Articolo 26 della Legge 22 novembre 1954, n. 1136
Articolo 25Articolo 27
Versione
14 dicembre 1954
Art. 26.
Per l'espletamento dei compiti delle Casse mutue di malattia dei coltivatori, la Federazione potra' avvalersi dei servizi gia' costituiti dall'Istituto nazionale assicurazione malattie o da altri Istituti previdenziali e assistenziali regolando i reciproci rapporti mediante convenzione da approvarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
I rapporti per i servizi periferici fra la Federazione e l'Istituto nazionale assicurazioni malattia o altri Enti assistenziali di malattia, potranno essere regolati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La Federazione potra' altresi' contrarre con gli enti di cui al precedente comma, vincoli associativi utili al conseguimento dei fini assistenziali.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1954