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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/12/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1146/2025
Promossa da
C.F. ), in persona del procuratore dott. elettivamente Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 domiciliata presso l'Avv. Andrea C. Grosso che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del Curatore rag. Controparte_1 P.IVA_2
Controparte_2
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza del Tribunale di Novara Parte_1
n.336/2025, pubblicata il 4.7.2025, che in accoglimento della domanda del Controparte_1
ha così statuito: “1) revoca ai sensi dell'art. 67, 2 comma, l. fall. e, pertanto, dichiara inefficaci nei
[...] pagina 1 di 3 confronti del Fallimento attore i pagamenti effettuati a favore di sino all'11/9/2019, Parte_1 per complessivi € 59.366,05; 2) dichiara inefficaci ai sensi dell'art. 167 l. fall i pagamenti effettuati a favore di successivamente all'11/9/2019 per complessivi € 28.141,63; 3) condanna, Parte_1 per l'effetto, a restituire in favore del Fallimento attore la complessiva somma di € Parte_1
87.507,68, con interessi dalla domanda al saldo;
4) condanna rifondere a parte attrice Parte_1 le spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in € 8.433,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge e oltre CU e marca da bollo”.
L'appellante ha domandato a questa Corte d'Appello di riformare la sentenza, formulando le seguenti conclusioni: “In via principale: accogliere l'appello proposto da per i motivi tutti Parte_1
dedotti in narrativa e, conseguentemente, riformare integralmente e/o dichiarare nulla la sentenza n.
336/2025 del 4 luglio 2025, notificata il successivo 10 luglio, emessa Tribunale di Novara, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Annalisa Boido, ad esito del giudizio recante R.G. n. 693/2023 e, per l'effetto, accertare e dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande proposte dal per i motivi tutti esposti negli atti del presente giudizio nonché di Controparte_1
cui al giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente trascritti e riproposti. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere di confermare la decisione del
Tribunale di Novara in punto revocabilità delle rimesse, accogliere i restanti motivi di appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, limitare il quantum debeatur al minor importo pari ad euro 39.545,73, o a quello risultante di giustizia e provato all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
La prima udienza è stata fissata per il 20.1.2026.
Con atto di rinuncia depositato in data 12.11.2025, l'appellante ha dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con cui hanno definito in via stragiudiziale la controversia, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e ha chiesto di pronunciare l'estinzione della causa senza provvedere sulle spese di lite.
Parte appellata non si è costituita.
Con provvedimento del 25.11.2026 il Consigliere Istruttore, vista l'istanza depositata, ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza in punto estinzione, revocando la fissazione dell'udienza del
20.1.2026.
La Corte, vista la rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art.306 c.p.c. depositata da parte appellante, vista la mancata costituzione di parte appellata, dichiara l'estinzione del procedimento.
Non si provvede sulle spese di lite, non essendovi costituzione di parte appellata.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del procedimento.
Così deciso in Torino in data 28.11.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte d'Appello.
Il Consigliere Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1146/2025
Promossa da
C.F. ), in persona del procuratore dott. elettivamente Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 domiciliata presso l'Avv. Andrea C. Grosso che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del Curatore rag. Controparte_1 P.IVA_2
Controparte_2
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza del Tribunale di Novara Parte_1
n.336/2025, pubblicata il 4.7.2025, che in accoglimento della domanda del Controparte_1
ha così statuito: “1) revoca ai sensi dell'art. 67, 2 comma, l. fall. e, pertanto, dichiara inefficaci nei
[...] pagina 1 di 3 confronti del Fallimento attore i pagamenti effettuati a favore di sino all'11/9/2019, Parte_1 per complessivi € 59.366,05; 2) dichiara inefficaci ai sensi dell'art. 167 l. fall i pagamenti effettuati a favore di successivamente all'11/9/2019 per complessivi € 28.141,63; 3) condanna, Parte_1 per l'effetto, a restituire in favore del Fallimento attore la complessiva somma di € Parte_1
87.507,68, con interessi dalla domanda al saldo;
4) condanna rifondere a parte attrice Parte_1 le spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in € 8.433,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge e oltre CU e marca da bollo”.
L'appellante ha domandato a questa Corte d'Appello di riformare la sentenza, formulando le seguenti conclusioni: “In via principale: accogliere l'appello proposto da per i motivi tutti Parte_1
dedotti in narrativa e, conseguentemente, riformare integralmente e/o dichiarare nulla la sentenza n.
336/2025 del 4 luglio 2025, notificata il successivo 10 luglio, emessa Tribunale di Novara, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Annalisa Boido, ad esito del giudizio recante R.G. n. 693/2023 e, per l'effetto, accertare e dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande proposte dal per i motivi tutti esposti negli atti del presente giudizio nonché di Controparte_1
cui al giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente trascritti e riproposti. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere di confermare la decisione del
Tribunale di Novara in punto revocabilità delle rimesse, accogliere i restanti motivi di appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, limitare il quantum debeatur al minor importo pari ad euro 39.545,73, o a quello risultante di giustizia e provato all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
La prima udienza è stata fissata per il 20.1.2026.
Con atto di rinuncia depositato in data 12.11.2025, l'appellante ha dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con cui hanno definito in via stragiudiziale la controversia, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e ha chiesto di pronunciare l'estinzione della causa senza provvedere sulle spese di lite.
Parte appellata non si è costituita.
Con provvedimento del 25.11.2026 il Consigliere Istruttore, vista l'istanza depositata, ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza in punto estinzione, revocando la fissazione dell'udienza del
20.1.2026.
La Corte, vista la rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art.306 c.p.c. depositata da parte appellante, vista la mancata costituzione di parte appellata, dichiara l'estinzione del procedimento.
Non si provvede sulle spese di lite, non essendovi costituzione di parte appellata.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del procedimento.
Così deciso in Torino in data 28.11.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte d'Appello.
Il Consigliere Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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