Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1645/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1645/2024 V.G., promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , entrambi con il patrocinio dell'Avv. D'ALIA PIETRO C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Conclusioni: come da ricorso introduttivo RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato il 28.11.2024, e Parte_1 Parte_3 premettevano di aver contratto, in data 12.03.2020, matrimonio civile, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Erice (TP) al n. 1, p. I, uff. 5, anno 2020. Deducevano, inoltre, che dalla loro unione era nato un unico figlio: Per_1
(26.09.2020). Avanzavano domanda di separazione consensuale, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis, nonché dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale.
Chiedevano l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) Il figlio minore della coppia resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso il domicilio materno, attualmente sito in Erice (TP) in via A. Accardi n. 40;
3) La casa coniugale viene assegnata alla signora che la abiterà Parte_1 insieme al figlio , mentre il signor provvederà nel più breve tempo Per_1 Parte_3 possibile dalla stipulazione del presente accordo a trovare altra abitazione idonea e a provvedere al conseguente cambio di residenza;
4) Per quanto riguarda il regime di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore si stabilisce concordemente che lo stesso resterà prevalentemente presso il domicilio materno;
il padre potrà tuttavia tenerlo con sé il pomeriggio del Martedì e del Giovedì dalle
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ad ogni modo resta inteso che le parti potranno liberamente concordare diverse modalità di visita del minore, in considerazione delle esigenze (anche lavorative e scolastiche) di ogni componente del nucleo e comunque assicurando tempi di permanenza con il figlio il più possibile paritari;
5) Le decisioni di maggiore interesse relative al minore verranno assunte dai Per_1 genitori di comune accordo. Con riferimento alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione, la potestà genitoriale verrà esercitata dai genitori disgiuntamente;
6) Con riguardo ai giorni di festa del Natale, Capodanno, Pasqua, e così anche le altre festività annuali, i coniugi convengono che il minore passerà ora con l'uno ora con l'altro genitore l'intera giornata, seguendo il criterio dell'alternanza, compatibilmente con le esigenze di entrambi i genitori;
7) Poiché il signor percepisce un salario mensile di circa 1.200-1.300 Parte_3 euro e considerato che la signora è, al momento, priva di occupazione, le parti Pt_1 concordano che allo stato attuale che il signor corrisponderà mensilmente un Pt_3 contributo in favore del figlio di € 500,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento ISTAT come per legge.
8) Il signor inoltre si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di Pt_3 Pt_1 mantenimento proprio l'importo di € 100,00 mensili, non essendo al momento economicamente autosufficiente;
9) La signora continuerà a percepire il 100% di tutte le indennità riconosciute Pt_1 dall'INPS o da altri enti simili in favore del minore , quali ad esempio assegno unico, Per_1 bonus asilo ecc. oltre a quelle spettanti alla stessa in proprio. A tale fine il signor Pt_1
presta sin d'ora il proprio espresso consenso;
Pt_3
10) Le spese straordinarie che riguardano il minore, restano a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
11) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto”. Con successive note scritte, le parti ribadivano la propria volontà di separarsi alle condizioni congiuntamente rassegnate. Pervenuto il parere positivo del P.M., la causa veniva posta in decisione.
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Tanto premesso, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 151 c.c., come pacifico tra le parti. Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario all'interesse psico-fisico della prole minore, di cui pertanto ha ritenuto superfluo l'ascolto nel suo superiore interesse, né a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime. Nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza e stante l'ammissione di entrambi i coniugi al beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
in atti generalizzati (i quali hanno contratto matrimonio civile in data 12.03.2020,
[...] regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Erice (TP) al n. 1, p. I, uff. 5, anno 2020), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- nulla per le spese del presente procedimento. Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
Il Giudice rel. est. Arianna Lo Vasco
Il Presidente Michele Ruvolo
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