Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
850/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei conSIlieri:
Dott.ssa Valeria Albino Presidente
Dott. Lorenzo Pietro Fabris ConSIliere
Dott. Fabrizio Pelosi ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, difeso dall'avv. Erminio Annoni, Parte_1 per mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
, Controparte_1 rappresentata dall'avv. Simona Barone, per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
, difesa dall'avv. Anna M. Controparte_2
Galotta, per procura allegata alla comparsa di appello
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
, difesa dall'avv. Controparte_3 CP_4
come da procura allegata alla comparsa
[...] di appello
APPELLATA
E CONTRO
1
Controparte_5
APPELLATO Contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza impugnata numero 158/2024 emessa dal
Tribunale di Imperia nella causa R.G. 459/2021 in data 27/02/2024 e pubblicata il 28/02/2024, - dato atto che il convenuto non ha Parte_1 mai accettato il contraddittorio su domande nuove
e/o irritualmente formulate ovvero proposte per la prima volta in sede di memorie ex art. 183 cpc o in fasi successive, -in via preliminare dichiarare
l'improcedibilità della domanda per carenza delle condizioni dell'azione; -nel merito respingere ogni domanda di
contro
Controparte_6 Pt_1
in quanto infondata in fatto e in diritto;
-
[...] condannare alla restituzione a Controparte_6 della somma versata in Parte_1 adempimento della sentenza di primo grado nella misura di € 1.333,00 come documentalmente provato, con gli interessi ex art. 1284 n. 4 cod. civ. dal 30/06/2024 all'effettivo pagamento;
Vinti le spese e il compenso per l'opera professionale di
Avvocato di entrambi i gradi del giudizio oltre spese generali, CPA e IVA”.
PER “Piaccia all'Ill.ma Corte CP_1
d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza impugnata di cui ai capi a), b), c), e), contrariis reiectis, dato atto che la convenuta unipersonale non ha Controparte_1 mai accettato il contraddittorio su domande nuove
2 e/o tardivamente e/o irritualmente formulate ovvero proposte per la prima volta in sede di memorie ex art. 183 c.p.c. o in fasi successive - In via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda per carenza delle condizioni dell'azione
e/o mancanza di legittimazione passiva;
- Nel merito respingere ogni domanda formulata nel giudizio di primo grado dalla nei confronti CP_6 della unipersonale in Controparte_1 quanto prive di ogni fondamento giuridico -
Condannare la Signora alla Parte_2 restituzione a Controparte_1 unipersonale della somma versata in adempimento della sentenza di primo grado nella misura di €
1.333,00, come documentato e allegato, con interessi ex art. 1284 c.c.n. 4 dal 18.04.2024 all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”
PER : “Piaccia all'Eccellentissima Corte CP_2
d'Appello di Genova, contrariis reiectis, in riforma della sentenza numero 158/2024 emessa dal
Tribunale di Imperia nella causa R.G. 459/2021 in data 27/02/2024 e pubblicata il 28/02/2024, impugnata nelle parti indicate nel dispositivo sub
a), b), c), e), in accoglimento del proposto appello incidentale, - dato atto che la convenuta CP_2
non ha mai accettato il contraddittorio su
[...] domande nuove e/o irritualmente formulate ovvero proposte per la prima volta in sede di memorie ex art. 183 cpc e/o in fasi successive da CP_6
; - accertata e dichiarata la nullità dell'atto
[...] di citazione e/o comunque la carenza dei
3 presupposti e/o delle condizioni dell'azione e/o la mancanza di legittimazione passiva in capo a
, dichiarare in via pregiudiziale Controparte_2
e/o preliminare l'improcedibilità, improponibilità e inammissibilità delle domande di Controparte_6
e - in ogni caso e nel merito - respingere ogni domanda, istanza ed eccezione formulata sia nel giudizio di primo grado che nel presente giudizio di appello da
contro
Controparte_6 CP_2
in quanto infondata in fatto e in diritto;
[...] condannare alla restituzione in Controparte_6 favore di della somma versata in Controparte_2 adempimento della sentenza di primo grado nella misura di € 1.332,86 come documentalmente provato, con gli interessi ex art. 1284 n. 4 cod. civ. dal 19.04.2024 all'effettivo pagamento. Vinte le spese e il compenso per l'opera professionale di
Avvocato di entrambi i gradi del giudizio oltre spese generali, CPA e IVA”.
PER : “Piaccia all'Ecc.ma Corte P_
d'Appello, contrariis reiectis, e premesse le pronunce e declaratorie tutte del caso, riproposte espressamente a norma dell'art. 346 c.p.c. tutte le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado: - in via principale: respingere
l'appello principale proposto dal Signor Pt_1 nonché gli appelli incidentali della
[...]
Signora e della Controparte_2 Controparte_1 in quanto improcedibili per le ragioni esposte in comparsa di costituzione in appe llo ovvero inammissibili e/o infondati in fatto e diritto, con ogni consequenziale pronuncia;
- con vittoria di diritti, onorari e spese di entrambi i gradi di
4 giudizio”.
Parole chiavi: domanda nuova – regolamento confini
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado ha citato in giudizio, innanzi al Controparte_6
Tribunale di Imperia, Controparte_1
, e
[...] Controparte_2 Parte_1
ed ha sostenuto: Controparte_5
• Che il 13 giugno 2013 aveva stipulato con la un contratto Controparte_1 preliminare di vendita immobiliare con cui si era impegnata ad acquistare, per il prezzo di €
7.500,00, il posto auto (scoperto) sito in Imperia
(Oneglia) ed ivi censito al F. 3, mapp. 561 sub 13;
• di aver ottenuto il trasferimento dell'immobile con sentenza del Tribunale di Imperia ex art. 2932 c.c.
n. 554/2018, pubblicata in data 3.10.2018 e passata in giudicato;
• che il posto auto trasferito aveva dimensioni inferiori e posizionamento difforme da quanto indicato nel preliminare di acquisto;
• che, dal momento che il posto auto di proprietà attrice era contiguo ai posti auto di proprietà
e e ad una corte, per poter CP_5 CP_2 realizzare correttamente la segnaletica orizzontale delimitante il posto auto della SI.ra CP_6
poteva rendersi necessario intervenire su
[...] quelli adiacenti dei SIg. e e CP_2 CP_5 sulla corte contigua;
L'attrice ha, quindi, chiesto di condannare la suddetta società costruttrice “… al rifacimento e posizionamento della segnaletica orizzontale del
5 posto della SI.ra esattamente Controparte_6 come indicato nelle dimensioni e nel posizionamento nella sentenza del Tribunale di
Imperia n. 554/2018 ed occorrendo, se necessario, anche quella dei posti auto e della corte contigui siti tutti in Imperia (IM) Via Traversa Amoretti 25”.
Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio con autonome comparse, con le quali si sono opposte alle domande proposte.
Con la memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1, l'attrice ha così modificato le conclusioni: “1) Individuare
l'esatto confine tra il posto auto della SI.ra
[…] ed il posto auto della SI.ra Controparte_6
[…] e l'area cortilizia residuale Controparte_2 di proprietà comune dei SIg. , e CP_2 CP_5
individuata da Sub 10 ai Sub. 8 Pt_1 Pt_3
– 16 -17 e materializzarlo in modo corretto e per
l'effetto ordinare ai convenuti tutti la rimozione della segnaletica orizzontale erroneamente apposta e non conforme alle indicazioni di cui alla sentenza del Tribunale di Imperia n. 554/2018, nonché condannare i SIg. e Pt_1 CP_5
al rilascio in favore dell'attrice della CP_2 porzione del suo posto auto indebitamente occupata. 2) Accertare e dichiarare il sottodimensionamento ed erroneo posizionamento del posto auto della SI.ra sito in Controparte_6
Imperia (IM) Via Traversa Amoretti 25 rispetto a quanto indicato in sentenza del Tribunale di
Imperia n. 554/2018, in quanto parte della sua superficie è indebitamento occupata sia dal confinante posto auto della SI.ra CP_2
e sia dal confinante cortile residuale di
[...]
6 proprietà comune dei SIg. , e CP_2 CP_5
E per l'effetto 3) Condannare i convenuti Pt_1 tutti, indicando le modalità ritenute più opportune, al rifacimento e posizionamento della segnaletica orizzontale del posto della SI.ra Controparte_6 esattamente come indicato nelle dimensioni e nel posizionamento nella sentenza del Tribunale di
Imperia n. 554/2018 ed occorrendo necessario, anche quella del posto auto adiacente di proprietà della SI.ra e dell'area cortilizia Controparte_2 residuale di proprietà comune dei SIg. , CP_2
e siti tutti in Imperia (IM) Via CP_5 Pt_1
Traversa Amoretti 25. 4) - In subordine - nel caso in cui la società non Controparte_1 vi provveda come indicato nella sentenza del
Tribunale di Imperia n. 554/2018, entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione dalla sentenza del presente procedimento (termine essenziale a favore della SI.ra per l'effetto 5) Controparte_6 condannare i convenuti tutti in via solidale a corrispondere alla attrice la somma di euro
1.212,40 ed autorizzare l'attrice ad incaricare geometra e ditta terza per provvedere alla suddetta opera di rifacimento corretto come da sentenza del
Tribunale di Imperia n. 554/2018 della segnaletica orizzontale del posto della SI.ra Controparte_6 ed occorrendo se necessario anche quella dei posti auto e della corte contigui siti in Imperia (IM) Via
Traversa Amoretti 25 pagandola con la somma ricevuta dalla convenuta. 6) In ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, sempre nel caso in cui i convenuti non provvedano entro e non oltre tre
7 mesi dalla pubblicazione della sentenza del presente procedimento (termine essenziale a favore della SI.ra al rifacimento Controparte_6 corretto nelle dimensioni e nel posizionamento come da sentenza del Tribunale di Imperia n.
554/2018 della segnaletica orizzontale del posto auto della SI.ra per l'effetto -- Controparte_6 emettere in capo ai convenuti tutti, ai sensi dell'art.
2931 c.c., un ordine di fare - e fissare in capo alla soc. ex art. 614 bis Controparte_1
c.p.c., la somma di euro 50,00 o quella veriore maggiore o minore che risulterà di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del dovere di realizzare correttamente nelle dimensioni e nel posizionamento come da sentenza del sentenza del
Tribunale di Imperia n. 554/2018 e con le modalità che verranno indicate nella sentenza del presente procedimento la segnaletica orizzontale del posto auto dell'attrice sito in Imperia (IM) Via Traversa
Amoretti n. 25. -- In ogni caso condannare la società al pagamento Controparte_1
a favore della SI.ra della somma Controparte_6 di euro 5.000,00 o quella veriore maggiore e/o minore anche a titolo equitativo che il Tribunale riterrà a titolo di risarcimento danni, somma che verrà accertata dall'Ill.mo Signor Giudice in corso di causa”.
La causa è stata istruita a mezzo di prove documentali ed è stata decisa con la sentenza 158 del 2024, pubbl. il 28/02/2024, con la quale il
Tribunale ha così statuito in dispositivo: “a) dichiara che il confine tra i tre posti auto censiti al
C.F. del Comune di Imperia/Oneglia al F. 3, mapp.
8 561 rispettivamente sub 11, sub 12 e sub 13 è quello individuato nelle planimetrie catastali allegate ai titoli notarili prodotti in giudizio quali docc. 2, 3 e 4 fasc. attrice e nella planimetria catastale allegata alla relazione tecnica geom.
LC prodotta in giudizio quale doc. 9 fasc. attrice;
b) dichiara che il confine tra il posto auto censito al C.F. del Comune di Imperia/Oneglia al F. 3, mapp. 561 sub 11 e la corte censita al C.F. del
Comune di Imperia/Oneglia al F. 3, mapp. 561 sub
17 è quello indicato nella planimetria catastale allegata al titolo notarile prodotto in giudizio quale doc. 4 fasc. attrice e nella planimetria catastale allegata alla relazione tecnica geom. LC prodotta in giudizio quale doc. 9 fasc. attrice;
c) condanna i convenuti a tracciare la segnaletica orizzontale di perimetrazione e delimitazione dei rispettivi posti auto e della corte, menzionati nei capi a) e b), nella posizione esattamente indicata nelle planimetrie catastali allegate ai titoli notarili prodotti in giudizio sub 2, 3 e 4 fasc. attrice e nella planimetria catastale allegata alla relazione tecnica geom. LC prodotta in giudizio sub doc. 9 fasc. attrice;
d) rigetta ogni altra domanda;
e) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.501,00, di cui €
264,00 per spese € 4.237,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Il Tribunale ha qualificato l'azione promossa quale azione di regolamento confini, evidenziando che parte attrice “ha dedotto, sin dall'atto introduttivo,
9 che i termini del confine (del suo posto auto), così come tracciati, non fossero quello esatti perché appunto non corrispondenti a quelli indicati nei rispettivi titoli di acquisto e nelle mappe e planimetrie catastali acquisite gli atti”.
La sentenza ha, poi, determinato i confini tra i posti auto e la corte sub 17, avendo riguardo alle planimetrie catastali, debitamente sottoscritte dalle parti, allegate ai singoli titoli di acquisto. Su queste basi, la sentenza ha concluso che “il confine tra i tre posti auto (rispettivamente censiti al C.F. del Comune di Imperia/Oneglia al F. 3, mapp. 561 sub 11, sub 12, sub 13) è quello individuato dalle planimetrie catastali già allegate ai titoli notarili prodotti dall'attrice (docc. 2, 3 e 4 fasc. attrice) e dalla planimetria catastale, del tutto identica, allegata alla relazione tecnica geom.
(doc. 9 fasc. attrice, sub all. 3); e il confine Per_1 tra il posto auto censito al C.F. del Comun e di
Imperia/Oneglia al F. 3, mapp. 561 sub 11 e la corte censita al C.F. del Comune di
Imperia/Oneglia al F. 3, mapp. 561 sub 17 è parimenti quello risultante dalla planimetria catastale allegata, sub 3 alla relazione tecnica geom. LC (doc. 9 fasc. attrice)”.
Il Tribunale ha, poi, riconosciuto la legittimazione passiva anche dei convenuti e CP_5 Pt_1 rispetto all'azione di regolamento confini, per quanto questi non fossero proprietari di posti auto confinanti con la proprietà attorea, richiamando la giurisprudenza secondo cui “nel caso in cui si alleghi la traslazione dei confini – come nel caso in esame in cui l'attrice ha appunto dedotto come
10 tutta la segnaletica orizzontale fosse stata apposta in modo erroneo con necessità di riallineare tutti i confini catastali (vd., atto di citazione, pg. 10) – permane la caratteristica di legge (art. 950 c.c.) relativa alla incertezza del confine tra fondi contigui, “… seppur tale contiguità investa - com'è naturale nei casi di reputata traslazione - le parti
a due a due;
l'incertezza dunque riguarda l'oggetto
(i confini tra i tre fondi e la loro conformazione) e non la titolarità (incontestata) delle situazioni giuridiche (un «conflitto di fondi» e non «conflitto di titoli», seguendo la nota formula suggerita in dottrina)” (vd., Cass. n. 20349 cit. in motivazione)”.
Infine, il Tribunale ha accolto la domanda di posizionamento dei termini divisori nei confronti di tutti i convenuti, nei cui confronti la domanda era stata estesa in sede di memoria ex art. 183 n.
1 c.p.c.
2 Il giudizio di appello ha impugnato la sentenza in Parte_1 esame ed ha chiesto che, in riforma del provvedimento impugnato, venissero respinte le domande proposte nei suoi confronti.
Tutte le altre parti, con la sola eccezione del SI.
, si sono costituite in giudizio. CP_5
Mentre la SI.ra ha chiesto di confermare P_ la sentenza di primo grado, e CP_1 CP_2
hanno proposto appello incidentale ed
[...] hanno chiesto di riformarla nella parte in cui aveva accolto le domande proposte nei loro confronti.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 9 aprile 2025.
11
3.1 I motivi di appello principale.
Con un unico complesso motivo di appello, Pt_1 ha sostenuto che il Tribunale aveva
[...] errato, in quanto si era pronunciato in merito alla delimitazione della corte di cui era proprietario esclusivo, quando, invece, oggetto delle domande dell'attrice era unicamente la corte di cui era condomino. Il Tribunale aveva, quindi, confuso le due corti, pronunciandosi su una corte non oggetto delle domande proposte. Inoltre, il
Tribunale aveva errato nella ricostruzione dei fatti di causa, in quanto non aveva considerato che: il posto auto di proprietà attrice era ristretto anche da un paletto dissuasore;
l'elaborato planimetrico e le foto allegate alla perizia , posta a Per_1 fondamento della decisione, non menzionavano affatto la corte di proprietà esclusiva ma CP_6 solo la corte condominiale;
che l'acquisto della proprietà da parte attrice era successivo a quello dell'appellante, per cui la non poteva CP_1 promettere di vendere alla SI.ra beni dei CP_6 quali non era più proprietaria per avern e prima di allora già disposto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale era stata assunta in violazione dell'art. 99 c.p.c., in quanto nessuna domanda era stata proposta in merito alla delimitazione dei confini nei confronti della proprietà esclusiva dell'art. 183 c.p.c., in quanto, con tale Pt_1 memoria, la parte attrice aveva introdotto domande nuove inammissibili, prima non proposte;
dell'art. 112 c.p.c., in quanto nessuna domanda era stata formulata per delimitare i confini tra la proprietà attorea e quella . P_
12 Inoltre, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 1470 c.c., in quanto il confine era quello determinato dall'atto di compravendita in data
12/06/2013, da lui stipulato e non altro confine;
dell'art. 2644 c.c., in quanto l'atto dell'appellante era stato trascritto prima di quello dell'attrice; degli artt. 950 e 951 c.c., in quanto le domande proposte riguardavano la corte comune e non la proprietà esclusiva dell'appellante e, comunque, non era stata proposta domanda di accertamento dei confini, bensì di occupazione della porzione del posto auto di proprietà dell'attrice, tant'è che nessun riferimento all'incertezza dei confini era contenuto negli atti di parte.
3.2 i motivi di appello incidentale
Con il primo motivo di appello, ha CP_1 lamentato la “Errata qualificazione della domanda proposta dall'attrice e/o ammissione di domande nuove e/o tardive”. Il Tribunale si era pronunciato sulle domande di regolamento di confini e di apposizione di termini, introdotte tardivamente con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello, ha CP_1 lamentato l'Errato rigetto dell'eccezione di giudicato sostanziale. L'azione proposta dalla nel procedimento RG 459/2021 non era CP_6 stata un'azione per il regolamento di confini ex art. 950 c.c., come si legge dalle conclusioni riportate nell'atto di citazione, bensì un'azione volta ad ottenere un qualcosa che, in re altà, era già stato deciso e ottenuto con la sentenza
554/2018 e, cioè, il trasferimento dell'immobile
13 oggetto di causa. La Società aveva CP_1 venduto alla il posto auto, a corpo e non CP_6
a misura, ad un prezzo inferiore rispetto agli altri e aveva venduto l'unica e ultima cosa che ancora poteva vendere, essendosi già spogliata del resto degli altri beni in capo alla stessa, ceduti in precedenza agli altri appellati.
Con il terzo motivo, ha lamentato la CP_1
“Errata pronuncia di condanna per mancanza di legittimazione passiva, relativamente alla parte del riposizionamento dei termini”, in quanto era carente di legittimazione passiva, CP_1 in quanto non era proprietaria di alcun bene vicino alla proprietà della SI.ra CP_6
Con l'ultimo motivo, l'appellante ha lamentato la
“Errata condanna alle spese in base al principio di soccombenza”. Le uniche domande che si potevano proporre contro la ovvero - domanda CP_1 ex art. 614 c.p.c. - domanda risarcitoria (pag. 13
e 14 della sentenza) erano state tutte integralmente respinte con la conseguenza che nei confronti della non c'era alcuna CP_1 soccombenza.
Con il primo motivo di appello incidentale,
ha lamentato la “errata Controparte_2 qualificazione della domanda proposta da parte attrice - ammissione di domande nuove e/o tardive
– violazione dell'art. 112 c.p.c.”. Il Tribunale aveva sbagliato a qualificare la domanda originariamente proposta in citazione come di regolamento di confini, in quanto, nell'atto introduttivo, le uniche domande proposte erano relative al rapporto contrattuale tra la società
14 venditrice e la SI.ra alla quale la SI.ra CP_6
era estranea. Anche la sentenza CP_2 pronunciata tra la SI.ra e la soc. CP_6 non le era opponibile. Inoltre, il CP_1
Tribunale non aveva tenuto conto della cronologia delle cessioni, per cui la SI.ra non CP_6 poteva acquistare dalla ciò di cui CP_1 questa si era già spogliata in precedenza.
Con il secondo motivo di appello, la SI.ra ha lamentato la “errata pronuncia in CP_2 ordine alla mutatio libelli eccepita dai convenuti – violazione dell'art. 183 cpc”. In tale memoria,
l'appellante aveva proposto domande in precedenza non formulate, nei confronti di
, e con conseguente CP_2 CP_5 Pt_1 inammissibilità delle stesse.
Con il terzo motivo di appello incidentale, la SI.ra ha lamentato la “errata individuazione CP_2 da parte del giudice di primo grado della situazione di fatto e di diritto in ordine ai confini della proprietà dei posti auto”. Non c'era alcuna incertezza sui confini dei fondi ed il posto auto di proprietà . Quest'ultimo, perfettamente CP_2 individuato e collocato, corrispondeva a quanto risultava da atti e planimetrie.
Con il quarto motivo, la SI.ra ha CP_2 formulato “censure sulla ricostruzione del fatto effettuate in sentenza”. Il titolo di acquisto della SI.ra non era opponibile nei suoi CP_6 confronti e la metratura del suo posto auto era specificata nel titolo di acquisto, mentre quella del posto auto non risultava da alcun CP_6 documento.
15 Con il quinto motivo di appello, la SI.ra CP_2 ha lamentato la “errata valutazione della documentazione - da parte del giudice di primo grado - e errata motivazione ex art. 950 cod. civ. - violazione dell'art. 1470 cod. civ.”. Nella citazione di primo grado, non vi era stata alcuna allegazione della traslazione dei confini. Il posto auto della SI.ra corrispondeva, per collocazione e CP_2 metratura, a quanto oggetto di atto notarile. Il rapporto contrattuale tra la SI.ra e CP_6 non poteva giustificare alcuna CP_1 condanna dei terzi estranei a tale rapporto.
4 Lo stato dei luoghi
In estrema sintesi, questo è lo stato dei luoghi.
è proprietaria del posto auto Controparte_6 identificato al Catasto al fg. 3, mapp. 561 sub 13, in virtù di sentenza passata in giudicato e pronunciata nei confronti del promittente venditore ex art. 2932 c.c. (doc. 7 CP_1
. Il suddetto immobile confina con una CP_6 corte comune sub 10 (di proprietà , CP_5
e sul lato est e, sul lato CP_2 Pt_1 opposto, con il posto auto sub 12 (all. 3 prod. 9 di parte , di proprietà (prod. 2 di CP_6 CP_2 parte . CP_6
A sua volta, il sub 12 confina sul lato ovest con il posto auto sub 11, di proprietà del SI. CP_5
(doc. 3 di parte , il quale, a sua volta, CP_6 confina con la corte di proprietà esclusiva sub 17 di proprietà esclusiva (doc. 4 di parte Pt_1
. CP_6
5 i confini con il sub 17
Il primo motivo di appello principale è fondato.
16 L'appellante principale, è Parte_1 proprietario della corte sub 17 e comproprietario della corte sub 10 (gli altri comproprietari sono i SI.ri e ). CP_5 CP_2
La sentenza ha determinato i confini rispetto alla corte di proprietà esclusiva.
Nessuna domanda relativa a tale corte è mai stata proposta da parte attrice.
Infatti, nelle conclusioni riportate in calce alla citazione, la SI.ra si è limitata a P_ chiedere la condanna di al CP_1 rifacimento e posizionamento della segnaletica orizzontale, mentre nessuna domanda era stata proposta nei confronti del SI. neppure Pt_1 citato nelle conclusioni.
Nella memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c., la SI.ra ha chiesto sì di determinare i confini con P_ gli immobili attigui e contigui, ma ha menzionato unicamente la corte comune sub 10, cui ha imputato (in concorso con il posto auto ) CP_2 il sottodimensionamento del suo posto auto. La suddetta memoria, diversamente, non conteneva nessun riferimento alla corte sub 17, tant'è che, nel rispondere, alle difese del SI. Pt_1
l'attrice ha evidenziato che la legittimazione passiva di quest'ultimo discendeva dall'essere questi “comproprietario con il SI. Controparte_5
e la SI.ra dell'area cortilizia Controparte_2 residuale confinante con il posto auto dell'attrice e individuata come Sub 10 ai Sub. 8 – 16 -17” CP_7
(pag. 6). Su queste basi, l'attrice ha così concluso:
“… Individuare l'esatto confine tra il posto auto della SI.ra censito al C.F. di Controparte_6
17 Imperia F. 3 n. 561 sub. 13 di mq. 11 rc ed il posto auto della SI.ra censito al C.F. Controparte_2 di Imperia F. 3 n. 561 sub. 12 zc 1 cat. C/6 cl. 3 mq. 11 rc euro 6,8 e l'area cortilizia residuale di proprietà comune dei SIg. , e CP_2 CP_5
individuata da Sub 10 B.C.N.C. ai Sub. 8 Pt_1
– 16 -17 e materializzarlo in modo corretto”.
Queste conclusioni sono state poi tenute ferme nel corso dell'intero giudizio.
Il Tribunale, nell'occuparsi del mapp. sub 17, ha esaminato una domanda che non era stata proposta, con conseguente violazione del contraddittorio.
Ne discende l'accoglimento dell'appello principale.
Inoltre, anche la domanda di condanna di Pt_1 ad eseguire le strisce di delimitazione del posto auto di proprietà attrice è nuova e, quindi, inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. Trattasi di domanda che si aggiunge a quelle originariamente proposte e che non si sostituisce ad esse e non poteva, quindi, essere formulata per la prima volta in tale memoria (sul punto, Cass. 11226/19).
7 L'ammissibilità dei motivi di appello incidentale tardivo proposto da e . CP_1 CP_2
Sia che la SI.ra hanno CP_1 CP_2 proposto l'appello ben oltre il termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Il loro è, quindi, un appello tardivo.
La disciplina applicabile è, quindi, quella prevista dall'art. 334 c.p.c.
La SI.ra ha eccepito l'inammissibilità di P_ tali appelli.
18 L'eccezione è infondata.
Si deve, infatti, considerare che la sentenza di primo grado ha condannato e tutti gli Pt_1 altri convenuti in solido, “a tracciare la segnaletica orizzontale di perimetrazione e delimitazione dei rispettivi posti auto e della corte” ed a rifondere, sempre in solido, le spese di lite alla SI.ra . P_
La giurisprudenza dominante (Cass. Sez. Un.
24627/07 e Cass. 8486/24) ammette l'appello incidentale tardivo proposto dal condebitore in solido, nel caso in cui l'altro condebitore abbia impugnato la sentenza, in quanto l'accoglimento dell'appello principale potrebbe comportare la perdita dell'azione di regresso nei confronti dell'appellante principale, ove l'impugnazione di questi sia accolta.
A questo, deve aggiungersi che l'impugnazione incidentale tardiva può essere rivolta anche contro parti diverse di quelle oggetto dell'impugnazione principale (Cass. 14596/20) e anche se autonome rispetto a queste (Cass.
26139/22).
I motivi di appello incidentale possono essere, quindi, esaminati nel merito.
8 La domanda di regolamento di confini: inammissibilità
Entrambe le parti appellanti incidentali hanno eccepito la novità della domanda di regolamento di confini. Dalla lettura delle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado, si evince che nessuna domanda in tal senso era stata proposta in via principale e che tale domanda è stata proposta
19 solo in sede di memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.
L'unica domanda originariamente proposta era di condanna ed era stata proposta nei confronti della sola trattavasi, quindi, di domanda CP_1 avente natura contrattuale, legata all'altrui inadempimento nel trasferimento del posto auto.
Solo in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 alle domande iniziali è stata aggiunta la richiesta, in via principale, di delimitazione dei confini anche nei confronti degli altri convenuti, citati nell'atto introduttivo a fini di litis contestatio, domanda mai proposta in precedenza e nei confronti di soggetti diversi da quelli destinatari delle pretese della citazione.
Ne discende l'accoglimento dei motivi di appello proposti volti a far dichiarare la novità delle domande così proposte ed accolte dal Tribunale.
La SI.ra non ha, poi, insistito, in P_ appello, rispetto all'unica domanda ammissibile e, cioè, quella contrattuale di condanna della la quale era infondata, dal momento CP_1 che non rientra negli obblighi del venditore alcuna prestazione di fare, quale appunto tracciare le linee di demarcazione dei confini del posto auto, per cui, al più, l'appellata avrebbe avuto diritto ad un risarcimento del danno.
9 le spese di lite
Queste seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri minimi per entrambi i gradi di giudizio (scaglione 1.100 -5.200).
PQM
In riforma della sentenza del Tribunale di Imperia
n. 158/2024 nella causa R.G. 459/2021 in data
20 27/02/2024 e pubblicata il 28/02/2024; respinge le domande proposte da P_
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[...] condanna a rifondere a tutti i Controparte_3 convenuti le spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida, per ciascun convenuto, in
1.274,00 per compensi, oltre spese generali al
15% e accessori di legge;
Condanna a rifondere a Controparte_3 Pt_1
[...] Controparte_2 [...] unipersonale le spese di lite del Controparte_1 giudizio di appello, che liquida, per ciascuna parte, in euro 1.458,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Condanna a restituire a Controparte_3 Pt_1
[...] Controparte_2 [...] unipersonale 1333,00 euro Controparte_1 ciascuno, oltre interessi di cui alle domande.
Genova 23 aprile 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Valeria Albino
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