Sentenza 30 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01037/2025REG.PROV.COLL.
N. 09322/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9322 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Mazzucchelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Varese, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 13487/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, straniero di origine -OMISSIS-, ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per il Lazio, Roma, il decreto del Ministero dell’Interno del-OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana richiesta in data -OMISSIS- ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera f) della L. n. 91/92, in ragione dell’emersione di due notizie di reato per i delitti di truffa e rapina, risalenti agli anni -OMISSIS-, non dichiarate nell’istanza di concessione.
2. A fondamento del gravame il ricorrente ha dedotto l’omessa considerazione del proprio elevato grado di inserimento socio-economico e della buona condotta dimostrata dopo le vicende penali contestate, precisando, con riferimento al reato di rapina ex art. 628 c.p., che lo stesso era stato commesso quando era ancora minorenne e si era successivamente estinto per esito positivo della messa alla prova, mentre la segnalazione per il reato di rapina ex art. 640 c.p. non era mia esitata in un procedimento penale. Ciò posto, il ricorrente ha dedotto di non avere dato conto di tali pendenze nella domanda di concessione della cittadinanza per essersi nel primo caso il reato estinto e, nel secondo, per non avere avuto mai notizia della pendenza.
3. Il T.a.r., premessa la natura latamente discrezionale della valutazione amministrativa sulla concessione dello status civitatis , ha respinto il ricorso, ritenendo che la dimostrata integrazione nel tessuto socio-economico nazionale dovesse ritenersi recessiva rispetto alla gravità dei reati commessi e correttamente ritenuti ostativi dall’Amministrazione.
4. Lo straniero ha impugnato la sentenza lamentando la mancata positiva considerazione, da parte del Ministero e del T.a.r., del suo comprovato grado di integrazione sociale e lavorativa, riproponendo le censure già respinte dal primo giudice.
5. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Varese, regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
7. All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
8. L’appello non è fondato.
9. Ai fini della concessione della cittadinanza per residenza sul territorio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, l'Amministrazione deve verificare, oltre al requisito della residenza legale continuata per almeno 10 anni, l'inserimento del soggetto richiedente nel contesto sociale del Paese, attraverso un insieme di ulteriori elementi, atti a dimostrare l'avvenuta stabile integrazione nel tessuto sociale sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta, tra cui particolare rilievo assume il comportamento tenuto dal richiedente nel rispetto delle regole della convivenza civile e non solo di quelle di rilevanza penale (Consiglio di Stato sez. I, 943/2022 e n. 1959/2020; sez. VI, 20/05/2011, n. 3006).
L'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego devono correlarsi alla tipologia di comportamento ritenuto ostativo, alla natura penale del fatto, alla gravità dello stesso, alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza viene proposta, allo stadio del procedimento.
Premessa l'autonomia del procedimento penale dalla valutazione discrezionale che compete all'Amministrazione, è necessario che questa si fondi su un'analisi circostanziata della condotta ed un esame dei requisiti necessari perché la cittadinanza possa essere concessa o negata, non potendosi fondare il provvedimento di diniego su un mero automatismo tra sussistenza della notizia di reato e reiezione dell'istanza. Proprio per il particolare rigore che caratterizza la concessione di cittadinanza, grava infatti sull'Amministrazione l'obbligo di una completa rappresentazione della realtà, tramite un'accurata ed estesa istruttoria, di cui la motivazione del provvedimento deve dare contezza, con trasparenza, coerenza, logicità e comprensibilità al fine di consentire il sindacato di legittimità sull'esercizio della discrezionalità stessa, che, per quanto ampia, non può sconfinare in arbitrio.
Più in generale, la Sezione ha osservato che il provvedimento di diniego deve giudicarsi illegittimo quando " le denunce non sono state fatte oggetto di un autonomo apprezzamento, non essendo in alcun modo circostanziate ", ovvero " il provvedimento ministeriale - per l'insufficienza dei dati istruttori su cui si fonda - non reca un approfondito apprezzamento sui fatti sottesi alle denunce e, dunque, sul reale disvalore delle condotte rispetto ai principî fondamentali della convivenza sociale e alla tutela anticipata della sicurezza e della incolumità pubblica ", risolvendosi in una rilevazione acritica delle pendenze " nella loro asettica storicità senza alcun autonomo ed effettivo vaglio critico, come dato cioè di per sé stesso idoneo ad accreditare un giudizio di disvalore ai fini qui in rilievo " (sentenza n. 3185 del 26 aprile 2022).
10. Alla luce di tali premesse, nel caso di specie è sicuramente inidonea a supportare il portato motivazionale del provvedimento impugnato la segnalazione per il reato di truffa ex art. 640 c.p. del -OMISSIS-, rispetto alla quale l’Amministrazione non ha chiarito né se la suddetta segnalazione sia sfociata in un procedimento penale (circostanza questa negata dall’appellante), né quali fossero i fatti contestati, siccome espressivi di un disvalore effettivamente incidente sui principî fondamentali della convivenza sociale e sulla tutela anticipata della sicurezza e della incolumità pubblica.
11. Altrettanto non può ritenersi in relazione al reato di rapina aggravata in concorso, successivamente sfociato in un procedimento penale poi conclusosi con l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, che sebbene commesso quando lo straniero era ancora minorenne, evidenzia, per le concrete modalità del fatto – come emergenti dal provvedimento del tribunale per i minorenni di Milano del -OMISSIS- in atti – un indice di pericolosità sociale incompatibile con la concessione dello status civitatis .
Le condotte contestate infatti sono idonee ad ingenerare un fondato pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica, poiché reiterate e poste in essere con altri soggetti in concorso e con l’utilizzo di armi.
A ciò deve aggiungersi che le suddette condotte risultano poste in essere nel triennio precedente all’istanza di concessione della cittadinanza, risultando l’esito positivo della messa alla prova di pochi mesi precedente alla richiesta, con la conseguenza che l’Autorità amministrativa le ha correttamente valorizzate nell’esercizio del proprio potere valutativo/discrezionale.
12. E’ poi vero che l’appellante ha documentato di aver effettuato con esito positivo il proprio percorso di studi in Italia, ma ciò è avvenuto precedentemente alla commissione dei reati contestati, il che non ne attenua ed, anzi, ne aggrava, il disvalore sociale.
13. Quanto invece alla documentazione allegata a fondamento dell’inserimento lavorativo, alla -OMISSIS- ed all’-OMISSIS- (-OMISSIS-), deve osservarsi che la stessa concerne un periodo temporale di gran lunga successivo rispetto all’emanazione del provvedimento impugnato e, pertanto, non poteva influire sulla valutazione effettuata dall’Autorità amministrativa.
14. Tutti questi elementi, pertanto, non possono da soli fondare un giudizio in termini di affidabilità ed integrazione nella comunità nazionale in capo al ricorrente, né possono elidere il grave disvalore oggettivamente sotteso alla commissione dei reati contestati.
15. Il Ministero, pertanto, con valutazione insindacabile in questa sede, poiché non affetta da manifesta illogicità o travisamento, ha ritenuto che non sussistesse l’interesse dello Stato alla concessione della cittadinanza, non potendo escludersi che dalla suddetta concessione derivi un danno o un nocumento per la comunità.
16. Per queste ragioni, la sentenza impugnata merita conferma, dovendosi conseguentemente respingere l’appello.
17. Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
18. Nulla è disposto in relazione alle spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione delle Amministrazioni appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.