Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 136 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi IG.ra - CF – nata in [...] in Parte_1 C.F._1 data 03/02/1981, residente in [...], n 3, 88046 LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. FOLINO FILIPPO SAVERIO - CF
- che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e C.F._2 IG. - CF – nato a [...] – ora Lamezia Terme - in data CP_1 C.F._3
12/10/1955, residente in [...], n. 25 88046 LAMEZIA TERME, rappresentato e difeso dall'avv. DE VITO LUANA - CF - elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, C.F._4 giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
- Parti ricorrenti -
Nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede
Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 26 febbraio 2025 e
5 marzo 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 13/02/2025 - che i ricorrenti, in data 09/01/2020, contraevano matrimonio secondo il rito civile in Lamezia Terme (CZ), di seguito trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme
(CZ) con atto n. 1, parte 1, Uff. 1, anno 2020 (vedi allegato in atti), con unione dalla quale non nascevano figli.
• che l'incompatibilità caratteriale, già manifestatasi dopo i primi anni di vita coniugale, era andata sempre più accentuandosi nel corso degli ultimi tempi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
• che da alcuni mesi i coniugi mantenevano tra di loro un rapporto meramente formale.
• che pertanto, venuta meno la comunione spirituale e materiale fra i coniugi, gli stessi erano addivenuti alla decisione di procedere alla separazione consensuale alle seguenti e precise condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il IG. andrà ad abitare presso la propria figlia in Lamezia Terme (CZ), Via Matarazzo CP_1
Raffaele n. 25; mentre la IG.ra abiterà in un immobile in locazione sito in Lamezia Terme (CZ), Parte_1
Via Largo Mancuso n. 3
3. I coniugi si impegnano, in ogni caso, a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio.
4. La IG.r dichiara di rinunciare a qualsiasi obbligo di mantenimento. Parte_1
5. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.
6. I coniugi dichiarano che il presente accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati congiuntamente chiedevano che
Il Presidente del Tribunale adito, fissata ai sensi degli artt. 711 c.p.c. e 158 c.c. la data per la comparizione personale delle parti per il prescritto tentativo di conciliazione, voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni tutte riportate in premessa.
Ciò posto, va ora dato Va dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 136 del 2025
R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi IG.ra Pt_1
- CF rappresentato a e difeso a dall'Avv. FOLINO FILIPPO SAVERIO - CF
[...] C.F._1
- e IG. ra - CF - a sua volta rappresentato e C.F._2 CP_1 C.F._3 difeso entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DE VITO LUANA - CF , giusta procura in C.F._4 atti e di cui al citato ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 17 febbraio 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 11/03/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza e che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando 3
separatamente in cancelleria, in data 26 febbraio 2025 e 5 marzo 2025, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti ai coniugi personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della famiglia;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 24 febbraio 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come peraltro concordato tra le stesse parti sin dal deposito del ricorso introduttivo (vedi n. 7 delle condizioni;
in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 136 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi IG.ra - CF Parte_1
– nata in [...] in data [...], residente in [...], n 3, 88046 C.F._1
LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv.
FOLINO FILIPPO SAVERIO - CF - che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura C.F._2 rilasciata in calce al ricorso e IG. - CF – nato a [...] – CP_1 C.F._3 ora Lamezia Terme - in data 12/10/1955, residente in [...], n. 25 88046 LAMEZIA 4
TERME, rappresentato e difeso dall'avv. DE VITO LUANA - CF - elettivamente domiciliato C.F._4 presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede -
- Interventore ex lege -
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, IG.ra - CF Parte_1
- nata in [...], in data [...], residente in a VIA LARGO MANCUSO, n. 3 C.F._1
88046 LAMEZIA TERME, rappresentata e difesa dall'Avv. FOLINO FILIPPO SAVERIO - CF C.F._2
- e IG. - CF - nato a [...] – ora Lamezia Terme – in data CP_1 C.F._3
12/10/1955, residente in [...], n. 25 88046 LAMEZIA TERME - a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. DE VITO LUANA - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso C.F._4 congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il IG. andrà ad abitare presso la propria figlia in Lamezia Terme (CZ), Via Matarazzo CP_1
Raffaele n. 25; mentre la IG.r abiterà in un immobile in locazione sito in Lamezia Terme (CZ), Parte_1
Via Largo Mancuso n. 3
3. I coniugi si impegnano, in ogni caso, a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio.
4. La IG.r dichiara di rinunciare a qualsiasi obbligo di mantenimento. Parte_1
5. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.
6. I coniugi dichiarano che il presente accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. atto n. 1, parte 1, Uff. 1, anno 2020 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conIGlio dell'11 marzo 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)