TRIB
Sentenza 11 gennaio 2025
Sentenza 11 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.6010/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa discussa all'udienza del 13/12/2024 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Francesco Delli Noci
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con CP_1 mandato in atti, dall'Avvocato Alessandra Vinci
Resistente
Oggetto: rendita o indennizzo da malattia professionale.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 27/5/2021, il ricorrente di cui in epigrafe -premesso di aver lavorato alle dipendenze della azienda operante Controparte_2 nel settore della fabbricazione di ondulati e imballaggi in carta e cartone dal
26/5/2004 al 3/4/2020 come operaio addetto alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio di rotoli di imballaggio in cartone, con mansioni che hanno comportato costante esposizione ad agenti chimici dannosi (inalazione di polveri e microparticelle di carta e cartone e di Eternit, materiale presente fino al Maggio
2008 nella copertura del capannone in cui il ricorrente lavorava) espone che l' ha negato l'esistenza e l'origine professionale della patologia CP_3
“ispessimenti parenchimali polmonari a base pleurica”, denunciata con domanda amministrativa del 10/9/2019, e chiede accertarsi la esistenza della dedotta malattia professionale con riconoscimento dei postumi invalidanti e con condanna dell' al pagamento della relativa prestazione, previo espletamento CP_1 di consulenza tecnica.
Si è costituito in giudizio l' con memoria difensiva nella quale chiede la CP_1 reiezione del ricorso, richiamando le valutazioni espresse dai suoi sanitari.
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto nella misura che segue.
Premesso che le mansioni lavorative svolte dal ricorrente non sono contestate dall' e sono confermate dal teste collega di lavoro del CP_1 Testimone_1 ricorrente, escusso alla udienza del 21/7/2023, giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all'art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come
“lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'àmbito del sistema d'indennizzo CP_1
e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma
1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
2 Nel caso in esame il C.T.U., dott. , nella relazione depositata il Persona_1
30/11/2024, dopo accurata indagine medico-legale, ha accertato l'origine professionale della patologia e ha altresì accertato a carico dell'istante un complesso quadro patologico derivante dalla predetta patologia denunziata, che determina la lesione della integrità psico-fisica dell'istante, residuando postumi permanenti nella misura dell'8%.
Il CTU, infatti, dopo aver esaminato gli atti e sottoposto a visita il ricorrente, afferma che:” La menomazione oggetto del contendere è la “BPCO con ispessimenti parenchimali a base pleurica.” Riguardo alla BPCO possiamo affermare che trattasi di soggetto ex forte fumatore (40 sigarette die sino al 1986) che negli anni ha sviluppato una broncopneumopatia cronica da ascrivere sia al tabagismo che alle polveri inalate durante l'attività lavorativa di addetto agli imballaggi di cartone con inalazioni di polveri e sostanze irritanti a livello alveolo polmonare.
Attualmente la saturazione rilevata e pari al96 in aria ambiente. Gli esami strumentali (spirometria) allegatri agli atti di causa evidenziano un quadro funzionale respiratorio nei limiti di norma. Sulla base di tali elementi quindi si ritiene che la malattie richiesta possa essere riconosciuta come malattia professionale, atteso che sono presenti nella attività lavorativa svolta dal ricorrente gli elementi di rischio generico (inalazione di polveri durante il processo di imballaggio con cartoni) tra patologia e attività lavorativa.
Sulla base dei dati tabellari della valutazione del danno biologico per la BPCO con ispessimenti parenchimali a base pleurica possa essere valutato in misura dell'8% in riferimento a danno biologico con decorrenza dalla data della domanda.”
Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico, stante anche la esauriente risposta data dal perito alle osservazioni di . CP_1
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto alla liquidazione di un indennizzo in conto capitale in ragione di una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'8%, la domanda va accolta e l' CP_1 va condannato al pagamento della relativa prestazione.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all'effettivo soddisfo (v. C. Cost. n. 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n. 412/91).
3 Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo alla attività svolta, come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
Le spese di CTU, già poste provvisoriamente a carico dell' , vanno poste CP_1 definitivamente a carico dell'Istituto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Accogliendo il ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento di postumi permanenti pari all'8% e alla liquidazione della corrispondente prestazione e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre CP_1 interessi legali o rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.200,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, con distrazione.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in CP_1 separato decreto.
Lecce, li 13/12/2024 – 11/1/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I.
Gustapane
4