Articolo 29 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 28Articolo 30
Versione
1 settembre 1984
Art. 29. (Diritto alle prestazioni) 1. I lavoratori marittimi, di cui all'articolo 4 della presente legge, hanno titolo a conseguire le prestazioni dovute dall'assicurazione generale obbligatoria alla generalita' degli iscritti all'assicurazione stessa con le particolarita' di cui ai successivi articoli limitate al personale navigante.
2. Ai fini indicati nel comma precedente le disposizioni previste dall' articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano ai periodi assicurativi contemplati al capo II del successivo titolo V.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984
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