Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 17.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5289 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. CAPULLI CLAUDIA
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione avviso di addebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8.2.2024 il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39720230016589509000, notificato in data 2.1.2024, portante la somma di € 18.666,71, a titolo di contributi Gestione Commercianti relativi al periodo
06/2017 al 09/2022, conseguenti all'iscrizione d'ufficio del Domenici alla suddetta gestione.
1
7.12.2017 le quote della società Meva srl., divenendone amministratore, ha dedotto l'inesistenza dell'obbligo contributivo in considerazione della cessazione dell'attività di detta società sin dal 30.6.2017, allorquando veniva risolto il contratto di locazione commerciale dell'immobile di Via G. B. Morgagni, 30 – Viale Regina Margherita 279, condotto dalla Meva per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Il ricorrente ha poi precisato che tale società veniva posta in liquidazione in data 31.12.2017 e definitivamente cancellata in data 14.9.2022.
Deducendo pertanto di non aver mai prestato alcuna attività lavorativa in favore della
Meva, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Costituitosi in giudizio l' ha contestato l'avversa domanda, deducendo: che il CP_1
ricorrente dal 06/2017 al 4.2.2021, allorquando è stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla società ESSELLE srls, aveva svolto attività lavorativa in via abituale e prevalente in favore della Meva di cui era socio unico ed amministratore;
che inoltre egli, in qualità di socio ed amministratore della Medis Srl, della
Menni Srl e della New Food Srl, nel periodo per cui è causa, aveva svolto attività lavorativa anche in seno a dette società con mansioni di direzione, organizzazione e controllo.
L'ente ha pertanto concluso chiedendo accertarsi la sussistenza dell'obbligo contributivo in relazione al (minor) periodo 06/2017 - 02/2021.
Dalla visura camerale della Srl Medis e della Novel Food Srl (depositate sub doc. 7 e
8 delle note attoree depositate il 14.4.2024) emerge che il ricorrente solo in data 15.6.2023 è divenuto amministratore di tali società, di cui era socio dal dicembre 2020.
Ne segue l'insussistenza di ogni obbligo contributivo in relazione al periodo 6/2017-
2/2021 per cui è causa.
Dalla visura camerale della Srl Menni emerge inoltre che il ricorrente non ha mai svolto il ruolo di amministratore, quanto piuttosto quello di socio ma solo a decorrere dal
17.12.2020. Sicchè anche in relazione a tale società deve escludersi ogni obbligo contributivo, quanto meno sino a tutto il 2020.
2 Infine, con riguardo alla società Meva Srl, dalla visura camerale in atti emerge che il ricorrente ne è divenuto socio ed amministratore dal 18.12.2017. La società risulta cancellata in data 14.9.2022, previa collocazione in liquidazione volontaria a decorrere dal
31.12.2017. Non risulta che la società abbia depositato bilanci dal 2017 nè cha da tale data abbia occupato dipendenti.
Risulta inoltre documentato che quando il acquisì la proprietà di detta Pt_1
società, essa aveva già restituito l'immobile condotto in locazione per esercizio dell'attività imprenditoriale.
In tale contesto può ritenersi accertato che la Meva, rilevata dal alla fine Pt_1
del 2017, dalla (che dalla documentazione in atti risulta essere stata Persona_1
amministratrice e che il teste ha riferito essere la compagna del ricorrente), Tes_1
fosse effettivamente inattiva sin dal 30.6.2017 allorquando vennero restituiti i locali commerciali alla terza proprietaria. Ne emerge la prova che il ricorrente abbia svolto attività diverse da quelle di tipiche del ruolo di liquidatore, assunto dal 31.12.2017.
Alla luce delle esposte argomentazioni, deve dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo contributivo portato dall'avviso di addebito opposto.
Va rigettata la domanda attorea avente ad oggetto la responsabilità aggravata dell' tenuto conto che la società Meva risulta cancellata solo nel 2022 e che pertanto CP_1
sino a tale sussiste una presunzione semplice di continuazione dell'attività imprenditoriale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa previdenziale (scaglione sino a 26.000) e delle tariffe forensi in vigore ridotte del 50% stante la semplicità della causa, priva di questioni giuridiche di rilievo.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inesistenza dell'obbligo contributivo di cui all'avviso di addebito n. 39720230016589509000, notificato in data 2.1.2024; condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € CP_1
2.700,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap.
Si comunichi
Roma 8.1.2025 Il Giudice F. R. Pucci
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