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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/04/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Quarta Sezione Civile - Procedure Concorsuali in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Floriana Lupo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 275-1/2024 P.U. (ristrutturazione dei debiti familiare), promosso
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Caterina D'Amato
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RICORRENTE
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
_________________
VISTA la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67
e ss. CCII depositata in data 15 ottobre 2024 da , nato a [...] Parte_1 il 9 aprile 968 (C.F. ed ivi residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina D'Amato ( . Email_1
VISTO il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 16 ottobre
2024.
RITENUTA la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a
Palermo.
RILEVATO che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2,
CCII.
1 LETTA la relazione del Professionista designato dall'Organismo di Composizione della
Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Palermo, Dott.ssa Persona_1
contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3 CCII.
RILEVATO che, con decreto del 18 ottobre 2024, è stata disposta: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.
LETTA la Relazione depositata dalla dott.ssa n.q. in data 4 dicembre Persona_1
2025 in cui viene dato atto della modifica del piano originariamente presentato al fine di adeguarlo alle comunicazioni ricevute e alla nuova documentazione acquisita;
RICHIAMATO il provvedimento dell'8 dicembre 2024 con cui, alla luce delle modifiche apportate al piano dal gestore della crisi, è stata disposta la comunicazione del piano aggiornato a tutti i creditori.
LETTA la Relazione, depositata dalla dott.ssa n.q. in data 17 gennaio Persona_1
2025, con cui ha dato notizia delle osservazioni trasmesse dall'Avv. Fabio Civale in nome e per conto del creditore IBL Banca.
RICHIAMATO il provvedimento del 1° febbraio 2025 con cui il GD ha fissato l'udienza del 13 marzo 2025, successivamente differita al 3 aprile 2025, al fine di trovare soluzione ad
“ogni contestazione”.
RILEVATO che, all'udienza del 3 aprile 2025, il creditore opponente ha insistito nelle osservazioni formulate, chiedendo il rigetto del ricorso.
RIESAMINATE le osservazioni depositate da IBL Banca S.p.A., nelle quali viene contestata, da un lato, la mancanza in capo al ricorrente delle condizioni soggettive ostative di cui all'art 69 CCII per l'accesso alla procedura e, dall'altro, il contenuto del piano sotto diversi profili e, segnatamente, la mancata destinazione ai creditori del TFR/TFS, nonché la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari ritenuta troppo bassa.
RIESAMINATE le controdeduzioni formulate dall'OCC. 2 RITENUTE non condivisibili le doglianze della creditrice IBL Banca S.p.A. per i motivi di seguito esplicitati.
RITENUTO, preliminarmente, che il ricorso compulsivo al credito del ricorrente - che ne ha determinato l'attuale stato di sovraindebitamento - si è innestato in un quadro clinico
(disturbo ludopatico) che ha comportato nello stesso una progressiva perdita della capacità di controllo e di gestione delle proprie risorse finanziarie e di quelle familiari.
Pertanto, se normalmente l'assunzione di obbligazioni reiterata e compulsiva, per ragioni voluttuarie, quali il gioco e le scommesse, è indicativa di una dispersione ingiustificata del patrimonio e, come tale, non esclude la colpa grave, diversa valutazione deve essere effettuata quando la condotta compulsiva viene posta in essere in chiave patologica [cfr.
Tribunale di Roma 17.10.2022; Tribunale di Torino 28.10.2020, Tribunale di Vicenza 24.09.2020].
Nel caso in specie, dal certificato rilasciato dall'ASP di Palermo [all.to 19 del ricorso introduttivo] si evince sia il disturbo patologico sia l'adesione del proponente ad un programma terapeutico consistente in colloqui psicologici a cadenza settimanale che l'istante sta frequentando con costanza.
L'accertamento della predetta patologia, dunque, induce a ritenere sussistere il requisito della meritevolezza e, dunque, l'assenza di colpa grave, malafede o frode, in capo al richiedente, rispetto al verificarsi della situazione di sovraindebitamento, “in quanto determinata da uno stato patologico di rilevante gravità che ha comportato una sensibile riduzione del reddito disponibile e quindi l'assunzione di svariate obbligazioni per estinguere quelle precedenti, contratte per alimentare il gioco d'azzardo” [cfr., in tal senso, Tribunale di Catania 6 giugno 2024].
CONSIDERATO, altresì, che quanto alla percentuale offerta ai creditori chirografari è opinione di questo Giudice, in linea con la giurisprudenza più recente, che la percentuale di soddisfazione del creditore deve essere determinata con riguardo alle circostanze del caso concreto.
Nel caso in specie, la percentuale di soddisfazione del credito chirografario, pari al 15%, risulta compatibile con le risorse finanziarie del ricorrente tenuto conto, per un verso, della assenza di patrimonio immobiliare e, per altro verso, della sussistenza di crediti privilegiati.
In considerazione di quanto sopra esposto, la prospettiva liquidatoria appare certamente più pregiudizievole per i creditori chirografari rispetto a quanto prospettato nel piano.
3 Quanto alla doglianza relativa alla mancanza di conformità alla normativa vigente della liquidazione anticipata del compenso dell'OCC, occorre osservare che la normativa di riferimento per la determinazione del compenso dell'OCC è dettata dall'art. 6 CCII che riconosce al suddetto compenso la natura di credito prededucibile, dall'art. 68 CCII che richiede l'inserimento nel piano della presunta determinazione dei costi della procedura e, infine, dall'art. 71, comma 4, CCII che richiama il d.m. 202/2014 (artt. 14 e 16).
Il citato D.M., in particolare, prevede che per la determinazione dell'importo dovuto all'Organismo sono previste due modalità: l'accordo tra OCC e debitore o la liquidazione da parte del Giudice al termine della procedura;
ciò si desume dal dettato del comma 1 dell'art. 14 del d.m. n. 202/2014, per cui detta determinazione avviene a cura del Giudice
“in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato”, secondo i criteri previsti dallo stesso decreto ministeriale.
La lettura contestuale delle norme porta a ritenere, pertanto, compatibile la preventiva determinazione del compenso che, comunque, resta sottoposto al vaglio del Giudice
Delegato che può intervenire qualora ritenga le pattuizioni lesive dell'interesse dei creditori concorsuali e anche dell'interesse del debitore al risanamento della propria situazione debitoria.
Infine, quanto alla mancata acquisizione delle somme a titolo di TFR, l'art. 67 CCII prevede la libertà delle forme per la ristrutturazione dei debiti, con la conseguenza che, nel piano, la messa a disposizione del TFR è una facoltà dell'istante e non un obbligo, come del resto anche la previsione dell'intervento di un terzo assuntore.
OSSERVATO che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
RILEVATO che il ricorrente presenta un'esposizione debitoria (comprensiva dei costi di accesso alla presente procedura) di € 129.797,24, di cui € 5.490,00 per compenso Gestore della crisi, € 3.600,00 per l'Advisor ed € 1.875,00 per il legale, a fronte della quale il piano prevede il soddisfacimento di € 40.904,99;
RILEVATO che il ricorrente pagherà l'intero ceto creditorio secondo le seguenti modalità di rimborso: 4 CONDIDERATO che la rata mensile prevista dal piano, pari ad di € 560,00, risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
RITENUTO che, a mente dell'art. 67, comma 3, CCII, è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;
CONSIDERATO che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal gestore della crisi in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);
RITENUTO, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
EVIDENZIATO, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71, comma
4 dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
OMOLOGA
5 Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina D'Amato Email_1
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa vigili Persona_1
sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71, comma 4 CCII;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
INIBISCE
a C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Caterina D'Amato
( : Email_1
la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE
6 sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Persona_1
Palermo, 22 aprile 2025
IL GIUDICE
Floriana Lupo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Floriana Lupo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con mod. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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