TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino ON lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 6795/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. ARIOTTO) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott. RAGUSA)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della scuola- Carta docente- Indennità ferie e festività soppresse Premesso: la parte ricorrente, nella sua qualità di docente a tempo determinato negli aa.ss. dal
2017/2018 al 2024/2025, lamenta l'omesso riconoscimento ed erogazione in suo favore dei seguenti emolumenti: cd. Carta elettronica docente, di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2015 (aa.ss. dal
2019/2020 al 2024/2025); indennità per ferie non fruite (aa.ss. dal 2017/2018 al 2023/2024).
All'udienza del 14/01/2025 è stata autorizzata – nulla opponendo il CP_1 convenuto, per ragioni di economia processuale – la modificazione della domanda relativa alla Carta docente, con estensione della stessa all'a.s. 2024/2025; in punto ferie, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda per gli aa.ss. 2019/2020,
2022/2023 e 2023/2024 e, con nota autorizzata, ha ridotto la domanda ad €
4.892,53 (dopo avere preso atto dei giorni di ferie fruite negli aa.ss. 2017/2018 e
2018/2019).
Carta docente
Sussistono i presupposti per riconoscere alla docente l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c.
121 della L. 107/2015.
Negli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 ha svolto supplenze brevi e saltuarie, ma con effettiva continuità presso i medesimi istituti scolastici per complessivi 223 giorni
(a.s. 2021/2022) e 235 giorni (a.s. 2022/2023): ciò consente, a parere del giudicante, di ritenere provata una prestazione lavorativa sostanzialmente comparabile con quella dei docenti a tempo indeterminato e dei supplenti annuali.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il convenuto osserva che ai sensi dell'art. 15, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, CP_1
(convertito nella legge 10 Agosto 2023, n. 103) la
“1. […] Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26 […]”.
Tuttavia, non è contestata dal convenuto la circostanza – dedotta da parte CP_1 ricorrente in replica alla memoria difensiva – che l'accredito di cui ha beneficiato la docente nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 sia stato revocato, Parte_1 anzichè riaccreditato come previsto dall'art. 6 c. 6 del d.p.c.m. 28 novembre 2016
(“Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”): pertanto, permane il diritto della ricorrente alla fruizione del beneficio economico di cui non ha, di fatto, goduto.
In conclusione, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente la Carta in relazione agli aa.ss. sopra specificati, oltre Pt_2 interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Indennità per ferie non fruite e per festività soppresse
Premesso che l'interpretazione delle norme interne non può prescindere dalle norme del diritto dell'Unione, come interpretate dalla Corte di Giustizia UE, la S.C. ha recentemente statuito che ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, AN ON
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno›› (Cass. ordinanza 16715/2024; n. 28587/2024);
nonostante il contrario avviso del convenuto, il menzionato principio di CP_1 diritto non vale esclusivamente per l'arco temporale tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma
2, del d.lgs. n. 297 del 1994), poiché la S. C. ha espressamente escluso che «i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012».
nel caso di specie, è incontestato che il non Controparte_1 abbia invito il docente a godere delle ferie e festività soppresse (Cass. 8926/2024), negli aa.ss. oggetto di causa, con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse;
alla luce delle considerazioni che precedono, il Controparte_1
deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente di
[...] complessivi € 4.892,53, a titolo di indennità per ferie non fruite negli aa.ss.
2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994.
Spese Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario), avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (art. 5, c. 1, d.m.
55/2014) ed alla ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, Parte_3 in relazione agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024,
2024/2025, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente di € 4.892,53 a titolo di indennità per ferie non fruite negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994 sino al saldo;
condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 di lite che liquida in € 2.109,00 oltre rimb. forf., c.p.a., IVA e contributo unificato.
Così deciso in Torino, l'11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino ON lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 6795/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. ARIOTTO) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott. RAGUSA)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della scuola- Carta docente- Indennità ferie e festività soppresse Premesso: la parte ricorrente, nella sua qualità di docente a tempo determinato negli aa.ss. dal
2017/2018 al 2024/2025, lamenta l'omesso riconoscimento ed erogazione in suo favore dei seguenti emolumenti: cd. Carta elettronica docente, di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2015 (aa.ss. dal
2019/2020 al 2024/2025); indennità per ferie non fruite (aa.ss. dal 2017/2018 al 2023/2024).
All'udienza del 14/01/2025 è stata autorizzata – nulla opponendo il CP_1 convenuto, per ragioni di economia processuale – la modificazione della domanda relativa alla Carta docente, con estensione della stessa all'a.s. 2024/2025; in punto ferie, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda per gli aa.ss. 2019/2020,
2022/2023 e 2023/2024 e, con nota autorizzata, ha ridotto la domanda ad €
4.892,53 (dopo avere preso atto dei giorni di ferie fruite negli aa.ss. 2017/2018 e
2018/2019).
Carta docente
Sussistono i presupposti per riconoscere alla docente l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c.
121 della L. 107/2015.
Negli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 ha svolto supplenze brevi e saltuarie, ma con effettiva continuità presso i medesimi istituti scolastici per complessivi 223 giorni
(a.s. 2021/2022) e 235 giorni (a.s. 2022/2023): ciò consente, a parere del giudicante, di ritenere provata una prestazione lavorativa sostanzialmente comparabile con quella dei docenti a tempo indeterminato e dei supplenti annuali.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il convenuto osserva che ai sensi dell'art. 15, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, CP_1
(convertito nella legge 10 Agosto 2023, n. 103) la
“1. […] Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26 […]”.
Tuttavia, non è contestata dal convenuto la circostanza – dedotta da parte CP_1 ricorrente in replica alla memoria difensiva – che l'accredito di cui ha beneficiato la docente nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 sia stato revocato, Parte_1 anzichè riaccreditato come previsto dall'art. 6 c. 6 del d.p.c.m. 28 novembre 2016
(“Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”): pertanto, permane il diritto della ricorrente alla fruizione del beneficio economico di cui non ha, di fatto, goduto.
In conclusione, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente la Carta in relazione agli aa.ss. sopra specificati, oltre Pt_2 interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Indennità per ferie non fruite e per festività soppresse
Premesso che l'interpretazione delle norme interne non può prescindere dalle norme del diritto dell'Unione, come interpretate dalla Corte di Giustizia UE, la S.C. ha recentemente statuito che ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, AN ON
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno›› (Cass. ordinanza 16715/2024; n. 28587/2024);
nonostante il contrario avviso del convenuto, il menzionato principio di CP_1 diritto non vale esclusivamente per l'arco temporale tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma
2, del d.lgs. n. 297 del 1994), poiché la S. C. ha espressamente escluso che «i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012».
nel caso di specie, è incontestato che il non Controparte_1 abbia invito il docente a godere delle ferie e festività soppresse (Cass. 8926/2024), negli aa.ss. oggetto di causa, con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse;
alla luce delle considerazioni che precedono, il Controparte_1
deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente di
[...] complessivi € 4.892,53, a titolo di indennità per ferie non fruite negli aa.ss.
2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994.
Spese Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario), avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (art. 5, c. 1, d.m.
55/2014) ed alla ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, Parte_3 in relazione agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024,
2024/2025, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente di € 4.892,53 a titolo di indennità per ferie non fruite negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994 sino al saldo;
condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 di lite che liquida in € 2.109,00 oltre rimb. forf., c.p.a., IVA e contributo unificato.
Così deciso in Torino, l'11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo