo in due occasioni.
Alla successiva udienza la madre segnalava che il figlio non vedeva il padre dal mese di maggio 2024, che da agosto 2024 si erano anche interrotti tra loro i contatti telefonici e che il sig. aveva manifestato di non voler sapere più nulla del bambino. Il sig. T_
, presente in udienza tramite collegamento da remoto, riferiva di essere stato male T_
e di aver avuto “un crollo”, manifestando tuttavia la volontà di tornare a ER (essendosi da tempo trasferito fuori Regione per lavoro) per incontrare il bambino. Il Tribunale rinviava quindi all'udienza del 19.11.2024 invitando il Servizio Sociale incaricato di inviare un aggiornamento della situazione familiare.
Successivamente il Tribunale per i minorenni dichiarava la propria incompetenza e trasmetteva il fascicolo di causa a questo Tribunale per la prosecuzione del giudizio di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio.
Allo stato attuale non si conoscono le modalità effettive di frequentazione padre-figlio in quanto il sig. si è trasferito fuori Regione e, al fine di semplificare la gestione T_ ordinaria del minore alla madre, ha concordato con la sig.ra la previsione di un Pt_1 affidamento esclusivo a lei. Dalla lettura dei verbali di udienza allegati al fascicolo trasmesso dal Tribunale per i minorenni è emerso che sta proseguendo Per_1 positivamente il suo percorso di vita, non essendo stata segnalata neppure dagli assistenti sociali una situazione di pregiudizio per la sua sana ed equilibrata crescita.
Gli elementi raccolti, pur non essendosi apparentemente registrati ulteriori episodi di conflittualità tra le parti, inducono a ritenere appropriata la scelta dei ricorrenti di prevedere un affidamento esclusivo del figlio alla madre.
Sul punto è opportuno precisare che il regime prioritario nel nostro ordinamento è attualmente quello dell'affidamento condiviso, dettato dall'esigenza di tutelare gli equilibri del minore garantendogli la continuità nei rapporti con entrambi i genitori, risultando l'affidamento esclusivo un'eccezione soprattutto in contesti familiari ove non si registra l'inidoneità dei genitori a curare gli interessi e le esigenze del figlio. Da ciò ne discende che la previsione di un affidamento esclusivo del minore deve essere sempre sorretta dall'emersione di una situazione di grave negligenza e/o inadempienza ovvero dall'inidoneità di un genitore nei confronti del figlio.
È bene evidenziare che tale regime di affidamento non comporta la perdita della responsabilità genitoriale del genitore non affidatario e neppure potrebbe legittimare quest'ultimo a disinteressarsi totalmente della crescita e dello sviluppo del minore, ma riguarda unicamente una limitazione del suo esercizio. Al genitore non affidatario, infatti, è riconosciuto il diritto-dovere di occuparsi dell'educazione del figlio, di frequentarlo secondo i tempi e le modalità previste dal giudice ovvero concordate con l'altro genitore, nonché di continuare a prendere le decisioni di maggiore interesse come quelle relative all'istruzione e alla salute, sempre nel rispetto della volontà dell'altro genitore.
Guardando al caso specifico, il progressivo allontanamento del padre dalla vita del figlio e il comportamento di disinteresse mostrato per i suoi bisogni e le sue esigenze almeno fino ad oggi, tenuto conto anche dell'adesione del sig. alla previsione dell'affido T_ esclusivo di alla madre, certamente convincono il giudice all'accoglimento di tale Per_1 soluzione, ritenendo che questa sia la scelta migliore soprattutto nell'ottica di facilitare la gestione ordinaria del minore da parte della madre, non potendo ipotizzarsi una gestione condivisa in assenza di un impegno effettivo dell'altro genitore in tal senso. È opportuno precisare che pur nell'ambito di un giudizio consensuale e in presenza, quindi, della previsione condivisa dalle parti circa il regime di affidamento del minore, l'accoglimento di una scelta nel senso dell'affido esclusivo deve essere oggetto di accertamento da parte del giudice nell'ottica della rispondenza all'interesse del minore.
In questo caso si ritiene che la scelta dell'affidamento esclusivo del minore alla madre sia quella più opportuna e in linea con le attuali esigenze del bambino, fermo restando che tale regime non impedirà al sig. di frequentare il figlio secondo le modalità T_ concordate con l'altro genitore e previste nelle condizioni del ricorso introduttivo, anche per ricostruire progressivamente il suo rapporto con il bambino, assistendolo e supportandolo nel percorso educativo e di vita che lo attende.
Anche alla luce di siffatta regolamentazione, ritenuta consona alla tutela degli interessi del minore, ed all'assenza di episodi atti a pregiudicare ad opera del padre la crescita del figlio, non si reputano necessari provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 c.p.c. e 333 c.c.
- omologa l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di
[...]
e in favore del figlio Pt_1 Parte_2 Per_1
secondo le condizioni di cui al ricorso depositato il 10/06/2024, come
[...] integrato dalle dichiarazioni rese dalle parti in occasione dell'udienza dell'11/03/2025;
- nulla per le spese.
ER, 25/03/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di ER
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5126/2024 promossa congiuntamente da
, nata ad [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CRUCIANI FRANCESCA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_2
BERTEI ALESSIO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo, cui è stato unito il procedimento V.G. n. 1343/2025 a seguito di trasmissione per incompetenza del procedimento già pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni dell'Umbria n. 277/2022
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Mario Formisano
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti: Regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10/06/2024, come modificate dalle note integrative depositate in data 09/01/2025 e in data 16/01/2025 e dalle dichiarazioni rese all'udienza del 11/03/2025 in relazione all'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre.
Conclusioni del Pubblico Ministero: chiede l'accoglimento del ricorso, come modificato nelle condizioni integrative e precisato in occasione dell'udienza del 11/03/2025, con specifico riferimento alla previsione dell'affidamento esclusivo del minore alla madre.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti, e , nel procedimento n. Parte_1 Parte_2
5126/2024 hanno proposto un ricorso in data 10/06/2024 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato il [...] fuori dal matrimonio. Gli originari Persona_1 accordi prevedevano l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso l'abitazione materna sita in ER, Via Arno n. 88. Quanto al regime di incontri tra padre e figlio, stante la collocazione prevalente dello stesso presso la madre, le parti stabilivano 2 fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, salvo diversa organizzazione ed accordo tra i genitori anche durante la settimana compatibilmente e nel rispetto degli impegni del bambino. Per i periodi delle ferie scolastiche e delle vacanze estive le parti decidevano di trascorrere ad anni alterni le festività di Natale e Pasqua, comunque prevedendo una permanenza del minore con il padre per un periodo di almeno due settimane consecutive nel periodo estivo.
In considerazione dei disturbi dello spettro autistico di cui risulta affetto il minore, i genitori stabilivano di comune accordo spostamenti del minore e tempi di frequentazione con il padre nel rispetto degli equilibri e abitudini del minore, favorendo anche il suo rientro a casa per i pernotti, ove ritenuto necessario per evitare disorientamenti del bambino.
Quanto, invece, alla misura del contributo al mantenimento, le parti concordemente stabilivano che il padre avrebbe corrisposto alla madre a titolo di mantenimento ordinario del figlio la somma di euro 250,00 al mese e il pagamento del 50% delle spese straordinarie. La sig.ra inoltre, dichiarava di aver già ricevuto dal sig. in un'unica Pt_1 T_ soluzione la somma di euro 9.000,00 a titolo di mantenimento per il figlio.
In data 06/09/2024, depositando le note di trattazione scritta per l'udienza fissata per il giorno 10/09/2024, le parti si riportavano al contenuto del ricorso introduttivo e ne chiedevano l'accoglimento. Con ordinanza emessa in data 11/09/2024 il Presidente, dott.ssa Mariella Roberti, rilevava una discrepanza tra quanto dichiarato in ricorso e le certificazioni reddituali allegate dal sig. , nonché l'allegazione solo parziale delle dichiarazioni reddituali della sig.ra T_
e invitava quindi le parti a depositare la documentazione corretta/mancante. Pt_1
Seguiva l'ordinanza del 27/09/2024 con la quale si chiedeva alla sig.ra di Pt_1 adempiere alla precedente richiesta avendo la stessa prodotto nuovamente una certificazione dalla quale non risultava possibile ricavare l'ammontare dei redditi dell'ultimo triennio. Stante il mancato deposito da parte della sig.ra della Pt_1 documentazione richiesta, veniva emessa altra ordinanza in data 23/12/2024, rinnovando la necessità di acquisire una documentazione reddituale e patrimoniale completa ai fini della prosecuzione del giudizio.
In data 08/01/2025 la sig.ra depositava una memoria con la quale regolarizzava Pt_1 la propria documentazione reddituale e patrimoniale e, a parziale modifica del contenuto del ricorso introduttivo, chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio minore , Per_1 segnalando che nelle more del giudizio era pendente dinnanzi al Tribunale per i minorenni di ER il procedimento n. 277/2022 nel quale il padre aveva dimostrato di non voler esercitare la responsabilità genitoriale, con conseguente richiesta della madre di revocare ovvero sospendere la stessa. Quanto al regime di incontri padre-figlio, la sig.ra Pt_1 chiedeva di ridurre i tempi di frequentazione ad un fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con possibilità per il padre di vedere il bambino anche durante la settimana compatibilmente e nel rispetto delle abitudini del figlio, evidenziando tuttavia che da mesi il sig. si era allontanato dalla vita del minore. T_
In data 10/01/2025 il Presidente f.f., dott.ssa Teresa Giardino, letta la nota depositata dalla sig.ra disponeva la comparizione personale delle parti per il giorno Pt_1
21/01/2025, evidenziando come nei giudizi congiunti la modifica delle condizioni originarie del ricorso debba necessariamente essere frutto dell'accordo tra le parti. All'udienza indicata il sig. non compariva e il Presidente, ritenuta la necessità di T_ acquisire informazioni in ordine al procedimento pendente dinnanzi al Tribunale per i minorenni di ER n. 277/2022, rinviava per la trattazione del procedimento all'udienza dell'11/03/2025.
Nel frattempo, perveniva il procedimento dal Tribunale per i minorenni a seguito di dichiarazione di incompetenza in data 11/02/2025 con conseguente riunione del procedimento n. 277/2022 (che acquisiva il n. R.G. 1343/2025 V.G.) al giudizio di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Dall'esame degli atti ora indicati emergeva che il procedimento minorile era stato promosso dal PM presso lo stesso Tribunale a tutela di (artt. Persona_1
333, 336 c.p. e 38 disp.att.c.c.) a causa dell'elevata conflittualità registrata tra i genitori a seguito degli episodi verificatesi nel maggio del 2022. Il giorno 11/03/2025 l'udienza si svolgeva con l'ausilio del collegamento da remoto per consentire la partecipazione del sig. , da qualche tempo trasferitosi per motivi di T_ lavoro a Parma, il quale concordava con la previsione dell'affidamento esclusivo del figlio alla madre, ritenendo in tal modo di agevolare lo svolgimento delle attività Per_1 quotidiane della sig. e del minore. La sig.ra dichiarava di non voler Pt_1 Pt_1 insistere sulla richiesta di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale del padre, ritenendo che la previsione dell'affido esclusivo potesse già di per sé tutelare le esigenze di . Per_1
Nella stessa sede il sig. riferiva che, anche grazie alla mediazione dei rispettivi T_ difensori, la conflittualità con la compagna risultava appianata;
per il resto le parti si riportavano al ricorso chiedendone l'accoglimento.
Il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso, come da ultimo modificato.
La causa veniva quindi rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa oggi in decisione deriva dalla riunione del procedimento di regolamentazione della responsabilità genitoriale a quello de potestate avviato dal PM presso il Tribunale per i minorenni dell'Umbria per la tutela del minore . Persona_1
In merito alla domanda, le condizioni originariamente previste nel ricorso introduttivo devono intendersi modificate dalle dichiarazioni delle parti rese all'udienza del 11/03/2025 e relative all'affidamento esclusivo del minore alla madre, ritenute rispondenti all'interesse del figlio della coppia anche dal PM.
La domanda di regolamentazione della responsabilità genitoriale per come formulata e integrata successivamente dalle parti può essere quindi omologata ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. in quanto non contrastante con l'interesse del minore.
Va premesso che dalla lettura degli atti pervenuti dal Tribunale per i minorenni di ER è stato possibile ricostruire in parte la situazione familiare delle parti e, soprattutto, conoscere i motivi che hanno portato all'avvio di un procedimento a tutela del minore.
Si osserva a riguardo che la situazione parentale è stata caratterizzata da un'elevata conflittualità che, da un lato, ha determinato il deteriorarsi dei rapporti affettivi tra le parti e, dall'altro, è sfociata nell'anno 2022 in episodi che hanno necessitato anche l'intervento della Procura per i minorenni di ER.
Il rapporto affettivo tra i genitori del bambino sembra essersi interrotto anche a causa delle accuse che il sig. avrebbe mosso nei confronti della compagna e del di lei fratello, T_
, rispetto ad un episodio verificatosi in data 02/05/2022 che ha SO determinato l'intervento del corpo di polizia. Il giorno successivo il sig. , recatosi T_ presso la Stazione dei Carabinieri di Ponte San Giovanni, sporgeva una querela nei confronti di adducendo di aver subito dall'uomo un'aggressione SO presso l'abitazione condivisa con la compagna, scaturita da una discussione avuta con la donna nella serata del 1° maggio 2022 per motivi legati alla gestione della casa e a seguito della quale la stessa decideva di trasferirsi momentaneamente dal fratello unitamente al figlio . In data 03/05/2022 il formalizzava un ulteriore seguito sempre Per_1 T_ presso la Stazione dei Carabinieri di Ponte San Giovanni ove chiedeva la possibilità di far emettere un provvedimento di allontanamento per da lui e da suo figlio SO
. Per_1
A seguito della vicenda descritta, veniva aperto il procedimento n. 277/2022 a tutela del minore presso il Tribunale per i minorenni di ER.
Successivamente, in data 21/10/2024 la sig.ra chiedeva al Tribunale per i Pt_1 minorenni di dichiarare la decadenza ovvero la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale del sig. a causa del progressivo allontanamento del T_ padre dalla vita del figlio.
Prima della dichiarazione di incompetenza trasmessa dal Tribunale per i minorenni di ER, si sono svolte innanzi a questo due udienze: la prima in data 25/07/2024 e la seconda in data 01/10/2024.
Alla prima udienza il Servizio Sociale di ER, precedentemente incaricato di seguire l'andamento familiare e il percorso di crescita di , chiedeva l'archiviazione del Per_1 procedimento a tutela del minore essendone venuti meno i presupposti, rilevando pertanto di aver appreso dalla madre che dal mese di aprile 2024 il padre aveva incontrato il figlio solo in due occasioni.
Alla successiva udienza la madre segnalava che il figlio non vedeva il padre dal mese di maggio 2024, che da agosto 2024 si erano anche interrotti tra loro i contatti telefonici e che il sig. aveva manifestato di non voler sapere più nulla del bambino. Il sig. T_
, presente in udienza tramite collegamento da remoto, riferiva di essere stato male T_
e di aver avuto “un crollo”, manifestando tuttavia la volontà di tornare a ER (essendosi da tempo trasferito fuori Regione per lavoro) per incontrare il bambino. Il Tribunale rinviava quindi all'udienza del 19.11.2024 invitando il Servizio Sociale incaricato di inviare un aggiornamento della situazione familiare.
Successivamente il Tribunale per i minorenni dichiarava la propria incompetenza e trasmetteva il fascicolo di causa a questo Tribunale per la prosecuzione del giudizio di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio.
Allo stato attuale non si conoscono le modalità effettive di frequentazione padre-figlio in quanto il sig. si è trasferito fuori Regione e, al fine di semplificare la gestione T_ ordinaria del minore alla madre, ha concordato con la sig.ra la previsione di un Pt_1 affidamento esclusivo a lei. Dalla lettura dei verbali di udienza allegati al fascicolo trasmesso dal Tribunale per i minorenni è emerso che sta proseguendo Per_1 positivamente il suo percorso di vita, non essendo stata segnalata neppure dagli assistenti sociali una situazione di pregiudizio per la sua sana ed equilibrata crescita.
Gli elementi raccolti, pur non essendosi apparentemente registrati ulteriori episodi di conflittualità tra le parti, inducono a ritenere appropriata la scelta dei ricorrenti di prevedere un affidamento esclusivo del figlio alla madre.
Sul punto è opportuno precisare che il regime prioritario nel nostro ordinamento è attualmente quello dell'affidamento condiviso, dettato dall'esigenza di tutelare gli equilibri del minore garantendogli la continuità nei rapporti con entrambi i genitori, risultando l'affidamento esclusivo un'eccezione soprattutto in contesti familiari ove non si registra l'inidoneità dei genitori a curare gli interessi e le esigenze del figlio. Da ciò ne discende che la previsione di un affidamento esclusivo del minore deve essere sempre sorretta dall'emersione di una situazione di grave negligenza e/o inadempienza ovvero dall'inidoneità di un genitore nei confronti del figlio.
È bene evidenziare che tale regime di affidamento non comporta la perdita della responsabilità genitoriale del genitore non affidatario e neppure potrebbe legittimare quest'ultimo a disinteressarsi totalmente della crescita e dello sviluppo del minore, ma riguarda unicamente una limitazione del suo esercizio. Al genitore non affidatario, infatti, è riconosciuto il diritto-dovere di occuparsi dell'educazione del figlio, di frequentarlo secondo i tempi e le modalità previste dal giudice ovvero concordate con l'altro genitore, nonché di continuare a prendere le decisioni di maggiore interesse come quelle relative all'istruzione e alla salute, sempre nel rispetto della volontà dell'altro genitore.
Guardando al caso specifico, il progressivo allontanamento del padre dalla vita del figlio e il comportamento di disinteresse mostrato per i suoi bisogni e le sue esigenze almeno fino ad oggi, tenuto conto anche dell'adesione del sig. alla previsione dell'affido T_ esclusivo di alla madre, certamente convincono il giudice all'accoglimento di tale Per_1 soluzione, ritenendo che questa sia la scelta migliore soprattutto nell'ottica di facilitare la gestione ordinaria del minore da parte della madre, non potendo ipotizzarsi una gestione condivisa in assenza di un impegno effettivo dell'altro genitore in tal senso. È opportuno precisare che pur nell'ambito di un giudizio consensuale e in presenza, quindi, della previsione condivisa dalle parti circa il regime di affidamento del minore, l'accoglimento di una scelta nel senso dell'affido esclusivo deve essere oggetto di accertamento da parte del giudice nell'ottica della rispondenza all'interesse del minore.
In questo caso si ritiene che la scelta dell'affidamento esclusivo del minore alla madre sia quella più opportuna e in linea con le attuali esigenze del bambino, fermo restando che tale regime non impedirà al sig. di frequentare il figlio secondo le modalità T_ concordate con l'altro genitore e previste nelle condizioni del ricorso introduttivo, anche per ricostruire progressivamente il suo rapporto con il bambino, assistendolo e supportandolo nel percorso educativo e di vita che lo attende.
Anche alla luce di siffatta regolamentazione, ritenuta consona alla tutela degli interessi del minore, ed all'assenza di episodi atti a pregiudicare ad opera del padre la crescita del figlio, non si reputano necessari provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 c.p.c. e 333 c.c.
- omologa l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di
[...]
e in favore del figlio Pt_1 Parte_2 Per_1
secondo le condizioni di cui al ricorso depositato il 10/06/2024, come
[...] integrato dalle dichiarazioni rese dalle parti in occasione dell'udienza dell'11/03/2025;
- nulla per le spese.
ER, 25/03/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino