Articolo 6 della Legge 26 dicembre 1981, n. 763
Articolo 5Articolo 7
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12 gennaio 1982
Art. 6. Ricoveri in istituti

Ferma restando la competenza regionale in materia di ricoveri in istituti, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 1, che abbiano superato il sessantesimo anno di eta' o che siano inabili all'abituale attivita' lavorativa, ed ai minori, e' riconosciuta, ove ne facciano richiesta, la priorita' ai ricoveri in idonei istituti.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1982