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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 654 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Katiuscia Dessì, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Rita Atzori, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/05/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Capoterra, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi gli eventuali mutamenti di residenza.
2. La casa coniugale, sita in Capoterra (CA) nella via Olbia 6, verrà assegnata al sig. , che vi dimorerà unitamente alla figlia , che lì Parte_1 Per_1 manterrà la propria residenza anagrafica.
La sig.ra resterà ospite presso la casa della propria madre, in Capoterra. CP_1
3. In relazione ai reciproci rapporti nei confronti della figlia minore, le parti optano per il regime dell'affidamento condiviso.
I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui, in particolare, quelle riguardanti le scelte mediche
e l'eventuale acquisto e uso di mezzi di trasporto personali.
Stante l'età di (diciasettenne), la stessa deciderà autonomamente i Per_1 periodi da trascorrere in compagnia della madre e presso quest'ultima.
4. Per quanto concerne il mantenimento della prole, le parti si accordano affinché il padre vi provveda in via integrale ed esclusiva.
Pag. 2 di 3 Saranno a carico del sig. , altresì, tutte le spese straordinarie Parte_1 che si renderanno necessarie per la figlia . Per_1
5. Considerato l'impegno di cui sopra assunto dal sig. , l'importo Parte_1 erogato dall' a titolo di assegno unico per la prole verrà dal predetto CP_2 conseguito nella misura del 100%.
6. Il sig. inoltre, corrisponderà mensilmente alla sig.ra Parte_1 [...]
(entro il giorno 25 di ogni mese) la somma di euro 200,00 per il CP_1 mantenimento della stessa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
a decorrere da un anno dal deposito del presente ricorso.
7. I coniugi si prestano reciprocamente fin da ora il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, mentre, per quanto attiene l'eventuale espatrio della figlia si riservano di compiere ogni Per_1 valutazione ed assumere in merito le opportune decisioni caso per caso.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 654 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Katiuscia Dessì, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Rita Atzori, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/05/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Capoterra, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi gli eventuali mutamenti di residenza.
2. La casa coniugale, sita in Capoterra (CA) nella via Olbia 6, verrà assegnata al sig. , che vi dimorerà unitamente alla figlia , che lì Parte_1 Per_1 manterrà la propria residenza anagrafica.
La sig.ra resterà ospite presso la casa della propria madre, in Capoterra. CP_1
3. In relazione ai reciproci rapporti nei confronti della figlia minore, le parti optano per il regime dell'affidamento condiviso.
I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui, in particolare, quelle riguardanti le scelte mediche
e l'eventuale acquisto e uso di mezzi di trasporto personali.
Stante l'età di (diciasettenne), la stessa deciderà autonomamente i Per_1 periodi da trascorrere in compagnia della madre e presso quest'ultima.
4. Per quanto concerne il mantenimento della prole, le parti si accordano affinché il padre vi provveda in via integrale ed esclusiva.
Pag. 2 di 3 Saranno a carico del sig. , altresì, tutte le spese straordinarie Parte_1 che si renderanno necessarie per la figlia . Per_1
5. Considerato l'impegno di cui sopra assunto dal sig. , l'importo Parte_1 erogato dall' a titolo di assegno unico per la prole verrà dal predetto CP_2 conseguito nella misura del 100%.
6. Il sig. inoltre, corrisponderà mensilmente alla sig.ra Parte_1 [...]
(entro il giorno 25 di ogni mese) la somma di euro 200,00 per il CP_1 mantenimento della stessa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
a decorrere da un anno dal deposito del presente ricorso.
7. I coniugi si prestano reciprocamente fin da ora il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, mentre, per quanto attiene l'eventuale espatrio della figlia si riservano di compiere ogni Per_1 valutazione ed assumere in merito le opportune decisioni caso per caso.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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