Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 31/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA IANA
IN NOME DEL POPOLO IANO
IL TRIBUNALE DI NE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 136 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente in[...]Parte_1
PORTOSALVO 15 95041 NE IA , CF elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. PAGLIA MARIO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata a [...] [...] residente in [...]13 95041 CP_1
NE IA CF elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dell'avv PAGLIA MARIO . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 27.3.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
Con ricorso depositato in data 13/02/2025 e Parte_1 CP_1
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di scioglimento del matrimonio contratto in data14/12/2002 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Caltagirone al n. 169 anno 2002 parte I serie A
l ricorrenti esponevano che con sentenza del 5.7.2024 resa nel procedimento R.G. 1133/2023 il
Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 27.3.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza del 5.7.2024
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto e Parte_1 [...]
in data 14/12/2002 annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di CP_1
Caltagirone al n. 169 anno 2002 parte I serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 28.3.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo