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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/09/2024, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 14 -1/2024 R.G. P.U.
T R I B U N A L E D I P A T T I
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
1) Dr.ssa Concetta ALACQUA Presidente rel.
2) Dr.ssa Rosalia RUSSO FEMMINELLA Giudice
3) Dr.ssa Michela LA PORTA Giudice
Riunito telematicamente in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale N. R.G. 14-1/2024 P.U., promosso da:
, corrente in Roma al Piazzale Ostiense nr° 2, (P.IVA: ), in CP_1 P.IVA_1
persona della procuratrice Avv. quale mandataria di Controparte_2 [...]
, Società a socio unico, corrente in Roma al Piazzale Ostiense nr° 2 CP_3
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Cardarelli;
P.IVA_2
- RICORRENTE- nei confronti di
in liquidazione, corrente in Ficarra (ME), Piazza Porta Grande CP_4
Lombardia nr° 2 (P.IVA: ), cancellata dal Registro delle Imprese in data P.IVA_3
11/10/2023, in persona del liquidatore dott. ; Controparte_5
- RESISTENTE CONTUMACE -
Il Collegio, letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, depositato nei confronti di Controparte_6
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la società resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
OSSERVA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente la quale, pur se CP_7
regolarmente convocata, non si è costituita nel presente giudizio.
La domanda è procedibile ex art. 33 Nuovo Codice della Crisi, in quanto la società risulta cancellata da meno di un anno.
Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente.
La ricorrente ha allegato e provato di vantare un credito, nei confronti della società resistente, dell'importo di €. 64.952,37 oltre agli interessi al tasso previsti dal d. lgs. nr° 231/2002 a far data dalla scadenza della fattura fino al saldo ed alle spese in virtù del decreto ingiuntivo nr° 4058/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data
11.03.2022 (R.G. n. 10257/2022); ha, altresì, allegato e provato di aver notificato il titolo, il quale risulta consegnato in data 18/03/2022 all'indirizzo di posta elettronica certificata della debitrice (v. fascicolo di parte ricorrente) e munito di formula esecutiva il 28/10/2022 (v. fascicolo di parte ricorrente).
Ai fini dell'accertamento del credito nell'ambito dell'istruttoria per l'apertura della liquidazione giudiziale, attesa la cognizione prevalentemente sommaria di tale fase, i documenti prodotti sono sufficienti ai fini della prova del credito.
In considerazione dell'importo del credito azionato e di quelli emersi dall'informativa degli Enti, risulta pure integrato il requisito di cui al comma V dell'art. 49 CCII.
La domanda è, pertanto, procedibile.
La ditta debitrice presenta i requisiti soggettivi per essere sottoposta alla procedura in esame.
Infatti, non ha dato la prova contraria, cui era onerata ex art. 121 CCII, essendo rimasta contumace, né è possibile escludere che non sussistano i requisiti soggettivi.
Sussiste pure il requisito oggettivo dell'insolvenza.
2 Come ricostruibile dal bilancio di esercizio al 31/12/2022 versato in atti (v. all.to n. 5 fascicolo di parte ricorrente), nonché dalla relazione del liquidatore dott. CP_5
al bilancio finale di liquidazione recante data 01/07/2023 (v. all.to n. 4
[...]
fascicolo di parte ricorrente), il deficit ammontava già ad Euro 795.584,00, di cui Euro
755.141,00 verso l'Erario ed Euro 40.433,00 verso altri.
Dalle risultanze in atti è emerso che la società risulta Controparte_6
debitrice per l'importo di Euro 955.637,79, a titolo di tributi e accessori (v. elenco cartelle/avvisi all.ti alla comunicazione pervenuta da Agenzia delle Entrate riscossione), nonché della somma di Euro 221.180,00 nei riguardi dell (cfr. CP_8
attestazione dell' in atti). CP_8
La società inoltre persiste nell'inadempimento del credito azionato dalla parte ricorrente.
All'esito dell'istruttoria svolta, considerato il notevole ammontare dei debiti erariali, non si ritiene che la società resistente disponga di elementi patrimoniali sufficienti a far fronte con mezzi normali al pagamento dei debiti e ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.
La società risulta, infatti, non più attiva e cancellata Controparte_6
dal Registro delle Imprese in data 11/10/2023.
Invero, come risultante dalla relata di notifica del ricorso, la società non esercita da anni presso la sede legale, risultata abbandonata da decenni.
La debitrice versa, dunque, in stato d'insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, non svolgendo attività da cui trarre profitto.
Deve, pertanto, procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
3 L'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_6
, corrente in Ficarra (ME), Piazza Porta Grande Lombardia nr° 2 (P.IVA:
[...]
), cancellata dal Registro delle Imprese in data 11/10/2023, in persona P.IVA_3
del liquidatore dott. ; Controparte_5
NOMINA la Dott.ssa Concetta Alacqua Giudice Delegato per la procedura;
consultato l'albo nazionale;
NOMINA
Curatore l'Avv. , in considerazione del curriculum, il quale, Parte_1
anche alla luce dell'organizzazione dello studio professionale, risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione, di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi
4 in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 15.01.2025 ore 9,30 per l'adunanza dei creditori, per la verificazione dello stato passivo nelle forme di cui all'art. 127-bis c.p.c., con trattazione da remoto mediante, l'applicativo Microsoft Teams
DISPONE
Che l'udienza si svolga con modalità da remoto come segue ex art. 127 bis cpc:
La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software “Teams di Microsoft” tramite collegamento al link sottostante:
________________________________________________________________________________
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Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato
(almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:
1) scegliere di partecipare alla videoconferenza mediante “usa l'app web”;
2) nel riquadro evidenziato in blu cliccare il tasto “partecipa” in basso a sinistra;
3) cliccare ancora sul tasto “partecipa ora”; si verrà, così, automaticamente indirizzati all'interno dall'aula virtuale di udienza;
5 AVVISA che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
- che i difensori delle parti potranno delegare un sostituto che dichiari di videocomparire per delega, fornendo i relativi recapiti mail e di telefono.
Si raccomanda di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile, tablet, smartphone o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con
6 la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
Al curatore che deve procedere con immediatezza a quanto indicato nell'art. 193
Nuovo Codice della Crisi e che vanno rispettati i tempi prescritti dalla legge per il compimento delle singole attività.
Segnala inoltre l'esistenza di apposito protocollo redatto con la Procura in merito allo svolgimento delle attività di liquidazione, cui il Curatore è onerato ad attenersi.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dalla legge, in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), finché la massa attiva non avrà fondi disponibili, ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide” immediatamente, per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
L'eventuale inosservanza di tale onere costituirà oggetto di valutazione ai fini delle successive eventuali nomine.
ONERA
Il Curatore ad esplicitare – contestualmente alla propria dichiarazione di accettazione
(o entro i successivi 30 giorni) –- con nota da inviarsi alla PEC della cancelleria del procedimento, e non nel fascicolo della procedura, i procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale (compresi quelli concordatari) di cui risulti titolare presso questo Tribunale, distinguendo quelli assegnati con la sentenza o all'apertura da quelli in cui sia succeduto al precedente curatore e da quando. Specificherà, altresì, lo stato di ciascuna procedura ed in particolare le attività di liquidazione in corso e le cause che ostano alla chiusura e la previsione dei tempi di definizione.
Specificherà, inoltre, gli incarichi di curatore svolti in passato presso questo Tribunale, indicando il numero di ruolo, la data di conferimento dell'incarico e di chiusura del fallimento, con indicazione del tipo di chiusura (con o senza riparto di attivo).
7 Rammenta che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità va fatta esplicitamente e tenendo conto del disposto dell'art. 125 Nuovo Codice della Crisi e dell'art. 2 del d. lgs 54/2018 che trova applicazione anche rispetto ai coadiutori.
Ove intendesse rifiutare l'incarico, il Curatore dovrà adeguatamente motivare il rifiuto e depositare alla PEC della cancelleria fallimentare una nota in cui indichi se negli ultimi due anni abbia rifiutato altri incarichi e le ragioni e se intenda confermare la propria disponibilità ad assumere ulteriori incarichi in futuro.
DISPONE che la presente sentenza sia notificata alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, alla parte ricorrente, alla Procura della Repubblica di Patti, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4,
CCI; che la Cancelleria provveda inoltre a comunicare a tutti i Magistrati, anche non togati, del settore civile e lavoro del Tribunale di Patti (inviando mail all'indirizzo istituzionale di ciascuno di essi) copia del solo dispositivo della presente sentenza, nella parte in cui dichiara il fallimento.
Manda alla cancelleria anche per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto” sul sito del tribunale il link dell'udienza di verifica con l'inserimento solo del n. di r.g.
Così deciso telematicamente nella camera di consiglio del 18.09.2024
Il Presidente est.
Dr.ssa Concetta Alacqua
8
T R I B U N A L E D I P A T T I
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
1) Dr.ssa Concetta ALACQUA Presidente rel.
2) Dr.ssa Rosalia RUSSO FEMMINELLA Giudice
3) Dr.ssa Michela LA PORTA Giudice
Riunito telematicamente in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale N. R.G. 14-1/2024 P.U., promosso da:
, corrente in Roma al Piazzale Ostiense nr° 2, (P.IVA: ), in CP_1 P.IVA_1
persona della procuratrice Avv. quale mandataria di Controparte_2 [...]
, Società a socio unico, corrente in Roma al Piazzale Ostiense nr° 2 CP_3
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Cardarelli;
P.IVA_2
- RICORRENTE- nei confronti di
in liquidazione, corrente in Ficarra (ME), Piazza Porta Grande CP_4
Lombardia nr° 2 (P.IVA: ), cancellata dal Registro delle Imprese in data P.IVA_3
11/10/2023, in persona del liquidatore dott. ; Controparte_5
- RESISTENTE CONTUMACE -
Il Collegio, letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, depositato nei confronti di Controparte_6
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la società resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
OSSERVA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente la quale, pur se CP_7
regolarmente convocata, non si è costituita nel presente giudizio.
La domanda è procedibile ex art. 33 Nuovo Codice della Crisi, in quanto la società risulta cancellata da meno di un anno.
Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente.
La ricorrente ha allegato e provato di vantare un credito, nei confronti della società resistente, dell'importo di €. 64.952,37 oltre agli interessi al tasso previsti dal d. lgs. nr° 231/2002 a far data dalla scadenza della fattura fino al saldo ed alle spese in virtù del decreto ingiuntivo nr° 4058/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data
11.03.2022 (R.G. n. 10257/2022); ha, altresì, allegato e provato di aver notificato il titolo, il quale risulta consegnato in data 18/03/2022 all'indirizzo di posta elettronica certificata della debitrice (v. fascicolo di parte ricorrente) e munito di formula esecutiva il 28/10/2022 (v. fascicolo di parte ricorrente).
Ai fini dell'accertamento del credito nell'ambito dell'istruttoria per l'apertura della liquidazione giudiziale, attesa la cognizione prevalentemente sommaria di tale fase, i documenti prodotti sono sufficienti ai fini della prova del credito.
In considerazione dell'importo del credito azionato e di quelli emersi dall'informativa degli Enti, risulta pure integrato il requisito di cui al comma V dell'art. 49 CCII.
La domanda è, pertanto, procedibile.
La ditta debitrice presenta i requisiti soggettivi per essere sottoposta alla procedura in esame.
Infatti, non ha dato la prova contraria, cui era onerata ex art. 121 CCII, essendo rimasta contumace, né è possibile escludere che non sussistano i requisiti soggettivi.
Sussiste pure il requisito oggettivo dell'insolvenza.
2 Come ricostruibile dal bilancio di esercizio al 31/12/2022 versato in atti (v. all.to n. 5 fascicolo di parte ricorrente), nonché dalla relazione del liquidatore dott. CP_5
al bilancio finale di liquidazione recante data 01/07/2023 (v. all.to n. 4
[...]
fascicolo di parte ricorrente), il deficit ammontava già ad Euro 795.584,00, di cui Euro
755.141,00 verso l'Erario ed Euro 40.433,00 verso altri.
Dalle risultanze in atti è emerso che la società risulta Controparte_6
debitrice per l'importo di Euro 955.637,79, a titolo di tributi e accessori (v. elenco cartelle/avvisi all.ti alla comunicazione pervenuta da Agenzia delle Entrate riscossione), nonché della somma di Euro 221.180,00 nei riguardi dell (cfr. CP_8
attestazione dell' in atti). CP_8
La società inoltre persiste nell'inadempimento del credito azionato dalla parte ricorrente.
All'esito dell'istruttoria svolta, considerato il notevole ammontare dei debiti erariali, non si ritiene che la società resistente disponga di elementi patrimoniali sufficienti a far fronte con mezzi normali al pagamento dei debiti e ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.
La società risulta, infatti, non più attiva e cancellata Controparte_6
dal Registro delle Imprese in data 11/10/2023.
Invero, come risultante dalla relata di notifica del ricorso, la società non esercita da anni presso la sede legale, risultata abbandonata da decenni.
La debitrice versa, dunque, in stato d'insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, non svolgendo attività da cui trarre profitto.
Deve, pertanto, procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
3 L'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_6
, corrente in Ficarra (ME), Piazza Porta Grande Lombardia nr° 2 (P.IVA:
[...]
), cancellata dal Registro delle Imprese in data 11/10/2023, in persona P.IVA_3
del liquidatore dott. ; Controparte_5
NOMINA la Dott.ssa Concetta Alacqua Giudice Delegato per la procedura;
consultato l'albo nazionale;
NOMINA
Curatore l'Avv. , in considerazione del curriculum, il quale, Parte_1
anche alla luce dell'organizzazione dello studio professionale, risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione, di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi
4 in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 15.01.2025 ore 9,30 per l'adunanza dei creditori, per la verificazione dello stato passivo nelle forme di cui all'art. 127-bis c.p.c., con trattazione da remoto mediante, l'applicativo Microsoft Teams
DISPONE
Che l'udienza si svolga con modalità da remoto come segue ex art. 127 bis cpc:
La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software “Teams di Microsoft” tramite collegamento al link sottostante:
________________________________________________________________________________
Microsoft Teams Need help?
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Meeting ID: 398 456 379 355
Passcode: wgmrLA
Dial in by phone
+39 02 3206 8604,,674584598# Italy, Magenta
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For organizers: Reset dial-in PIN ________________________________________________________________________________
Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato
(almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:
1) scegliere di partecipare alla videoconferenza mediante “usa l'app web”;
2) nel riquadro evidenziato in blu cliccare il tasto “partecipa” in basso a sinistra;
3) cliccare ancora sul tasto “partecipa ora”; si verrà, così, automaticamente indirizzati all'interno dall'aula virtuale di udienza;
5 AVVISA che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
- che i difensori delle parti potranno delegare un sostituto che dichiari di videocomparire per delega, fornendo i relativi recapiti mail e di telefono.
Si raccomanda di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile, tablet, smartphone o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con
6 la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
Al curatore che deve procedere con immediatezza a quanto indicato nell'art. 193
Nuovo Codice della Crisi e che vanno rispettati i tempi prescritti dalla legge per il compimento delle singole attività.
Segnala inoltre l'esistenza di apposito protocollo redatto con la Procura in merito allo svolgimento delle attività di liquidazione, cui il Curatore è onerato ad attenersi.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dalla legge, in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), finché la massa attiva non avrà fondi disponibili, ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide” immediatamente, per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
L'eventuale inosservanza di tale onere costituirà oggetto di valutazione ai fini delle successive eventuali nomine.
ONERA
Il Curatore ad esplicitare – contestualmente alla propria dichiarazione di accettazione
(o entro i successivi 30 giorni) –- con nota da inviarsi alla PEC della cancelleria del procedimento, e non nel fascicolo della procedura, i procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale (compresi quelli concordatari) di cui risulti titolare presso questo Tribunale, distinguendo quelli assegnati con la sentenza o all'apertura da quelli in cui sia succeduto al precedente curatore e da quando. Specificherà, altresì, lo stato di ciascuna procedura ed in particolare le attività di liquidazione in corso e le cause che ostano alla chiusura e la previsione dei tempi di definizione.
Specificherà, inoltre, gli incarichi di curatore svolti in passato presso questo Tribunale, indicando il numero di ruolo, la data di conferimento dell'incarico e di chiusura del fallimento, con indicazione del tipo di chiusura (con o senza riparto di attivo).
7 Rammenta che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità va fatta esplicitamente e tenendo conto del disposto dell'art. 125 Nuovo Codice della Crisi e dell'art. 2 del d. lgs 54/2018 che trova applicazione anche rispetto ai coadiutori.
Ove intendesse rifiutare l'incarico, il Curatore dovrà adeguatamente motivare il rifiuto e depositare alla PEC della cancelleria fallimentare una nota in cui indichi se negli ultimi due anni abbia rifiutato altri incarichi e le ragioni e se intenda confermare la propria disponibilità ad assumere ulteriori incarichi in futuro.
DISPONE che la presente sentenza sia notificata alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, alla parte ricorrente, alla Procura della Repubblica di Patti, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4,
CCI; che la Cancelleria provveda inoltre a comunicare a tutti i Magistrati, anche non togati, del settore civile e lavoro del Tribunale di Patti (inviando mail all'indirizzo istituzionale di ciascuno di essi) copia del solo dispositivo della presente sentenza, nella parte in cui dichiara il fallimento.
Manda alla cancelleria anche per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto” sul sito del tribunale il link dell'udienza di verifica con l'inserimento solo del n. di r.g.
Così deciso telematicamente nella camera di consiglio del 18.09.2024
Il Presidente est.
Dr.ssa Concetta Alacqua
8