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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/10/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2557 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Giulio Parte_1
Caneparo, presso il cui studio in Novara, Baluardo Massimo D'Azeglio, 3/A, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 mandato in calce alla memoria di costituzione, dagli avv. Pierpaolo Taddeo e Caterina Fucci, presso il cui studio in Cervinara, via Macello, 10, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/06/2024 il ricorrente ha adìto il giudice del lavoro al fine di sentire:
“accertare e dichiarare ex art. 8 L. 604/1966 l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per mancanza di giustificato motivo oggettivo e per violazione dell'obbligo di repechage e dei principi di correttezza e buona fede e ciò per le motivazioni sopra esposte e conseguentemente condannare i resistenti in solido alla riassunzione del sig. o al pagamento in via Parte_1 principale dell'indennità risarcitoria di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad
€ 21.180,10 al lordo irpef, o in subordine dell'indennità risarcitoria di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 12.708,06 al lordo fiscale”; con vittoria di spese, diritti e onorari.
A sostegno della domanda ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze del dott. , titolare della omonima ditta Controparte_1 individuale esercente attività di farmacia, dal 5/10/2012 al 29/01/2024, come magazziniere inquadrato nel 2° livello del CCNL farmacie rurali sussidiate, con contratto di lavoro a tempo pieno;
- che aveva reso la prestazione sempre presso la farmacia di Bucciano, via Provinciale snc;
1 - che fino all'inizio del 2021 si era occupato di: - gestire il magazzino della farmacia e delle scorte di medicinali e farmaci;
- effettuare l'inventario dei prodotti e controllare le loro scadenze;
- gestire le bombole di ossigeno del magazzino e consegnarle ai clienti in farmacia o ai clienti presso le loro abitazioni con la propria macchina;
- servire i clienti al banco per la vendita sia di prodotti generici che di farmaci dietro presentazione di prescrizione medica;
- effettuare per i clienti della farmacia le misurazioni di glicemia, colesterolo, acido urico e pressione;
- effettuare le inoculazioni intramuscolo e di vaccini ai clienti, per medicinali acquistati e non in farmacia;
- effettuare i tamponi naso faringeo per SARS-Cov-2 e tamponi faringeo per streptococco;
- fare le forature dei lobi per l'applicazione degli orecchini acquistati in farmacia;
- fare la tariffazione di ricette, presidi diabetici e medicinali ASL erogati nel mese precedente - catalogarli - consegnare con la propria auto personale le prescrizioni mediche presso la struttura preposta, in Benevento, via Trieste e Trento, con apposita delega firmata dal titolare;
- effettuare il controllo e la manutenzione della bilancia della farmacia e di tutti gli strumenti presenti in farmacia, compresa la porta automatica e l'impianto elettrico in caso di necessità; - effettuare la manutenzione ed il controllo dell'espositore automatico esterno per la vendita dei prodotti al banco (profilattici, gel, siringhe, alcool, etc.) con relativo rifornimento di prodotti;
- che inoltre, in un fine settimana al mese, quando la farmacia era di turno, era l'unico dipendente presente nei locali per l'intera giornata lavorativa;
- che nel 2021 la moglie del titolare, dott.ssa , aveva iniziato a frequentare più Persona_1 assiduamente la farmacia e a gestirla, e da tale momento le sue mansioni erano state progressivamente ridotte e limitate a quelle di magazziniere, inoltre gli era stato imposto di svolgere la propria attività sempre di più presso il box di proprietà dei titolari, non facente parte né dei locali della farmacia, né del magazzino;
- che nel mese di agosto 2023 era stato assunto come dipendente il sig. , cugino Persona_2 della dott.ssa , che lui aveva provveduto a formare e che di fatto si dedicava a tutte le Per_1 attività prima espletate da lui;
- che da fine agosto 2023 era stato messo in funzione un sistema automatizzato di distribuzione dei medicinali, usato per posizionare i medicinali negli scaffali del magazzino e per consegnarli direttamente ai farmacisti addetti alla vendita al pubblico;
- che alla fine del 2023 la dott.ssa gli aveva ordinato di non frequentare più i locali della Per_1 farmacia;
- che con lettera del 30/11/2023 il resistente gli aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a decorrere del termine di preavviso di 60 gg.;
- che, richiesto di specificare i motivi, il resistente aveva precisato che a seguito della variazione dell'organizzazione del lavoro, con l'introduzione del sistema automatizzato, la figura del magazziniere era stata soppressa;
- che la resistente era soggetta al regime di tutela obbligatoria.
Si è ritualmente costituito il dott. , eccependo preliminarmente la genericità e Controparte_1 indeterminatezza del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza, e chiedendone conseguentemente il rigetto.
Il resistente ha, in particolare, dedotto che il ricorrente si era sempre occupato solo della gestione del magazzino, curando la conservazione degli scaffali e l'inventario, controllando la scadenza dei medicinali e le scorte in giacenza, e che tali mansioni erano divenute superflue a seguito della messa in funzione, da fine agosto 2023, di un sistema automatizzato di gestione del magazzino, che effettua
2 in autonomia e in modo automatico il posizionamento dei medicinali negli scaffali del magazzino, con consegna diretta ai farmacisti addetti alla vendita al pubblico dopo che gli stessi selezionano al computer il farmaco richiesto, e il controllo delle scadenze dei medicinali e dei prodotti, e provvede anche all'inventario, al controllo e alla gestione delle scorte. Non sussisteva, inoltre, la possibilità di ricollocare il ricorrente in altre mansioni, in quanto l'organico della farmacia era al completo e gli altri dipendenti espletavano mansioni diverse dalle sue e per le quali non aveva competenze.
Ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalle parti, con escussione di quattro testimoni, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va superata l'eccezione di nullità del ricorso per genericità.
La giurisprudenza ha più volte ribadito il principio in base al quale “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass.
16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 25/7/2001 n. 10154, Cass.
9/8/2003 n. 12059, Cass. 21/9/2004 n. 18930)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/02/2019, n. 3143).
Nel caso di specie, dalla lettura del ricorso introduttivo si evincono con assoluta chiarezza i provvedimenti richiesti al giudice e le ragioni di fatto e di diritto sottese alla domanda. Ne va, pertanto, esclusa la nullità.
Venendo al merito, è stato dipendente della farmacia dott. del Parte_1 Controparte_1
5/10/2012 al 29/01/2024, quando il rapporto è cessato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in virtù di contratto di lavoro subordinato e tempo pieno e indeterminato, con qualifica di magazziniere e inquadramento nel 2° livello del CCNL per i dipendenti di farmacie private (allegato da entrambe le parti).
Con lettera del 30/11/2023 il datore di lavoro gli ha comunicato il licenziamento alla scadenza del periodo di preavviso, adducendo quale motivo una variazione dell'organizzazione del lavoro, con conseguente impossibilità di mantenerlo in azienda.
Richiesto di specificare i motivi, il resistente ha precisato che la variazione organizzativa consisteva nell'introduzione di un sistema di automazione e meccanizzazione del magazzino, che comportava la soppressione della figura e delle mansioni del magazziniere.
Nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha diritto a che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale a iniziative collegate a effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo e che dimostri, inoltre, la impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale (così fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 19616 del
3 26/09/2011, Sez. L, Sent. n. 21282 del 02/10/2006, Sez. L, Sent. n. 12514 del 07/07/2004, Sez. L,
Sent. n. 10916 del 09/06/2004).
Alla nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo un'effettiva necessità di riduzione dei costi. Tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, non essendo, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite
(v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 21282 del 02/10/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2874 del 24/02/2012).
Da ultimo si è anche affermato che “le ragioni inerenti l'attività produttiva possono derivare, oltre che da esigenze di mercato, anche da riorganizzazioni o ristrutturazioni, quali ne siano le finalità, e quindi comprese quelle dirette al risparmio dei costi o all'incremento dei profitti. Queste ragioni devono essere, nella loro oggettività, tali da determinare il venir meno della posizione lavorativa e ciò si verifica quando la prestazione divenga inutilizzabile a causa della diversa organizzazione che viene attuata e non in forza di un atto arbitrario del datore di lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9310 del
9/07/2001). Tale indirizzo interpretativo si fonda sul disposto dell'art. 3, l. 604/66, da cui si ricava che è oggettivamente giustificato il licenziamento del dipendente che sia stato attuato allo scopo di sopprimere una posizione lavorativa, ancorché per ridurre i costi e ancorché le mansioni già assegnate al dipendente licenziato vengano affidate ovvero distribuite fra altri soggetti (siano essi lavoratori dipendenti o no della stessa impresa), dato che, in tal caso, il recesso è strettamente collegato
“all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa”, elementi, questi, in relazione ai quali non può essere sindacata la scelta operata dal datore di lavoro, essendo la stessa espressione della libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 21121 del 04/11/2004).
In definitiva, “nel presupposto d'una scelta aziendale effettiva e non pretestuosa, in linea di massima
(e in estrema sintesi) la soppressione d'una data posizione lavorativa può derivare: a) o da una diversa organizzazione tecnico-produttiva che abbia reso determinate mansioni obsolete o comunque non più necessarie o, ad ogni modo, da abbandonarsi in virtù di insindacabile scelta aziendale […]; b) oppure dall'esternalizzazione di determinate mansioni (che, pur reputate ancora necessarie, vengano però lasciate a personale di imprese esterne); c) o dalla soppressione d'un intero reparto o dalla riduzione del numero dei suoi addetti, rivelatosi sovrabbondante per l'impegno richiesto;
d) o – ancora – da una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che, invece di essere assegnate ad un solo dipendente, date mansioni possono essere suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate: il risultato finale fa emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente 4 che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente. In tale ultima evenienza – è appena il caso di ricordare – il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra più dipendenti non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati poi distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta (cfr. in tal senso Cass. n.
24502/11). Se tale redistribuzione fosse un mero effetto, di risulta (e non la causale del licenziamento) si dovrebbe concludere che la vera ragione del licenziamento risiede altrove e non in un'esigenza di più efficiente organizzazione produttiva” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 13516 del 01/07/2016).
Conclusivamente, quindi, “Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della l. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali – insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati – diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività;
c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24882 del 20/10/2017). E ciò con la precisazione che nel caso di licenziamento intimato al lavoratore per soppressione del posto determinata da una diversa redistribuzione delle mansioni tra il personale in servizio il riscontro di effettività deve concernere la sola scelta aziendale di sopprimere il posto di lavoro occupato dal lavoratore medesimo e la verifica del nesso causale tra soppressione del posto e le ragioni dell'organizzazione aziendale addotte a sostegno del recesso, essendo irrilevante l'obiettivo perseguito dall'imprenditore (consista esso in una migliore efficienza, in un incremento della produttività, ovvero nella necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie), a meno che l'obiettivo in questione, posto esclusivamente a base della causale addotta come causa diretta del recesso, si riveli pretestuoso e carente di veridicità (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020: nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, con riferimento al licenziamento intimato ad un lavoratore per effetto di una redistribuzione delle mansioni, aveva ritenuto che andasse provata non la effettività della riorganizzazione, bensì l'andamento economico negativo – dedotto dal datore a fondamento della predetta riorganizzazione soltanto in sede di comparizione per l'espletamento del tentativo di conciliazione – che aveva imposto la riduzione dei costi e la rimodulazione dell'organizzazione del lavoro;
v. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 10699 del 03/05/2017).
Nel caso concreto, il datore di lavoro ha dedotto di avere effettuato un imponente investimento, di oltre € 269.000,00, per l'acquisizione di un impianto automatizzato di gestione del magazzino, in seguito al quale la figura del magazziniere, non più necessaria, era stata soppressa.
Il ricorrente deduce sia che le sue mansioni erano state, di fatto, molto più ampie rispetto a quelle di magazziniere, in quanto comprendevano anche la consegna delle bombole di ossigeno, la vendita al 5 banco di farmaci e altri prodotti, la misurazione di glicemia, colesterolo, acido urico e pressione,
l'inoculazione di vaccini e medicinali, l'effettuazione di tamponi oro-faringei, le forature dei lobi per gli orecchini, la tariffazione di ricette, presidi e medicinali ASL erogati nel mese precedente e relativa catalogazione, la consegna delle prescrizioni mediche all'ASL, con apposita delega, la manutenzione della bilancia, dei vari strumenti presenti in farmacia, della porta automatica e dell'impianto elettrico, del distributore automatico di prodotti da banco.
È del tutto pacifico, ed è stato riferito anche dai testi escussi, che il ricorrente abbia svolto, sin dall'assunzione, mansioni di magazziniere, occupandosi della gestione del magazzino, della sistemazione degli scaffali, dell'inventario, del controllo della scadenza dei medicinali e delle scorte in giacenza.
La prova per testi non ha invece confermato, se non in minima parte, le sue deduzioni in ordine allo svolgimento di mansioni ulteriori.
La teste farmacista dipendente del resistente fino a settembre 2022, ha dichiarato Testimone_1 che si occupava della gestione del magazzino e delle scorte, controllava le scadenze e faceva Pt_1
l'inventario, che aveva sempre servito lei al banco e che le poteva capitare, se vi erano problemi di funzionamento della bilancia o del computer, di chiamarlo per darle una mano, in quanto era molto capace. Non era invece a conoscenza dello svolgimento di nessuno degli altri compiti indicati in ricorso.
Soltanto la teste , farmacista dipendente fino ad aprile 2025, ha dichiarato che il Testimone_2
oltre alle mansioni proprie di magazziniere, svolgeva anche compiti ulteriori, e in particolare Pt_1 ha confermato che si occupava della tariffazione delle ricette, della consegna delle prescrizioni all'ASL presso la struttura di Benevento, via Trieste e Trento, e della manutenzione di bilancia ed espositore automatico. La medesima teste ha riferito averlo visto talvolta al banco ed entrare nella stanza dove si facevano le misurazioni di pressione, glicemia etc. e i tamponi, si somministravano vaccini e farmaci e si foravano i lobi, ma di non averlo mai visto effettuare le relative operazioni.
I testi citati da parte resistente, e , entrambi farmacisti tuttora Testimone_3 Testimone_4 dipendenti del dott. , hanno riferito che il ricorrente aveva sempre svolto solo mansioni di CP_1 magazziniere.
Nessuno dei testi ha confermato che quando la farmacia era di turno il ricorrente era l'unico dipendente presente e si occupava di tutte le incombenze.
Alla luce delle predette dichiarazioni non può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto stabilmente e continuativamente mansioni diverse e ulteriori rispetto a quelle di magazziniere, a parte la tariffazione delle ricette e la consegna delle prescrizioni, nonché la manutenzione di bilancia ed espositore automatico (come riferito dalla teste la cui deposizione, precisa e lineare, risulta Tes_2 più attendibile rispetto a quelle di e , stante la cessazione del rapporto di lavoro alle Tes_3 Tes_4 dipendenze del resistente).
È pacifico e documentato (v. fotografie e fatture allegate alla produzione di parte resistente) che nel mese di agosto 2023 è stato installato e messo in funzione presso la farmacia del resistente un impianto di distribuzione automatica modello Gollmann Go.Compact, progettato, come si legge nel
6 relativo manuale (doc. 10 della produzione di parte resistente), per i seguenti utilizzi: conservazione, gestione, immagazzinamento e prelievo di medicinali e integratori alimentari, compresi tutti gli altri tipi di prodotti venduti in farmacia.
Come si desume dal manuale, il robot, oltre a provvedere in automatico all'immagazzinamento degli articoli, disponendoli con criteri di efficienza sugli scomparti al proprio interno, e al relativo prelievo mediante bracci prensili, quando il farmacista ne fa richiesta tramite computer, effettua anche il controllo delle scadenze e delle giacenze e può fare un inventario.
Il funzionamento del macchinario, che riceve il prodotto, ne scansiona il codice a barre e registra la data di scadenza e poi lo posiziona sullo scaffale, è inoltre illustrato dai video prodotti da parte resistente.
Il teste al riguardo ha riferito “è un sistema automatizzato che ci consente di richiedere il Tes_3 medicinale che ci viene inviato in automatico in farmacia. È tutto automatizzato, quindi il sistema si occupa della sistemazione dei medicinali, del controllo scadenze e delle giacenze e del prelievo, posizionamento e invio al banco del medicinale che noi richiediamo tramite pc. … confermo il capo
15 del capitolato di prova di parte resistente di cui mi viene data lettura [Il processo di immagazzinamento è, quindi, completamente automatico a partire dall'inserimento, attraverso una bocchetta cui attendono direttamente i farmacisti, con lettura della scatola tramite scanner elettronico e doppia telecamera per determinare lotto e scadenza del prodotto con posizionamento in scaffale e successiva consegna ai farmacisti addetti alla vendita al pubblico]. … dopo l'installazione del macchinario, nessuno ha più svolto mansioni di magazziniere”.
Analoga la deposizione della teste , la quale ha riferito: “nell'agosto 2023 la farmacia Testimone_4
è stata chiusa per consentire l'installazione del modello Gollmann, con sistema automatizzato … noi chiamiamo al banco i farmaci che ci servono e dei bracci elettronici prelevano dal magazzino il farmaco e lo consegnano al banco … Il magazzino non c'è più, tutti i farmaci sono inseriti nel sistema
… i farmaci devono essere comunque inseriti manualmente nel sistema e di questo si occupa o il dott.
o, in sua assenza, uno dei farmacisti presenti. Il sig. no se ne occupa … Controparte_1 Per_1 anche il controllo delle scadenze, inventario e gestione delle scorte è automatizzato in quanto è fatto direttamente dal sistema che è dotato di telecamera per la lettura ottica dei codici. … nessuno più si occupa del magazzino”.
Anche la teste ha dichiarato di essere stata in maternità fino ad aprile del 2024 e che al Tes_2 rientro aveva avuto modo di vedere che era stato introdotto un robot che prendeva automaticamente i farmaci disposti sugli scaffali del magazzino e li consegnava al banco, su richiesta dei farmacisti;
la medesima teste ha precisato “il robot va comunque caricato manualmente e quando sono tornata c'era già il sig. e l'ho visto caricare il robot. … il robot va comunque caricato mattina e Per_1 pomeriggio”.
Tenuto conto di ciò che emerge dalla prova documentale, e di quanto riferito dai testi, effettivamente l'introduzione dell'impianto automatizzato ha reso superflua, assorbendo la gran parte delle relative funzioni, la figura del magazziniere di 2° livello, come delineata dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
7 La declaratoria contrattuale del 2° livello recita infatti: “Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori: - contabile con mansioni di concetto;
- corrispondente con mansioni di concetto;
- magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa del magazzino inteso come reparto della farmacia autonomo per gestione e struttura”.
L'organizzazione del magazzino, il prelievo degli articoli secondo criteri di efficienza, il monitoraggio di scadenze e scorte, l'effettuazione dell'inventario sono ora effettuati dal robot, senza necessità di una specifica figura che vi provveda, e, infatti, i testi hanno confermato che dopo la sua entrata in funzione nessun dipendente aveva più svolto la specifica mansione.
L'unica attività tuttora richiesta consiste essenzialmente nell'inserimento nel macchinario dei prodotti, che avviene manualmente, mattina e pomeriggio (cfr. deposizione teste . Tes_2
Il datore ha, dunque, assolto all'onere di provare la ragione giustificativa del licenziamento, ovvero la riorganizzazione del magazzino, da cui è scaturita la soppressione della posizione lavorativa del ricorrente.
Risultano, tuttavia, violati l'obbligo di repechage e i canoni di buona fede e correttezza.
In data 25/08/2023 è stato assunto a tempo parziale e determinato di un nuovo dipendente, Persona_2
, cugino della moglie del resistente, con mansioni di commesso e inquadramento nel 4° livello
[...] del CCNL farmacie private.
La declaratoria contrattuale recita: “Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite: […] - cassiere con mansioni d'ordine; - commesso d'ordine anche con funzioni di vendita
(escluso quanto previsto dal T.U.LL.SS. 1265/1934); - contabile d'ordine; - magazziniere”.
L'assunzione è avvenuta in perfetta coincidenza temporale con l'entrata in funzione dell'impianto Gollmann, e l'asserzione del ricorrente di avere istruito il sulle modalità di funzionamento Per_1 del magazzino non è stata specificamente contestata da parte resistente.
A breve distanza di tempo il ricorrente è stato licenziato, e proprio il si è occupato Per_1 dell'inserimento manuale dei prodotti all'interno del robot.
Tale circostanza è stata riferita dalla teste indifferente e della cui credibilità non vi è Tes_2 ragione di dubitare, la cui deposizione sul punto appare più attendibile di quelle dei testi – dipendenti del resistente – e , i quali hanno dichiarato che del caricamento della macchina si Tes_3 Tes_4 occupano il titolare o il farmacista che si trova presente.
Ed invero, quanto riferito dalla è del tutto conforme a logica;
infatti, se il non Tes_2 Per_1 espletasse quei compiti residuali, meramente esecutivi, rimasti a seguito dell'automazione del magazzino, la sua assunzione in concomitanza con questa non si spiegherebbe (né, infatti, il resistente l'ha spiegata). A tale considerazione si aggiunga che nella memoria non si rinviene alcuna precisa allegazione in ordine alle mansioni svolte da , che viene definito, riprendendo la Per_1 declaratoria contrattuale, “cassiere” e “impiegato con compiti operativi anche di vendita di prodotti
8 non farmaceutici e operazioni complementari”. Nemmeno dalla prova è chiaramente emerso quali siano le mansioni di , dal momento che ha dichiarato genericamente trattarsi di Per_1 Tes_3 un “commesso” e ha affermato che “si occupava della cassa”. Tes_4
Quelle di commesso, anche addetto alle residue operazioni esecutive connesse al corretto funzionamento del magazzino automatizzato, sono mansioni inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte dal e del tutto compatibili con la sua esperienza e il suo bagaglio Pt_1 professionale, come si evince anche dal raffronto fra le declaratorie contrattuali.
Il datore di lavoro non ha né allegato, né provato di avere prospettato al ricorrente l'assegnazione a tali mansioni, anche eventualmente con riduzione dell'orario di lavoro, per evitare il licenziamento.
Viceversa, il ha provveduto, in immediata successione temporale, all'installazione del robot CP_1 per la gestione del magazzino, all'assunzione di un nuovo dipendente per lo svolgimento di mansioni inferiori (di commesso) rispetto a quelle svolte dal ricorrente e perfettamente compatibili con il bagaglio professionale di quest'ultimo, e al licenziamento.
La scelta di investire nel macchinario, espungendo dall'organigramma aziendale una figura più qualificata e inserendone una meno qualificata e a tempo parziale, meno costosa, è una legittima e insindacabile scelta imprenditoriale, provata nella sua effettività. Tuttavia, ai fini della legittimità del licenziamento il datore di lavoro avrebbe dovuto provare anche l'impossibilità di ricollocazione e tale onere non è stato assolto, in quanto vi era, al momento del licenziamento e proprio in conseguenza della soppressione della posizione di magazziniere, una ulteriore posizione lavorativa nella quale il dipendente del dal 2012, avrebbe potuto essere utilmente impiegato, e che è stata Pt_1 CP_1 viceversa coperta pochi mesi prima con una nuova assunzione, in assenza di prova che la stessa sia stata preventivamente offerta al ricorrente.
Per le ragioni esposte, il licenziamento intimato al ricorrente va dichiarato illegittimo.
In ordine alle tutele applicabili, pacifica l'insussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18,
l. 300/1970, trova applicazione la tutela di cui all'art. 8 della l. 604/1966, che dispone l'obbligo per il datore di lavoro, quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, di riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
La resistente va dunque condannata alla riassunzione del ricorrente o, in mancanza, al risarcimento del danno, che, nella specie, appare equo quantificare nella misura massima di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto della lunga durata del rapporto (oltre dieci anni)
e del complessivo comportamento delle parti.
L'ultima retribuzione mensile globale di fatto può essere quantificata in € 2.118,01 ((€ 1.815,44 ultima retribuzione da busta di gennaio 2024*14)/12).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di valore indeterminabile, stante l'assenza di questioni complesse, di fatto o di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 1) dichiara illegittimo il licenziamento intimato a con raccomandata del Parte_1
30/11/2023 e condanna alla riassunzione entro gg. 3 o, in mancanza, al Controparte_1 pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 2.118,01, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
2) condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.629,00 Controparte_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 28 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2557 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Giulio Parte_1
Caneparo, presso il cui studio in Novara, Baluardo Massimo D'Azeglio, 3/A, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 mandato in calce alla memoria di costituzione, dagli avv. Pierpaolo Taddeo e Caterina Fucci, presso il cui studio in Cervinara, via Macello, 10, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/06/2024 il ricorrente ha adìto il giudice del lavoro al fine di sentire:
“accertare e dichiarare ex art. 8 L. 604/1966 l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per mancanza di giustificato motivo oggettivo e per violazione dell'obbligo di repechage e dei principi di correttezza e buona fede e ciò per le motivazioni sopra esposte e conseguentemente condannare i resistenti in solido alla riassunzione del sig. o al pagamento in via Parte_1 principale dell'indennità risarcitoria di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad
€ 21.180,10 al lordo irpef, o in subordine dell'indennità risarcitoria di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 12.708,06 al lordo fiscale”; con vittoria di spese, diritti e onorari.
A sostegno della domanda ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze del dott. , titolare della omonima ditta Controparte_1 individuale esercente attività di farmacia, dal 5/10/2012 al 29/01/2024, come magazziniere inquadrato nel 2° livello del CCNL farmacie rurali sussidiate, con contratto di lavoro a tempo pieno;
- che aveva reso la prestazione sempre presso la farmacia di Bucciano, via Provinciale snc;
1 - che fino all'inizio del 2021 si era occupato di: - gestire il magazzino della farmacia e delle scorte di medicinali e farmaci;
- effettuare l'inventario dei prodotti e controllare le loro scadenze;
- gestire le bombole di ossigeno del magazzino e consegnarle ai clienti in farmacia o ai clienti presso le loro abitazioni con la propria macchina;
- servire i clienti al banco per la vendita sia di prodotti generici che di farmaci dietro presentazione di prescrizione medica;
- effettuare per i clienti della farmacia le misurazioni di glicemia, colesterolo, acido urico e pressione;
- effettuare le inoculazioni intramuscolo e di vaccini ai clienti, per medicinali acquistati e non in farmacia;
- effettuare i tamponi naso faringeo per SARS-Cov-2 e tamponi faringeo per streptococco;
- fare le forature dei lobi per l'applicazione degli orecchini acquistati in farmacia;
- fare la tariffazione di ricette, presidi diabetici e medicinali ASL erogati nel mese precedente - catalogarli - consegnare con la propria auto personale le prescrizioni mediche presso la struttura preposta, in Benevento, via Trieste e Trento, con apposita delega firmata dal titolare;
- effettuare il controllo e la manutenzione della bilancia della farmacia e di tutti gli strumenti presenti in farmacia, compresa la porta automatica e l'impianto elettrico in caso di necessità; - effettuare la manutenzione ed il controllo dell'espositore automatico esterno per la vendita dei prodotti al banco (profilattici, gel, siringhe, alcool, etc.) con relativo rifornimento di prodotti;
- che inoltre, in un fine settimana al mese, quando la farmacia era di turno, era l'unico dipendente presente nei locali per l'intera giornata lavorativa;
- che nel 2021 la moglie del titolare, dott.ssa , aveva iniziato a frequentare più Persona_1 assiduamente la farmacia e a gestirla, e da tale momento le sue mansioni erano state progressivamente ridotte e limitate a quelle di magazziniere, inoltre gli era stato imposto di svolgere la propria attività sempre di più presso il box di proprietà dei titolari, non facente parte né dei locali della farmacia, né del magazzino;
- che nel mese di agosto 2023 era stato assunto come dipendente il sig. , cugino Persona_2 della dott.ssa , che lui aveva provveduto a formare e che di fatto si dedicava a tutte le Per_1 attività prima espletate da lui;
- che da fine agosto 2023 era stato messo in funzione un sistema automatizzato di distribuzione dei medicinali, usato per posizionare i medicinali negli scaffali del magazzino e per consegnarli direttamente ai farmacisti addetti alla vendita al pubblico;
- che alla fine del 2023 la dott.ssa gli aveva ordinato di non frequentare più i locali della Per_1 farmacia;
- che con lettera del 30/11/2023 il resistente gli aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a decorrere del termine di preavviso di 60 gg.;
- che, richiesto di specificare i motivi, il resistente aveva precisato che a seguito della variazione dell'organizzazione del lavoro, con l'introduzione del sistema automatizzato, la figura del magazziniere era stata soppressa;
- che la resistente era soggetta al regime di tutela obbligatoria.
Si è ritualmente costituito il dott. , eccependo preliminarmente la genericità e Controparte_1 indeterminatezza del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza, e chiedendone conseguentemente il rigetto.
Il resistente ha, in particolare, dedotto che il ricorrente si era sempre occupato solo della gestione del magazzino, curando la conservazione degli scaffali e l'inventario, controllando la scadenza dei medicinali e le scorte in giacenza, e che tali mansioni erano divenute superflue a seguito della messa in funzione, da fine agosto 2023, di un sistema automatizzato di gestione del magazzino, che effettua
2 in autonomia e in modo automatico il posizionamento dei medicinali negli scaffali del magazzino, con consegna diretta ai farmacisti addetti alla vendita al pubblico dopo che gli stessi selezionano al computer il farmaco richiesto, e il controllo delle scadenze dei medicinali e dei prodotti, e provvede anche all'inventario, al controllo e alla gestione delle scorte. Non sussisteva, inoltre, la possibilità di ricollocare il ricorrente in altre mansioni, in quanto l'organico della farmacia era al completo e gli altri dipendenti espletavano mansioni diverse dalle sue e per le quali non aveva competenze.
Ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalle parti, con escussione di quattro testimoni, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va superata l'eccezione di nullità del ricorso per genericità.
La giurisprudenza ha più volte ribadito il principio in base al quale “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass.
16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 25/7/2001 n. 10154, Cass.
9/8/2003 n. 12059, Cass. 21/9/2004 n. 18930)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/02/2019, n. 3143).
Nel caso di specie, dalla lettura del ricorso introduttivo si evincono con assoluta chiarezza i provvedimenti richiesti al giudice e le ragioni di fatto e di diritto sottese alla domanda. Ne va, pertanto, esclusa la nullità.
Venendo al merito, è stato dipendente della farmacia dott. del Parte_1 Controparte_1
5/10/2012 al 29/01/2024, quando il rapporto è cessato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in virtù di contratto di lavoro subordinato e tempo pieno e indeterminato, con qualifica di magazziniere e inquadramento nel 2° livello del CCNL per i dipendenti di farmacie private (allegato da entrambe le parti).
Con lettera del 30/11/2023 il datore di lavoro gli ha comunicato il licenziamento alla scadenza del periodo di preavviso, adducendo quale motivo una variazione dell'organizzazione del lavoro, con conseguente impossibilità di mantenerlo in azienda.
Richiesto di specificare i motivi, il resistente ha precisato che la variazione organizzativa consisteva nell'introduzione di un sistema di automazione e meccanizzazione del magazzino, che comportava la soppressione della figura e delle mansioni del magazziniere.
Nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha diritto a che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale a iniziative collegate a effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo e che dimostri, inoltre, la impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale (così fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 19616 del
3 26/09/2011, Sez. L, Sent. n. 21282 del 02/10/2006, Sez. L, Sent. n. 12514 del 07/07/2004, Sez. L,
Sent. n. 10916 del 09/06/2004).
Alla nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo un'effettiva necessità di riduzione dei costi. Tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, non essendo, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite
(v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 21282 del 02/10/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2874 del 24/02/2012).
Da ultimo si è anche affermato che “le ragioni inerenti l'attività produttiva possono derivare, oltre che da esigenze di mercato, anche da riorganizzazioni o ristrutturazioni, quali ne siano le finalità, e quindi comprese quelle dirette al risparmio dei costi o all'incremento dei profitti. Queste ragioni devono essere, nella loro oggettività, tali da determinare il venir meno della posizione lavorativa e ciò si verifica quando la prestazione divenga inutilizzabile a causa della diversa organizzazione che viene attuata e non in forza di un atto arbitrario del datore di lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9310 del
9/07/2001). Tale indirizzo interpretativo si fonda sul disposto dell'art. 3, l. 604/66, da cui si ricava che è oggettivamente giustificato il licenziamento del dipendente che sia stato attuato allo scopo di sopprimere una posizione lavorativa, ancorché per ridurre i costi e ancorché le mansioni già assegnate al dipendente licenziato vengano affidate ovvero distribuite fra altri soggetti (siano essi lavoratori dipendenti o no della stessa impresa), dato che, in tal caso, il recesso è strettamente collegato
“all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa”, elementi, questi, in relazione ai quali non può essere sindacata la scelta operata dal datore di lavoro, essendo la stessa espressione della libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 21121 del 04/11/2004).
In definitiva, “nel presupposto d'una scelta aziendale effettiva e non pretestuosa, in linea di massima
(e in estrema sintesi) la soppressione d'una data posizione lavorativa può derivare: a) o da una diversa organizzazione tecnico-produttiva che abbia reso determinate mansioni obsolete o comunque non più necessarie o, ad ogni modo, da abbandonarsi in virtù di insindacabile scelta aziendale […]; b) oppure dall'esternalizzazione di determinate mansioni (che, pur reputate ancora necessarie, vengano però lasciate a personale di imprese esterne); c) o dalla soppressione d'un intero reparto o dalla riduzione del numero dei suoi addetti, rivelatosi sovrabbondante per l'impegno richiesto;
d) o – ancora – da una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che, invece di essere assegnate ad un solo dipendente, date mansioni possono essere suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate: il risultato finale fa emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente 4 che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente. In tale ultima evenienza – è appena il caso di ricordare – il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra più dipendenti non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati poi distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta (cfr. in tal senso Cass. n.
24502/11). Se tale redistribuzione fosse un mero effetto, di risulta (e non la causale del licenziamento) si dovrebbe concludere che la vera ragione del licenziamento risiede altrove e non in un'esigenza di più efficiente organizzazione produttiva” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 13516 del 01/07/2016).
Conclusivamente, quindi, “Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della l. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali – insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati – diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività;
c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24882 del 20/10/2017). E ciò con la precisazione che nel caso di licenziamento intimato al lavoratore per soppressione del posto determinata da una diversa redistribuzione delle mansioni tra il personale in servizio il riscontro di effettività deve concernere la sola scelta aziendale di sopprimere il posto di lavoro occupato dal lavoratore medesimo e la verifica del nesso causale tra soppressione del posto e le ragioni dell'organizzazione aziendale addotte a sostegno del recesso, essendo irrilevante l'obiettivo perseguito dall'imprenditore (consista esso in una migliore efficienza, in un incremento della produttività, ovvero nella necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie), a meno che l'obiettivo in questione, posto esclusivamente a base della causale addotta come causa diretta del recesso, si riveli pretestuoso e carente di veridicità (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020: nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, con riferimento al licenziamento intimato ad un lavoratore per effetto di una redistribuzione delle mansioni, aveva ritenuto che andasse provata non la effettività della riorganizzazione, bensì l'andamento economico negativo – dedotto dal datore a fondamento della predetta riorganizzazione soltanto in sede di comparizione per l'espletamento del tentativo di conciliazione – che aveva imposto la riduzione dei costi e la rimodulazione dell'organizzazione del lavoro;
v. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 10699 del 03/05/2017).
Nel caso concreto, il datore di lavoro ha dedotto di avere effettuato un imponente investimento, di oltre € 269.000,00, per l'acquisizione di un impianto automatizzato di gestione del magazzino, in seguito al quale la figura del magazziniere, non più necessaria, era stata soppressa.
Il ricorrente deduce sia che le sue mansioni erano state, di fatto, molto più ampie rispetto a quelle di magazziniere, in quanto comprendevano anche la consegna delle bombole di ossigeno, la vendita al 5 banco di farmaci e altri prodotti, la misurazione di glicemia, colesterolo, acido urico e pressione,
l'inoculazione di vaccini e medicinali, l'effettuazione di tamponi oro-faringei, le forature dei lobi per gli orecchini, la tariffazione di ricette, presidi e medicinali ASL erogati nel mese precedente e relativa catalogazione, la consegna delle prescrizioni mediche all'ASL, con apposita delega, la manutenzione della bilancia, dei vari strumenti presenti in farmacia, della porta automatica e dell'impianto elettrico, del distributore automatico di prodotti da banco.
È del tutto pacifico, ed è stato riferito anche dai testi escussi, che il ricorrente abbia svolto, sin dall'assunzione, mansioni di magazziniere, occupandosi della gestione del magazzino, della sistemazione degli scaffali, dell'inventario, del controllo della scadenza dei medicinali e delle scorte in giacenza.
La prova per testi non ha invece confermato, se non in minima parte, le sue deduzioni in ordine allo svolgimento di mansioni ulteriori.
La teste farmacista dipendente del resistente fino a settembre 2022, ha dichiarato Testimone_1 che si occupava della gestione del magazzino e delle scorte, controllava le scadenze e faceva Pt_1
l'inventario, che aveva sempre servito lei al banco e che le poteva capitare, se vi erano problemi di funzionamento della bilancia o del computer, di chiamarlo per darle una mano, in quanto era molto capace. Non era invece a conoscenza dello svolgimento di nessuno degli altri compiti indicati in ricorso.
Soltanto la teste , farmacista dipendente fino ad aprile 2025, ha dichiarato che il Testimone_2
oltre alle mansioni proprie di magazziniere, svolgeva anche compiti ulteriori, e in particolare Pt_1 ha confermato che si occupava della tariffazione delle ricette, della consegna delle prescrizioni all'ASL presso la struttura di Benevento, via Trieste e Trento, e della manutenzione di bilancia ed espositore automatico. La medesima teste ha riferito averlo visto talvolta al banco ed entrare nella stanza dove si facevano le misurazioni di pressione, glicemia etc. e i tamponi, si somministravano vaccini e farmaci e si foravano i lobi, ma di non averlo mai visto effettuare le relative operazioni.
I testi citati da parte resistente, e , entrambi farmacisti tuttora Testimone_3 Testimone_4 dipendenti del dott. , hanno riferito che il ricorrente aveva sempre svolto solo mansioni di CP_1 magazziniere.
Nessuno dei testi ha confermato che quando la farmacia era di turno il ricorrente era l'unico dipendente presente e si occupava di tutte le incombenze.
Alla luce delle predette dichiarazioni non può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto stabilmente e continuativamente mansioni diverse e ulteriori rispetto a quelle di magazziniere, a parte la tariffazione delle ricette e la consegna delle prescrizioni, nonché la manutenzione di bilancia ed espositore automatico (come riferito dalla teste la cui deposizione, precisa e lineare, risulta Tes_2 più attendibile rispetto a quelle di e , stante la cessazione del rapporto di lavoro alle Tes_3 Tes_4 dipendenze del resistente).
È pacifico e documentato (v. fotografie e fatture allegate alla produzione di parte resistente) che nel mese di agosto 2023 è stato installato e messo in funzione presso la farmacia del resistente un impianto di distribuzione automatica modello Gollmann Go.Compact, progettato, come si legge nel
6 relativo manuale (doc. 10 della produzione di parte resistente), per i seguenti utilizzi: conservazione, gestione, immagazzinamento e prelievo di medicinali e integratori alimentari, compresi tutti gli altri tipi di prodotti venduti in farmacia.
Come si desume dal manuale, il robot, oltre a provvedere in automatico all'immagazzinamento degli articoli, disponendoli con criteri di efficienza sugli scomparti al proprio interno, e al relativo prelievo mediante bracci prensili, quando il farmacista ne fa richiesta tramite computer, effettua anche il controllo delle scadenze e delle giacenze e può fare un inventario.
Il funzionamento del macchinario, che riceve il prodotto, ne scansiona il codice a barre e registra la data di scadenza e poi lo posiziona sullo scaffale, è inoltre illustrato dai video prodotti da parte resistente.
Il teste al riguardo ha riferito “è un sistema automatizzato che ci consente di richiedere il Tes_3 medicinale che ci viene inviato in automatico in farmacia. È tutto automatizzato, quindi il sistema si occupa della sistemazione dei medicinali, del controllo scadenze e delle giacenze e del prelievo, posizionamento e invio al banco del medicinale che noi richiediamo tramite pc. … confermo il capo
15 del capitolato di prova di parte resistente di cui mi viene data lettura [Il processo di immagazzinamento è, quindi, completamente automatico a partire dall'inserimento, attraverso una bocchetta cui attendono direttamente i farmacisti, con lettura della scatola tramite scanner elettronico e doppia telecamera per determinare lotto e scadenza del prodotto con posizionamento in scaffale e successiva consegna ai farmacisti addetti alla vendita al pubblico]. … dopo l'installazione del macchinario, nessuno ha più svolto mansioni di magazziniere”.
Analoga la deposizione della teste , la quale ha riferito: “nell'agosto 2023 la farmacia Testimone_4
è stata chiusa per consentire l'installazione del modello Gollmann, con sistema automatizzato … noi chiamiamo al banco i farmaci che ci servono e dei bracci elettronici prelevano dal magazzino il farmaco e lo consegnano al banco … Il magazzino non c'è più, tutti i farmaci sono inseriti nel sistema
… i farmaci devono essere comunque inseriti manualmente nel sistema e di questo si occupa o il dott.
o, in sua assenza, uno dei farmacisti presenti. Il sig. no se ne occupa … Controparte_1 Per_1 anche il controllo delle scadenze, inventario e gestione delle scorte è automatizzato in quanto è fatto direttamente dal sistema che è dotato di telecamera per la lettura ottica dei codici. … nessuno più si occupa del magazzino”.
Anche la teste ha dichiarato di essere stata in maternità fino ad aprile del 2024 e che al Tes_2 rientro aveva avuto modo di vedere che era stato introdotto un robot che prendeva automaticamente i farmaci disposti sugli scaffali del magazzino e li consegnava al banco, su richiesta dei farmacisti;
la medesima teste ha precisato “il robot va comunque caricato manualmente e quando sono tornata c'era già il sig. e l'ho visto caricare il robot. … il robot va comunque caricato mattina e Per_1 pomeriggio”.
Tenuto conto di ciò che emerge dalla prova documentale, e di quanto riferito dai testi, effettivamente l'introduzione dell'impianto automatizzato ha reso superflua, assorbendo la gran parte delle relative funzioni, la figura del magazziniere di 2° livello, come delineata dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
7 La declaratoria contrattuale del 2° livello recita infatti: “Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori: - contabile con mansioni di concetto;
- corrispondente con mansioni di concetto;
- magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa del magazzino inteso come reparto della farmacia autonomo per gestione e struttura”.
L'organizzazione del magazzino, il prelievo degli articoli secondo criteri di efficienza, il monitoraggio di scadenze e scorte, l'effettuazione dell'inventario sono ora effettuati dal robot, senza necessità di una specifica figura che vi provveda, e, infatti, i testi hanno confermato che dopo la sua entrata in funzione nessun dipendente aveva più svolto la specifica mansione.
L'unica attività tuttora richiesta consiste essenzialmente nell'inserimento nel macchinario dei prodotti, che avviene manualmente, mattina e pomeriggio (cfr. deposizione teste . Tes_2
Il datore ha, dunque, assolto all'onere di provare la ragione giustificativa del licenziamento, ovvero la riorganizzazione del magazzino, da cui è scaturita la soppressione della posizione lavorativa del ricorrente.
Risultano, tuttavia, violati l'obbligo di repechage e i canoni di buona fede e correttezza.
In data 25/08/2023 è stato assunto a tempo parziale e determinato di un nuovo dipendente, Persona_2
, cugino della moglie del resistente, con mansioni di commesso e inquadramento nel 4° livello
[...] del CCNL farmacie private.
La declaratoria contrattuale recita: “Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite: […] - cassiere con mansioni d'ordine; - commesso d'ordine anche con funzioni di vendita
(escluso quanto previsto dal T.U.LL.SS. 1265/1934); - contabile d'ordine; - magazziniere”.
L'assunzione è avvenuta in perfetta coincidenza temporale con l'entrata in funzione dell'impianto Gollmann, e l'asserzione del ricorrente di avere istruito il sulle modalità di funzionamento Per_1 del magazzino non è stata specificamente contestata da parte resistente.
A breve distanza di tempo il ricorrente è stato licenziato, e proprio il si è occupato Per_1 dell'inserimento manuale dei prodotti all'interno del robot.
Tale circostanza è stata riferita dalla teste indifferente e della cui credibilità non vi è Tes_2 ragione di dubitare, la cui deposizione sul punto appare più attendibile di quelle dei testi – dipendenti del resistente – e , i quali hanno dichiarato che del caricamento della macchina si Tes_3 Tes_4 occupano il titolare o il farmacista che si trova presente.
Ed invero, quanto riferito dalla è del tutto conforme a logica;
infatti, se il non Tes_2 Per_1 espletasse quei compiti residuali, meramente esecutivi, rimasti a seguito dell'automazione del magazzino, la sua assunzione in concomitanza con questa non si spiegherebbe (né, infatti, il resistente l'ha spiegata). A tale considerazione si aggiunga che nella memoria non si rinviene alcuna precisa allegazione in ordine alle mansioni svolte da , che viene definito, riprendendo la Per_1 declaratoria contrattuale, “cassiere” e “impiegato con compiti operativi anche di vendita di prodotti
8 non farmaceutici e operazioni complementari”. Nemmeno dalla prova è chiaramente emerso quali siano le mansioni di , dal momento che ha dichiarato genericamente trattarsi di Per_1 Tes_3 un “commesso” e ha affermato che “si occupava della cassa”. Tes_4
Quelle di commesso, anche addetto alle residue operazioni esecutive connesse al corretto funzionamento del magazzino automatizzato, sono mansioni inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte dal e del tutto compatibili con la sua esperienza e il suo bagaglio Pt_1 professionale, come si evince anche dal raffronto fra le declaratorie contrattuali.
Il datore di lavoro non ha né allegato, né provato di avere prospettato al ricorrente l'assegnazione a tali mansioni, anche eventualmente con riduzione dell'orario di lavoro, per evitare il licenziamento.
Viceversa, il ha provveduto, in immediata successione temporale, all'installazione del robot CP_1 per la gestione del magazzino, all'assunzione di un nuovo dipendente per lo svolgimento di mansioni inferiori (di commesso) rispetto a quelle svolte dal ricorrente e perfettamente compatibili con il bagaglio professionale di quest'ultimo, e al licenziamento.
La scelta di investire nel macchinario, espungendo dall'organigramma aziendale una figura più qualificata e inserendone una meno qualificata e a tempo parziale, meno costosa, è una legittima e insindacabile scelta imprenditoriale, provata nella sua effettività. Tuttavia, ai fini della legittimità del licenziamento il datore di lavoro avrebbe dovuto provare anche l'impossibilità di ricollocazione e tale onere non è stato assolto, in quanto vi era, al momento del licenziamento e proprio in conseguenza della soppressione della posizione di magazziniere, una ulteriore posizione lavorativa nella quale il dipendente del dal 2012, avrebbe potuto essere utilmente impiegato, e che è stata Pt_1 CP_1 viceversa coperta pochi mesi prima con una nuova assunzione, in assenza di prova che la stessa sia stata preventivamente offerta al ricorrente.
Per le ragioni esposte, il licenziamento intimato al ricorrente va dichiarato illegittimo.
In ordine alle tutele applicabili, pacifica l'insussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18,
l. 300/1970, trova applicazione la tutela di cui all'art. 8 della l. 604/1966, che dispone l'obbligo per il datore di lavoro, quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, di riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
La resistente va dunque condannata alla riassunzione del ricorrente o, in mancanza, al risarcimento del danno, che, nella specie, appare equo quantificare nella misura massima di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto della lunga durata del rapporto (oltre dieci anni)
e del complessivo comportamento delle parti.
L'ultima retribuzione mensile globale di fatto può essere quantificata in € 2.118,01 ((€ 1.815,44 ultima retribuzione da busta di gennaio 2024*14)/12).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di valore indeterminabile, stante l'assenza di questioni complesse, di fatto o di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 1) dichiara illegittimo il licenziamento intimato a con raccomandata del Parte_1
30/11/2023 e condanna alla riassunzione entro gg. 3 o, in mancanza, al Controparte_1 pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 2.118,01, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
2) condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.629,00 Controparte_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 28 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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