Ordinanza cautelare 21 novembre 2019
Decreto decisorio 4 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 04/06/2021, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2021
N. 01015/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2019, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Rosario Buccella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Legale Parente Zamparelli in Roma, Via Emilia 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero della Difesa n. -OMISSIS-, notificato il 16 luglio 2019, recante rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea presentata dal -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- il 12 marzo 2019 ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 35, co. 1, lett. c ) e 85 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 2 ottobre 2019;
Rilevato che, con atto depositato in data 4 marzo 2021, il ricorrente a mezzo del proprio difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
Ritenuto, di conseguenza, che null’altro resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto altresì - valutate le circostanze connotanti la presente controversia – che sussistono i presupposti di legge per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso il giorno 1 giugno 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.