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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5899 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona dei signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo – Presidente rel.
Dott. Paolo Andrea Taviano – Consigliere
Dott. Renato Castaldo – Consigliere
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritto al numero 6518 del ruolo generale dell'anno 2020
tra
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( rappresentati e difesi dall'Avv. Arturo Buongiovanni.
[...] C.F._2
-appellanti
contro
(P.I.v.a. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
c.f. quale mandataria con rappresentanza (C.F./P.I.v.a. ), rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa dall'avv. Vittorio Gugliotta
-appellata
(P.I.v.a. ) e per essa la (P.I.v.a. Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
) rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti P.IVA_3
-intervenuta
Controparte_5
-chiamato in causa contumace Avverso
Sentenza Tribunale di Cassino n. 277/2020 del 09/03/2020
Oggetto
azione revocatoria ordinaria
conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e per essa quale Controparte_1 Controparte_6 mandataria con rappresentanza, deducendo di essere creditrice in forza di decreto ingiuntivo n.
370/2015 emesso dal Tribunale di Cassino pari ad euro 172.978,67, nei confronti di
, fideiussore e socio/liquidatore di , Controparte_5 Controparte_7 con ricorso ex art 702 bis c.p.c. conveniva quest'ultimo e i figli e Parte_1
(all'epoca minorenne e pertanto rappresentata dalla madre Parte_2 quale esercente la potestà genitoriale) per ivi sentire accogliere le seguenti Persona_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza revocare e dichiarare privo di efficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di donazione del
07.03.2015 rogato dal Dr. notaio in Sora, rep 341.728, racc 70.280, trascritto CP_8 presso i Registri Immobiliari di Frosinone, in data 09.03.2015, reg. gen. 3589, reg. part. 2878, con il quale il Sig. ha donato in favore dei figli Controparte_5 Parte_1
e il bene immobile sito in Cassino, Via San Mauro
[...] Parte_2
n. 6, e precisamente l'immobile “censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cassino, al
Foglio 31, Mappale 298, sub 3, cat. A/7, cl. 2, vani 8,5, R.C. Euro 1031,62”; Voglia altresì ordinare al Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Frosinone, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere alla trascrizione e alla annotazione della emananda ordinanza e/o sentenza, nonché al compimento di ogni altra formalità necessaria. Con vittoria di spese e competenze professionali di lite, spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 e oneri accessori”.
Si costituivano in giudizio e Parte_1 Parte_2 rappresentata dalla madre contestando quanto dedotto da parte attrice e Persona_1 chiedendo il rigetto della domanda.
rimaneva contumace. Controparte_5 Il Tribunale di Cassino con sentenza n. 277/2020 così decideva: “REVOCA e dichiara privo di efficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di donazione del 07.03.2015 rogato dal Dr.
notaio in Sora, rep 341.728, racc. 70.280, trascritto presso i Registri CP_8
Immobiliari di Frosinone, in data 09.03.2015, reg. gen. 3589, reg. part. 2878, con il quale
donava in favore dei figli e Controparte_5 Parte_1 Parte_2
il bene immobile sito in Cassino, Via San Mauro n. 6, e precisamente l'immobile
[...]
“censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cassino, al Foglio 31, Mappale 298, sub 3, cat.
A/7, cl. 2, vani 8,5, R.C. Euro 1031,62; ORDINA al Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Frosinone di provvedere alla trascrizione e alla annotazione di questa sentenza, nonché al compimento di ogni altra formalità necessaria, con esonero di ogni sua responsabilità.
Condanna i convenuti al pagamento delle spese di questo procedimento che si liquidano in complessivi euro 8436,00 di cui euro 406,00 per esborsi ed euro 8.030,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge”.
Avverso detta sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
, i quali chiedevano la riforma della sentenza impugnata.
[...]
Si costituiva la e per essa quale Controparte_1 Controparte_2 mandataria con rappresentanza, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, rimasto contumace in primo grado, ed eccependo l'inammissibilità Controparte_5 dell'appello e nel merito la sua infondatezza.
non si costituiva. Controparte_9
Interveniva ex art. 111 c.p.c. e per essa la quale Controparte_3 Controparte_4 cessionaria di , richiamando e confermando tutte le istanze, Controparte_1 richieste, deduzioni eccezioni e conclusioni già formulate e articolate dalla cedente.
La causa, all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione il
25 maggio 2025 con assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti dell'eventus damni e del consilium fraudis.
Tale motivo è infondato. Per eventus damni si intende il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore tale da determinare l'insufficienza del patrimonio del debitore rendendo conseguentemente incerta l'esecuzione del debito o compromettendone in tutto o in parte la fruttuosità.
Il Tribunale ha rilevato correttamente la sussistenza di tale presupposto, ciò in quanto negli atti a titolo gratuito “non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo”.
In particolare, ha donato ai figli l'unico immobile di cui era Controparte_5 proprietario, compromettendo in tal modo la realizzazione del credito.
Quanto poi all'ulteriore presupposto del consiulium fraudis è sufficiente ricordare che era certamente consapevole della propria situazione patrimoniale stante la Controparte_5 qualità di fideiussore assunta dallo stesso prima del compimento dell'atto dispositivo contestato, nonché dell'insolvenza della società debitrice principale. Infatti, ai fini della configurabilità del consilium fraudis per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente appunto la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (Cass. Sez. 3, 22/08/2007, n. 17867).
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia errato nel ritenere come a titolo gratuito l'atto di disposizione del Dell'Ascenza in favore dei figli.
L'atto dispositivo oggetto di revocatoria ha ad oggetto l'atto di donazione di un immobile da parte di in favore dei figli odierni appellanti Controparte_5 Parte_1
e Tale donazione risulta essere stata disposta in
[...] Parte_2 esecuzione degli accordi di separazione tra i coniugi.
Al fine di considerare tale donazione come atto a titolo gratuito o meno, il Tribunale in primo grado ha affermato che “a nulla rilevano gli accordi di separazione”.
Gli odierni appellanti lamentano la mancata valutazione degli accordi di separazione omologati dal Tribunale e dell'atto di cessione dell'immobile, ciò in quanto questi si collocherebbero “nell'ambito di una rivisitazione dei rapporti economici tra coniugi e figli e pertanto , questa tipologia di convenzione intervenuta tra il e i figli è assimilabile CP_5 ad un contratto atipico con i propri presupposti e finalità e non ad un contratto di donazione avente esclusivamente scopo di liberalità”(pag. 11 atto di appello). Secondo tale ricostruzione, avuto riguardo alla sistemazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi, ne deriverebbe la legittimità del trasferimento patrimoniale stante la finalità solutorio-compensativa dell'atto di donazione. In merito, tuttavia, occorre evidenziare che l'atto di donazione è comunque un atto di disposizione patrimoniale rispondente ad uno spirito di liberalità del donante e pertanto configurabile, ai fini dell'applicazione dell'azione revocatoria, come atto a titolo gratuito. Ne consegue che le vicende proprie della sistemazione dei rapporti patrimoniali in ambito di separazione dei coniugi, sia pure con riguardo agli accordi modificativi degli stessi al fine di provvedere al mantenimento dei figli, non rilevano ai fini dell'applicazione dell'azione stessa.
Sul punto si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza del 3 marzo 2023 n. 6395, prevendendo che “l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi in sede di omologa di separazione consensuale, trasferisca all'altro diritto di proprietà su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto (in cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori), né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli”.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo agli appellanti, di somma pari al contributo unificato versato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da e dell' Parte_1 CP_5
avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 277/2020 del 9/03/2020, così Parte_2 decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti alla rifusione, in favore dell'appellata Controparte_1
delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro
[...]
9.991,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo agli appellanti, di somma pari al contributo unificato versato.
Roma, lì 1ottobre 2025
Il presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona dei signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo – Presidente rel.
Dott. Paolo Andrea Taviano – Consigliere
Dott. Renato Castaldo – Consigliere
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritto al numero 6518 del ruolo generale dell'anno 2020
tra
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( rappresentati e difesi dall'Avv. Arturo Buongiovanni.
[...] C.F._2
-appellanti
contro
(P.I.v.a. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
c.f. quale mandataria con rappresentanza (C.F./P.I.v.a. ), rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa dall'avv. Vittorio Gugliotta
-appellata
(P.I.v.a. ) e per essa la (P.I.v.a. Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
) rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti P.IVA_3
-intervenuta
Controparte_5
-chiamato in causa contumace Avverso
Sentenza Tribunale di Cassino n. 277/2020 del 09/03/2020
Oggetto
azione revocatoria ordinaria
conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e per essa quale Controparte_1 Controparte_6 mandataria con rappresentanza, deducendo di essere creditrice in forza di decreto ingiuntivo n.
370/2015 emesso dal Tribunale di Cassino pari ad euro 172.978,67, nei confronti di
, fideiussore e socio/liquidatore di , Controparte_5 Controparte_7 con ricorso ex art 702 bis c.p.c. conveniva quest'ultimo e i figli e Parte_1
(all'epoca minorenne e pertanto rappresentata dalla madre Parte_2 quale esercente la potestà genitoriale) per ivi sentire accogliere le seguenti Persona_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza revocare e dichiarare privo di efficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di donazione del
07.03.2015 rogato dal Dr. notaio in Sora, rep 341.728, racc 70.280, trascritto CP_8 presso i Registri Immobiliari di Frosinone, in data 09.03.2015, reg. gen. 3589, reg. part. 2878, con il quale il Sig. ha donato in favore dei figli Controparte_5 Parte_1
e il bene immobile sito in Cassino, Via San Mauro
[...] Parte_2
n. 6, e precisamente l'immobile “censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cassino, al
Foglio 31, Mappale 298, sub 3, cat. A/7, cl. 2, vani 8,5, R.C. Euro 1031,62”; Voglia altresì ordinare al Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Frosinone, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere alla trascrizione e alla annotazione della emananda ordinanza e/o sentenza, nonché al compimento di ogni altra formalità necessaria. Con vittoria di spese e competenze professionali di lite, spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 e oneri accessori”.
Si costituivano in giudizio e Parte_1 Parte_2 rappresentata dalla madre contestando quanto dedotto da parte attrice e Persona_1 chiedendo il rigetto della domanda.
rimaneva contumace. Controparte_5 Il Tribunale di Cassino con sentenza n. 277/2020 così decideva: “REVOCA e dichiara privo di efficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di donazione del 07.03.2015 rogato dal Dr.
notaio in Sora, rep 341.728, racc. 70.280, trascritto presso i Registri CP_8
Immobiliari di Frosinone, in data 09.03.2015, reg. gen. 3589, reg. part. 2878, con il quale
donava in favore dei figli e Controparte_5 Parte_1 Parte_2
il bene immobile sito in Cassino, Via San Mauro n. 6, e precisamente l'immobile
[...]
“censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cassino, al Foglio 31, Mappale 298, sub 3, cat.
A/7, cl. 2, vani 8,5, R.C. Euro 1031,62; ORDINA al Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Frosinone di provvedere alla trascrizione e alla annotazione di questa sentenza, nonché al compimento di ogni altra formalità necessaria, con esonero di ogni sua responsabilità.
Condanna i convenuti al pagamento delle spese di questo procedimento che si liquidano in complessivi euro 8436,00 di cui euro 406,00 per esborsi ed euro 8.030,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge”.
Avverso detta sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
, i quali chiedevano la riforma della sentenza impugnata.
[...]
Si costituiva la e per essa quale Controparte_1 Controparte_2 mandataria con rappresentanza, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, rimasto contumace in primo grado, ed eccependo l'inammissibilità Controparte_5 dell'appello e nel merito la sua infondatezza.
non si costituiva. Controparte_9
Interveniva ex art. 111 c.p.c. e per essa la quale Controparte_3 Controparte_4 cessionaria di , richiamando e confermando tutte le istanze, Controparte_1 richieste, deduzioni eccezioni e conclusioni già formulate e articolate dalla cedente.
La causa, all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione il
25 maggio 2025 con assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti dell'eventus damni e del consilium fraudis.
Tale motivo è infondato. Per eventus damni si intende il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore tale da determinare l'insufficienza del patrimonio del debitore rendendo conseguentemente incerta l'esecuzione del debito o compromettendone in tutto o in parte la fruttuosità.
Il Tribunale ha rilevato correttamente la sussistenza di tale presupposto, ciò in quanto negli atti a titolo gratuito “non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo”.
In particolare, ha donato ai figli l'unico immobile di cui era Controparte_5 proprietario, compromettendo in tal modo la realizzazione del credito.
Quanto poi all'ulteriore presupposto del consiulium fraudis è sufficiente ricordare che era certamente consapevole della propria situazione patrimoniale stante la Controparte_5 qualità di fideiussore assunta dallo stesso prima del compimento dell'atto dispositivo contestato, nonché dell'insolvenza della società debitrice principale. Infatti, ai fini della configurabilità del consilium fraudis per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente appunto la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (Cass. Sez. 3, 22/08/2007, n. 17867).
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia errato nel ritenere come a titolo gratuito l'atto di disposizione del Dell'Ascenza in favore dei figli.
L'atto dispositivo oggetto di revocatoria ha ad oggetto l'atto di donazione di un immobile da parte di in favore dei figli odierni appellanti Controparte_5 Parte_1
e Tale donazione risulta essere stata disposta in
[...] Parte_2 esecuzione degli accordi di separazione tra i coniugi.
Al fine di considerare tale donazione come atto a titolo gratuito o meno, il Tribunale in primo grado ha affermato che “a nulla rilevano gli accordi di separazione”.
Gli odierni appellanti lamentano la mancata valutazione degli accordi di separazione omologati dal Tribunale e dell'atto di cessione dell'immobile, ciò in quanto questi si collocherebbero “nell'ambito di una rivisitazione dei rapporti economici tra coniugi e figli e pertanto , questa tipologia di convenzione intervenuta tra il e i figli è assimilabile CP_5 ad un contratto atipico con i propri presupposti e finalità e non ad un contratto di donazione avente esclusivamente scopo di liberalità”(pag. 11 atto di appello). Secondo tale ricostruzione, avuto riguardo alla sistemazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi, ne deriverebbe la legittimità del trasferimento patrimoniale stante la finalità solutorio-compensativa dell'atto di donazione. In merito, tuttavia, occorre evidenziare che l'atto di donazione è comunque un atto di disposizione patrimoniale rispondente ad uno spirito di liberalità del donante e pertanto configurabile, ai fini dell'applicazione dell'azione revocatoria, come atto a titolo gratuito. Ne consegue che le vicende proprie della sistemazione dei rapporti patrimoniali in ambito di separazione dei coniugi, sia pure con riguardo agli accordi modificativi degli stessi al fine di provvedere al mantenimento dei figli, non rilevano ai fini dell'applicazione dell'azione stessa.
Sul punto si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza del 3 marzo 2023 n. 6395, prevendendo che “l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi in sede di omologa di separazione consensuale, trasferisca all'altro diritto di proprietà su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto (in cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori), né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli”.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo agli appellanti, di somma pari al contributo unificato versato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da e dell' Parte_1 CP_5
avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 277/2020 del 9/03/2020, così Parte_2 decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti alla rifusione, in favore dell'appellata Controparte_1
delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro
[...]
9.991,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo agli appellanti, di somma pari al contributo unificato versato.
Roma, lì 1ottobre 2025
Il presidente estensore