Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/06/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 366/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F. C.F. 1
,
Giuseppe Varone, presso il cui studio in Palmi alla via Pizi, n. 53, elegge domicilio, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
nato a [...] il [...], C.F. C.F. 2 Controparte_2
elettivamente domiciliato in Modena (MO), Via Modonella, n. 21 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Pagliani che lo difende e lo rappresenta congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Luigi Maria Pagliani, in virtù di delega in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
trentaquanttromila/00) in virtù di legato, nei confronti del sig. Controparte_2 erede della sig.ra Persona 1 per testamento olografo, pubblicato con verbale del
10/03/2022 n. 8276 rep., registrato in Locri il 17/03/2022 al n. 693, con cui è stato disposto dalla de cuius a carico del suddetto CP_2 di pagare alla odierna ricorrente la metà della somma ricavata in caso di vendita dell'appartamento per civile abitazione, sito in Locri alla via Umberto Ferraro n.15 (già via Don Vittorio), e riportata in catasto fabbricarti del Comune di Locri al foglio n. 31, particella n. 618 sub. 5, e, per l'effetto, avendo il sig. Controparte_2 venduto, con l'atto pubblico del
19/09/2023 N. 12490 rep., l'immobile de quo, ricavando il prezzo di €. 68.000,00 (Euro sessantottomila/00), condannarlo ad eseguire la disposizione testamentaria consistente nel pagamento di €. 34.000,00 (Euro trentaquattromila/00) a favore della sig.ra Controparte 1 quale metà ricavata dalla vendita dell'immobile in oggetto, و
oltre interessi legali dalla data della vendita suddetta sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze."
Per il resistente: “ Voglia l'Onorevole Tribunale adito ogni contraria istanza o eccezione respinta;
IN VIA PRINCIPALE - respingere le domande attrici perché illegittime e infondate, IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA ridurre l'importo richiesto dall'attrice dell'importo pagato dal convenuto resistente a titolo di imposta di successione relativa all'immobile ricevuto a titolo di legato da Persona 1
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio".
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la sig.ra CP_1 evocava in giudizio il sig. CP_2 per sentirlo condannare al pagamento della somma di €.34.000,00 oltre interessi quale metà del ricavato della vendita dell'appartamento sito a Locri e identificato catastalmente al fol.31 p.lla 618 sub 5. Rappresentava che in data 21.2.2022 decedeva ad Antonimina la sig.ra Persona 1 che lasciava ben tre testamenti olografi tutti pubblicati per Notaio Per 2 il 10.3.2022. In particolare nel secondo testamento asserito come integrazione e specificazione del primo, la testatrice attribuiva all'odierno resistente l'immobile di via Don Vittorio di Locri con tutto il mobilio,
disponendo altresì che in caso di vendita dello stesso, il ricavato dovesse essere diviso per metà tra Persona 3 figlia del resistente- e Controparte_1 pronipote della testatrice. In data 19.9.2023 il sig. CP 2 vendeva l'immobile dichiarandosi proprietario per successione testamentaria, ma non osservava la disposizione della de cuius in quanto non consegnava alla ricorrente la somma di €.34.000,00.
Si costituiva il convenuto che eccepiva l'illegittimità della disposizione prevista dalla testatrice con cui in caso di alienazione, il convenuto, benchè beneficiario dell'assegnazione dell'abitazione, dovesse devolvere tutto il ricavato alla propria figlia e all'odierna attrice. Invero, secondo l'assunto del convenuto, tale condizione era palesemente contraria alla norma imperativa, per cui andava considerata come non apposta ai sensi degli artt. 634 e 647 c.c. Lo stesso art. 1379 c.c. sul divieto di alienabilità stabilisce infatti che tale divieto non può essere perpetuo altrimenti è da ritenersi invalido, perché comprime il diritto di proprietà riconosciuto al titolare del bene. Pertanto chiedeva il rigetto della domanda sulla base della illiceità di una tale condizione e in subordine, la riduzione dell'importo a cui andava detratta la somma corrisposta dal convenuto a titolo d'imposta.
La causa, per la natura meramente documentale, già alla prima udienza veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 quinquies con la concessione dei termini ex art. 189 cpc.
La questione sottoposta al giudicante verte sulla interpretazione della disposizione testamentaria sulla quale l'odierna ricorrente fa leva per tutelare il suo diritto di riscossione delle somme genericamente lasciate in suo favore dalla de cuius. Per cogliere appieno il senso giuridico da attribuire alla volontà del testatore, è in primo luogo necessario contestualizzare tale disposizione nella complessiva scheda testamentaria costituita da tre disposizioni redatte in diversi momenti a distanza di parecchi anni l'uno dall'altro. Difatti, come rappresentato in narrativa dalla ricorrente, si hanno una prima disposizione redatta il 5 gennaio 2008 che viene integrata prima il
31 ottobre 2014 con alcune specificazioni relative alla individuazione del proprio conto corrente e all'inserimento di un'autovettura nell'asse ereditario e poi con l'ultima disposizione del 22 giugno 2018 nella quale la testatrice conferma di dare l'appartamento al nipote Controparte_2 detto "CP_3, disponendo a sua volta la costituzione di un legato di genere in favore della pronipote Controparte 1 e della figlia dell'odierno resistente, nel caso di vendita dell'abitazione attribuita al nipote.
Prima di valutare quest'ultima disposizione per coglierne realmente gli aspetti giuridicamente rilevanti, occorre chiarire la natura giuridica della prima disposizione fatta in favore dell'odierno resistente. E' parere di questo giudice che dalla lettura del primo testamento la de cuius abbia voluto nominare i beneficiari delle sue ultime volontà non quali legatari ma come eredi ex re certa. Sintomatico è in tal senso il preambolo contenuto nel primo testamento laddove specifica di voler disporre di tutto il suo patrimonio immobiliare e mobiliare mortis causa. Le attribuzioni sono tutte onerate di specifici adempimenti. Al nipote CP_2 la de cuius manifesta un profondo ringraziamento per le premure avute sempre nei suoi confronti, e per questo lo istituisce erede mediante però attribuzione di specifici beni che dal tenore del testamento si evince che la testatrice considera come quote del proprio patrimonio. L'art.588 comma
2 c.c. chiarisce infatti che l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni
(institutio ex re certa) non esclude che la disposizione sia a titolo universale quando il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, dovendosi diversamente intendere come legato. Dalla prima disposizione datata 5 gennaio 2008 si evince infatti che è desiderio della testatrice che sia il nipote CP_2 ad occuparsi delle successive incombenze legate alla sua sepoltura lasciandogli anche la disponibilità della somma di €.10.000,00 portata nel libretto a suo nome. E' il nipote a dover gestire il post mortem, onerandolo anche di continuare a provvedere al mantenimento del ragazzino adottato a distanza. In altri passaggi del testamento, traspare un senso di profondo riconoscimento nei confronti del nipote con conseguente volontà remuneratoria delle disposizioni in suo favore. Tale circostanza non è di poco conto ai fini della esatta configurazione della devoluzione testamentaria disposta dalla testatrice a favore del nipote. Il fatto che a quest'ultimo abbia demandato il compito di occuparsi della sepoltura attribuendogli anche la somma di denaro giacente sul libretto, oltre ad onerarlo di provvedere al mantenimento del ragazzo adottato, depone per una istituzione di erede e non di legato, come ritenuto invece dal resistente. Il legato è una successione a titolo particolare che si differenzia dalla istituzione di erede anche su beni determinati per divisione del patrimonio effettuata direttamente dalla testatrice, perché l'attribuzione riguarda un bene specifico senza considerarlo come quota del suo patrimonio, ma come semplice lascito. Depone in tal senso anche la disposizione in favore della pronipote e odierna ricorrente, in quanto la somma di denaro portata nel conto corrente e non determinata, viene giustificata dalla testatrice come parte residuale di ciò che la stessa ha già avuto in vita dalla prozia con il possesso della sua abitazione di Palmi, a dimostrazione del contemperamento della suddivisione dell'intero suo patrimonio tra le persone ritenute più care.
Seguendo invece la tesi esposta dalla parte resistente, dovremmo considerare come semplici legati tutte le disposizioni contenute nei testamenti. Certamente è possibile un testamento che preveda soltanto legati, ma come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, in tale ipotesi non si può comunque escludere la successione legittima, la quale sussiste anche quando è priva di un positivo contenuto patrimoniale ("In tema di successione ereditaria, la presenza di un testamento che contenga soltanto attribuzioni a titolo di legato idonee ad esaurire l'asse relitto non esclude la successione legittima, la quale sussiste anche quando è priva di un positivo contenuto patrimoniale, siccome destinata ad operare sia al fine di individuare la responsabilità per i debiti ereditari e per gli obblighi gravanti sull'erede, sia al fine di decidere sulla sorte dei beni appartenenti al de cuius, ma ignorati dalel disposizioni testamentarie, ovvero sopravvenuti alla data di redazione della scheda, i quali sono destinati a devolversi secondo le regole della successione ab intestato, una volta esclusa la possibilità di individuare una diversa istituzione di erede nelle previsioni di ultima volontà.") (cfr. Cass. sez.2, sentenza n.30802 del 6.11.2023). Nello specifico, in assenza di diverse indicazioni fornite dalle parti sull'intestazione di altri beni in capo alla de cuius e sulla base del contenuto della scheda testamentaria, si rafforza l'applicazione di quanto disposto dall'art.588 c.c.
Venendo alla disposizione oggetto di contestazione, si osserva che l'istituzione di un legato di somma di denaro non esattamente determinato nell'importo, ma soltanto per relationem ovvero determinabile sulla base del ricavato della vendita del bene la cui condizione rimane nella libera discrezionalità dell'erede, costituisce un onere di legato a carico dell'erede che secondo l'assunto del resistente, è illecito perché si tratterebbe di un onere che contrasterebbe con le norme imperative che nello specifico atterrebbero alla lesione del diritto di proprietà.
Tale assunto non appare condivisibile. L'art.647 c.c. che richiama l'art.634 c.c. afferisce a quelle condizioni e a quegli oneri impossibili o illeciti le cui ipotesi non sono riconducibili alla presente fattispecie. Invero, la testatrice ha onerato l'erede della istituzione di un legato solo in caso di vendita dell'abitazione non obbligandolo quindi necessariamente a disfarsi del bene ricevuto, né in tal modo ha posto un vincolo illimitato all'intrasferibilità del bene. L'onere di legato previsto al verificarsi della condizione della vendita, trova la sua giustificazione nell'interpretazione della volontà della testatrice che intende nominare il nipote erede assegnandogli l'abitazione con tutti gli arredi e i preziosi con l'impegno che il suo diritto di proprietà sia riferito al bene immobile e non al suo eventuale ricavato per il quale invece onera l'erede a rispettare il legato costituito in favore delle pronipoti con i proventi della vendita. La parte resistente non ha allegato peraltro alcuna stima dell'immobile venduto dal resistente, per cui non è data prova che l'onere di legato fosse superiore oggettivamente al valore dell'attribuzione. L'art. 671 c.c. nell'ipotesi di legato, specifica che il carattere dell'onere non può superare il valore della cosa legata, ma di questo è onerato il legatario a doverne dare idonea prova. Se poi l'onere è apposto all'istituzione di erede
-come si ritiene ricorrere nella presente fattispecie- l'erede può scegliere se accettare puramente e semplicemente o con beneficio d'inventario, per cui nel primo caso l'erede sarà tenuto all'adempimento integrale del modus, mentre nella seconda ipotesi, solo intra vires hereditatis.
La domanda della ricorrente va pertanto accolta. L'importo del ricavato va comunque determinato detraendo le somme versate dal resistente a titolo di imposte e pari ad
€.5.754,57. Tale importo, quale imposta di successione va diviso tra gli eredi ed i legatari, per cui la ricorrente dovrà restituirlo pro quota al resistente che ha dato prova di averlo interamente corrisposto.
Le spese del giudizio, in ragione della non facile interpretazione delle questioni sottoposte al vaglio del giudicante, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] Parte 1 con atto ritualmente notificato, contro
, ogni Controparte_2
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda della ricorrente;
b) Per l'effetto, condanna il resistente al pagamento della somma di €.34.000,00 oltre interessi dalla data della vendita fino al soddisfo. A tale somma va detratto l'importo pro quota a carico della ricorrente per il pagamento dell'imposta di successione corrisposto dal resistente;
c) Compensa le spese del giudizio.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 31 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis