Decreto cautelare 6 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 22 febbraio 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00675/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Boston Scientific S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B5170BCD20, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Uliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Crovetto e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Liguria - Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R. - Regione Liguria), Azienda Sociosanitaria Ligure n. 1, Azienda Sociosanitaria Ligure n. 2, Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3, Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5, I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino, Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Philips S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del Decreto del Direttore Generale Centrale - Unità Organizzativa Stazione Unica Appaltante Regionale della Liguria - n. 8764/2024 (Prot-2024-2057797) di indizione e approvazione degli atti di gara per l’affidamento della fornitura di dispositivi per emodinamica occorrenti alle AA.SS., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria, del bando/avviso pubblicato in G.U.C.E. il 6 gennaio 2025 e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell’ANAC l’8 gennaio 2025;
- del Decreto del Direttore Generale Centrale - Unità Organizzativa Stazione Unica Appaltante Regionale della Liguria - n. 339/2025 (Prot-2025-27373) di rettifica della documentazione di gara;
- di tutti gli altri documenti/moduli/allegati di gara, nessuno escluso, limitatamente al lotto n. 50 (C.I.G. B5170BCD20) suddiviso nei sub-lotti “A” (“Sistema per imaging intracoronarico con ultrasonografia intravascolare (IVUS), sonda meccanica”) e “B” (“Sistema per imaging intracoronarico con ultrasonografia intravascolare (IVUS), sonda elettronica”) nella “procedura aperta per l’affidamento della fornitura di Materiale per emodinamica occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, II^ edizione, per un periodo di anni tre con opzione di proroga per un ulteriore anno”;
b) del disciplinare (doc. 5) e del capitolato speciale (doc. 6) e di tutti gli altri documenti di gara nella parte in cui è stata illogicamente prevista la suddivisione del lotto 50 in due sub-lotti (sub-lotto A e sub-lotto B), ciascuno avente ad oggetto una differente tecnologia di sonde (meccaniche/elettroniche), anziché prevedere due lotti distinti ognuno avente ad oggetto ciascuna tecnologia di sonde presenti sul mercato (meccaniche/elettroniche) che avrebbe consentito la partecipazione alla gara anche della deducente e non invece di un unico operatore economico presente sul mercato (Philips S.p.A.);
c) del chiarimento n. 1 - prot. n. 195186342 - (doc. 10, pag. 7 di 57) reso e pubblicato sulla piattaforma Sintel il 20 gennaio 2025 mediante il quale l’Amministrazione intimata, a fronte della richiesta di suddividere il lotto 50 in due lotti distinti, oppure di consentire l’aggiudicazione per singolo sub-lotto ha laconicamente risposto come segue: “1) Si conferma capitolato speciale”;
d) del silenzio-rigetto opposto sulla motivata istanza di annullamento in autotutela del lotto 50 trasmessa a mezzo PEC dalla deducente all’Amministrazione intimata il 23 gennaio 2025 (doc. 11);
e) dell’aggiudicazione definitiva del lotto 50 e del contratto di appalto/Accordo, ove intervenuta;
f) di qualsiasi altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso a quelli impugnati relativo alla procedura selettiva di cui qui si controverte (lotto 50);
nonché:
- per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica con conseguente annullamento del lotto 50 (C.I.G. B5170BCD20);
- dell’aggiudicazione definitiva del lotto de quo e della sottoscrizione del contratto d’appalto -Accordo quadro ove dovessero intervenire nelle more del presente giudizio;
- con ordine del Giudice adito all’Amministrazione intimata di suddividere il lotto 50 in due lotti funzionali distinti (un lotto per ciascuna tecnologia di sonde presenti sul mercato: “meccanica” ed “elettronica”) al fine di consentire anche a Boston Scientific S.p.A. di poter partecipare alla gara in condizione di parità e trasparenza;
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. il 18.3.2025, per l’annullamento degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo
NONCHÈ
per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica con conseguente annullamento del lotto 50 (C.I.G. B5170BCD20) - e dell’aggiudicazione definitiva del lotto de quo e della sottoscrizione del contratto d’appalto/convenzione di Accordo Quadro ove dovessero intervenire nelle more del presente giudizio - con ordine da parte di questo Giudice all’Amministrazione intimata di suddividere il lotto 50 in due lotti funzionali distinti (ovvero un lotto per ciascuna tecnologia di sonde presenti sul mercato: “meccanica” ed “elettronica”) al fine di consentire anche a Boston Scientific S.p.A. di poter partecipare alla gara in condizione di parità e trasparenza.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2025 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La ricorrente, con memoria del 17.5.2025, ha chiesto la declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse con accertamento della soccombenza virtuale ai soli fini del rimborso del contributo unificato versato, mentre ha accettato la compensazione delle spese di lite proposta dalla Regione.
Il Collegio, vista l’istanza suddetta, dichiara l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse con spese compensate e spettanza del diritto al rimborso del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e spettanza del diritto al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Primo Referendario
Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Bolognesi | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO