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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/09/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 75 del R.G.A.C. 2019, promossa da:
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sommario Domenico e nel cui studio in Corigliano Rossano alla Via Michelangelo n. 33,
elettivamente domicilia;
- attore -
contro
, già (C.F.: ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Oriolo e nel cui studio in Castrovillari alla Via
Locri n. 22 elettivamente domicilia;
- convenuto -
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 19.03.2025 qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
RG 75/2019 Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. premettendo di Parte_1
essere proprietario di un locale di 25 mq sito in Rossano alla Via Giulio Cesare snc rappresentava di averlo consegnato all' per essere adibito a cabina elettrica con CP_2
l'impegno dell'ente di acquistarlo o stipulare contratto di locazione. Assumeva che nonostante i solleciti verbali e scritti l'ente convenuto non aveva ancora provveduto in tal senso e pertanto concludeva chiedendo di “… accertare e dichiarare che detiene Controparte_1
l'immobile della superficie di mq 25 sito in Rossano alla Via Giulio Cesare snc e di conseguenza ordinare il
rilascio dello stesso in favore del proprietario….condannare al pagamento della somma di uro 25.000,00 o
di quell'altra che sarà accertata in corso di causa a titolo di risarcimento del danno o a titolo di indennità di
occupazione..”. Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 09.04.2019 si costituiva l'odierno convenuto per contestare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e formulava domanda riconvenzionale di usucapione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale all'udienza del 19.03.2025
precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Si da atto che il presente giudicante è intervenuto nella fase decisoria.
Si da atto che nessuno ha depositato comparse conclusionali per . Controparte_3
La domanda formulata da parte attrice è infondata e non può, pertanto, trovare accoglimento per i motivi di seguito analiticamente illustrati.
Innanzitutto, in tema di onere probatorio occorre richiamare quanto statuito nell'art. 2697
cod. civ., il quale afferma che: “l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si
RG 75/2019 agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla
controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi”.
Orbene, nella fattispecie in esame, si osserva che l'odierno attore chiede la condanna nei confronti di al pagamento della somma di € 25.000,00 a titolo di Controparte_3
risarcimento del danno o indennità di occupazione per la detenzione sine titolo della cabina elettrica descritta in atto di citazione.
Da quanto è emerso dalle risultanze istruttorie documentali, l'odierno attore non ha mai fornito prova circa il suo titolo di proprietà, limitandosi semplicemente ad affermare tale sua qualità.
Al riguardo, le planimetrie allegate in giudizio da parte dell'attore riportano semplicemente le diciture: “Planimetria cabina”, senza specificare il nome dei presunti proprietari del terreno sul quale è sorta la cabina elettrica o della cabina stessa.
Ebbene, nella presente fattispecie, era indubbiamente onere di parte attrice fornire la piena prova documentale in giudizio in ordine alla titolarità ed esclusività del diritto di proprietà
sulla cabina. Oltretutto, si rileva che nel caso in esame, tale prova non può dirsi certamente superata da un presunto implicito riconoscimento di in Controparte_2
conseguenza delle trattative stragiudiziali precedentemente effettuate, né da qualsiasi ulteriore circostanza.
Né l'onere probatorio può dirsi assolto con il deposito di visure catastali.
Sul punto, si ricorda che la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale: “il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti sui beni immobili, non può
essere provato in base alla semplice annotazione dei dati nei registri catastali che hanno, in concrete
circostanze, soltanto il valore di semplici indizio”. (v. Cass. Ord. n. 22339/2019). Pertanto, devono essere respinte le deduzioni di parte attrice che si basano solo ed esclusivamente su
RG 75/2019 “presunzioni” laddove, com'è noto, la proprietà di un immobile deve essere rigorosamente dimostrata con il relativo titolo di acquisto che, nella fattispecie e come già detto, non risulta prodotto in giudizio.
Pertanto, parte attrice non ha fornito in giudizio, in via pregiudiziale, la fondamentale prova di essere proprietaria della cabina o del terreno sul quale è stata costruita la stessa,
con l'inevitabile conseguenza che la richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'attore nei confronti dell' non può trovare accoglimento. Controparte_2
Ne consegue che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, debba essere respinta la domanda dell'odierno attore avanzata nei confronti dell' in persona Controparte_2
del suo legale rappresentante pro tempore, per carenza di legittimazione attiva nel presente giudizio.
Parimenti andrà rigettata la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta atteso che nulla è stato da provato in tal senso. Controparte_2
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 75/2019 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così
provvede:
1. Rigetta le domande avanzate da parte attrice;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta;
3. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Castrovillari, 04.09.2025
Il GOP
RG 75/2019
Il GOP Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 75/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 75 del R.G.A.C. 2019, promossa da:
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sommario Domenico e nel cui studio in Corigliano Rossano alla Via Michelangelo n. 33,
elettivamente domicilia;
- attore -
contro
, già (C.F.: ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Oriolo e nel cui studio in Castrovillari alla Via
Locri n. 22 elettivamente domicilia;
- convenuto -
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 19.03.2025 qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
RG 75/2019 Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. premettendo di Parte_1
essere proprietario di un locale di 25 mq sito in Rossano alla Via Giulio Cesare snc rappresentava di averlo consegnato all' per essere adibito a cabina elettrica con CP_2
l'impegno dell'ente di acquistarlo o stipulare contratto di locazione. Assumeva che nonostante i solleciti verbali e scritti l'ente convenuto non aveva ancora provveduto in tal senso e pertanto concludeva chiedendo di “… accertare e dichiarare che detiene Controparte_1
l'immobile della superficie di mq 25 sito in Rossano alla Via Giulio Cesare snc e di conseguenza ordinare il
rilascio dello stesso in favore del proprietario….condannare al pagamento della somma di uro 25.000,00 o
di quell'altra che sarà accertata in corso di causa a titolo di risarcimento del danno o a titolo di indennità di
occupazione..”. Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 09.04.2019 si costituiva l'odierno convenuto per contestare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e formulava domanda riconvenzionale di usucapione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale all'udienza del 19.03.2025
precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Si da atto che il presente giudicante è intervenuto nella fase decisoria.
Si da atto che nessuno ha depositato comparse conclusionali per . Controparte_3
La domanda formulata da parte attrice è infondata e non può, pertanto, trovare accoglimento per i motivi di seguito analiticamente illustrati.
Innanzitutto, in tema di onere probatorio occorre richiamare quanto statuito nell'art. 2697
cod. civ., il quale afferma che: “l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si
RG 75/2019 agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla
controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi”.
Orbene, nella fattispecie in esame, si osserva che l'odierno attore chiede la condanna nei confronti di al pagamento della somma di € 25.000,00 a titolo di Controparte_3
risarcimento del danno o indennità di occupazione per la detenzione sine titolo della cabina elettrica descritta in atto di citazione.
Da quanto è emerso dalle risultanze istruttorie documentali, l'odierno attore non ha mai fornito prova circa il suo titolo di proprietà, limitandosi semplicemente ad affermare tale sua qualità.
Al riguardo, le planimetrie allegate in giudizio da parte dell'attore riportano semplicemente le diciture: “Planimetria cabina”, senza specificare il nome dei presunti proprietari del terreno sul quale è sorta la cabina elettrica o della cabina stessa.
Ebbene, nella presente fattispecie, era indubbiamente onere di parte attrice fornire la piena prova documentale in giudizio in ordine alla titolarità ed esclusività del diritto di proprietà
sulla cabina. Oltretutto, si rileva che nel caso in esame, tale prova non può dirsi certamente superata da un presunto implicito riconoscimento di in Controparte_2
conseguenza delle trattative stragiudiziali precedentemente effettuate, né da qualsiasi ulteriore circostanza.
Né l'onere probatorio può dirsi assolto con il deposito di visure catastali.
Sul punto, si ricorda che la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale: “il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti sui beni immobili, non può
essere provato in base alla semplice annotazione dei dati nei registri catastali che hanno, in concrete
circostanze, soltanto il valore di semplici indizio”. (v. Cass. Ord. n. 22339/2019). Pertanto, devono essere respinte le deduzioni di parte attrice che si basano solo ed esclusivamente su
RG 75/2019 “presunzioni” laddove, com'è noto, la proprietà di un immobile deve essere rigorosamente dimostrata con il relativo titolo di acquisto che, nella fattispecie e come già detto, non risulta prodotto in giudizio.
Pertanto, parte attrice non ha fornito in giudizio, in via pregiudiziale, la fondamentale prova di essere proprietaria della cabina o del terreno sul quale è stata costruita la stessa,
con l'inevitabile conseguenza che la richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'attore nei confronti dell' non può trovare accoglimento. Controparte_2
Ne consegue che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, debba essere respinta la domanda dell'odierno attore avanzata nei confronti dell' in persona Controparte_2
del suo legale rappresentante pro tempore, per carenza di legittimazione attiva nel presente giudizio.
Parimenti andrà rigettata la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta atteso che nulla è stato da provato in tal senso. Controparte_2
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 75/2019 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così
provvede:
1. Rigetta le domande avanzate da parte attrice;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta;
3. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Castrovillari, 04.09.2025
Il GOP
RG 75/2019
Il GOP Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 75/2019