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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/06/2025, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12442/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Elisa Borile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12442/2019 promossa da:
(CF ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avvocato PIZZUTELLI MARCO ( ) e dall'avvocato FRANCO MARCO C.F._1
( ) con domicilio digitale ai seguenti indirizzi pec C.F._2
e Email_1 Email_2
Parte attrice opponente contro in persona del Curatore Dott.ssa , Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso giusta decreto di nomina ed autorizzazione del GD del 06.05.2021 e procura alle liti allegata in separata busta telematica, dall'Avv. Sara Ferrari (CF ) con C.F._3 domicilio digitale al seguente indirizzo pec: Email_3
Parte convenuta opposta
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo Nr. 2470/2019 DI (N. 9864/2019 RG) provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Venezia in data 10/10/2019 e notificato in data 23/10/2019.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte;
parte attrice opponente come da ricorso in riassunzione depositato il 12/04/2021; parte convenuta opposta come da comparsa in riassunzione.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La tteneva dal Tribunale Civile di Venezia l'emissione del Decreto Controparte_1
Ingiuntivo N. n. 2470/2019 del 10-11/10/2019 (RG. 9864/2019) provvisoriamente esecutivo, con cui la eniva condannata a pagare, a favore della ricorrente, la somma capitale di Parte_1
€ 196.120,49, oltre accessori, e spese legali per un asserito residuo credito derivante dal contratto di subappalto del 9/8/2017 (doc. 2 fasc. monitorio), stipulato tra le parti, avente ad oggetto la realizzazione di opere edili ed impiantistiche per la costruzione del supermercato della società Spesa
Intelligente S.p.A. che lo avrebbe esercitato sotto l'insegna Eurospin, in Novi Ligure (AL), Via Mazzini 159. Il contratto di subappalto prevedeva un corrispettivo a corpo di € 1.175.000,00, da fatturarsi a stati di avanzamento e avendo completato a regola d'arte i lavori, la società ricorrente aveva emesso, tra le altre, la fattura n. 17 del 7/8/2019 di € 240.828,00, relativa all'ultimo SAL, il n. 4, di cui residuava da pagare da parte di la somma di € . 196.010,00. Parte_1
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 23/10/2019 proponeva opposizione la chiedendo: “previa sospensione della provvisoria Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. con decreto inaudita altera parte, previe le opportune declaratorie: accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2470/2019 proposta da
[...]
e per l'effetto dichiarare nullo o revocare il decreto stesso e comunque rigettare la Parte_1 domanda proposta in via ingiuntiva da poiché infondata in fatto e in Controparte_1 diritto;
accogliere la domanda riconvenzionale proposta e per l'effetto condannare
[...] al pagamento della somma di € 169.059,68, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. Controparte_1 231/2002 dal dì di maturazione del relativo credito al saldo e con anatocismo dalla domanda”. Affermava, infatti, la ricorrente che il presunto credito vantato dall'ingiungente era inesistente: sia per essere estinto per effetto di compensazione (impropria) fino alla concorrenza della somma di € Part 122.000,00 di cui era creditrice, come da dichiarazione di riconoscimento di debito di CP_1 del 13/04/2018 (doc. 5 attrice opponente); sia in conseguenza di un controcredito risarcitorio vantato da Part nei confronti di -anche esso riconosciuto da ( e-mail del CP_1 CP_1 Persona_1
24/07/2018 doc. 8 attrice opponente) - in considerazione delle detrazioni di corrispettivo per € Part 154.703,32 effettuate dal committente Eurospin a carico di per opere non eseguite, vizi delle opere Part subappaltate e ritardo nella consegna;
sia in conseguenza dell'ulteriore credito vantato da in virtù dei patti contrattuali per rimborsi di costi di prestazioni e spese di cantiere ex art 4 del contratto di subappalto per € 71.821,68 e sull'ulteriore detrazione finale da parte della committente per la somma di
€ 30.500. Affermava, inoltre, l'attrice opponente, che il credito affermato da non sarebbe stato CP_1 comunque esigibile per violazione dell'art 6 del contratto di subappalto, e proponeva eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c in quanto non aveva presentato il DURC attestante la CP_1 regolare posizione dell'impresa nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi. L'attrice opponente proponeva, infine, domanda riconvenzionale di € 169.059,68 quale saldo positivo Part per operata la compensazione impropria tra le reciproche partite di dare ed avere, alla luce delle pattuizioni del contratto di subappalto e della parziale e non corretta esecuzione dello stesso da parte di
. CP_1
Si costituiva in giudizio chiedendo “Nel merito, in via preliminare: Controparte_1 confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione, per le ragioni esposte in narrativa, di facile e pronta soluzione;
Nel merito, in via principale: accertata e dichiarata, per le ragioni tutte esposte in premessa e per quelle dedotte nel decreto ingiuntivo opposto, la sussistenza del credito vantato da in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
pagina 2 di 7 tempore, nei confronti di confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, e, per Parte_1 l'effetto, condannarsi quest'ultima al pagamento della somma portata dal medesimo, o di quella minore che verrà ritenuta dall'Ill.mo Tribunale Civile di Venezia adito, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, ovvero in subordine legali, dal dì del dovuto al saldo, con contestuale rigetto della avversaria domanda riconvenzionale di pagamento in quanto infondata in fatto ed in diritto sempre per le ragioni esposte in narrativa. Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato il diritto di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù dello svolgimento a regola d'arte delle opere e forniture indicate nelle fatture azionate con ricorso per decreto ingiuntivo e in narrativa del presente atto, a ricevere la somma complessiva di € 196.120,49, ovvero, in subordine, quella minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, ovvero in subordine legali, dal dì del dovuto al saldo, e condannare per l'effetto in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento della somma suddetta, ovvero di quella minore, ritenuta di giustizia e di ragione, anche, se del caso, in via equitativa, con contestuale rigetto della avversaria domanda riconvenzionale di pagamento in quanto infondata in fatto ed in diritto sempre per le ragioni esposte in narrativa, ovvero in subordine riducendo il dovuto a quanto ritenuto di giustizia”. A fonte della proposta istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, con decreto inaudita altera parte, del 19/12/2019 reso nel sub procedimento RG 12442-1/2019, il Tribunale di Venezia sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 2470/2019 dell'11/10/2019 e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 09/01/2020, all'esito della quale il GI si riservava di confermare, revocare o modificare il contenuto del medesimo provvedimento.
Con ordinanza riservata del 05/02/2020 (RG 12442-1/2019), all'esito dell'udienza del 9/1/2020 ed a seguito di scambio di note illustrative e documenti, il Tribunale di Venezia confermava il decreto del 19/12/2019 e sospendeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 2470/2019 dell'11/10/2019. Nelle more, la è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia con sentenza n. Controparte_1
96/2020 depositata in data 5/2/2021 da parte opposta e con provvedimento del 3/4/2021 comunicato in data 6/4/2021, il Tribunale di Venezia dichiarava l'interruzione del giudizio. Il giudizio veniva tempestivamente riassunto da con ricorso notificato al Parte_1
(n. 94/2020 Tribunale di Venezia), in persona del Curatore dott.ssa Controparte_1
, (C.F. con cui l'attrice opponente chiedeva di “accogliere l'opposizione al CP_2 P.IVA_1 Part decreto ingiuntivo n. 2470/2019 proposta da per l'effetto dichiarare nullo o Parte_1 revocare il decreto stesso e comunque rigettare la domanda proposta in via ingiuntiva da oiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese” Controparte_1
Si costituiva quindi la Curatela del richiamando le conclusioni già Controparte_1 precisate nella comparsa di costituzione ed evidenziando la rinuncia da parte dell'attrice opponente alla domanda riconvenzionale, in quanto tale domanda era stata proposta in sede fallimentare. La causa veniva istruita mediante prove documentali e attraverso lo svolgimento di un'articolata istruttoria testimoniale presso il Tribunale di Venezia e per prova delegata autorizzata presso il
Tribunale di Frosinone, di Savona e di Alessandria.
Conclusasi la fase istruttoria, a fronte delle risultanze della stessa, il nuovo G.I. dott.ssa Alice Zorzi convocava ai sensi dell'art. 185 c.p.c. le parti all'udienza del 13.6.2023 nel corso della quale effettuava la seguente proposta conciliativa “
“ si impegna a versare alla opposta la somma di € 90.000, senza ulteriore aumento Parte_1 per gli interessi, a tacitazione della pretesa di cui alla presente vertenza oltre ad € 4.000 oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre agli accessori come per legge per le spese di lite” assegnando pagina 3 di 7 30 giorni alle parti per comunicare la propria decisione e in caso negativo darne adeguata motivazione, rinviando per tale incombente all'udienza del 14.11.2023. Nel corso di tale udienza il dimetteva il parere favorevole del Comitato dei Creditori a CP_1 transigere secondo quanto indicato dal G.I., mentre controparte, oltre a non depositare nei termini alcun documento come richiesto, inviava prima dell'udienza uno scritto con il proprio rifiuto, motivato dall'esistenza di un'ulteriore causa tra le parti strettamente connessa. L'opposizione proposta dall'attrice opponente va rigettata e va pertanto Parte_1 confermato il decreto ingiuntivo opposto. Innanzitutto, si rileva che la ha omesso di riproporre la propria domanda Parte_1 riconvenzionale nel ricorso in riassunzione, di talchè la stessa deve intendersi in questa sede pacificamente rinunciata anche in considerazione del fatto che l'opponente ha provveduto ad azionare la pretesa sostanziale ad essa correlata in sede di ammissione al passivo del Fallimento.
Non risulta fondata la prima eccezione di secondo cui il credito del Parte_1
è estinto, per effetto di compensazione impropria, fino alla Controparte_3 concorrenza di € 122.000,00 di cui è creditrice, in forza della fattura N. 18 Parte_1 del 29/03/2018 (doc. 4 attrice opponente) avente ad oggetto “recupero spese sostenute
[...] art 4 contratto” di subappalto, come da asserito riconoscimento di debito effettuato Parte_1 in data 13/04/2018 via pec da (doc. 5 attrice opponente). Controparte_1 All'esito dell'istruttoria è, infatti, emerso che la fattura n. 18 del 29/03/2018 emessa da
[...]
nei confronti di è soltanto un documento preconcertato tra le Parte_1 Controparte_1 parti, al solo fine di consentire all'odierna attrice opponente di ricevere l'anticipo delle somme ivi portate dal proprio Istituto di credito Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a., a cui andava a cedere la fattura in questione. Nessun valore di riconoscimento di debito può essere attribuito alla pec del 13/04/2018, che
[...] inviava all'Istituto di Credito Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a, nella quale la società CP_1 convenuta opposta si limitava a scrivere “Si conferma”, null'altro aggiungendo, e, soprattutto, astenendosi dal sottoscrivere i documenti speditigli dalla Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a. Infatti, tenuto conto del contesto in cui è stata apposta la dicitura “Si conferma”, è evidente che la stessa è priva delle caratteristiche del riconoscimento di debito, in quanto manca la manifestazione della consapevolezza anche implicita dell'esistenza del debito e non rivela il carattere della volontarietà
(Cass. Civ. 15353 del 30/10/2002).
La pec del 13/04/2018 (doc. 5 attrice opponente) era stata, infatti, preceduta da una mail del 11/04/2018
(doc. 4 della convenuta opposta), inviata, dal Sig. , dipendente di Parte_2 Controparte_1 all'epoca dei fatti, al Sig. della nella quale questi, tra Persona_2 Parte_1 l'altro, così scriveva: “quello che andiamo a firmare con la Vs banca è un bel macigno”. Interrogato all'udienza del 12/04/2022, il Sig. ha precisato in ordine a tale mail del Parte_2
11/04/2018 “Presumo di averla scritta io la mail che mi viene rammostrata. In ogni caso la ricordo, e il senso della frase «tra le due aziende c'è un grande rapporto di collaborazione e di fiducia reciproca ma quello che andiamo a firmare con la Vs Banca è un bel macigno» era collegato al fatto che
[...] dava a molto lavoro e aveva chiesto un favore di anticipare un presunto credito Pt_1 CP_1 che poteva nascere a suo favore da ritardi del cantiere o altre cose in modo tale da poter poi scontare la fattura nella loro banca. Ricordo che Banca Popolare del Frusinate aveva chiesto a di CP_1 accettare la cessione del credito e di renderci debitori nei confronti dell'istituto di credito;
io mi sono opposto sino all'ultimo all'apposizione di questa firma di accettazione, ma poi non so come sia andata a finire, perché era nel periodo in cui me ne stavo andando da e comunque ero stato CP_1 dirottato su un altro cantiere, più impegnativo”.
pagina 4 di 7 Quanto riferito dal sig. è stato successivamente confermato dalla testimonianza resa Parte_2 dalla signora che all'epoca dei fatti lavorava per la Battaitto Impianti srl, proprio in Tes_1 amministrazione. Interrogata sulle medesime circostanze, infatti, la stessa rispondeva “si ero presente, quando si sono accordati per accettare l'emissione della fattura n. 18 al solo fine di consentire di avere liquidità, inizialmente eravamo titubanti perché anche la era creditrice nei confronti CP_1 Part di per una somma cospicua pari a circa 600.000 euro”. Non valendo quindi la pec di del 13/04/2018 (doc. 5 di parte attrice opponente) come CP_1 riconoscimento di debito, non opera nel caso di specie l'astrazione processuale di cui all'art 1988 c.c., e Part spettava, quindi, a provare l'esistenza del credito opposto in compensazione di cui alla fattura nr. 18 del 29/03/2018 emessa nei confronti di per l'importo di € 122.000,00 per Controparte_1
“recupero spese sostenute art 4 contratto” di subappalto che prevedeva che dal Parte_1 prezzo di subappalto doveva defalcarsi il costo delle forniture e prestazioni effettuate direttamente da Part a propria cura e spese o utilizzando il personale proprio o di imprese incaricate. A tal fine produce con le note illustrative 15/01/2020, depositate nel procedimento ex art 639 Pt_1 cpc avente ad oggetto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (Rg.
1442-1 2019), copiosa documentazione che tuttavia non è idonea a provare l'esistenza del credito per Part asseriti pagamenti eseguiti da in favore dei fornitori per il cantiere di Novi Ligure;
in relazione a Part tale asserito credito, infatti, non è stata in grado di fornire une precisa e certa ricostruzione dello stesso, con la conseguenza che il credito di cui alla fattura nr. 18 del 29/03/2028 non può ritenersi provato né nella sua esistenza né nel suo ammontare. Part Infatti, tanti dei documenti prodotti sono, relativi a rapporti intercorrenti tra e soggetti terzi, ma che nulla hanno a che vedere con il contratto di subappalto sottoscritto tra gli odierni contraddittori. Un esempio è dato dal doc. 94 costituito dalle denunce Cassa Edile e Inail, relative al lavoratore Per_3
che ha iniziato a lavorare presso il cantiere di Novi Ligure, il 05/07/2017 quando il contratto
[...] Part di subappalto per cui è causa è stato sottoscritto da con in data 09/08/2017. Ancora i CP_1 docc. 77), 78) e 79) di sono fatture recanti data 31/07/2017 (la fattura n. 2681), o Parte_3 indicazioni di materiali acquistati nel 2016, quando invece il contratto con è stato sottoscritto CP_1 il 09/08/2017. Ancora il doc 82) è relativo alla fattura n. 56/2017 del Geologo la quale Persona_4 Part nell'oggetto contempla prestazioni svolte il 03/08/2017, quando il contratto tra e non era CP_1 ancora stato sottoscritto. Inoltre, non è dato comprendere come l' importo di € 14.038,14 (derivante dal totale ulteriori costi ex art 4 del contratto di subappalto detratta la somma di € 58.870,23 -si veda sul punto pag. 11, 2°capoverso dell'atto di citazione in opposizione) sia stato imputato quale acconto sul rimborso dei costi di prestazioni nella fattura 18/2018. Part Deve essere rigettata anche l'eccezione di compensazione impropria sull'asserito controcredito di per danni, pari ad € 154.703,32 addebitati dalla committente Eurospin a titolo di risarcimento del danno per ritardo e per vizi e difformità delle opere realizzate in subappalto. Dalla documentazione in atti prodotta risulta che effettivamente c'erano stati dei ritardi nella consegna Part dell'opera (come emerge dalla PEC 24/11/2017 con cui Eurospin contestava a l'inosservanza del termine di consegna pattuito alla data del 20/11/2017; e dalla mail del 27/11/2017 con cui la Part contestazione veniva girata da alla subappaltatrice (docc 18-19 di parte attrice CP_1 opponente) e che l'opera era stata collaudata ma erano state fatte delle riserve dalla committente.
Eurospin, infatti, formulava riserve e prescrizioni nel verbale di collaudo dell'opera del 6/12/2017, che veniva trasmetteva in pari data a (doc. 10-11 prodotti dall'attrice opponente). Con e-mail CP_1 Part 14/12/2017 invitava la subappaltatrice ad intervenire per ristabilire il corretto CP_1 Part funzionamento di svariati impianti (doc. 21 parte attrice); con PEC 17/1/2018 – girata da a pagina 5 di 7 Part
come da e-mail in pari data – la committente Eurospin chiedeva a dettagliato CP_1 programma dei lavori per l'eliminazione di vizi e difformità ( doc. 22-23).
Del resto la stessa in comparsa di costituzione e risposta riconosce che erano state riscontrate CP_1 delle marginali difformità, ma emerge anche che la si era adoperata per ripristinare i vizi e CP_1 difformità come risulta dalle fatture dalla stessa prodotte (doc. 9 parte convenuta opposta). Ciò nonostante non risulta provato il controcredito di € 154.703,32 opposto in compensazione Part impropria da Infatti, a fondamento del controcredito a titolo di risarcimento del danno l'attrice opponente produce in Part primo luogo, la PEC 24/7/2018 con Eurospin comunicava a l'addebito della somma di € 126.806,70 + IVA, di cui € 32.644,70 + IVA per opere non conformi, € 74.126,00 +IVA per opere non eseguite (opere esterne, opere in carpenteria metallica, serramenti e quant'altro), ed € 20.000,00 per penali da ritardo nella consegna, chiedendo l'emissione di nota di credito di pari importo (doc. 9 attrice opponente); nonché e-mail del 27/07/2018 di (doc. 8 parte attrice opponente) con cui la CP_1 subappaltatrice avrebbe dichiarato di convenire sugli addebiti mossi dalla committente Eurospin e di concordare sull'emissione della nota di credito per la somma di € 126.806,70 + IVA richiesta dalla committente. Orbene, la documentazione prodotta non prova tuttavia l'effettiva decurtazione da parte di Eurospin dell'importo indicato nella PEC 24/07/2018 (doc. 9). Infatti, non si comprende per quale ragione non sia stata prodotta dall'attrice opponente, a comprova della decurtazione effettuata, la nota di credito di
€ 126.806,70, di cui Eurospin, sempre nella stessa pec del 24/07/2028 (doc. 9), aveva chiesto l'emissione e che l'attrice opponente avrebbe dovuto registrare nella propria contabilità. Del resto, dalla stessa mail del 27/07/2018 (doc. 8 parte attrice opponente- mail proveniente da
[...] Part
di delle ore 12.48) risulta che era intenzione dell'attrice opponente chiedere Per_2 giustificazioni e spiegazioni sulle decurtazioni che Europsin intendeva apportare e la stessa dichiarazione del Sig. non costituisce riconoscimento del debito, ma soltanto una Persona_5 valutazione di carattere generale. Né rileva il fatto che l'eccezione del controcredito per risarcimento sia stata proposta come eccezione di compensazione impropria. Infatti, non è condivisibile la difesa della parte attrice opponente nella parte in cui sostiene che nella compensazione impropria, che ha una disciplina diversa dalla compensazione propria, le reciproche partite di dare e avere non devono necessariamente avere il requisito della certezza, della liquidità ed esigibilità. Infatti, proprio perché trattasi di compensazione impropria, rispetto alla quale la valutazione delle reciproche pretese comporta semplicemente l'accertamento del dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, è evidente che i reciproci crediti, per consentire al Giudice di compiere tale operazione, devono avere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Del resto la sentenza della Corte di Cassazione n. 18452/2014, citata dalla parte attrice opponente a Parte_ sostegno della propria argomentazione, non afferma quanto sostenuto dalla difesa di In tale sentenza, infatti, la Suprema Corte, dopo aver distinto l'istituto della compensazione propria che scaturisce da autonomi rapporti giuridici senza vincolo di sinallagma, da quello della compensazione impropria (anche detta atecnica o contabile), che si ha quando i rispettivi diritti scaturiscono dal medesimo rapporto contrattuale da cui è sorto il relativo debito (Cass. n. 19208 del 2011), si limita precisare che l'accertamento della cd. compensazione "impropria", pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale per quanto riguarda il divieto di applicazione d'ufficio da parte del giudice ex art. 1242 c.c., comma 2, sia sostanziale per quanto concernente essenzialmente l'arresto della prescrizione ex art. 1242 c.c., comma 2 e la incompensabilità del credito ex art. 1246, cod. civ.
pagina 6 di 7 Per finire deve essere rigettata anche l'eccezione di compensazione per l'esistenza di un ulteriore Part credito di per rimborsi di costi di prestazioni e spese di cantiere ex art 4 del contratto di subappalto per € 71.821,68 (€ 58.870,23 oltre IVA). Tale somma si comporrebbe di: 48.162,05 per spese di ingegneria (doc. 31-47); € 3.486,12 per spese di personale (doc. 48-51) ed € 21.260,20 per spese di cantiere (doc. 52-56) detratto l'acconto di € 14.038,14 imputato quale acconto sul rimborso dei costi di prestazioni sulla fattura 18/2018. Nonché per l'esistenza di un ulteriore credito derivante dalla ulteriore detrazione di € 30.500,00 da parte di Eurospin. Per quanto riguarda il richiesto rimborso delle spese ex art 4 del contratto di subappalto per € 71.821,68 è evidente che l'attrice opponente non ha prodotto a supporto di tale richiesta idonea documentazione. Alcuni documenti prodotti, per esempio quelli per le spese di ingegneria, sono riferite a prestazioni svolte da soggetti terzi su un numero imprecisato di cantieri (doc. da 32 a 47 di parte attrice opponente)
o sono di formazione MV (doc. 48); lo stesso dicasi per le spese di cantiere: alcuni documenti sono di formazione MV e altri contemplano spese riferibili ad altri cantieri. Inoltre i docc. 28-29-30 non provano l'ulteriore decurtazione di € 30.500 da parte di Europsin, ma dagli stessi risulta semplicemente che si erano verificate delle problematiche in relazione alla rete fognaria e a delle infiltrazioni. Per finire deve essere rigettata anche l'eccezione di inadempimento per mancanza del DURC attestante la regolarità della posizione dell'impresa nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi, considerato che la ha prodotto il relativo documento (doc. 10 parte convenuta). Controparte_1 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'attrice opponente;
vengono liquidate secondo il DM 147 del 13/08/2022 ai medi di tariffa, in € 14.103,00, tenendo conto di tutte le fasi e secondo lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1-Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo Nr. 2470/2019 DI (N. 9864/2019
RG) del 11/10/2019, emesso dal Tribunale di Venezia in data 10/10/2019;
2 -condanna la parte attrice opponete al pagamento delle spese del giudizio di opposizione in favore della convenuta opposta che liquida in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre ad € 406,50 per spese anticipate, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a..
Così deciso in Venezia il 09/06/2025
Il Giudice Onorario Dott.ssa Elisa Borile
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Elisa Borile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12442/2019 promossa da:
(CF ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avvocato PIZZUTELLI MARCO ( ) e dall'avvocato FRANCO MARCO C.F._1
( ) con domicilio digitale ai seguenti indirizzi pec C.F._2
e Email_1 Email_2
Parte attrice opponente contro in persona del Curatore Dott.ssa , Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso giusta decreto di nomina ed autorizzazione del GD del 06.05.2021 e procura alle liti allegata in separata busta telematica, dall'Avv. Sara Ferrari (CF ) con C.F._3 domicilio digitale al seguente indirizzo pec: Email_3
Parte convenuta opposta
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo Nr. 2470/2019 DI (N. 9864/2019 RG) provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Venezia in data 10/10/2019 e notificato in data 23/10/2019.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte;
parte attrice opponente come da ricorso in riassunzione depositato il 12/04/2021; parte convenuta opposta come da comparsa in riassunzione.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La tteneva dal Tribunale Civile di Venezia l'emissione del Decreto Controparte_1
Ingiuntivo N. n. 2470/2019 del 10-11/10/2019 (RG. 9864/2019) provvisoriamente esecutivo, con cui la eniva condannata a pagare, a favore della ricorrente, la somma capitale di Parte_1
€ 196.120,49, oltre accessori, e spese legali per un asserito residuo credito derivante dal contratto di subappalto del 9/8/2017 (doc. 2 fasc. monitorio), stipulato tra le parti, avente ad oggetto la realizzazione di opere edili ed impiantistiche per la costruzione del supermercato della società Spesa
Intelligente S.p.A. che lo avrebbe esercitato sotto l'insegna Eurospin, in Novi Ligure (AL), Via Mazzini 159. Il contratto di subappalto prevedeva un corrispettivo a corpo di € 1.175.000,00, da fatturarsi a stati di avanzamento e avendo completato a regola d'arte i lavori, la società ricorrente aveva emesso, tra le altre, la fattura n. 17 del 7/8/2019 di € 240.828,00, relativa all'ultimo SAL, il n. 4, di cui residuava da pagare da parte di la somma di € . 196.010,00. Parte_1
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 23/10/2019 proponeva opposizione la chiedendo: “previa sospensione della provvisoria Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. con decreto inaudita altera parte, previe le opportune declaratorie: accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2470/2019 proposta da
[...]
e per l'effetto dichiarare nullo o revocare il decreto stesso e comunque rigettare la Parte_1 domanda proposta in via ingiuntiva da poiché infondata in fatto e in Controparte_1 diritto;
accogliere la domanda riconvenzionale proposta e per l'effetto condannare
[...] al pagamento della somma di € 169.059,68, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. Controparte_1 231/2002 dal dì di maturazione del relativo credito al saldo e con anatocismo dalla domanda”. Affermava, infatti, la ricorrente che il presunto credito vantato dall'ingiungente era inesistente: sia per essere estinto per effetto di compensazione (impropria) fino alla concorrenza della somma di € Part 122.000,00 di cui era creditrice, come da dichiarazione di riconoscimento di debito di CP_1 del 13/04/2018 (doc. 5 attrice opponente); sia in conseguenza di un controcredito risarcitorio vantato da Part nei confronti di -anche esso riconosciuto da ( e-mail del CP_1 CP_1 Persona_1
24/07/2018 doc. 8 attrice opponente) - in considerazione delle detrazioni di corrispettivo per € Part 154.703,32 effettuate dal committente Eurospin a carico di per opere non eseguite, vizi delle opere Part subappaltate e ritardo nella consegna;
sia in conseguenza dell'ulteriore credito vantato da in virtù dei patti contrattuali per rimborsi di costi di prestazioni e spese di cantiere ex art 4 del contratto di subappalto per € 71.821,68 e sull'ulteriore detrazione finale da parte della committente per la somma di
€ 30.500. Affermava, inoltre, l'attrice opponente, che il credito affermato da non sarebbe stato CP_1 comunque esigibile per violazione dell'art 6 del contratto di subappalto, e proponeva eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c in quanto non aveva presentato il DURC attestante la CP_1 regolare posizione dell'impresa nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi. L'attrice opponente proponeva, infine, domanda riconvenzionale di € 169.059,68 quale saldo positivo Part per operata la compensazione impropria tra le reciproche partite di dare ed avere, alla luce delle pattuizioni del contratto di subappalto e della parziale e non corretta esecuzione dello stesso da parte di
. CP_1
Si costituiva in giudizio chiedendo “Nel merito, in via preliminare: Controparte_1 confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione, per le ragioni esposte in narrativa, di facile e pronta soluzione;
Nel merito, in via principale: accertata e dichiarata, per le ragioni tutte esposte in premessa e per quelle dedotte nel decreto ingiuntivo opposto, la sussistenza del credito vantato da in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
pagina 2 di 7 tempore, nei confronti di confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, e, per Parte_1 l'effetto, condannarsi quest'ultima al pagamento della somma portata dal medesimo, o di quella minore che verrà ritenuta dall'Ill.mo Tribunale Civile di Venezia adito, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, ovvero in subordine legali, dal dì del dovuto al saldo, con contestuale rigetto della avversaria domanda riconvenzionale di pagamento in quanto infondata in fatto ed in diritto sempre per le ragioni esposte in narrativa. Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato il diritto di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù dello svolgimento a regola d'arte delle opere e forniture indicate nelle fatture azionate con ricorso per decreto ingiuntivo e in narrativa del presente atto, a ricevere la somma complessiva di € 196.120,49, ovvero, in subordine, quella minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, ovvero in subordine legali, dal dì del dovuto al saldo, e condannare per l'effetto in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento della somma suddetta, ovvero di quella minore, ritenuta di giustizia e di ragione, anche, se del caso, in via equitativa, con contestuale rigetto della avversaria domanda riconvenzionale di pagamento in quanto infondata in fatto ed in diritto sempre per le ragioni esposte in narrativa, ovvero in subordine riducendo il dovuto a quanto ritenuto di giustizia”. A fonte della proposta istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, con decreto inaudita altera parte, del 19/12/2019 reso nel sub procedimento RG 12442-1/2019, il Tribunale di Venezia sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 2470/2019 dell'11/10/2019 e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 09/01/2020, all'esito della quale il GI si riservava di confermare, revocare o modificare il contenuto del medesimo provvedimento.
Con ordinanza riservata del 05/02/2020 (RG 12442-1/2019), all'esito dell'udienza del 9/1/2020 ed a seguito di scambio di note illustrative e documenti, il Tribunale di Venezia confermava il decreto del 19/12/2019 e sospendeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 2470/2019 dell'11/10/2019. Nelle more, la è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia con sentenza n. Controparte_1
96/2020 depositata in data 5/2/2021 da parte opposta e con provvedimento del 3/4/2021 comunicato in data 6/4/2021, il Tribunale di Venezia dichiarava l'interruzione del giudizio. Il giudizio veniva tempestivamente riassunto da con ricorso notificato al Parte_1
(n. 94/2020 Tribunale di Venezia), in persona del Curatore dott.ssa Controparte_1
, (C.F. con cui l'attrice opponente chiedeva di “accogliere l'opposizione al CP_2 P.IVA_1 Part decreto ingiuntivo n. 2470/2019 proposta da per l'effetto dichiarare nullo o Parte_1 revocare il decreto stesso e comunque rigettare la domanda proposta in via ingiuntiva da oiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese” Controparte_1
Si costituiva quindi la Curatela del richiamando le conclusioni già Controparte_1 precisate nella comparsa di costituzione ed evidenziando la rinuncia da parte dell'attrice opponente alla domanda riconvenzionale, in quanto tale domanda era stata proposta in sede fallimentare. La causa veniva istruita mediante prove documentali e attraverso lo svolgimento di un'articolata istruttoria testimoniale presso il Tribunale di Venezia e per prova delegata autorizzata presso il
Tribunale di Frosinone, di Savona e di Alessandria.
Conclusasi la fase istruttoria, a fronte delle risultanze della stessa, il nuovo G.I. dott.ssa Alice Zorzi convocava ai sensi dell'art. 185 c.p.c. le parti all'udienza del 13.6.2023 nel corso della quale effettuava la seguente proposta conciliativa “
“ si impegna a versare alla opposta la somma di € 90.000, senza ulteriore aumento Parte_1 per gli interessi, a tacitazione della pretesa di cui alla presente vertenza oltre ad € 4.000 oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre agli accessori come per legge per le spese di lite” assegnando pagina 3 di 7 30 giorni alle parti per comunicare la propria decisione e in caso negativo darne adeguata motivazione, rinviando per tale incombente all'udienza del 14.11.2023. Nel corso di tale udienza il dimetteva il parere favorevole del Comitato dei Creditori a CP_1 transigere secondo quanto indicato dal G.I., mentre controparte, oltre a non depositare nei termini alcun documento come richiesto, inviava prima dell'udienza uno scritto con il proprio rifiuto, motivato dall'esistenza di un'ulteriore causa tra le parti strettamente connessa. L'opposizione proposta dall'attrice opponente va rigettata e va pertanto Parte_1 confermato il decreto ingiuntivo opposto. Innanzitutto, si rileva che la ha omesso di riproporre la propria domanda Parte_1 riconvenzionale nel ricorso in riassunzione, di talchè la stessa deve intendersi in questa sede pacificamente rinunciata anche in considerazione del fatto che l'opponente ha provveduto ad azionare la pretesa sostanziale ad essa correlata in sede di ammissione al passivo del Fallimento.
Non risulta fondata la prima eccezione di secondo cui il credito del Parte_1
è estinto, per effetto di compensazione impropria, fino alla Controparte_3 concorrenza di € 122.000,00 di cui è creditrice, in forza della fattura N. 18 Parte_1 del 29/03/2018 (doc. 4 attrice opponente) avente ad oggetto “recupero spese sostenute
[...] art 4 contratto” di subappalto, come da asserito riconoscimento di debito effettuato Parte_1 in data 13/04/2018 via pec da (doc. 5 attrice opponente). Controparte_1 All'esito dell'istruttoria è, infatti, emerso che la fattura n. 18 del 29/03/2018 emessa da
[...]
nei confronti di è soltanto un documento preconcertato tra le Parte_1 Controparte_1 parti, al solo fine di consentire all'odierna attrice opponente di ricevere l'anticipo delle somme ivi portate dal proprio Istituto di credito Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a., a cui andava a cedere la fattura in questione. Nessun valore di riconoscimento di debito può essere attribuito alla pec del 13/04/2018, che
[...] inviava all'Istituto di Credito Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a, nella quale la società CP_1 convenuta opposta si limitava a scrivere “Si conferma”, null'altro aggiungendo, e, soprattutto, astenendosi dal sottoscrivere i documenti speditigli dalla Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a. Infatti, tenuto conto del contesto in cui è stata apposta la dicitura “Si conferma”, è evidente che la stessa è priva delle caratteristiche del riconoscimento di debito, in quanto manca la manifestazione della consapevolezza anche implicita dell'esistenza del debito e non rivela il carattere della volontarietà
(Cass. Civ. 15353 del 30/10/2002).
La pec del 13/04/2018 (doc. 5 attrice opponente) era stata, infatti, preceduta da una mail del 11/04/2018
(doc. 4 della convenuta opposta), inviata, dal Sig. , dipendente di Parte_2 Controparte_1 all'epoca dei fatti, al Sig. della nella quale questi, tra Persona_2 Parte_1 l'altro, così scriveva: “quello che andiamo a firmare con la Vs banca è un bel macigno”. Interrogato all'udienza del 12/04/2022, il Sig. ha precisato in ordine a tale mail del Parte_2
11/04/2018 “Presumo di averla scritta io la mail che mi viene rammostrata. In ogni caso la ricordo, e il senso della frase «tra le due aziende c'è un grande rapporto di collaborazione e di fiducia reciproca ma quello che andiamo a firmare con la Vs Banca è un bel macigno» era collegato al fatto che
[...] dava a molto lavoro e aveva chiesto un favore di anticipare un presunto credito Pt_1 CP_1 che poteva nascere a suo favore da ritardi del cantiere o altre cose in modo tale da poter poi scontare la fattura nella loro banca. Ricordo che Banca Popolare del Frusinate aveva chiesto a di CP_1 accettare la cessione del credito e di renderci debitori nei confronti dell'istituto di credito;
io mi sono opposto sino all'ultimo all'apposizione di questa firma di accettazione, ma poi non so come sia andata a finire, perché era nel periodo in cui me ne stavo andando da e comunque ero stato CP_1 dirottato su un altro cantiere, più impegnativo”.
pagina 4 di 7 Quanto riferito dal sig. è stato successivamente confermato dalla testimonianza resa Parte_2 dalla signora che all'epoca dei fatti lavorava per la Battaitto Impianti srl, proprio in Tes_1 amministrazione. Interrogata sulle medesime circostanze, infatti, la stessa rispondeva “si ero presente, quando si sono accordati per accettare l'emissione della fattura n. 18 al solo fine di consentire di avere liquidità, inizialmente eravamo titubanti perché anche la era creditrice nei confronti CP_1 Part di per una somma cospicua pari a circa 600.000 euro”. Non valendo quindi la pec di del 13/04/2018 (doc. 5 di parte attrice opponente) come CP_1 riconoscimento di debito, non opera nel caso di specie l'astrazione processuale di cui all'art 1988 c.c., e Part spettava, quindi, a provare l'esistenza del credito opposto in compensazione di cui alla fattura nr. 18 del 29/03/2018 emessa nei confronti di per l'importo di € 122.000,00 per Controparte_1
“recupero spese sostenute art 4 contratto” di subappalto che prevedeva che dal Parte_1 prezzo di subappalto doveva defalcarsi il costo delle forniture e prestazioni effettuate direttamente da Part a propria cura e spese o utilizzando il personale proprio o di imprese incaricate. A tal fine produce con le note illustrative 15/01/2020, depositate nel procedimento ex art 639 Pt_1 cpc avente ad oggetto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (Rg.
1442-1 2019), copiosa documentazione che tuttavia non è idonea a provare l'esistenza del credito per Part asseriti pagamenti eseguiti da in favore dei fornitori per il cantiere di Novi Ligure;
in relazione a Part tale asserito credito, infatti, non è stata in grado di fornire une precisa e certa ricostruzione dello stesso, con la conseguenza che il credito di cui alla fattura nr. 18 del 29/03/2028 non può ritenersi provato né nella sua esistenza né nel suo ammontare. Part Infatti, tanti dei documenti prodotti sono, relativi a rapporti intercorrenti tra e soggetti terzi, ma che nulla hanno a che vedere con il contratto di subappalto sottoscritto tra gli odierni contraddittori. Un esempio è dato dal doc. 94 costituito dalle denunce Cassa Edile e Inail, relative al lavoratore Per_3
che ha iniziato a lavorare presso il cantiere di Novi Ligure, il 05/07/2017 quando il contratto
[...] Part di subappalto per cui è causa è stato sottoscritto da con in data 09/08/2017. Ancora i CP_1 docc. 77), 78) e 79) di sono fatture recanti data 31/07/2017 (la fattura n. 2681), o Parte_3 indicazioni di materiali acquistati nel 2016, quando invece il contratto con è stato sottoscritto CP_1 il 09/08/2017. Ancora il doc 82) è relativo alla fattura n. 56/2017 del Geologo la quale Persona_4 Part nell'oggetto contempla prestazioni svolte il 03/08/2017, quando il contratto tra e non era CP_1 ancora stato sottoscritto. Inoltre, non è dato comprendere come l' importo di € 14.038,14 (derivante dal totale ulteriori costi ex art 4 del contratto di subappalto detratta la somma di € 58.870,23 -si veda sul punto pag. 11, 2°capoverso dell'atto di citazione in opposizione) sia stato imputato quale acconto sul rimborso dei costi di prestazioni nella fattura 18/2018. Part Deve essere rigettata anche l'eccezione di compensazione impropria sull'asserito controcredito di per danni, pari ad € 154.703,32 addebitati dalla committente Eurospin a titolo di risarcimento del danno per ritardo e per vizi e difformità delle opere realizzate in subappalto. Dalla documentazione in atti prodotta risulta che effettivamente c'erano stati dei ritardi nella consegna Part dell'opera (come emerge dalla PEC 24/11/2017 con cui Eurospin contestava a l'inosservanza del termine di consegna pattuito alla data del 20/11/2017; e dalla mail del 27/11/2017 con cui la Part contestazione veniva girata da alla subappaltatrice (docc 18-19 di parte attrice CP_1 opponente) e che l'opera era stata collaudata ma erano state fatte delle riserve dalla committente.
Eurospin, infatti, formulava riserve e prescrizioni nel verbale di collaudo dell'opera del 6/12/2017, che veniva trasmetteva in pari data a (doc. 10-11 prodotti dall'attrice opponente). Con e-mail CP_1 Part 14/12/2017 invitava la subappaltatrice ad intervenire per ristabilire il corretto CP_1 Part funzionamento di svariati impianti (doc. 21 parte attrice); con PEC 17/1/2018 – girata da a pagina 5 di 7 Part
come da e-mail in pari data – la committente Eurospin chiedeva a dettagliato CP_1 programma dei lavori per l'eliminazione di vizi e difformità ( doc. 22-23).
Del resto la stessa in comparsa di costituzione e risposta riconosce che erano state riscontrate CP_1 delle marginali difformità, ma emerge anche che la si era adoperata per ripristinare i vizi e CP_1 difformità come risulta dalle fatture dalla stessa prodotte (doc. 9 parte convenuta opposta). Ciò nonostante non risulta provato il controcredito di € 154.703,32 opposto in compensazione Part impropria da Infatti, a fondamento del controcredito a titolo di risarcimento del danno l'attrice opponente produce in Part primo luogo, la PEC 24/7/2018 con Eurospin comunicava a l'addebito della somma di € 126.806,70 + IVA, di cui € 32.644,70 + IVA per opere non conformi, € 74.126,00 +IVA per opere non eseguite (opere esterne, opere in carpenteria metallica, serramenti e quant'altro), ed € 20.000,00 per penali da ritardo nella consegna, chiedendo l'emissione di nota di credito di pari importo (doc. 9 attrice opponente); nonché e-mail del 27/07/2018 di (doc. 8 parte attrice opponente) con cui la CP_1 subappaltatrice avrebbe dichiarato di convenire sugli addebiti mossi dalla committente Eurospin e di concordare sull'emissione della nota di credito per la somma di € 126.806,70 + IVA richiesta dalla committente. Orbene, la documentazione prodotta non prova tuttavia l'effettiva decurtazione da parte di Eurospin dell'importo indicato nella PEC 24/07/2018 (doc. 9). Infatti, non si comprende per quale ragione non sia stata prodotta dall'attrice opponente, a comprova della decurtazione effettuata, la nota di credito di
€ 126.806,70, di cui Eurospin, sempre nella stessa pec del 24/07/2028 (doc. 9), aveva chiesto l'emissione e che l'attrice opponente avrebbe dovuto registrare nella propria contabilità. Del resto, dalla stessa mail del 27/07/2018 (doc. 8 parte attrice opponente- mail proveniente da
[...] Part
di delle ore 12.48) risulta che era intenzione dell'attrice opponente chiedere Per_2 giustificazioni e spiegazioni sulle decurtazioni che Europsin intendeva apportare e la stessa dichiarazione del Sig. non costituisce riconoscimento del debito, ma soltanto una Persona_5 valutazione di carattere generale. Né rileva il fatto che l'eccezione del controcredito per risarcimento sia stata proposta come eccezione di compensazione impropria. Infatti, non è condivisibile la difesa della parte attrice opponente nella parte in cui sostiene che nella compensazione impropria, che ha una disciplina diversa dalla compensazione propria, le reciproche partite di dare e avere non devono necessariamente avere il requisito della certezza, della liquidità ed esigibilità. Infatti, proprio perché trattasi di compensazione impropria, rispetto alla quale la valutazione delle reciproche pretese comporta semplicemente l'accertamento del dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, è evidente che i reciproci crediti, per consentire al Giudice di compiere tale operazione, devono avere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Del resto la sentenza della Corte di Cassazione n. 18452/2014, citata dalla parte attrice opponente a Parte_ sostegno della propria argomentazione, non afferma quanto sostenuto dalla difesa di In tale sentenza, infatti, la Suprema Corte, dopo aver distinto l'istituto della compensazione propria che scaturisce da autonomi rapporti giuridici senza vincolo di sinallagma, da quello della compensazione impropria (anche detta atecnica o contabile), che si ha quando i rispettivi diritti scaturiscono dal medesimo rapporto contrattuale da cui è sorto il relativo debito (Cass. n. 19208 del 2011), si limita precisare che l'accertamento della cd. compensazione "impropria", pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale per quanto riguarda il divieto di applicazione d'ufficio da parte del giudice ex art. 1242 c.c., comma 2, sia sostanziale per quanto concernente essenzialmente l'arresto della prescrizione ex art. 1242 c.c., comma 2 e la incompensabilità del credito ex art. 1246, cod. civ.
pagina 6 di 7 Per finire deve essere rigettata anche l'eccezione di compensazione per l'esistenza di un ulteriore Part credito di per rimborsi di costi di prestazioni e spese di cantiere ex art 4 del contratto di subappalto per € 71.821,68 (€ 58.870,23 oltre IVA). Tale somma si comporrebbe di: 48.162,05 per spese di ingegneria (doc. 31-47); € 3.486,12 per spese di personale (doc. 48-51) ed € 21.260,20 per spese di cantiere (doc. 52-56) detratto l'acconto di € 14.038,14 imputato quale acconto sul rimborso dei costi di prestazioni sulla fattura 18/2018. Nonché per l'esistenza di un ulteriore credito derivante dalla ulteriore detrazione di € 30.500,00 da parte di Eurospin. Per quanto riguarda il richiesto rimborso delle spese ex art 4 del contratto di subappalto per € 71.821,68 è evidente che l'attrice opponente non ha prodotto a supporto di tale richiesta idonea documentazione. Alcuni documenti prodotti, per esempio quelli per le spese di ingegneria, sono riferite a prestazioni svolte da soggetti terzi su un numero imprecisato di cantieri (doc. da 32 a 47 di parte attrice opponente)
o sono di formazione MV (doc. 48); lo stesso dicasi per le spese di cantiere: alcuni documenti sono di formazione MV e altri contemplano spese riferibili ad altri cantieri. Inoltre i docc. 28-29-30 non provano l'ulteriore decurtazione di € 30.500 da parte di Europsin, ma dagli stessi risulta semplicemente che si erano verificate delle problematiche in relazione alla rete fognaria e a delle infiltrazioni. Per finire deve essere rigettata anche l'eccezione di inadempimento per mancanza del DURC attestante la regolarità della posizione dell'impresa nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi, considerato che la ha prodotto il relativo documento (doc. 10 parte convenuta). Controparte_1 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'attrice opponente;
vengono liquidate secondo il DM 147 del 13/08/2022 ai medi di tariffa, in € 14.103,00, tenendo conto di tutte le fasi e secondo lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1-Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo Nr. 2470/2019 DI (N. 9864/2019
RG) del 11/10/2019, emesso dal Tribunale di Venezia in data 10/10/2019;
2 -condanna la parte attrice opponete al pagamento delle spese del giudizio di opposizione in favore della convenuta opposta che liquida in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre ad € 406,50 per spese anticipate, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a..
Così deciso in Venezia il 09/06/2025
Il Giudice Onorario Dott.ssa Elisa Borile
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