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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2025, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 877/19 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 14 novembre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Giuseppe Follaro)
PARTE APPELLANTE
E
RO
(avv. Achille Luca Mendicini) PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 328/18 emessa dal Tribunale di Cassino
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 828/18 il Tribunale di Cassino, in parziale accoglimento della domanda restitutoria proposta da ha statuito come segue: 1) Parte_1
dichiara la contumacia di;
2) dichiarata l'inammissibilità della Controparte_2
domanda di restituzione delle somme versate a titolo di ingiustificato arricchimento, oltre interessi anatocistici, avanzata da 3) accerta che le firme Parte_1
apposte al contratto di negoziazione di strumenti finanziari n. 801887 del 20.9.1999, alla comunicazione informativa, al conferimento di poteri a terzi datato 20.9.1999, al modulo relativo alla notizie sulla esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, all'attestazione di ricezione del documento sui rischi, al modulo di trasmissione del contratto datato 1.10.1999, e allo specimen di firma sono apocrife e non vergate a mano di 4) dichiara la nullità del contratto di Parte_1
negoziazione di strumenti finanziari n. 801887 e delle scritture private collegate;
5) condanna la alla restituzione ex art. 2033 c.c. in favore di RO
della somma di euro 113.000,62, oltre interessi legali decorrenti Parte_1
dalla data del pagamento;
6) condanna alla restituzione ex art. 2033 Controparte_2
c.c. in favore di della somma di euro 132.006,80 oltre interessi Parte_1
legali decorrenti dalla data di pagamento;
7) rigetta le altre domande proposte da parte attrice;
8) compensa tra le parti le spese di lite nella misura di ½; 9)condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_3
in favore di delle spese di lite del presente procedimento nella Parte_1 misura di ½ che liquida in euro 230,00 per spese e in euro 3.700,00 per compensi, oltre spese generali, iva se dovuta per legge e cpa;
10)pone le spese di c.t.u. definitivamente
a carico di . Controparte_3
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In accoglimento del presente appello e in riforma parziale della sentenza impugnata, accertato il fondamento della domanda attorea, l'Onorevole Corte d'appello adita condanni i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 283.405,60 maggiorata degli interessi anche anatocistici ex art. 1283 c.c. da computarsi sulla somma capitale di volta in volta rivalutata dalla data di ogni versamento sino all'effettivo soddisfo, o al diverso maggiore o minore importo ritenuto di giustizia. Il tutto, con condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di lite da liquidarsi
e rideterminarsi per il primo grado nella misura stabilita dai parametri medi dello scaglione di riferimento del DM 55/14, oltre di quelle del presente gravame da liquidarsi sempre secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento come da
D.M. 55/14“.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la RO
che ha rassegnato le conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'Ecc.mo Collegio adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: i) rigettare l'appello principale, in quanto inammissibile e, comunque, erroneo in diritto ed infondato in fatto;
ii) accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Cassino n. 828 del 3.07.2018, accertare e dichiarare che nessuna somma la è tenuta a pagare al sig. CP_4 Parte_1
per tutte le causali dedotte in giudizio e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dal sig. nei confronti della medesima in primo Parte_1 CP_4
grado, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate e, per
l'effetto, condannare il sig. medesimo a restituire alla tutte Parte_1 CP_4
le somme che, a qualsiasi titolo, quest'ultima dovesse pagare in forza dell'ordinanza impugnata e nelle more della definizione del presente giudizio d'appello, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
iii) in ogni caso, condannare controparte al pagamento di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria, si chiede - ove l'Ecc.ma Corte adita lo reputi opportuno o necessario – di disporre una nuova consulenza tecnica tesa alla verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dal sig. sui documenti oggetto dell'istanza Parte_1
di verificazione svolta nel primo grado e precisamente: il contratto di negoziazione di strumenti finanziari n. 801887 allegato come documento n. 2 del fascicolo di primo grado della la comunicazione informativa sulle principali regole di CP_4
comportamento del promotore finanziario nei confronti degli investitori allegata come documento n. 3 del fascicolo di primo grado della il conferimento di poteri a CP_4
terzi avente data 20.09.1999 ed allegata come documento n. 4 del fascicolo di primo grado della il modulo relativo alle notizie sulla esperienza in materia di CP_4
investimenti in strumenti finanziari, sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio allegato come documento n. 5 del fascicolo di primo grado della l'attestazione di ricezione del documento sui rischi CP_4
allegata come documento n. 6 del fascicolo di primo grado della il modulo CP_4
trasmissione contratto datato 1°.10.1999 allegato come documento n. 7 del fascicolo di primo grado della e lo “specimen di firma” allegato come documento n. 8 CP_4
del fascicolo di primo grado della alvo ogni altro diritto “. CP_4
non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace. Controparte_5
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 14 novembre 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti. Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione restitutoria promossa da Parte_1
sul presupposto della falsità delle firme apposte in calce al negozio di
[...]
negoziazione di strumenti finanziari n. 801887 del 20 settembre 1999 e alle scritture collegate.
Secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione, Controparte_2
qualificandosi come promotore finanziario della (poi Controparte_6 [...]
, aveva convinto l'attore - Parroco della Chiesa di Sant'Ambrogio RO
sul Garigliano in visita presso la Curia di Montecassino - ad investire la somma di £
548.749.770 (pari all'attualità a € 283.405,60); l'attore nell'arco di circa tre anni aveva consegnato al senza la sottoscrizione di alcun contratto di negoziazione CP_2
finanziaria, la somma in contanti di £ 60.000.000 nonché n. 5 assegni, di cui uno, dell'importo di £ 220.000.000, intestato alla e i restanti 4 (due del Controparte_6
complessivo importo di £ 170.000.000 e due del complessivo ammontare di £
51.000,00) intestati al che pur in mancanza di comunicazioni ufficiali e/o CP_2
estratti conto relativi agli investimenti, aveva ricevuto rassicurazioni dal sul CP_2
buon andamento delle operazioni;
il 12 maggio 2014 aveva inviato alla la CP_4
domanda di estinzione del rapporto, con la richiesta di accredito della liquidità residua a mezzo assegno circolare;
in esito a detta richiesta aveva ricevuto la comunicazione di chiusura del conto di negoziazione n. 80187 e un assegno circolare dell'importo di
€ 807,63, quale saldo finale;
per quasi due anni aveva tentato invano di risolvere bonariamente la questione con il il 31 maggio 2006 aveva richiesto all'Istituto CP_2
bancario la copia della documentazione relativa al rapporto negoziale in oggetto;
dall'esame della documentazione inviatagli dalla aveva appreso dell'esistenza CP_4
di un contratto di negoziazione finanziaria apparentemente a suo nome sottoscritto il
20 settembre 1999 con il promotore della Controparte_6 Persona_1
cointestato con tale e del conferimento al dei poteri di Persona_2 CP_2
prelevamento, negoziazione e gestione del capitale in strumenti derivati. Il Tribunale, all'esito dell'espletata Consulenza tecnico grafologica dalla quale
è risultata l'apocrifia di tutte le sottoscrizioni riferite a compresa Parte_1
quella di delega al ad operare sul conto corrente, ha dichiarato la nullità del CP_2
contratto di negoziazione di strumenti finanziari n. 801887 concluso con la CP_6
per il tramite del promotore finanziario per difetto di
[...] Persona_1
accordo delle parti ai sensi degli artt. 1325, 1326 e 1418 c.c., nonché dei moduli e degli atti collegati per difetto di sottoscrizione;
ha ritenuto la natura indebita dei versamenti eseguiti dal in difetto di un valido titolo giustificativo;
ha condannato la Pt_1 [...]
e alla restituzione delle somme RO Controparte_2
rispettivamente ricevute, pari all'attualità a € 113.000,62 e a € 132.006,80, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di pagamento;
ha escluso la ripetizione della somma di £ 60.000,00 asseritamente consegnata in contanti al per difetto di CP_2
prova del pagamento.
Viene preliminarmente esaminato l'appello incidentale proposto dalla
[...]
in quanto le censure ivi contenute investono la validità del RO
contratto di negoziazione e assumono, quindi, priorità logica rispetto all'impugnazione principale, diretta ad ottenere la condanna della appellata al versamento CP_4
dell'intera somma consegnata al in solido con quest'ultimo. CP_2
La prima censura, con la quale l'Istituto bancario contesta le risultanze della
Consulenza grafologica, va disattesa in quanto l'elaborato peritale appare il frutto di un lavoro accurato e puntuale, redatto all'esito della corretta valutazione di una serie di indici, quali la diversità del ritmo grafico, dell'inclinazione degli assi laterali, della modalità di esecuzione e di oscillazione, delle dimensioni delle lettere, dell'andamento dinamico e strutturale del tracciato grafico nonché dello stile delle strutture grafiche.
Come correttamente rilevato dal Tribunale non vi è motivo per disattendere le convincenti ed esaustive conclusioni cui è pervenuto il C.t.u., che con metodo attendibile e ampiamente motivato ha concluso nel senso che le firme apposte in calce al contratto di negoziazione di strumenti finanziari n. 801887 del 20.09.1999, alla comunicazione informativa, al conferimento di poteri a terzi, al modulo relativo alle notizie sull'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, all'attestazione di ricezione del documento sui rischi, al modulo di trasmissione del contratto e allo specimen di firma “sono apocrife e non vergate dalla mano del Sig.
. Parte_2
Il contratto di negoziazione di strumenti finanziari n. 801887, recante all'apparenza la sottoscrizione di è, quindi, nullo per difetto Parte_1
dell'elemento essenziale dell'accordo delle parti, secondo quanto statuito dagli artt.
1325 e 1418 c.c.
La circostanza lamentata dall'appellante incidentale secondo cui il Tribunale avrebbe fatto erroneo riferimento alla mancanza della forma scritta prescritta dall'art. 23 T.U.F. non appare rilevante atteso che nel caso in esame, ancorché sia effettivamente rispettato il requisito della forma scritta, riveste carattere assorbente l'accertata falsità della sottoscrizione che, come detto, dà luogo alla mancanza dell'accordo.
Il rilievo secondo cui osterebbe alla pronuncia di nullità la cointestazione del contratto di investimento con tale che il ha dichiarato di non Persona_2 Pt_1
conoscere affatto, non può essere condiviso, atteso che - come rilevato dal Tribunale - in ossequio al principio dettato dall'art. 1420 c.c. è possibile pronunciare la nullità parziale, ove le posizioni dei contraenti siano distinte tra loro e la compartecipazione non rivesta il carattere dell'essenzialità; inoltre, non può di certo ipotizzarsi che l'appellante resti assoggettato alla vigenza di un contratto che lo stesso non ha firmato, tanto più che le somme pretese in restituzione sono solo quelle versate personalmente alla Banca, senza il coinvolgimento dell'altro contraente in ordine al quale non emerge dagli atti alcun altro riferimento.
La decisione del Tribunale, che ha condannato la alla restituzione della CP_4
somma di € 113.000,62 (pari all'importo di £ 220.000.000 di cui all'assegno intestato alla , non si presta, quindi, a censure, posto che l'importo indicato è Controparte_6
pervenuto nella disponibilità dell'appellata a seguito della trasmissione del contratto di negoziazione titoli concluso per il tramite del promotore il Persona_1
cui inquadramento dell'ambito della struttura della non è stato oggetto Controparte_6
di contestazione.
Va, infine, respinta l'ultima censura, secondo cui “la declaratoria giudiziale di nullità avrebbe comportato automaticamente l'obbligo per l'attore di restituire alla
i titoli da questa acquistati nel corso del rapporto o, qualora non più disponibili, CP_4
l'equivalente in denaro”, ove si consideri che - al di là di tale generica affermazione non ulteriormente sviluppata negli scritti difensivi - la non ha fornito prova CP_4
alcuna dell'avvenuto acquisto di titoli e della relativa misura.
L'appello incidentale va, dunque, respinto.
Passando all'esame dell'appello principale, va premesso che in difetto di gravame da parte del è passato in giudicato il capo della pronuncia che ha CP_2
condannato il predetto alla restituzione della somma di € 132.006,80, oggetto degli assegni emessi in suo favore dal quanto alla somma versata in contanti nella Pt_1
misura di £ 60.000,000, che il Tribunale non ha accordato per difetto di prova del relativo versamento, l'appellante - pur riportando l'importo nelle conclusioni - non ha fatto, poi, cenno a tale capo della sentenza che deve ritenersi, al pari del precedente, definitivo.
Ciò posto, l'appello proposto da non è fondato e non può Parte_1
trovare accoglimento.
La prima censura, con la quale la parte appellante si duole della mancata condanna solidale di entrambi i convenuti alla restituzione dell'intera somma consegnata al si concentra in realtà sulla sola posizione dell'Istituto bancario CP_2
che secondo l'impostazione difensiva assunta dal dovrebbe essere condannato Pt_1
a restituire, in solido con il anche l'ulteriore somma di €132.006,80. CP_2 La doglianza va disattesa.
Come già detto in occasione dell'esame dell'appello incidentale, la CP_4
risponde nei confronti del in relazione all'assegno emesso in suo favore per Pt_1
l'importo di £ 220.000.000 (€ 113.000,62) in virtù del contratto di negoziazione stipulato con l'intermediazione del promotore finanziario (realmente Per_1
incardinato nell'Istituto) e recante la falsa sottoscrizione del cliente.
Viceversa, la non è tenuta a restituire l'ulteriore RO
importo di € 132,0006,80 portato dagli assegni intestati al atteso che, da un CP_2
lato, quest'ultimo non ha alcun rapporto di immedesimazione con l'appellata, ma ha piuttosto millantato una posizione di promotore finanziario che, in realtà, non possedeva, utilizzando una delega recante la falsa sottoscrizione dell'attore; dall'altro, non vi è prova rigorosa che le somme consegnate al siano effettivamente CP_2
transitate sul conto intestato in modo fittizio al o che la ne abbia in Pt_1 CP_4
qualche modo consapevolmente approfittato, così da dare luogo ad un obbligo restitutorio.
A quest'ultimo proposito il rilievo svolto dall'appellante, secondo cui la Banca non avrebbe contestato di avere ricevuto l'intera somma indicata dall'attore, è smentito dal tenore della comparsa di costituzione in primo grado ove la convenuta ha, invece, sottolineato che “tutti gli altri pagamenti diretti che il afferma di aver fatto Pt_1
a mani del Sig. non sono opponibili alla . CP_2 CP_4
Nell'ambito della prima censura l'appellante sviluppa, poi, una serie di argomentazioni in ordine agli obblighi informativi che gravano sul promotore finanziario, alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, all'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative, alla corretta interpretazione dell'art. 29, comma 3, del Regolamento della CONSOB n. 11522/1998, all'assolvimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella negoziazione dei titoli e alla natura del rapporto di intermediazione. Tali considerazioni appaiono, tuttavia, del tutto ultronee alla luce della pronuncia di nullità del contratto di negoziazione dei titoli, in virtù della quale deve escludersi che la abbia assunto obbligazioni negoziali. RO
Del resto, non è stato oggetto di gravame il capo della sentenza con il quale il
Tribunale ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dall'attore, osservando che sussiste “incompatibilità logica, prima ancora che giuridica, tra la declaratoria di nullità del contratto di negoziazione finanziaria in oggetto e la domanda di risarcimento del danno in esame la quale, secondo la prospettazione di parte attrice, trova il proprio fondamento nella violazione da parte della banca degli obblighi che incombono sulla stessa nell'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria”, dovendosi condivisibilmente ritenere che in tanto può discutersi di obbligazioni contrattuali in quanto sussista un titolo valido.
La seconda censura, con la quale il lamenta l'erroneità del capo della Pt_1
pronuncia che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di condanna delle convenute “anche a titolo d'ingiustificato arricchimento”, in quanto proposta nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. e dunque tardivamente, non spiega rilievo ai fini della decisione.
Il Tribunale - sia pure ripartendo tra i due convenuti le somme pretese dal
[...]
senza accordare il vincolo della solidarietà - ha accolto la domanda di Pt_1
restituzione delle somme versate sul presupposto della natura indebita dei pagamenti, assicurando per l'effetto all'attore il risultato perseguito.
Ne consegue che, anche a voler ritenere che la richiesta proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. abbia integrato gli estremi di una mera emendatio libelli, in quanto tale ammissibile, la domanda di ingiustificato arricchimento non avrebbe potuto in ogni caso trovare accoglimento in ragione della residualità che la connota;
tra l'altro,
l'appellante non ha specificato, neanche in questa sede, sotto quale profilo l'istituto in esame potrebbe trovare applicazione né ha richiesto somme ulteriori rispetto a quelle portate dagli assegni.
La terza doglianza, con la quale la parte appellante censura il capo relativo al governo delle spese di lite, lamentando l'erronea compensazione nella misura del 50%
e la liquidazione in misura inferiore ai minimi tabellari, va respinta.
La compensazione disposta dal Tribunale appare correttamente adottata in ragione del parziale rigetto delle domande proposte dal e della ripartizione tra Pt_1
i due convenuti delle somme richieste per l'intero ad entrambi.
La liquidazione delle spese non si presta a censure, posto che il giudice di primo grado non ha violato le previsioni tabellari, essendosi mantenuto al di sopra della metà dei valori medi, secondo quanto prescritto dall'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 (Cass.
9815/23); del resto, i temi trattati non hanno dato luogo alla risoluzione di questioni di particolare complessità tali da comportare la liquidazione del ben più alto importo richiesto dalla parte appellante.
Con la quarta e ultima doglianza il lamenta che il Tribunale, pur avendo Pt_1
condannato il alla restituzione delle somme ricevute dall'attore e avendone CP_2
riconosciuto la soccombenza, ha poi omesso di condannare lo stesso alla rifusione delle spese di lite.
Effettivamente nella parte dispositiva della sentenza il capo di condanna alla rifusione del 50% delle spese di lite è emesso nei confronti della sola RO
, tuttavia - alla luce del tenore della parte motiva ove è chiaramente
[...]
esplicitato che le spese seguono la soccombenza - deve ritenersi che l'omissione della condanna a carico del sia il frutto di un mero errore materiale emendabile con CP_2
la procedura della correzione, come da dispositivo.
L'esito del giudizio, che ha visto le parti costituite reciprocamente soccombenti, giustifica la compensazione delle spese del grado. Nessun provvedimento deve intervenire al riguardo in relazione alla posizione del contumace, rimasto sostanzialmente estraneo alle questioni trattate in questa fase di giudizio.
Per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale e di quello incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 328/18 emessa dal Tribunale di Cassino, nel senso che al capo 9) ove si legge
“condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3
pagamento in favore di delle spese di lite del presente procedimento Parte_1
nella misura di ½ che liquida in euro 230,00 per spese e in euro 3.700,00 per compensi, oltre spese generali, iva se dovuta per legge e cpa;” dopo le parole “rappresentante
p.t.,” devono essere aggiunte le parole “e in solido tra loro”; Controparte_2
2) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
3) rigetta l'appello incidentale proposto dalla;
RO
4) compensa le spese del grado tra le parti costituite;
5) nulla per le spese in relazione alla posizione della parte rimasta contumace;
6) dichiara che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale e di quello incidentale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 877/19 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 14 novembre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Giuseppe Follaro)
PARTE APPELLANTE
E
RO
(avv. Achille Luca Mendicini) PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 328/18 emessa dal Tribunale di Cassino
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 828/18 il Tribunale di Cassino, in parziale accoglimento della domanda restitutoria proposta da ha statuito come segue: 1) Parte_1
dichiara la contumacia di;
2) dichiarata l'inammissibilità della Controparte_2
domanda di restituzione delle somme versate a titolo di ingiustificato arricchimento, oltre interessi anatocistici, avanzata da 3) accerta che le firme Parte_1
apposte al contratto di negoziazione di strumenti finanziari n. 801887 del 20.9.1999, alla comunicazione informativa, al conferimento di poteri a terzi datato 20.9.1999, al modulo relativo alla notizie sulla esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, all'attestazione di ricezione del documento sui rischi, al modulo di trasmissione del contratto datato 1.10.1999, e allo specimen di firma sono apocrife e non vergate a mano di 4) dichiara la nullità del contratto di Parte_1
negoziazione di strumenti finanziari n. 801887 e delle scritture private collegate;
5) condanna la alla restituzione ex art. 2033 c.c. in favore di RO
della somma di euro 113.000,62, oltre interessi legali decorrenti Parte_1
dalla data del pagamento;
6) condanna alla restituzione ex art. 2033 Controparte_2
c.c. in favore di della somma di euro 132.006,80 oltre interessi Parte_1
legali decorrenti dalla data di pagamento;
7) rigetta le altre domande proposte da parte attrice;
8) compensa tra le parti le spese di lite nella misura di ½; 9)condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_3
in favore di delle spese di lite del presente procedimento nella Parte_1 misura di ½ che liquida in euro 230,00 per spese e in euro 3.700,00 per compensi, oltre spese generali, iva se dovuta per legge e cpa;
10)pone le spese di c.t.u. definitivamente
a carico di . Controparte_3
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In accoglimento del presente appello e in riforma parziale della sentenza impugnata, accertato il fondamento della domanda attorea, l'Onorevole Corte d'appello adita condanni i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 283.405,60 maggiorata degli interessi anche anatocistici ex art. 1283 c.c. da computarsi sulla somma capitale di volta in volta rivalutata dalla data di ogni versamento sino all'effettivo soddisfo, o al diverso maggiore o minore importo ritenuto di giustizia. Il tutto, con condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di lite da liquidarsi
e rideterminarsi per il primo grado nella misura stabilita dai parametri medi dello scaglione di riferimento del DM 55/14, oltre di quelle del presente gravame da liquidarsi sempre secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento come da
D.M. 55/14“.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la RO
che ha rassegnato le conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'Ecc.mo Collegio adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: i) rigettare l'appello principale, in quanto inammissibile e, comunque, erroneo in diritto ed infondato in fatto;
ii) accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Cassino n. 828 del 3.07.2018, accertare e dichiarare che nessuna somma la è tenuta a pagare al sig. CP_4 Parte_1
per tutte le causali dedotte in giudizio e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dal sig. nei confronti della medesima in primo Parte_1 CP_4
grado, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate e, per
l'effetto, condannare il sig. medesimo a restituire alla tutte Parte_1 CP_4
le somme che, a qualsiasi titolo, quest'ultima dovesse pagare in forza dell'ordinanza impugnata e nelle more della definizione del presente giudizio d'appello, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
iii) in ogni caso, condannare controparte al pagamento di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria, si chiede - ove l'Ecc.ma Corte adita lo reputi opportuno o necessario – di disporre una nuova consulenza tecnica tesa alla verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dal sig. sui documenti oggetto dell'istanza Parte_1
di verificazione svolta nel primo grado e precisamente: il contratto di negoziazione di strumenti finanziari n. 801887 allegato come documento n. 2 del fascicolo di primo grado della la comunicazione informativa sulle principali regole di CP_4
comportamento del promotore finanziario nei confronti degli investitori allegata come documento n. 3 del fascicolo di primo grado della il conferimento di poteri a CP_4
terzi avente data 20.09.1999 ed allegata come documento n. 4 del fascicolo di primo grado della il modulo relativo alle notizie sulla esperienza in materia di CP_4
investimenti in strumenti finanziari, sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio allegato come documento n. 5 del fascicolo di primo grado della l'attestazione di ricezione del documento sui rischi CP_4
allegata come documento n. 6 del fascicolo di primo grado della il modulo CP_4
trasmissione contratto datato 1°.10.1999 allegato come documento n. 7 del fascicolo di primo grado della e lo “specimen di firma” allegato come documento n. 8 CP_4
del fascicolo di primo grado della alvo ogni altro diritto “. CP_4
non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace. Controparte_5
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 14 novembre 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti. Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione restitutoria promossa da Parte_1
sul presupposto della falsità delle firme apposte in calce al negozio di
[...]
negoziazione di strumenti finanziari n. 801887 del 20 settembre 1999 e alle scritture collegate.
Secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione, Controparte_2
qualificandosi come promotore finanziario della (poi Controparte_6 [...]
, aveva convinto l'attore - Parroco della Chiesa di Sant'Ambrogio RO
sul Garigliano in visita presso la Curia di Montecassino - ad investire la somma di £
548.749.770 (pari all'attualità a € 283.405,60); l'attore nell'arco di circa tre anni aveva consegnato al senza la sottoscrizione di alcun contratto di negoziazione CP_2
finanziaria, la somma in contanti di £ 60.000.000 nonché n. 5 assegni, di cui uno, dell'importo di £ 220.000.000, intestato alla e i restanti 4 (due del Controparte_6
complessivo importo di £ 170.000.000 e due del complessivo ammontare di £
51.000,00) intestati al che pur in mancanza di comunicazioni ufficiali e/o CP_2
estratti conto relativi agli investimenti, aveva ricevuto rassicurazioni dal sul CP_2
buon andamento delle operazioni;
il 12 maggio 2014 aveva inviato alla la CP_4
domanda di estinzione del rapporto, con la richiesta di accredito della liquidità residua a mezzo assegno circolare;
in esito a detta richiesta aveva ricevuto la comunicazione di chiusura del conto di negoziazione n. 80187 e un assegno circolare dell'importo di
€ 807,63, quale saldo finale;
per quasi due anni aveva tentato invano di risolvere bonariamente la questione con il il 31 maggio 2006 aveva richiesto all'Istituto CP_2
bancario la copia della documentazione relativa al rapporto negoziale in oggetto;
dall'esame della documentazione inviatagli dalla aveva appreso dell'esistenza CP_4
di un contratto di negoziazione finanziaria apparentemente a suo nome sottoscritto il
20 settembre 1999 con il promotore della Controparte_6 Persona_1
cointestato con tale e del conferimento al dei poteri di Persona_2 CP_2
prelevamento, negoziazione e gestione del capitale in strumenti derivati. Il Tribunale, all'esito dell'espletata Consulenza tecnico grafologica dalla quale
è risultata l'apocrifia di tutte le sottoscrizioni riferite a compresa Parte_1
quella di delega al ad operare sul conto corrente, ha dichiarato la nullità del CP_2
contratto di negoziazione di strumenti finanziari n. 801887 concluso con la CP_6
per il tramite del promotore finanziario per difetto di
[...] Persona_1
accordo delle parti ai sensi degli artt. 1325, 1326 e 1418 c.c., nonché dei moduli e degli atti collegati per difetto di sottoscrizione;
ha ritenuto la natura indebita dei versamenti eseguiti dal in difetto di un valido titolo giustificativo;
ha condannato la Pt_1 [...]
e alla restituzione delle somme RO Controparte_2
rispettivamente ricevute, pari all'attualità a € 113.000,62 e a € 132.006,80, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di pagamento;
ha escluso la ripetizione della somma di £ 60.000,00 asseritamente consegnata in contanti al per difetto di CP_2
prova del pagamento.
Viene preliminarmente esaminato l'appello incidentale proposto dalla
[...]
in quanto le censure ivi contenute investono la validità del RO
contratto di negoziazione e assumono, quindi, priorità logica rispetto all'impugnazione principale, diretta ad ottenere la condanna della appellata al versamento CP_4
dell'intera somma consegnata al in solido con quest'ultimo. CP_2
La prima censura, con la quale l'Istituto bancario contesta le risultanze della
Consulenza grafologica, va disattesa in quanto l'elaborato peritale appare il frutto di un lavoro accurato e puntuale, redatto all'esito della corretta valutazione di una serie di indici, quali la diversità del ritmo grafico, dell'inclinazione degli assi laterali, della modalità di esecuzione e di oscillazione, delle dimensioni delle lettere, dell'andamento dinamico e strutturale del tracciato grafico nonché dello stile delle strutture grafiche.
Come correttamente rilevato dal Tribunale non vi è motivo per disattendere le convincenti ed esaustive conclusioni cui è pervenuto il C.t.u., che con metodo attendibile e ampiamente motivato ha concluso nel senso che le firme apposte in calce al contratto di negoziazione di strumenti finanziari n. 801887 del 20.09.1999, alla comunicazione informativa, al conferimento di poteri a terzi, al modulo relativo alle notizie sull'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, all'attestazione di ricezione del documento sui rischi, al modulo di trasmissione del contratto e allo specimen di firma “sono apocrife e non vergate dalla mano del Sig.
. Parte_2
Il contratto di negoziazione di strumenti finanziari n. 801887, recante all'apparenza la sottoscrizione di è, quindi, nullo per difetto Parte_1
dell'elemento essenziale dell'accordo delle parti, secondo quanto statuito dagli artt.
1325 e 1418 c.c.
La circostanza lamentata dall'appellante incidentale secondo cui il Tribunale avrebbe fatto erroneo riferimento alla mancanza della forma scritta prescritta dall'art. 23 T.U.F. non appare rilevante atteso che nel caso in esame, ancorché sia effettivamente rispettato il requisito della forma scritta, riveste carattere assorbente l'accertata falsità della sottoscrizione che, come detto, dà luogo alla mancanza dell'accordo.
Il rilievo secondo cui osterebbe alla pronuncia di nullità la cointestazione del contratto di investimento con tale che il ha dichiarato di non Persona_2 Pt_1
conoscere affatto, non può essere condiviso, atteso che - come rilevato dal Tribunale - in ossequio al principio dettato dall'art. 1420 c.c. è possibile pronunciare la nullità parziale, ove le posizioni dei contraenti siano distinte tra loro e la compartecipazione non rivesta il carattere dell'essenzialità; inoltre, non può di certo ipotizzarsi che l'appellante resti assoggettato alla vigenza di un contratto che lo stesso non ha firmato, tanto più che le somme pretese in restituzione sono solo quelle versate personalmente alla Banca, senza il coinvolgimento dell'altro contraente in ordine al quale non emerge dagli atti alcun altro riferimento.
La decisione del Tribunale, che ha condannato la alla restituzione della CP_4
somma di € 113.000,62 (pari all'importo di £ 220.000.000 di cui all'assegno intestato alla , non si presta, quindi, a censure, posto che l'importo indicato è Controparte_6
pervenuto nella disponibilità dell'appellata a seguito della trasmissione del contratto di negoziazione titoli concluso per il tramite del promotore il Persona_1
cui inquadramento dell'ambito della struttura della non è stato oggetto Controparte_6
di contestazione.
Va, infine, respinta l'ultima censura, secondo cui “la declaratoria giudiziale di nullità avrebbe comportato automaticamente l'obbligo per l'attore di restituire alla
i titoli da questa acquistati nel corso del rapporto o, qualora non più disponibili, CP_4
l'equivalente in denaro”, ove si consideri che - al di là di tale generica affermazione non ulteriormente sviluppata negli scritti difensivi - la non ha fornito prova CP_4
alcuna dell'avvenuto acquisto di titoli e della relativa misura.
L'appello incidentale va, dunque, respinto.
Passando all'esame dell'appello principale, va premesso che in difetto di gravame da parte del è passato in giudicato il capo della pronuncia che ha CP_2
condannato il predetto alla restituzione della somma di € 132.006,80, oggetto degli assegni emessi in suo favore dal quanto alla somma versata in contanti nella Pt_1
misura di £ 60.000,000, che il Tribunale non ha accordato per difetto di prova del relativo versamento, l'appellante - pur riportando l'importo nelle conclusioni - non ha fatto, poi, cenno a tale capo della sentenza che deve ritenersi, al pari del precedente, definitivo.
Ciò posto, l'appello proposto da non è fondato e non può Parte_1
trovare accoglimento.
La prima censura, con la quale la parte appellante si duole della mancata condanna solidale di entrambi i convenuti alla restituzione dell'intera somma consegnata al si concentra in realtà sulla sola posizione dell'Istituto bancario CP_2
che secondo l'impostazione difensiva assunta dal dovrebbe essere condannato Pt_1
a restituire, in solido con il anche l'ulteriore somma di €132.006,80. CP_2 La doglianza va disattesa.
Come già detto in occasione dell'esame dell'appello incidentale, la CP_4
risponde nei confronti del in relazione all'assegno emesso in suo favore per Pt_1
l'importo di £ 220.000.000 (€ 113.000,62) in virtù del contratto di negoziazione stipulato con l'intermediazione del promotore finanziario (realmente Per_1
incardinato nell'Istituto) e recante la falsa sottoscrizione del cliente.
Viceversa, la non è tenuta a restituire l'ulteriore RO
importo di € 132,0006,80 portato dagli assegni intestati al atteso che, da un CP_2
lato, quest'ultimo non ha alcun rapporto di immedesimazione con l'appellata, ma ha piuttosto millantato una posizione di promotore finanziario che, in realtà, non possedeva, utilizzando una delega recante la falsa sottoscrizione dell'attore; dall'altro, non vi è prova rigorosa che le somme consegnate al siano effettivamente CP_2
transitate sul conto intestato in modo fittizio al o che la ne abbia in Pt_1 CP_4
qualche modo consapevolmente approfittato, così da dare luogo ad un obbligo restitutorio.
A quest'ultimo proposito il rilievo svolto dall'appellante, secondo cui la Banca non avrebbe contestato di avere ricevuto l'intera somma indicata dall'attore, è smentito dal tenore della comparsa di costituzione in primo grado ove la convenuta ha, invece, sottolineato che “tutti gli altri pagamenti diretti che il afferma di aver fatto Pt_1
a mani del Sig. non sono opponibili alla . CP_2 CP_4
Nell'ambito della prima censura l'appellante sviluppa, poi, una serie di argomentazioni in ordine agli obblighi informativi che gravano sul promotore finanziario, alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, all'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative, alla corretta interpretazione dell'art. 29, comma 3, del Regolamento della CONSOB n. 11522/1998, all'assolvimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella negoziazione dei titoli e alla natura del rapporto di intermediazione. Tali considerazioni appaiono, tuttavia, del tutto ultronee alla luce della pronuncia di nullità del contratto di negoziazione dei titoli, in virtù della quale deve escludersi che la abbia assunto obbligazioni negoziali. RO
Del resto, non è stato oggetto di gravame il capo della sentenza con il quale il
Tribunale ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dall'attore, osservando che sussiste “incompatibilità logica, prima ancora che giuridica, tra la declaratoria di nullità del contratto di negoziazione finanziaria in oggetto e la domanda di risarcimento del danno in esame la quale, secondo la prospettazione di parte attrice, trova il proprio fondamento nella violazione da parte della banca degli obblighi che incombono sulla stessa nell'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria”, dovendosi condivisibilmente ritenere che in tanto può discutersi di obbligazioni contrattuali in quanto sussista un titolo valido.
La seconda censura, con la quale il lamenta l'erroneità del capo della Pt_1
pronuncia che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di condanna delle convenute “anche a titolo d'ingiustificato arricchimento”, in quanto proposta nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. e dunque tardivamente, non spiega rilievo ai fini della decisione.
Il Tribunale - sia pure ripartendo tra i due convenuti le somme pretese dal
[...]
senza accordare il vincolo della solidarietà - ha accolto la domanda di Pt_1
restituzione delle somme versate sul presupposto della natura indebita dei pagamenti, assicurando per l'effetto all'attore il risultato perseguito.
Ne consegue che, anche a voler ritenere che la richiesta proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. abbia integrato gli estremi di una mera emendatio libelli, in quanto tale ammissibile, la domanda di ingiustificato arricchimento non avrebbe potuto in ogni caso trovare accoglimento in ragione della residualità che la connota;
tra l'altro,
l'appellante non ha specificato, neanche in questa sede, sotto quale profilo l'istituto in esame potrebbe trovare applicazione né ha richiesto somme ulteriori rispetto a quelle portate dagli assegni.
La terza doglianza, con la quale la parte appellante censura il capo relativo al governo delle spese di lite, lamentando l'erronea compensazione nella misura del 50%
e la liquidazione in misura inferiore ai minimi tabellari, va respinta.
La compensazione disposta dal Tribunale appare correttamente adottata in ragione del parziale rigetto delle domande proposte dal e della ripartizione tra Pt_1
i due convenuti delle somme richieste per l'intero ad entrambi.
La liquidazione delle spese non si presta a censure, posto che il giudice di primo grado non ha violato le previsioni tabellari, essendosi mantenuto al di sopra della metà dei valori medi, secondo quanto prescritto dall'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 (Cass.
9815/23); del resto, i temi trattati non hanno dato luogo alla risoluzione di questioni di particolare complessità tali da comportare la liquidazione del ben più alto importo richiesto dalla parte appellante.
Con la quarta e ultima doglianza il lamenta che il Tribunale, pur avendo Pt_1
condannato il alla restituzione delle somme ricevute dall'attore e avendone CP_2
riconosciuto la soccombenza, ha poi omesso di condannare lo stesso alla rifusione delle spese di lite.
Effettivamente nella parte dispositiva della sentenza il capo di condanna alla rifusione del 50% delle spese di lite è emesso nei confronti della sola RO
, tuttavia - alla luce del tenore della parte motiva ove è chiaramente
[...]
esplicitato che le spese seguono la soccombenza - deve ritenersi che l'omissione della condanna a carico del sia il frutto di un mero errore materiale emendabile con CP_2
la procedura della correzione, come da dispositivo.
L'esito del giudizio, che ha visto le parti costituite reciprocamente soccombenti, giustifica la compensazione delle spese del grado. Nessun provvedimento deve intervenire al riguardo in relazione alla posizione del contumace, rimasto sostanzialmente estraneo alle questioni trattate in questa fase di giudizio.
Per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale e di quello incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 328/18 emessa dal Tribunale di Cassino, nel senso che al capo 9) ove si legge
“condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3
pagamento in favore di delle spese di lite del presente procedimento Parte_1
nella misura di ½ che liquida in euro 230,00 per spese e in euro 3.700,00 per compensi, oltre spese generali, iva se dovuta per legge e cpa;” dopo le parole “rappresentante
p.t.,” devono essere aggiunte le parole “e in solido tra loro”; Controparte_2
2) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
3) rigetta l'appello incidentale proposto dalla;
RO
4) compensa le spese del grado tra le parti costituite;
5) nulla per le spese in relazione alla posizione della parte rimasta contumace;
6) dichiara che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale e di quello incidentale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino